CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/06/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 469 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
P.I. ), in persona del Procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio dell'Avv. Tommaso Tommesani che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
), elettivamente domiciliati in IO AU presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Marco Petitta che, unitamente all'Avv. Enrico Cantarella, li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e contro già ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_3 Controparte_4
domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Giovanni Roveda che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
1 - appellati -
in punto a: pagamento somme.
Trattenuta in decisione all'udienza 8 novembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Rito - respingere l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello Controparte_3
merito - in totale riforma di Tribunale Civile di IO AU – Parte_1
Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti – 04.07 / 26.07.2022 n. 266/2022 in causa n. 2960/2013 R.G.:
respingere la domanda formulata dai sigg. e , già soci di e, CP_2 CP_1 CP_5
in accoglimento delle domande di merito proposte da in «comparsa di Parte_1
costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale nell'interesse di
[...]
, accertare in euro 99.002,00 il credito nei Parte_1 Parte_1
confronti dei sigg. e (già soci di per effetto dei pagamenti eseguiti CP_2 CP_1 CP_5
da in relazione al sinistro 10.11.2011 Giua;
dichiarare la Parte_1
compensazione del credito di euro 59.202,00 nel maggior credito CP_5 [...]
di euro 99.002,00, e condannare i sigg. e (già soci di Parte_1 CP_2 CP_1
al pagamento in favore di di euro 39.800,00, oltre CP_5 Controparte_6
interessi ex art. 1284 cod. civ.; condannare i sigg. e (già soci di CP_2 CP_1 CP_5
e alla restituzione in favore di Controparte_7 [...]
delle somme di danaro corrisposte da in Parte_1 Parte_1
adempimento di Tribunale Civile di IO AU – Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti – 04.07
/ 26.07.2022 n. 266/2022, e cioè, rispettivamente, alla restituzione di euro 70.230,20 (corrisposti da alla IG.ra ), euro 45.309,00 (corrisposti da Parte_1 CP_2 [...]
al IG. ) ed euro 14.591,20 (corrisposte da Parte_1 CP_1 [...]
ad ), oltre interessi ex art. Parte_1 Controparte_7
1284 cod. civ. dalla data di versamento (14.09.2022, quanto ad euro 70.230,20 ed euro 45.309,00, e
03.10.2022, quanto ad euro 14.591,20) da parte di al saldo;
condannare i sigg. e Parte_1 CP_2
(già soci di alla rifusione di spese e compensi professionali come da CP_1 CP_5
2 D.M. 13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura),
con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014 n. 55 per il caso di modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese 15% ex art. 2 comma 2 del D.M. 10.03.2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (nella percentuale da applicare al momento del pagamento) del doppio grado e successivi occorrendi”.
I Procuratori degli appellati chiedono e concludono: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento delle superiori argomentazioni, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Tempo AU n.266 del
04.07.2022 resa nella causa n. 2960/2013 R.G. In subordine: nella denegata ipotesi di ritenuto accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da dichiarare Controparte_6 [...]
(già ) - in persona del legale CP_4 Controparte_8 Controparte_7
rapp.te p.t. - tenuta a manlevare integralmente parte attrice rispetto alle somme per le quali la stessa dovesse essere condannata”.
Il Procuratore dell'appellata chiede conclude: Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, Sez. di Sassari:
1. Respingere l'appello proposto perché
inammissibile.
2. Respingere la impugnazione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di IO
AU n. 266/2022 emessa il 4.7.2022 e pubblicata il 26.7.2022. 3. In ogni caso, senza inversione dell'onere probatorio, respingere la eventuale domanda di manleva e garanzia che sarebbe comunque tardiva e quindi inammissibile e che dovesse essere promossa da e nei CP_2 CP_1
confronti di giacché la polizza non è interessata dagli eventi di cui è causa.
4. In Controparte_3
subordine, limitare ogni eventuale obbligazione in capo a nei limiti, condizioni, Controparte_3
massimali, scoperti e franchigie di polizza. Con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 30.09.2013 la soc. ha esposto che 1) con effetto CP_5
29.2.1992, era stata legata da un rapporto di agenzia per la zona di Olbia con la soc.
[...]
[...
[...] poi concordemente risolto con scrittura privata 16.4.2014; 2) “a fronte di tale Controparte_9
atto le aveva riconosciuto, a titolo di liquidazione di tutte le indennità di risoluzione del CP_6
rapporto e di tutti i diritti maturati ai sensi dell'A.N.A. 2003, ivi comprese le provvigioni ex art.20
del contratto di agenzia, nonché a definizione transattiva di qualsivoglia pretesa, azione o ragione connessa al rapporto agenziale, la somma onnicomprensiva, concordemente definita, in €
360.000,00”, da corrispondersi, quanto a € 260.000,00, “all'esito delle operazioni di riconsegna ex art.23 A.N.A. 2003, da concludersi entro il termine del 15.5.2012” e quanto al residuo importo di €
100.000,00 “alla definitiva chiusura dei conti ex art.34 A.N.A. 2003 comma II, entro e non oltre il
31.12.2013”; 3) l'esponente si era anche obbligata a mantenere operante e valida la fideiussione prestata ai sensi dell'art.4 A.N.A. sino alla concorde e definitiva chiusura dei conti;
4) corrisposta nei termini la prima tranche, solo in data 31.1.2013 la aveva provveduto al versamento della II CP_6
tranche (maggiorata degli interessi e dell'ulteriore importo di € 28.517,13 riconosciuti come dovuti all'esito della procedura di chiusura dei conti) ma al contempo detraendovi l'importo di € 59.202,00;
5) detta decurtazione era stata giustificata da avuto riguardo al “risarcimento corrisposto a CP_6
, già assicurato con per il tramite dell'agenzia resosi protagonista di un ER1 CP_6 CP_5
sinistro avvenuto il 10.11.2011”; 6) questi, “il 9.8.2011 si era recato presso la sede dell'agenzia per
trasferire la propria polizza assicurativa da un veicolo ad un altro;
in quella occasione il sistema
operativo della compagnia aveva stampato [..] due certificati di pagamento e due contrassegni: il
primo avente validità dal giorno della sostituzione alla scadenza ordinaria (24.9.2011), il secondo relativo alla nuova rata semestrale ordinaria con la nuova vettura” (ovvero dal 24.9.2011 al
24.3.2012); in quella occasione al Giua era stato “rilasciato il primo dei suddetti contrassegni nonché la relativa quietanza, con l'impegno degli agenti a rilasciare il secondo contrassegno allo spirare
del termine del periodo assicurativo oggetto di sostituzione e previo pagamento integrale della relativa semestralità”; 7) nondimeno, nel maggio 2012, nelle more delle operazioni di riconsegna, la responsabile della aveva dato atto dello smarrimento del contrassegno relativo alla scadenza CP_6
del 24.3.2012, laddove risultava presente la relativa quietanza di pagamento;
8) effettuata la denunzia di smarrimento presso i CC di Olbia, tuttavia la – dopo un primo diniego a seguito della CP_6
ER comunicazione dalla quale emergeva che il era privo di copertura assicurativa – CP_5
“successivamente e misteriosamente, in pendenza del termine per provvedere alla seconda tranche
4 ER di pagamento, aveva provveduto a risarcire il per la somma di € 59.202,00” e ciò perché “a
detta della assicuratrice, questi sarebbe stato in possesso di regolare contrassegno e certificato assicurativo”; 9) pur avendo effettuato regolare denunzia cautelativa di sinistro alla Parte_2
competente per il risarcimento danni da responsabilità professionale da parte degli
[...]
