Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 801/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Costantino Righi Riva,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Francesca Alessi,
- convenuto in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«- piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare rigettare ogni richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- nel merito dichiarare nullo e di nessun effetto l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1997/2023 e n. 4859/2023 R.G. Tribunale di Pavia, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale previo accertamento del credito vantato dal Geom. nei confronti del sig. Parte_1 [...]
nella misura di € 816,93, condannare quest'ultimo al pagamento in favore CP_1 dell'odierno opponente del predetto importo, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo, compensando tale credito quanto in teoria dovuto dall'odierno attore a titolo di deposito cauzionale. (…). Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge».
Per l'opposto:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa eccezione, deduzione, istanza respinte in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità della opposizione al decreto ingiuntivo n. 1997/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 11.12.2023
1
- per l'effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; - in via subordinata, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1997/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 11.12.2023; - in via ulteriormente subordinata, concedersi l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata dall'opponente, che risulta essere quella di euro 983,07; nel merito: - in via principale rigettare l'opposizione de qua e le domande tutte con la stessa formulate, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1997/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 11.12.2023 nei confronti del Sig. - in subordine, condannare il Sig. Parte_1
a pagare al Sig. la somma di euro 1.800,00 oltre Parte_1 CP_1 interessi di legge maturati e maturandi dal 1.10.2021 al saldo, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
- con vittoria di compensi e spese del presente giudizio».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Il procedimento trae origine dall'opposizione presentata da Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1997/2023 emesso dal Tribunale di
[...]
Pavia su ricorso del Sig. La somma ingiunta, di € 1.800,00 CP_1 oltre interessi, trovava titolo nella restituzione del deposito cauzionale versato in relazione a un contratto di locazione intercorso tra le parti e cessato, a seguito di recesso del conduttore, l'1.10.2021. In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza di un credito di complessivi € 816,93 per canone di locazione del mese di ottobre 2021 (€ 600,00), spese anticipate per la risoluzione anticipata del contratto (€ 67,00) e conguaglio spese condominiali, rifiuti e utenze (€ 149,93), con conseguente compensazione delle rispettive partite. L'opposto ha rilevato, in via preliminare, la tardività dell'opposizione - e, CP_1 di conseguenza, della riconvenzionale (qualificata come “eccezione”) – e, nel merito, ha contestato in ogni caso il controcredito vantato.
2. - Il Giudice fissava per l'assunzione della causa in decisione l'udienza del 9.4.2025, con termini intermedi per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
3. – L'opposizione al decreto ingiuntivo è tardiva.
La notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo si è perfezionata il 18.1.2024 (dieci giorni dopo la spedizione della “c.a.d.”), mentre la notifica dell'atto di opposizione è avvenuta, tramite p.e.c., il 28.2.2024. Il termine di 40 giorni ex art. 641 comma 1° c.p.c. scadeva il 27.2.2024 (quindi, il giorno prima) e, peraltro, trattandosi di materia locatizia
2 si dovrebbe considerare la data di iscrizione a ruolo, avvenuta ancora dopo (il 29.2.2024).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo ai sensi di legge.
4. – Premesso quanto sopra, si deve peraltro rilevare che l'opponente non contesta l'avvenuto sorgere del credito per la restituzione dell'importo della cauzione, ma afferma di essere, a sua volta, titolare di un controcredito per l'importo di complessivi € 816,93, del quale chiede il pagamento con revoca del decreto ingiuntivo stante la compensazione delle rispettive partite.
In proposito, si deve richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4131/2024), secondo il quale la tardività dell'opposizione non comporterebbe inammissibilità della domanda riconvenzionale.
L'opposto afferma che si tratterebbe non già di una domanda bensì di un'eccezione riconvenzionale, valorizzando la locuzione “compensando tale credito quanto in teoria dovuto dall'odierno attore a titolo di deposito cauzionale” contenuta nelle conclusioni, e conclude quindi nel senso dell'inammissibilità di tale eccezione.
