Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1076
Versione
2 gennaio 1972
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Versione
4 novembre 1982
Art. 1. Articolo unico

La laurea in sociologia conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento a norma della legge 8 giugno 1966, n. 432 , e dalle universita' statali e libere riconosciute a norma delle disposizioni vigenti, e' dichiarata equipollente alla laurea in scienze politiche e in economia e commercio a tutti gli effetti.
La equipollenza alla laurea in economia e commercio non da' diritto all'iscrizione all'albo professionale dei dottori commercialisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 ((e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica))
Entrata in vigore il 4 novembre 1982
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