agenti Unipol, la aveva ritenuto di detrarre la somma corrisposta per effetto del sinistro del CP_6
Giua da quanto dovuto all'esponente; 10) nell'effettuare ciò, la assicuratrice aveva anche operato una non consentita compensazione tra due pretesi debiti, aventi pure natura giuridica diversa.
Riportata la condotta negligente di (avuto riguardo al disposto degli artt.1889 e 1901 c.c. ed CP_6
ER in quanto consapevole che il premio dovuto dal non era stato incassato) ha chiesto, accertato l'inadempimento di rispetto a quanto pattuito nella scrittura 16.4.2012, condannare CP_6
quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di € 59.202,00, oltre accessori, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la (infra ha Parte_1 Parte_1
eccepito in limine l'incompetenza per territorio del Giudice adito per essere la lite riservata alla cognizione del Tribunale di Bologna.
Nel merito ha replicato che 1) il 10.11.2011 aveva cagionato, per sua esclusiva ER1
responsabilità, un sinistro in esito al quale erano rimasti danneggiati il veicolo di proprietà della
Part e il conducente del medesimo, nonché CP_10 Controparte_11 CP_12
ER trasportato nel veicolo condotto dal 2) la intervenuta Polizia Locale aveva accertato la copertura assicurativa riportando il numero di polizza e la scadenza al 24.3.2012; 3) nel Controparte_13
maggio 2012, in occasione dell'ispezione funzionale alle operazioni di cessazione dell'agenzia era emersa la mancanza di “n.1 titolo per complessivi premi lordi di rata di € 744,69” in CP_5
ordine ai quali i (legali rapp.ti di avevano dichiarato lo smarrimento del solo CP_1 CP_5
contrassegno del simplo della polizza a nome al contempo rappresentando che il ER1
certificato originale era nella loro disponibilità; 4) nel corso della ispezione era stata anche rinvenuta
ER la “copia fotostatica del certificato di assicurazione e contrassegno evidenzianti il distacco del contrassegno prima della esecuzione della riproduzione”; 5) il sinistro attribuibile alla responsabilità del Giua le aveva cagionato esborsi per € 59.200,00 – da ella già trattenuti in occasione del pagamento di quanto dovuto alla in forza della scrittura 16.4.2012 - nonché l'ulteriore esborso di € CP_5
ER 38.000,00; 6) l'esponente doveva ritenersi tenuta a risarcire i danneggiati del sinistro causato dal
5 siccome “la irregolarità contabile/amministrativa operava esclusivamente nel rapporto impresa assicuratrice/agente restando del tutto irrilevante ai fini dell'obbligo risarcitorio verso i terzi dal
ER momento che era (stato rinvenuto) in possesso dell'originale contrassegno di assicurazione”;
7) per l'effetto, il credito di € 59.202,00 azionato da nei suoi confronti doveva ritenersi CP_5
assorbito – art.1243 c.c. - nel maggior credito - € 99.002,00 – dall'esponente vantato a carico della ricorrente, questa inadempiente ex art.1218 c.c. alle obbligazioni “dell'agente assicurativo a seguire il corretto iter di stipula dei contratti e di salvaguardare i diritti dell'impresa assicuratrice preponente”.
Ha concluso per la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
nel merito, per il rigetto della domanda della ricorrente e, in via riconvenzionale, per la condanna di alla CP_5
corresponsione in suo favore della somma di € 39.800,00, spese rifuse.
Autorizzata, su istanza della ricorrente, la chiamata in causa della (assicuratrice Controparte_14
per la r.c. degli agenti , detta società ha dichiarato di associarsi alle difese spiegate dalla Parte_1
quanto alla domanda di manleva, ha dedotto che “la garanzia assicurativa da essa prestata CP_5
non appariva essere interessata alla vicenda” oggetto di lite.
Ha concluso per il rigetto della domanda della resistente e, comunque, per il rigetto di ogni pretesa azionata nei suoi confronti.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
Con comparsa 10.9.2019, a seguito della cancellazione della dal Registro delle Imprese, CP_5
si sono costituiti in giudizio e , già soci della società estinta. CP_2 CP_1
Il Tribunale di IO AU, con sentenza n.266/2022, in accoglimento della domanda degli attori , ha condannato la al pagamento in loro favore della somma di € 59.202,00, CP_1 Parte_1
oltre interessi moratori dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, spese rifuse in favore degli stessi attori e della terza chiamata.
Il Giudice di primo grado ha anzitutto disatteso l'eccezione circa il difetto di competenza per territorio del Tribunale adito.
Nel merito ha osservato che 1) in occasione del sinistro 10.11.2011, era risultato in ER1
possesso di contrassegno di assicurazione (polizza Unipol nr. 1465/30/60865464) con validità fino al
6 24.3.2012; 2) con missiva in data 23.11.2011 la veva dichiarato di non poter effettuare alcuna CP_6
ER
“offerta di risarcimento” avendo constatato, a seguito di verifiche, che il veicolo del “non era assicurato con la scrivente compagnia alla data del sinistro in oggetto” (posto che il relativo premio
ER non risultava incassato da “e dunque il – pur in possesso del citato contrassegno - doveva CP_5
ritenersi privo di copertura assicurativa”); 3) doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 1901
c.c. nonché l'insegnamento di diritto della Suprema Corte di cui alla sentenza n.4077/1985: nella specie, la denuncia di smarrimento del certificato era stata formalizzata da il 14.5.2012, CP_5
laddove gli esborsi [per la complessiva somma di € 99.002,00] erano avvenuti nel periodo compreso tra giugno 2012 e settembre 2012; 4) pertanto, la determinazione mediante la quale CP_6
contravvenendo alla propria precedente decisione, aveva deciso effettuare gli esborsi - pur a fronte
ER della carenza di elementi idonei a chiarire le ragioni per le quali il fosse in possesso del contrassegno – “non era addebitabile a ma doveva essere interamente sopportata da CP_5 CP_6
deponendo in tal senso altresì la carenza di elementi, non forniti da quest'ultima, atti a dimostrare
l'adozione delle necessarie cautele (quali ad esempio la verifica in ordine all'avvenuto accredito in proprio favore delle somme incassate da a titolo di premio) propedeutiche ai citati esborsi”. CP_5
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello la con Parte_1
il quale ha lamentato:
I) la “violazione degli artt. 7 e 18 l. 24.12.1969 n. 990, artt. 127 e 144 cpv parte 1, d.lgs. 09.09.2005
n. 209 – Riconducibilità dell'obbligo risarcitorio dell'impresa assicuratrice al possesso, da parte del danneggiante, al momento del sinistro, del contrassegno assicurativo “.
