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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11031/22 RG iscritta in data 30.12.22, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Cosimo Iannone, presso il cui studio domicilia in Battipaglia alla via Olevano n. 20;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Grazia Galera, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla p.zza XXIV Maggio n. 26;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 7.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.22, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 3.6.03 in Sarno con e che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli (7.4.06) e (19.6.08), allegando altresì che con sentenza non definitiva R_ R_ depositata in data 27.9.22, passata in giudicato, era stata dichiarata la separazione tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che non era intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , trasferitosi R_ presso la sua abitazione e la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo anche per il riconoscimento dell'assegno divorzile nei suoi confronti.
Espletata la fase presidenziale, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale con ordinanza depositata in data 6.4.23, revocava l'assegno di mantenimento in favore del figlio , nelle R_ more trasferitosi presso l'abitazione paterna, confermando per il resto le condizioni previste nell'ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione;
infine, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 20.10.23, si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 7.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status vanno esaminate le ulteriori domande, dovendo dichiararsi inammissibile la domanda di addebito della separazione proposta da ciascuna delle parti nel presente giudizio, in quanto inammissibile. Il giudizio de quo ha ad oggetto esclusivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la domanda di addebito della separazione in tale giudizio non può essere proposta ed esaminata.
Quanto alle altre domande, invece, devono essere vagliate quelle di affido della figlia R_
( nelle more è divenuto maggiorenne), di assegnazione della casa coniugale, del R_ mantenimento per i figli e dell'assegno divorzile, dovendo darsi atto che, nelle note di trattazione scritta di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni, la resistente non ripropone la domanda di restituzione dei beni mobili, che a suo dire sarebbero stati sottratti dal ricorrente, dovendo pertanto tale domanda ritenersi abbandonata.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale di dover confermare l'affido condiviso della minore ad R_ entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, non essendo necessaria la sua audizione, in quanto non contestato l'affido congiunto. Ciascuno dei genitori nel periodo di permanenza presso di sé della minore potrà esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, invitandosi i genitori ad assumere un atteggiamento collaborativo nell'interesse di rispettando le sue richieste anche rispetto all'indirizzo di R_ studi.
Quanto al diritto di visita, considerando l'età di che tra poco più di un anno, raggiungerà la R_ maggiore età, va disposto la libertà di incontri con il padre, quanto ella lo vorrà.
La casa coniugale di proprietà della resistente va assegnata a quest'ultima, convivendo la minore con la madre, evidenziandosi tra l'altro che lo stesso ricorrente conclude in tal senso.
Deve quindi determinarsi il contributo per il mantenimento per laddove invece le parti in R_ causa concordano a che ciascuno di loro provveda in via diretta al mantenimento del figlio R_ in relazione ai tempi di permanenza presso ciascuno di loro.
Ed ai fini della determinazione del contributo, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché
(art. 337 ter c.c.) le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminando la documentazione prodotta dalla parte e le dichiarazioni rese.
Orbene, il ricorrente è titolare di diverse cariche sociali. In particolare, è socio accomandatario dello dell'ing. amministratore unico della Tecnobulding srl, CP_2 Controparte_3 della Tecnoattraversamenti srl, dell'ambiente Agropoli srl, della Corvino srl.
Per l'anno di imposta 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 2108550, per anno 2021 un reddito di € 79570,00. Dall'esame degli estratti conto e dalle interrogazioni dell'Agenzia dell'Entrate, egli ha una notevole disponibilità economica, anche riferibili alle società dallo stesso amministrate, di cui è amministratore unico. Ad esempio, per lo risulta alla data di fine anno Controparte_4 contabile un saldo di € 206326,00. È poi titolare di numerosi conti correnti, riferibili anche alle società di cui sopra, dove vi è ampia movimentazione di danaro.
È comproprietario per la quota di ½ di otto terreni, di due immobili ed altri cinque in comproprietà.
Abita in un immobile di sua proprietà.
La resistente, invece, che svolge attività lavorativa quale dipendente e percepisce una retribuzione di
€ 2000,00 mensili circa, avendo ripreso a lavorare a tempo pieno, ha dichiarato per l'anno di imposta
2020 un reddito imponibile di € 104601,00. È proprietaria della casa coniugale, una villa su 4 piani, nonchè di n. 4 terreni. È titolare di conti correnti, di cui quello accesso presso Banca generali con un saldo contabile alla data del 31.3.23 di € 20647,00.
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale, considerando le maggiori esigenze della minore legate all'età, va determinato in € 1300,00 mensili l'assegno di R_ mantenimento che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Permanendo la sproporzione reddituale tra le parti, va confermata la diversa partecipazione alle spese straordinarie, disponendosi che il padre contribuisca nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie.
Va, infine, scrutinata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente ed avversata dal ricorrente.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e come tale vada rigettata, in applicazione dei principi di recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, il Tribunale osserva che, dalla comparazione delle posizioni economiche delle parti come sopra indicate, non sussistono i presupposti per il riconoscimento alla resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile né nella sua componente assistenziale (la resistente svolge attività lavorativa, è proprietaria di un suo compendio immobiliare di un certo rilievo, ha disponibilità economica), né nella componente perequativa-compensativa.
Sul punto, si rileva che non è stata acquisita prova del contributo prestato dalla resistente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale, anche perché la stessa ha avuto possibilità lavorative anche nella società dove lavora, con impegni a convegni (Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge
898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614
<<l divorzile nella sua componente compensativa presuppone un rigoroso accertamento>
del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>).
In definitiva, in virtu dei principi enunciati, delle risultanze istruttorie documentali e delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) Dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, quando ella lo vorrà;
3) Determina, dalla presente pronuncia, un assegno di mantenimento per la figlia di €
1300,00 che il ricorrente dovrà corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) Dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento di R_
5) Dispone che il padre contribuisca nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
6) Assegna la casa coniugale alla resistente;
7) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
8) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29.1.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi