Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.L.N.106 /2025
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
ORDINANZA
Il giudice del lavoro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
3.4.2025, nel procedimento:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Giacomo Andriolo;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_2 [...]
), Controparte_3 P.IVA_3
( ), Controparte_4 P.IVA_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_3
resistente rileva quanto segue.
1. Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 414 c.p.c. depositato in data 17.3.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro di CP_3
esponendo di essere stato assunto come docente di scuola primaria presso l' di e sede di servizio Controparte_4 CP_3
presso la Scuola primaria Rossetti, a far data dall'01.09.2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tempo pieno. In
[...]
di , tenuto conto della relazione del Controparte_4 CP_3
docente tutor e del parere del Comitato di Valutazione dell'Istituto, aveva decretato il mancato superamento dell'anno di prova del docente, nonché, ai sensi dell'art. 439 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, la proroga dell'anno di prova, da svolgersi nel corso dell'anno scolastico 2022-23, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Tale provvedimento era stato impugnato dal con ricorso ex art. 414 Pt_1
c.p.c., procedimento N.R.G. 552/2022. In pendenza del citato giudizio, il ricorrente ripeteva, nell'a.s. 2022/2023, l'anno di prova quale proroga del primo;
tuttavia, anche il secondo anno di prova si concludeva con giudizio negativo. In conseguenza del mancato superamento dei due periodi di prova, il docente, con decreto prot. n. 5716 dd. 24.7.2023, veniva dispensato dal servizio e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 01.09.2021 veniva risolto a far data dal
01.09.2023.
2. Successivamente, con sentenza nr. 228/2023 datata 29.11.2023, resa all'esito del procedimento n. R.G.LAV. 552/2022 il Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso presentato dal avverso il mancato superamento del primo anno di prova, Pt_1
accertando il diritto del ricorrente a svolgere un ulteriore anno di prova, ponendo in essere tutti gli accomodamenti ragionevoli richiesti dalla condizione di disabilità del ricorrente. In ottemperanza di tale sentenza,
2 al ricorrente veniva fatto ripetere un anno di prova, ma all'esito, con nota del 30.08.2024 il dirigente scolastico dell' Controparte_4
di aveva disposto la dispensa dal servizio per
[...] CP_3
incapacità didattica del docente.
3. Tanto premesso in fatto, ed in punto di fumus boni iuris, rilevava il ricorrente l'illegittimità del provvedimento di dispensa in quanto non vi erano oggettive evidenze di incapacità ad insegnare e le relazioni ispettive sulle quali tale provvedimento si fondava risultavano non solo contraddittorie ma anche fondate su due soli accessi all'operato del maestro. Evidenziava ancora come il periodo di prova osservato fosse del tutto insufficiente e non avesse raggiunto i 120 giorni previsti dal quadro normativo, e che alcun accomodamento ragionevole era stato predisposto dalla scuola in difformità di quanto disposto dal Tribunale di
Trieste. In sostanza i fatti storici posti a fondamento del provvedimento di dispensa erano inidonei a sostenere la prova del carattere di assoluta e permanente incapacità didattica attribuita al ricorrente, imponendo tali caratteri la necessaria esistenza di una pluralità di manifestazioni e di comportamenti assolutamente convergenti nel giudizio complessivo che portino ad affermare con certezza che il docente non disponga dei requisiti minimali per adempiere alla funzione cui è preposto.
In ordine al periculum, parte ricorrente evidenziava come dal provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità all'insegnamento derivavano gravissimi effetti giuridici a carico del ricorrente, in primis l'impossibilità di concludere altri contratti di lavoro con l'amministrazione scolastica. Lamentava di avere un'unica entrata per il proprio sostentamento, ovvero una pensione legata al suo stato di invalidità di circa 200,00 euro mensili con impossibilità di poter accedere all'istituto della NASPI. Rilevava come il provvedimento di
3 dispensa vieppiù aveva cagionato nei suoi confronti un grave danno irreparabile posto che tornare in Veneto, suo luogo d'origine dove non aveva più contatti se non l'anziana madre avrebbe avuto senza dubbio un impatto devastante sia sotto l'aspetto psicologico sia sotto il più pratico aspetto lavorativo, non essendo di certo in grado di reperire un altro impiego in breve tempo. Tanto premesso in fatto ed in diritto il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Ex art. 700 cpc sospendersi
l'efficacia ad ogni effetto del decreto di dispensa dal servizio per incapacità didattica meglio indicato in premessa di atto ovvero comunque adottare ogni altro provvedimento giudiziale interinale necessario al fine di consentire al ricorrente di riprendere l'attività lavorativa con l'amministrazione scolastica”.
4. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio il convenuto, il quale preliminarmente eccepiva il difetto di CP_1
legittimazione passiva dell' e dell'USR Controparte_5 CP_6
. Quanto al provvedimento di dispensa ne affermava la piena
[...]
legittimità, rilevando che l'accertamento ispettivo non era fondato solo sulle osservazioni in classe delle giornate del 27 marzo, del 4 aprile e del
6 giugno 2024 ma da una serie di ulteriori elementi e documenti quali le interviste del DS, i colloqui con lo stesso con la collaboratrice Pt_1
del Ds , con la docente tutor con l'assistente Controparte_7 Per_1
personale del maestro con i genitori autori degli Parte_2
esposti, e sull'esame dei quaderni, dei registri, delle pregresse relazioni ispettive, come dettagliato all'interno della stessa relazione. Evidente inoltre risultava il mancato rispetto prescrizioni contenute nei Piani
Didattici Personalizzati degli alunni BES ed un'impostazione scorretta della somministrazione delle verifiche in classe. Quanto agli accomodamenti ragionevoli rilevava che gli stessi erano stati posti in
4 essere nella massima misura possibile, in quanto all'insegnante, come da sua richiesta erano state assegnate 4 classi quarte e 1 classe quinta ed un piccolo gruppo di alunni di classe terza per le Attività Alternative alla
R.C., ma assecondare tale istanza di accomodamento, aveva reso materialmente impossibile esaudire l'ulteriore richiesta del docente di avere assegnate classi in un unico plesso scolastico, anche se comunque erano stati previsti orari giornalieri che richiedessero la presenza in uno solo dei due plessi in cui si trovavano le classi assegnate. Quanto alla messa a disposizione di testi scolastici in formato accessibile, l' , CP_4
oltre ad aver chiesto chiarimenti al diretto interessato, si era attivato verificando che le scuole hanno la possibilità di richiedere all'Agenzia
Regionale per il Diritto allo studio una versione accessibile del testo, curata dalla Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita”, che avrebbe potuto fornire un testo digitale leggibile da un software di trasformazione del testo scritto in formato audio. Tanto comunicato al ricorrente, gli si era chiesto di esplicitare le esigenze e le caratteristiche tecniche del software per poter avanzare richieste dettagliate, ma l'atteggiamento era stato ostruzionistico. Ad ogni modo, rilevava parte resistente, le carenze rilevate non erano correlate alla predisposizione dei ragionevoli accomodamenti e concorrevano a determinare un'oggettiva inidoneità dell'insegnante. Evidenziava ancora come l'ordinamento non preveda un diritto all'accesso alla carriera per l'insegnante di scuola primaria per soggetti ciechi o ipovedenti, in quanto il legislatore, nel bilanciamento di interessi contrapposti, ossia il diritto all'integrazione nel mondo del lavoro del soggetto disabile e il diritto ad una corretta ed adeguata istruzione degli studenti di scuola primaria, in un ambiente che ne garantisca pienamente la sicurezza, ha ritenuto prevalente il secondo.
Il ricorrente aveva dunque insegnato in virtù di una certificazione
5 medico-legale, risalente al 2018, che non aveva debitamente vagliato i requisiti di idoneità specifica per la funzione di docente della scuola primaria in relazione alla condizione di disabilità accertata in capo al ricorrente. Quanto invece al periculum in mora, ed in particolare in ordine all'imminenza ed attualità del pericolo osservava che il tempo trascorso tra l'adozione dell'impugnato provvedimento (30/08/2024) e la proposizione dell'attuale ricorso (17 marzo 2025) deponeva a favore dell'insussistenza di tale requisito. Inoltre il sig. dal 5.7.2021 Pt_1
risultava iscritto, per quanto dal medesimo documentato, nell'elenco delle persone disabili del centro dell'impiego di Conegliano, godendo dunque di un canale di assunzione al lavoro privilegiato.
5. All'udienza del 9.11.2023 la causa veniva trattenuta in riserva.
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6. Ritiene il giudice che, nel caso concreto, la tutela d'urgenza non possa essere accordata all'istante per difetto del periculum in mora, e per gli stessi identici motivi per i quali questo Tribunale, in data 27.11.2023, ha rigettato analoga istanza cautelare presentata dal signor Pt_1
nell'ambito del procedimento nr. 502/2023.