Ha dedotto che il Giudice di IO AU aveva erroneamente incentrato la decisione sulla sospensione ex art. 1901 c.c. degli effetti del contratto di assicurazione inter partes, bypassando l'obbligo dell'assicuratore rca nei confronti del danneggiato in applicazione del principio dell'apparenza per effetto del possesso, da parte del danneggiante, del contrassegno assicurativo autentico, dovendo ritenersi irrilevanti le eccezioni proponibili nel rapporto impresa assicuratrice /
assicurato (e, pertanto, la mancata corresponsione del premio): la propria determinazione in ordine agli esborsi in favore dei danneggiati, invero, costituiva “il frutto non di una scelta bensì di un obbligo
giuridico derivante, appunto, dal dato di fatto dell'esistenza di un contrassegno assicurativo originale in corso di validità.”
7 2) “la violazione degli artt. 112, 702bis / 163 e 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed anche degli artt. 1284 comma 4 cod. civ. e 17 commi 1 e 2 d.l. 12.09.2014 n. 132 (convertito con l. 10.11.2014 n. 162)”.
Ha evidenziato che con il ricorso ex art.702 bis cpc la aveva invocato la corresponsione dei CP_5
soli interessi legali laddove la richiesta di riconoscimento degli interessi moratori era
(inammissibilmente) avvenuta solo all'udienza 23.3.2022: riconoscendo gli interessi moratori il
Giudice di primo grado pertanto aveva violato il disposto dell'art.112 cpc.
Del pari, la causa era stata introdotta prima della modifica dell'art.1284 c.c. e, segnatamente, prima della introduzione del nuovo IV comma (in vigore dal 10.12.2014) cosicché gli interessi moratori neppure potevano essere riconosciuti dalla domanda.
All'esito – premesso di aver corrisposto, con riserva di ripetizione all'esito dell'appello, a CP_2
la somma di € 70.230,00, a la somma di € 45.309,00 e alla
[...] CP_1 [...]
la somma € 14.591,20, ha concluso come in epigrafe (salvo per Controparte_7
quanto riguarda la corresponsione degli interessi).
Regolarmente costituiti in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria di spese.
ER Hanno ribadito che 1) era perfettamente a conoscenza del fatto che il non fosse coperto Parte_1
dalla polizza assicurativa e che la relativa quietanza era in mano esclusiva della al contrario, CP_5
la appellante aveva inteso ritenere la polizza perfettamente operante e provvedere al pagamento del danno cosicché il comportamento della stessa era stato negligente e, nel peggiore dei casi, artatamente in mala fede;
2) neppure era certa la responsabilità del Giua nella causazione del sinistro;
3) gli interessi moratori, per loro natura, non erano stati oggetto né di nuova domanda né di emendatio libelli posto che il giudice era tenuto “ pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere
la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, a individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie”.
Anche la ha resistito al gravame e ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_3
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
8.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
8 È fondato il motivo di gravame di cui al superiore punto I).
Sono fatti incontestabili (anche perché sugli stessi è intervenuto il giudicato) quelli di cui in appresso:
1) il 10.11.2011, alle 19.30 circa, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale sulla S.P. 4M, ER1
innesto Viale isola Bianca, in Olbia;
ER 2) nel frangente il aveva la disponibilità del contrassegno autentico relativo alla “polizza
n.30/060865464 – valida fino al 24.3.2012 – . Parte_4
I rilievi effettuati dal Comando della Polizia Locale di Olbia consentono a questa Corte di apprezzare
ER la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro.
Si legge nella descrizione dinamica resa dalla intervenuta P.L. che “il campo del sinistro si colloca nella rampa costituente collegamento tra la viabilità portuale e la S.P. 4M “direzione Palau”;
trattasi di carreggiata regolata a doppio senso di circolazione, dotata di due corsie, una per senso
di marcia, delimitate nella mezzeria dalla segnaletica orizzontale di tipo longitudinale (doppia linea continua di mezzeria). [..]. L'evento vede coinvolte due autovetture, il veicolo A (Audi) e il veicolo B
(BMW). Dagli elementi rilevati obiettivamente sul campo del sinistro, dalle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto, dall'esame dei danni riscontrati sui veicolo coinvolti (analizzati per tipologia, entità e localizzazione)” è possibile ipotizzare che il “ percorreva alla guida del CP_11
veicolo BMW la rampa costituente il collegamento tra la viabilità portuale e la S.P. 4M direzione
Palau. Avendo percorso circa la metà dello sviluppo di una crisi destrorsa, secondo il proprio senso di marcia, veniva a collisione frontale col veicolo Audi, proveniente dall'opposto senso di marcia,
ER condotto dal . Valutata la posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti nel sinistro nonché le
tracce rinvenute al suolo in corrispondenza delle parti antero sinistre dei medesimi, si ritiene verosimile che il veicolo Audi, nella fase culminante dell'evento, si trovasse ad occupare in parte la corsia riservata all'opposto senso di marcia”.
La ricostruzione del sinistro di cui si è dato conto consente di concludere che trattasi di un sinistro frontale, collocabile nella corsia di marcia riservata al veicolo BMW e ascrivibile alla avvenuta occupazione, da parte del veicolo Audi, della corsia riservata all'opposto senso di marcia.
ER Non può, pertanto, essere contestata la responsabilità del nella causazione del sinistro.
In esito allo stesso – e per quanto qui espressamente rileva – 1) il veicolo BMW ha riportato
l'avantreno distrutto con airbag anteriori e laterali scoppiati; 2) il conducente dello stesso ha
9 riportato la frattura infossata dello sterno;
3) il trasportato nel veicolo Audi, ha riportato CP_12
la frattura bimalleolare scomposta.
Fermo quanto precede occorre accertare quali conseguenze pratiche derivano dalla riscontrata
ER disponibilità in capo al dell'originale del contrassegno di assicurazione polizza Unipol n.1465
/30/60865464, valida fino al 24.3.2012.