Affinché si possa dire di essere in presenza di un'eccezione riconvenzionale occorre assumere, senza margini di opinabilità, che lo scopo della relativa allegazione sia, unicamente, quello di paralizzare anche solo in parte l'avversaria domanda.
Ma se tale effetto non può prodursi in ragione della tardività dell'opposizione, non considerata dallo stesso opponente (ovvero, da lui ignorata o, comunque, non valutata ai fini delle proprie difese), appare obiettivamente difficile ricostruire la volontà della stessa parte in termini tassativi di mera
“compensazione”: vi sarebbe quantomeno - ove l'attività assertiva dell'opponente non conduca univocamente ad una diversa conclusione - un'implicita “subordinata” di qualificazione dell'allegazione del proprio controcredito in termini di “domanda”, laddove, per qualsiasi ragione, la compensazione non potesse operare.
Nella specie, l'opponente, pur menzionando esplicitamente la
“compensazione” (sull'evidente erroneo presupposto della tempestività dell'opposizione), chiede la “condanna” al pagamento del menzionato importo, il che porta a ritenere la sussistenza della suddetta “subordinata” implicita.
5. – Chiarito quanto sopra, e venendo quindi all'esame delle causali riguardanti l'allegato controcredito, si deve rilevare:
a) non è fondata la domanda di pagamento dell'importo di € 600,00 a titolo di canone per il mese di ottobre 2024; infatti, premettendo che il contratto prevedeva la facoltà di recedere con preavviso di un mese fermo l'obbligo
3 minimo di durata di mesi sei, come lo stesso opponente ha allegato l'opposto ha effettuato il pagamento delle sei mensilità di effettiva vigenza (dal 6.4.2021 al 6.10.2021) ed ha regolarmente esercitato il recesso con il preavviso di un mese (la disdetta è stata comunicata, come riconosce lo stesso Pt_1
l'1.9.2021 per la scadenza dell'1.10.2021);
b) deve essere riconosciuto il rimborso “pro quota” dell'importo per la risoluzione anticipata del contratto: sul punto, l'opponente documenta di avere versato € 67,00 (prod. n. 16) e sostiene di avere diritto al “rimborso della metà della somma versata” (memoria 1 pag. 4); pertanto l'importo che può essere riconosciuto è di € 33,50, il quale deve essere maggiorato di interessi legali dalla data della domanda al saldo;
c) per quanto riguarda l'importo a titolo di conguaglio per utenze, tenuto conto che il contratto prevede il versamento di un importo forfetario di € 150,00 mensili per “spese condominiali”, “tassa comunale smaltimento rifiuti” ed “utenze” (importo che si presume essere stato integralmente corrisposto e, quindi, per la somma complessiva di € 900,00, chiedendo per l'appunto l'opponente il “conguaglio”), era onere dell'opponente provare il superamento della somma di cui sopra ed esplicitare quindi i criteri di calcolo che porterebbero al riconoscimento della relativa differenza;
nella specie, sono state prodotte bollette di acqua, gas e telefono che, ad un sommario calcolo, neppure coprono l'importo suddetto ed, alcune, appaiono pure riferibili a periodi estranei a quello di vigenza contrattuale;
inoltre, i criteri di cui sopra mai sono stati esplicitati dall'opponente, neppure a seguito di implicito invito della parte opposta, la quale ha fondatamente evidenziato come “non sia dato comprendere quali calcoli siano stati eseguiti per giungere alla quantificazione della somma pretesa”.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza (stante l'esito della causa non si ritiene di disporne la compensazione, neppure parziale) e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici medi di cui al D.M. n. 55/2014 per la fase di studio ed introduttiva ed inferiori a tali medi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1997/2023 che, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi di legge;
II. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente condanna l'opposto al pagamento in favore Parte_1 CP_1 del primo dell'importo di € 33,50, oltre interessi come da motivazione;
4 III. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 425,00 per la fase di CP_1 studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 430,00 per la fase decisionale, e, così, complessivamente € 1.880,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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