7. Si deve infatti ribadire come già fatto con l'ordinanza citata, che nel nostro ordinamento giuridico, ed in particolare nel processo del lavoro in ragione delle caratteristiche di celerità del rito, il ricorso allo strumento previsto dall'art. 700 c.p.c. é consentito in via eccezionale rispetto al rito ordinario, e solo nel caso in cui il trascorrere del tempo fino alla decisione del giudice di merito possa cagionare un danno grave, irreparabile ed imminente all'istante. La giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato la necessità di evitare che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria nei confronti del rito ordinario, attraverso un accertamento rigoroso in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali a
6 cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza. Va difatti ricordato che l'art. 700 c.p.c. è norma di chiusura del sistema dei procedimenti cautelari, in quanto prevede uno strumento residuale e sussidiario cui il privato può far ricorso quando nessuna delle misure tipiche risulti utile per il caso concreto.
8. Ebbene, a fronte di quanto premesso, va subito evidenziato che nel caso di specie il ricorrente ha dedotto un pregiudizio di natura prevalentemente patrimoniale, affermando che il venir meno della fonte di reddito costituita dall'erogazione stipendiale mensilmente corrispostagli dal non gli consentirebbe di fare Controparte_1
fronte ai bisogni primari della propria vita. Tuttavia, la mera circostanza della perdita dell'unica o meglio, in questo caso principale (considerando la modica entità dell'indennità di accompagnamento percepita dal ricorrente), fonte di reddito percepita dal lavoratore non attribuisce al pericolo del pregiudizio subito e subendo la qualità richiesta dall'art. 700
c.p.c.. L'imminenza e l'irreparabilità che tale pregiudizio devono rivestire ai sensi della disposizione richiamata appaiono categorie che con ogni evidenza rimandano a situazioni estreme, di quasi irrimediabilità, e dunque la mera deduzione di assenza di fonti di reddito o di presenza di fonti di reddito insufficienti al proprio sostentamento non è sufficiente ai fini della dimostrazione del ricorrere del periculum, ove si presenti disgiunta dall'allegazione e dalla prova (magari mediante produzione di estratto di conto corrente bancario), della non ricorrenza di consistenze patrimoniali o finanziarie che consentano di fronteggiare il pericolo del pregiudizio lamentato nelle more di una tutela ordinaria.
Nondimeno, essendosi in materia di licenziamento con richiesta di reintegra, non si può non osservare che, in tale ambito il legislatore ha previsto degli specifici mezzi di tutela che hanno il compito di assicurare
7 una tutela accelerata ai lavoratori che hanno subito la risoluzione del rapporto di lavoro. Con l'art. 3 comma 32 D. Lgs. 149/2022, è stato introdotto l'art. 441 bis c.p.c., il quale prevede che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento con domanda di reintegra hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo, e dunque,
a fronte di tale previsione, la tutela cautelare richiesta con l'art. 700
c.p.c. ha ambito estremamente residuale ed appare concedibile solo in casi estremi, ove l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio siano oggetto di rigorosa prova ed allegazione.
9. Inoltre, ulteriore profilo di infondatezza del ricorso è costituito dall'evidente inadeguatezza del provvedimento cautelare richiesto dal
Giudice a riparare il danno lamentato. Si deve infatti rammentare che il vizio funzionale, non genetico, del patto di prova "svolgendo i suoi effetti sul piano dell'inadempimento senza generare una nullita' non prevista, non determina automaticamente la "conversione" in un rapporto a tempo indeterminato bensi', come ogni altro inadempimento, la richiesta del creditore di esecuzione del patto – ove possibile - ovvero di risarcimento del danno" (Cass. n. 31159/2018). Una reintegra nel caso di specie non sarebbe dunque possibile, ma unicamente semmai, la ripetizione dell'anno di prova. Tale ultimo rimedio, tuttavia, sarebbe inattuabile dal punto di vista fattuale, volgendo l'anno scolastico ormai al termine, con la conseguenza che nemmeno sarebbe possibile l'immediata riattivazione dell'obbligazione retributiva del resistente.
10. Il ricorso va dunque rigettato e la determinazione delle spese di lite quanto alla domanda cautelare rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese al definitivo.
Si comunichi.
8 Trieste 17/4/2025
Il giudice del lavoro dott. Paolo Ancora
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