L'art.144, II co, cod. ass. (al pari di quanto già disposto dall'art. 18, II co, L. 990/1969), prevede che
“per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato
eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato
nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
In materia la Suprema Corte ha ritenuto che tra le “eccezioni non opponibili al terzo danneggiato”
siano da ricomprendere quelle relative all'invalidità e all'inefficacia del contratto di assicurazione,
mentre restano (rectius, resterebbero: v. infra) estranee a tale regime solo le ipotesi di nullità del contratto di assicurazione o di inesistenza del rapporto assicurativo.
È, poi, principio di diritto quello per cui la stessa distinzione tra non opponibilità delle cause di invalidità e ipotesi di inesistenza e/o nullità del contratto, cede (pur sempre) il passo in caso di rilascio e/o disponibilità del contrassegno o del certificato assicurativo, posto che esso obbliga l'assicuratore verso il terzo danneggiato anche in tali ipotesi, per l'efficacia formale esplicata dallo stesso verso i terzi, a tutela del preminente loro affidamento: il certificato o il contrassegno costituisce una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall'assicuratore verso la generalità dei terzi e il contenuto dello stesso non può essere contestato dall'assicuratore a meno che questi non provi che esso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che in forza del combinato disposto dell'art. 7 della L. 990/1969 (oggi art. 127, D.Lvo 209/2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato,
ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che
10 rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, è
l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Invero, posto che la disciplina del cit. art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato - il quale,
pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato e/o il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione - per escludere la responsabilità dell'assicuratore (anche) in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso (v. Cass.18519/0218).
In altri termini, il contrassegno, nei confronti dei terzi danneggiati, costituisce prova documentale del contratto di assicurazione con riguardo alle parti di essa espressamente riprodotte (ossia il nominativo dell'assicuratore e la scadenza del periodo assicurativo: pertanto, il terzo danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento all'assicuratore, che risulti dal contrassegno, correttamente rivolge la sua pretesa nei confronti di un soggetto che è tenuto al risarcimento.
L'assicuratore, infatti, - v. art. 127 cit. - risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza e ciò anche nel caso in cui non corrisponda allo stesso un valido rapporto assicurativo, ad esempio perché il certificato e/o il contrassegno sono stati emessi per errore (per la puntuale disamina di tutti gli insegnamenti di cui si è detto sopra v. Cass. 12110/2025).
Il che equivale a dire che la disponibilità del contrassegno in capo all'assicurato impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel contrassegno stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa può essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso del mancato pagamento del premio o della rata di premio inerenti al periodo successivo alla scadenza del certificato.
Nella specie, pertanto, lungi dal potersi configurare un comportamento arbitrario in capo alla società
ER assicuratrice, correttamente quest'ultima ha provveduto a risarcire (non l'assicurato ma) i terzi danneggiati dal sinistro (ovvero la società proprietaria del veicolo BMW, il conducente dello stesso
ER e il terzo trasportato nel veicolo condotto dal .
Del resto, neppure può essere omesso di rilevare che la (e, per essa, all'attualità gli appellati CP_5
ER
) non hanno in alcun modo dimostrato le modalità in cui l'assicurato sia entrato nella CP_1
11 materiale disponibilità dell'originale del contrassegno ed anzi nella I memoria ex art.183, Vi co, cpc
ER hanno pure affermato che “a causa di un evidente errore della l'assicurato è entrato CP_5
nella disponibilità del contrassegno” (e neppure – in verità – nulla hanno replicato in ordine alla affermazione della appellante secondo cui nel corso della ispezione del maggio 2012 era stata
ER rinvenuta la “copia fotostatica del certificato di assicurazione e contrassegno evidenzianti il distacco del contrassegno prima della esecuzione della riproduzione”.
A buon diritto, pertanto, la ha provveduto al risarcimento dei danni nei confronti dei Parte_1
soggetti rimasti danneggiati nel sinistro e correlativamente ha preteso il rimborso dei relativi importi
(€ 59.202,00) da parte non avendo detta società fornito dimostrazione alcuna – v. art.1218 c.c. CP_5
-, si ribadisce, delle ragioni in forza delle quali l'assicurato aveva la disponibilità del contrassegno e,
pertanto, del rituale adempimento da parte sua delle obbligazioni assunte con il contratto di agenzia.
Nella specie ha anche regolarmente chiesto dichiararsi sussistere una ipotesi di Parte_1
compensazione (atecnica e/o impropria) siccome la valutazione delle reciproche pretese ha importato
(e importa) soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Deve, pertanto, ritenersi in conformità.
Alcun altro rilievo è imposto a questa Corte di effettuare in relazione alla posizione degli appellanti
. CP_1
Ed infatti, se è vero che la parte vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, è del pari vero che ella è tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (così v. ex multis Cass. 25840/2021).
In altri termini, il generico richiamo, non altrimenti specificato, nell'atto di costituzione in appello,
da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole eccezioni contenute nelle difese di primo grado non è idoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata e particolare questione: se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una particolare
12 forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante.
Nulla di quanto esposto ricorre nella specie.
Deve, pertanto, trovare accoglimento il primo motivo di gravame con conseguente riforma della sentenza resa dal Tribunale di IO AU, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Corollario di tutto quanto detto è, altresì, l'accoglimento della ulteriore domanda dell'appellante a che – accertato, come da documentazioni in atti (v. doc.11-16; doc.18-19), l'esborso da parte della della somma di € 99.002,00 – v. anche sentenza del Tribunale di primo grado - per effetto Parte_1
di quanto corrisposto ai danneggiati in conseguenza del sinistro ascrivibile a unica responsabilità del
ER
compensato il credito di nei confronti degli appellati (già soci della Parte_1 CP_1 CP_5
fino alla concorrenza della somma di € 59.202,00 (v. sopra) - i germani siano condannati
[...] CP_1
al pagamento dell'ulteriore importo di € 39.800,00 (non possono essere riconosciuti interessi non avendone fatto richiesta – né all'atto della sua costituzione in giudizio in primo grado né Parte_1
– nell'atto di appello ma solo, per la prima volta, nel foglio di precisazione delle conclusioni
6.11.2024).
Pertanto, posto che la ha versato in favore: Parte_1
1) di la somma di € 70.230,20; CP_2
2) di la somma di 45.309,00; CP_1
3) della la somma di € 14.591,20, Controparte_7
gli stessi devono essere condannati alla restituzione di detti importi in favore della appellante
Parte_1
Su detti importi sono dovuti gli interessi, al tasso legale (v. richieste di cui all'atto di appello) da ciascun versamento al saldo.
