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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21048/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Bonaveri Federica, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AVIGLIANA il 10/06/2000. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 6.4.2003. Per_1
Con ricorso depositato il 09/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti, in ragione della loro autosufficienza economica, dichiarano di rinunciare a richiedersi l'un l'altro il contributo al mantenimento;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a rilasciare l'immobile sito in Avigliana (TO), via Almese n. CP_1
10 di proprietà della sig.ra entro e non oltre la data del 31.12.2025; Pt_1
DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia a richiedere al sig. qualsivoglia importo a titolo di Pt_1 CP_1 occupazione dell'immobile sito in Avigliana (TO), via Almese n. 10 sino alla data del 31.12.2025;
DÀ ATTO che le parti concordemente dichiarano di voler annullare la scrittura privata in data 14.6.2022
e concordemente stabiliscono che la sig.ra si impegnerà dal 1.1.2026 a mettere in vendita Pt_1 l'immobile sito in Avigliana (TO), via Almese n. 10 di sua esclusiva proprietà ed entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del relativo atto di compravendita la medesima si impegnerà a versare al sig. CP_1 l'importo di €. 15.000,00 (quindicimila) a titolo di rimborso per i lavori di miglioria dal medesimo apportati all'immobile;
DÀ ATTO che le parti concordano di effettuare delle fotografie dello stato attuale dell'immobile sito in
Avigliana (TO), via Almese n. 10 di proprietà della sig.ra ed abitato dal sig. che Pt_1 CP_1 condivideranno tra di loro e, nel caso in cui a seguito del rilascio dello stesso da parte del sig. , CP_1 la sig.ra dovesse rilevare vizi e/o danni al detto immobile la stessa potrà agire per l'ottenimento Pt_1 del relativo risarcimento.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già risolto separatamente tutti i rapporti di natura economico- patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21048/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Bonaveri Federica, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in AVIGLIANA il 10/06/2000. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 6.4.2003. Per_1
Con ricorso depositato il 09/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti, in ragione della loro autosufficienza economica, dichiarano di rinunciare a richiedersi l'un l'altro il contributo al mantenimento;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a rilasciare l'immobile sito in Avigliana (TO), via Almese n. CP_1
10 di proprietà della sig.ra entro e non oltre la data del 31.12.2025; Pt_1
DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia a richiedere al sig. qualsivoglia importo a titolo di Pt_1 CP_1 occupazione dell'immobile sito in Avigliana (TO), via Almese n. 10 sino alla data del 31.12.2025;
DÀ ATTO che le parti concordemente dichiarano di voler annullare la scrittura privata in data 14.6.2022
e concordemente stabiliscono che la sig.ra si impegnerà dal 1.1.2026 a mettere in vendita Pt_1 l'immobile sito in Avigliana (TO), via Almese n. 10 di sua esclusiva proprietà ed entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del relativo atto di compravendita la medesima si impegnerà a versare al sig. CP_1 l'importo di €. 15.000,00 (quindicimila) a titolo di rimborso per i lavori di miglioria dal medesimo apportati all'immobile;
DÀ ATTO che le parti concordano di effettuare delle fotografie dello stato attuale dell'immobile sito in
Avigliana (TO), via Almese n. 10 di proprietà della sig.ra ed abitato dal sig. che Pt_1 CP_1 condivideranno tra di loro e, nel caso in cui a seguito del rilascio dello stesso da parte del sig. , CP_1 la sig.ra dovesse rilevare vizi e/o danni al detto immobile la stessa potrà agire per l'ottenimento Pt_1 del relativo risarcimento.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già risolto separatamente tutti i rapporti di natura economico- patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 2 di 2