Infine, va dichiarata la inammissibilità della domanda di manleva come introdotta (rectius,
reintrodotta) dagli appellati solo con la comparsa conclusionale 6.1.2025 avendo i medesimi, CP_1
all'atto della loro costituzione nel giudizio di appello, semplicemente concluso per il rigetto del gravame proposto dalla e per la conferma della sentenza del Tribunale Parte_1
di IO AU (cosicché la è priva pure di interesse a far valere vizi della decisione CP_3
impugnata posto che l'interesse va apprezzato in relazione all'utilità concreta che possa derivare alla
13 parte dall'eventuale accoglimento delle sue pretese non potendo esaurirsi in un interesse astratto e come privo di riflessi pratici sulla sua posizione).
Tutte le ulteriori ragioni di gravame devono intendersi assorbite.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto “il
giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite”
(v. Cass.27056/2021).
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare all'altra parte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.
Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto è evidente che il soggetto “soccombente
nella specie deve individuarsi nella persona degli appellati (e ciò anche in riferimento alla CP_1
domanda di manleva come formulata nei confronti della di cui è stata ritenuta da Controparte_3
ultimo la inammissibilità).
Deve allora, qui statuirsi la condanna degli appellati alla rifusione, in favore della e CP_1 Parte_1
della delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (e dove la liquidazione delle Controparte_3
stesse viene effettuata in applicazione dei medi tariffari del D.M. vigente ratione temporis per il giudizio di primo grado;
dei minimi tariffari per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale, minimi tariffari sul quale viene operato l'incremento del
30% ex art.4, comma 1 bis, D.M.55/2014 ).
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.266/2022, resa in data 5.7.2022 al
Tribunale di IO AU, rigetta la domanda formulata dai sigg. e , CP_2 CP_1
già soci della CP_5
- ritenuto in € 99.002,00 il credito della nei confronti dei sigg. Parte_1 CP_2
e , già soci della per effetto dei pagamenti eseguiti dalla appellante
[...] CP_1 CP_5
in relazione al sinistro ascrivibile a dichiara la compensazione del credito di pari ER1 CP_5
a € 59.202,00 nel maggior credito della di € 99.002,00; Parte_1
- per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e al pagamento in favore di CP_2 CP_1
dell'importo di € 39.800,00; Parte_1
- dichiara tenuta e condanna alla restituzione in favore di CP_2 Parte_1
della somma di € 70.230,20, oltre interessi al tasso legale dal versamento (14.9.2022) al saldo;
- dichiara tenuto e condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 45.309,00, oltre interessi al tasso legale dal versamento (14.9.2022) al saldo;
[...]
- dichiara tenuta e condanna alla restituzione Controparte_7
in favore della della somma di € 14.591,20, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dal versamento (3.10.2022) al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di manleva introdotta da e , già soci CP_2 CP_1
della nei confronti della;
CP_5 Controparte_7
- condanna e , già soci della in solido tra loro, alla rifusione, CP_2 CP_1 CP_5
in favore della , delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida Parte_1
in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e , già soci della in solido tra loro, alla rifusione, CP_2 CP_1 CP_5
in favore della , delle spese di lite del giudizio Controparte_7
di primo grado che liquida in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e , già soci della in solido tra loro, alla rifusione, CP_2 CP_1 CP_5
in favore della , delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in € Parte_1
1165,00 per spese e € 9308,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
15 - condanna e , già soci della in solido tra loro, alla rifusione, CP_2 CP_1 CP_5
in favore della , delle spese di lite del presente Controparte_7
giudizio di appello che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Così deciso in Sassari il 9 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 469 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
P.I. ), in persona del Procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bologna presso lo studio dell'Avv. Tommaso Tommesani che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
), elettivamente domiciliati in IO AU presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Marco Petitta che, unitamente all'Avv. Enrico Cantarella, li rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e contro già ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_3 Controparte_4
domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Giovanni Roveda che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
1 - appellati -
in punto a: pagamento somme.
Trattenuta in decisione all'udienza 8 novembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Rito - respingere l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello Controparte_3
merito - in totale riforma di Tribunale Civile di IO AU – Parte_1
Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti – 04.07 / 26.07.2022 n. 266/2022 in causa n. 2960/2013 R.G.:
respingere la domanda formulata dai sigg. e , già soci di e, CP_2 CP_1 CP_5
in accoglimento delle domande di merito proposte da in «comparsa di Parte_1
costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale nell'interesse di
[...]
, accertare in euro 99.002,00 il credito nei Parte_1 Parte_1
confronti dei sigg. e (già soci di per effetto dei pagamenti eseguiti CP_2 CP_1 CP_5
da in relazione al sinistro 10.11.2011 Giua;
dichiarare la Parte_1
compensazione del credito di euro 59.202,00 nel maggior credito CP_5 [...]
di euro 99.002,00, e condannare i sigg. e (già soci di Parte_1 CP_2 CP_1
al pagamento in favore di di euro 39.800,00, oltre CP_5 Controparte_6
interessi ex art. 1284 cod. civ.; condannare i sigg. e (già soci di CP_2 CP_1 CP_5
e alla restituzione in favore di Controparte_7 [...]
delle somme di danaro corrisposte da in Parte_1 Parte_1
adempimento di Tribunale Civile di IO AU – Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti – 04.07
/ 26.07.2022 n. 266/2022, e cioè, rispettivamente, alla restituzione di euro 70.230,20 (corrisposti da alla IG.ra ), euro 45.309,00 (corrisposti da Parte_1 CP_2 [...]
al IG. ) ed euro 14.591,20 (corrisposte da Parte_1 CP_1 [...]
ad ), oltre interessi ex art. Parte_1 Controparte_7
1284 cod. civ. dalla data di versamento (14.09.2022, quanto ad euro 70.230,20 ed euro 45.309,00, e
03.10.2022, quanto ad euro 14.591,20) da parte di al saldo;
condannare i sigg. e Parte_1 CP_2
(già soci di alla rifusione di spese e compensi professionali come da CP_1 CP_5
2 D.M. 13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura),
con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014 n. 55 per il caso di modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese 15% ex art. 2 comma 2 del D.M. 10.03.2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (nella percentuale da applicare al momento del pagamento) del doppio grado e successivi occorrendi”.
I Procuratori degli appellati chiedono e concludono: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento delle superiori argomentazioni, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Tempo AU n.266 del
04.07.2022 resa nella causa n. 2960/2013 R.G. In subordine: nella denegata ipotesi di ritenuto accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da dichiarare Controparte_6 [...]
(già ) - in persona del legale CP_4 Controparte_8 Controparte_7
rapp.te p.t. - tenuta a manlevare integralmente parte attrice rispetto alle somme per le quali la stessa dovesse essere condannata”.
Il Procuratore dell'appellata chiede conclude: Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, Sez. di Sassari:
1. Respingere l'appello proposto perché
inammissibile.
2. Respingere la impugnazione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di IO
AU n. 266/2022 emessa il 4.7.2022 e pubblicata il 26.7.2022. 3. In ogni caso, senza inversione dell'onere probatorio, respingere la eventuale domanda di manleva e garanzia che sarebbe comunque tardiva e quindi inammissibile e che dovesse essere promossa da e nei CP_2 CP_1
confronti di giacché la polizza non è interessata dagli eventi di cui è causa.
4. In Controparte_3
subordine, limitare ogni eventuale obbligazione in capo a nei limiti, condizioni, Controparte_3
massimali, scoperti e franchigie di polizza. Con vittoria di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 30.09.2013 la soc. ha esposto che 1) con effetto CP_5
29.2.1992, era stata legata da un rapporto di agenzia per la zona di Olbia con la soc.
[...]
[...
[...] poi concordemente risolto con scrittura privata 16.4.2014; 2) “a fronte di tale Controparte_9
atto le aveva riconosciuto, a titolo di liquidazione di tutte le indennità di risoluzione del CP_6
rapporto e di tutti i diritti maturati ai sensi dell'A.N.A. 2003, ivi comprese le provvigioni ex art.20
del contratto di agenzia, nonché a definizione transattiva di qualsivoglia pretesa, azione o ragione connessa al rapporto agenziale, la somma onnicomprensiva, concordemente definita, in €
360.000,00”, da corrispondersi, quanto a € 260.000,00, “all'esito delle operazioni di riconsegna ex art.23 A.N.A. 2003, da concludersi entro il termine del 15.5.2012” e quanto al residuo importo di €
100.000,00 “alla definitiva chiusura dei conti ex art.34 A.N.A. 2003 comma II, entro e non oltre il
31.12.2013”; 3) l'esponente si era anche obbligata a mantenere operante e valida la fideiussione prestata ai sensi dell'art.4 A.N.A. sino alla concorde e definitiva chiusura dei conti;
4) corrisposta nei termini la prima tranche, solo in data 31.1.2013 la aveva provveduto al versamento della II CP_6
tranche (maggiorata degli interessi e dell'ulteriore importo di € 28.517,13 riconosciuti come dovuti all'esito della procedura di chiusura dei conti) ma al contempo detraendovi l'importo di € 59.202,00;
5) detta decurtazione era stata giustificata da avuto riguardo al “risarcimento corrisposto a CP_6
, già assicurato con per il tramite dell'agenzia resosi protagonista di un ER1 CP_6 CP_5
sinistro avvenuto il 10.11.2011”; 6) questi, “il 9.8.2011 si era recato presso la sede dell'agenzia per
trasferire la propria polizza assicurativa da un veicolo ad un altro;
in quella occasione il sistema
operativo della compagnia aveva stampato [..] due certificati di pagamento e due contrassegni: il
primo avente validità dal giorno della sostituzione alla scadenza ordinaria (24.9.2011), il secondo relativo alla nuova rata semestrale ordinaria con la nuova vettura” (ovvero dal 24.9.2011 al
24.3.2012); in quella occasione al Giua era stato “rilasciato il primo dei suddetti contrassegni nonché la relativa quietanza, con l'impegno degli agenti a rilasciare il secondo contrassegno allo spirare
del termine del periodo assicurativo oggetto di sostituzione e previo pagamento integrale della relativa semestralità”; 7) nondimeno, nel maggio 2012, nelle more delle operazioni di riconsegna, la responsabile della aveva dato atto dello smarrimento del contrassegno relativo alla scadenza CP_6
del 24.3.2012, laddove risultava presente la relativa quietanza di pagamento;
8) effettuata la denunzia di smarrimento presso i CC di Olbia, tuttavia la – dopo un primo diniego a seguito della CP_6
ER comunicazione dalla quale emergeva che il era privo di copertura assicurativa – CP_5
“successivamente e misteriosamente, in pendenza del termine per provvedere alla seconda tranche
4 ER di pagamento, aveva provveduto a risarcire il per la somma di € 59.202,00” e ciò perché “a
detta della assicuratrice, questi sarebbe stato in possesso di regolare contrassegno e certificato assicurativo”; 9) pur avendo effettuato regolare denunzia cautelativa di sinistro alla Parte_2
competente per il risarcimento danni da responsabilità professionale da parte degli
[...]
agenti Unipol, la aveva ritenuto di detrarre la somma corrisposta per effetto del sinistro del CP_6
Giua da quanto dovuto all'esponente; 10) nell'effettuare ciò, la assicuratrice aveva anche operato una non consentita compensazione tra due pretesi debiti, aventi pure natura giuridica diversa.
Riportata la condotta negligente di (avuto riguardo al disposto degli artt.1889 e 1901 c.c. ed CP_6
ER in quanto consapevole che il premio dovuto dal non era stato incassato) ha chiesto, accertato l'inadempimento di rispetto a quanto pattuito nella scrittura 16.4.2012, condannare CP_6
quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di € 59.202,00, oltre accessori, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la (infra ha Parte_1 Parte_1
eccepito in limine l'incompetenza per territorio del Giudice adito per essere la lite riservata alla cognizione del Tribunale di Bologna.
Nel merito ha replicato che 1) il 10.11.2011 aveva cagionato, per sua esclusiva ER1
responsabilità, un sinistro in esito al quale erano rimasti danneggiati il veicolo di proprietà della
Part e il conducente del medesimo, nonché CP_10 Controparte_11 CP_12
ER trasportato nel veicolo condotto dal 2) la intervenuta Polizia Locale aveva accertato la copertura assicurativa riportando il numero di polizza e la scadenza al 24.3.2012; 3) nel Controparte_13
maggio 2012, in occasione dell'ispezione funzionale alle operazioni di cessazione dell'agenzia era emersa la mancanza di “n.1 titolo per complessivi premi lordi di rata di € 744,69” in CP_5
ordine ai quali i (legali rapp.ti di avevano dichiarato lo smarrimento del solo CP_1 CP_5
contrassegno del simplo della polizza a nome al contempo rappresentando che il ER1
certificato originale era nella loro disponibilità; 4) nel corso della ispezione era stata anche rinvenuta
ER la “copia fotostatica del certificato di assicurazione e contrassegno evidenzianti il distacco del contrassegno prima della esecuzione della riproduzione”; 5) il sinistro attribuibile alla responsabilità del Giua le aveva cagionato esborsi per € 59.200,00 – da ella già trattenuti in occasione del pagamento di quanto dovuto alla in forza della scrittura 16.4.2012 - nonché l'ulteriore esborso di € CP_5
ER 38.000,00; 6) l'esponente doveva ritenersi tenuta a risarcire i danneggiati del sinistro causato dal
5 siccome “la irregolarità contabile/amministrativa operava esclusivamente nel rapporto impresa assicuratrice/agente restando del tutto irrilevante ai fini dell'obbligo risarcitorio verso i terzi dal
ER momento che era (stato rinvenuto) in possesso dell'originale contrassegno di assicurazione”;
7) per l'effetto, il credito di € 59.202,00 azionato da nei suoi confronti doveva ritenersi CP_5
assorbito – art.1243 c.c. - nel maggior credito - € 99.002,00 – dall'esponente vantato a carico della ricorrente, questa inadempiente ex art.1218 c.c. alle obbligazioni “dell'agente assicurativo a seguire il corretto iter di stipula dei contratti e di salvaguardare i diritti dell'impresa assicuratrice preponente”.
Ha concluso per la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
nel merito, per il rigetto della domanda della ricorrente e, in via riconvenzionale, per la condanna di alla CP_5
corresponsione in suo favore della somma di € 39.800,00, spese rifuse.
Autorizzata, su istanza della ricorrente, la chiamata in causa della (assicuratrice Controparte_14
per la r.c. degli agenti , detta società ha dichiarato di associarsi alle difese spiegate dalla Parte_1
quanto alla domanda di manleva, ha dedotto che “la garanzia assicurativa da essa prestata CP_5
non appariva essere interessata alla vicenda” oggetto di lite.
Ha concluso per il rigetto della domanda della resistente e, comunque, per il rigetto di ogni pretesa azionata nei suoi confronti.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
Con comparsa 10.9.2019, a seguito della cancellazione della dal Registro delle Imprese, CP_5
si sono costituiti in giudizio e , già soci della società estinta. CP_2 CP_1
Il Tribunale di IO AU, con sentenza n.266/2022, in accoglimento della domanda degli attori , ha condannato la al pagamento in loro favore della somma di € 59.202,00, CP_1 Parte_1
oltre interessi moratori dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, spese rifuse in favore degli stessi attori e della terza chiamata.
Il Giudice di primo grado ha anzitutto disatteso l'eccezione circa il difetto di competenza per territorio del Tribunale adito.
Nel merito ha osservato che 1) in occasione del sinistro 10.11.2011, era risultato in ER1
possesso di contrassegno di assicurazione (polizza Unipol nr. 1465/30/60865464) con validità fino al
6 24.3.2012; 2) con missiva in data 23.11.2011 la veva dichiarato di non poter effettuare alcuna CP_6
ER
“offerta di risarcimento” avendo constatato, a seguito di verifiche, che il veicolo del “non era assicurato con la scrivente compagnia alla data del sinistro in oggetto” (posto che il relativo premio
ER non risultava incassato da “e dunque il – pur in possesso del citato contrassegno - doveva CP_5
ritenersi privo di copertura assicurativa”); 3) doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 1901
c.c. nonché l'insegnamento di diritto della Suprema Corte di cui alla sentenza n.4077/1985: nella specie, la denuncia di smarrimento del certificato era stata formalizzata da il 14.5.2012, CP_5
laddove gli esborsi [per la complessiva somma di € 99.002,00] erano avvenuti nel periodo compreso tra giugno 2012 e settembre 2012; 4) pertanto, la determinazione mediante la quale CP_6
contravvenendo alla propria precedente decisione, aveva deciso effettuare gli esborsi - pur a fronte
ER della carenza di elementi idonei a chiarire le ragioni per le quali il fosse in possesso del contrassegno – “non era addebitabile a ma doveva essere interamente sopportata da CP_5 CP_6
deponendo in tal senso altresì la carenza di elementi, non forniti da quest'ultima, atti a dimostrare
l'adozione delle necessarie cautele (quali ad esempio la verifica in ordine all'avvenuto accredito in proprio favore delle somme incassate da a titolo di premio) propedeutiche ai citati esborsi”. CP_5
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello la con Parte_1
il quale ha lamentato:
I) la “violazione degli artt. 7 e 18 l. 24.12.1969 n. 990, artt. 127 e 144 cpv parte 1, d.lgs. 09.09.2005
n. 209 – Riconducibilità dell'obbligo risarcitorio dell'impresa assicuratrice al possesso, da parte del danneggiante, al momento del sinistro, del contrassegno assicurativo “.
Ha dedotto che il Giudice di IO AU aveva erroneamente incentrato la decisione sulla sospensione ex art. 1901 c.c. degli effetti del contratto di assicurazione inter partes, bypassando l'obbligo dell'assicuratore rca nei confronti del danneggiato in applicazione del principio dell'apparenza per effetto del possesso, da parte del danneggiante, del contrassegno assicurativo autentico, dovendo ritenersi irrilevanti le eccezioni proponibili nel rapporto impresa assicuratrice /
assicurato (e, pertanto, la mancata corresponsione del premio): la propria determinazione in ordine agli esborsi in favore dei danneggiati, invero, costituiva “il frutto non di una scelta bensì di un obbligo
giuridico derivante, appunto, dal dato di fatto dell'esistenza di un contrassegno assicurativo originale in corso di validità.”
7 2) “la violazione degli artt. 112, 702bis / 163 e 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ed anche degli artt. 1284 comma 4 cod. civ. e 17 commi 1 e 2 d.l. 12.09.2014 n. 132 (convertito con l. 10.11.2014 n. 162)”.
Ha evidenziato che con il ricorso ex art.702 bis cpc la aveva invocato la corresponsione dei CP_5
soli interessi legali laddove la richiesta di riconoscimento degli interessi moratori era
(inammissibilmente) avvenuta solo all'udienza 23.3.2022: riconoscendo gli interessi moratori il
Giudice di primo grado pertanto aveva violato il disposto dell'art.112 cpc.
Del pari, la causa era stata introdotta prima della modifica dell'art.1284 c.c. e, segnatamente, prima della introduzione del nuovo IV comma (in vigore dal 10.12.2014) cosicché gli interessi moratori neppure potevano essere riconosciuti dalla domanda.
All'esito – premesso di aver corrisposto, con riserva di ripetizione all'esito dell'appello, a CP_2
la somma di € 70.230,00, a la somma di € 45.309,00 e alla
[...] CP_1 [...]
la somma € 14.591,20, ha concluso come in epigrafe (salvo per Controparte_7
quanto riguarda la corresponsione degli interessi).
Regolarmente costituiti in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame chiedendone il CP_1
rigetto con vittoria di spese.
ER Hanno ribadito che 1) era perfettamente a conoscenza del fatto che il non fosse coperto Parte_1
dalla polizza assicurativa e che la relativa quietanza era in mano esclusiva della al contrario, CP_5
la appellante aveva inteso ritenere la polizza perfettamente operante e provvedere al pagamento del danno cosicché il comportamento della stessa era stato negligente e, nel peggiore dei casi, artatamente in mala fede;
2) neppure era certa la responsabilità del Giua nella causazione del sinistro;
3) gli interessi moratori, per loro natura, non erano stati oggetto né di nuova domanda né di emendatio libelli posto che il giudice era tenuto “ pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere
la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, a individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie”.
Anche la ha resistito al gravame e ha concluso per il rigetto dell'appello. Controparte_3
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
8.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento.
8 È fondato il motivo di gravame di cui al superiore punto I).
Sono fatti incontestabili (anche perché sugli stessi è intervenuto il giudicato) quelli di cui in appresso:
1) il 10.11.2011, alle 19.30 circa, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale sulla S.P. 4M, ER1
innesto Viale isola Bianca, in Olbia;
ER 2) nel frangente il aveva la disponibilità del contrassegno autentico relativo alla “polizza
n.30/060865464 – valida fino al 24.3.2012 – . Parte_4
I rilievi effettuati dal Comando della Polizia Locale di Olbia consentono a questa Corte di apprezzare
ER la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro.
Si legge nella descrizione dinamica resa dalla intervenuta P.L. che “il campo del sinistro si colloca nella rampa costituente collegamento tra la viabilità portuale e la S.P. 4M “direzione Palau”;
trattasi di carreggiata regolata a doppio senso di circolazione, dotata di due corsie, una per senso
di marcia, delimitate nella mezzeria dalla segnaletica orizzontale di tipo longitudinale (doppia linea continua di mezzeria). [..]. L'evento vede coinvolte due autovetture, il veicolo A (Audi) e il veicolo B
(BMW). Dagli elementi rilevati obiettivamente sul campo del sinistro, dalle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto, dall'esame dei danni riscontrati sui veicolo coinvolti (analizzati per tipologia, entità e localizzazione)” è possibile ipotizzare che il “ percorreva alla guida del CP_11
veicolo BMW la rampa costituente il collegamento tra la viabilità portuale e la S.P. 4M direzione
Palau. Avendo percorso circa la metà dello sviluppo di una crisi destrorsa, secondo il proprio senso di marcia, veniva a collisione frontale col veicolo Audi, proveniente dall'opposto senso di marcia,
ER condotto dal . Valutata la posizione di quiete assunta dai mezzi coinvolti nel sinistro nonché le
tracce rinvenute al suolo in corrispondenza delle parti antero sinistre dei medesimi, si ritiene verosimile che il veicolo Audi, nella fase culminante dell'evento, si trovasse ad occupare in parte la corsia riservata all'opposto senso di marcia”.
La ricostruzione del sinistro di cui si è dato conto consente di concludere che trattasi di un sinistro frontale, collocabile nella corsia di marcia riservata al veicolo BMW e ascrivibile alla avvenuta occupazione, da parte del veicolo Audi, della corsia riservata all'opposto senso di marcia.
ER Non può, pertanto, essere contestata la responsabilità del nella causazione del sinistro.
In esito allo stesso – e per quanto qui espressamente rileva – 1) il veicolo BMW ha riportato
l'avantreno distrutto con airbag anteriori e laterali scoppiati; 2) il conducente dello stesso ha
9 riportato la frattura infossata dello sterno;
3) il trasportato nel veicolo Audi, ha riportato CP_12
la frattura bimalleolare scomposta.
Fermo quanto precede occorre accertare quali conseguenze pratiche derivano dalla riscontrata
ER disponibilità in capo al dell'originale del contrassegno di assicurazione polizza Unipol n.1465
/30/60865464, valida fino al 24.3.2012.
L'art.144, II co, cod. ass. (al pari di quanto già disposto dall'art. 18, II co, L. 990/1969), prevede che
“per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato
eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato
nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
In materia la Suprema Corte ha ritenuto che tra le “eccezioni non opponibili al terzo danneggiato”
siano da ricomprendere quelle relative all'invalidità e all'inefficacia del contratto di assicurazione,
mentre restano (rectius, resterebbero: v. infra) estranee a tale regime solo le ipotesi di nullità del contratto di assicurazione o di inesistenza del rapporto assicurativo.
È, poi, principio di diritto quello per cui la stessa distinzione tra non opponibilità delle cause di invalidità e ipotesi di inesistenza e/o nullità del contratto, cede (pur sempre) il passo in caso di rilascio e/o disponibilità del contrassegno o del certificato assicurativo, posto che esso obbliga l'assicuratore verso il terzo danneggiato anche in tali ipotesi, per l'efficacia formale esplicata dallo stesso verso i terzi, a tutela del preminente loro affidamento: il certificato o il contrassegno costituisce una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall'assicuratore verso la generalità dei terzi e il contenuto dello stesso non può essere contestato dall'assicuratore a meno che questi non provi che esso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che in forza del combinato disposto dell'art. 7 della L. 990/1969 (oggi art. 127, D.Lvo 209/2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato,
ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che
10 rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, è
l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Invero, posto che la disciplina del cit. art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato - il quale,
pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato e/o il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione - per escludere la responsabilità dell'assicuratore (anche) in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso (v. Cass.18519/0218).
In altri termini, il contrassegno, nei confronti dei terzi danneggiati, costituisce prova documentale del contratto di assicurazione con riguardo alle parti di essa espressamente riprodotte (ossia il nominativo dell'assicuratore e la scadenza del periodo assicurativo: pertanto, il terzo danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento all'assicuratore, che risulti dal contrassegno, correttamente rivolge la sua pretesa nei confronti di un soggetto che è tenuto al risarcimento.
L'assicuratore, infatti, - v. art. 127 cit. - risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza e ciò anche nel caso in cui non corrisponda allo stesso un valido rapporto assicurativo, ad esempio perché il certificato e/o il contrassegno sono stati emessi per errore (per la puntuale disamina di tutti gli insegnamenti di cui si è detto sopra v. Cass. 12110/2025).
Il che equivale a dire che la disponibilità del contrassegno in capo all'assicurato impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel contrassegno stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa può essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso del mancato pagamento del premio o della rata di premio inerenti al periodo successivo alla scadenza del certificato.
Nella specie, pertanto, lungi dal potersi configurare un comportamento arbitrario in capo alla società
ER assicuratrice, correttamente quest'ultima ha provveduto a risarcire (non l'assicurato ma) i terzi danneggiati dal sinistro (ovvero la società proprietaria del veicolo BMW, il conducente dello stesso
ER e il terzo trasportato nel veicolo condotto dal .
Del resto, neppure può essere omesso di rilevare che la (e, per essa, all'attualità gli appellati CP_5
ER
) non hanno in alcun modo dimostrato le modalità in cui l'assicurato sia entrato nella CP_1
11 materiale disponibilità dell'originale del contrassegno ed anzi nella I memoria ex art.183, Vi co, cpc
ER hanno pure affermato che “a causa di un evidente errore della l'assicurato è entrato CP_5
nella disponibilità del contrassegno” (e neppure – in verità – nulla hanno replicato in ordine alla affermazione della appellante secondo cui nel corso della ispezione del maggio 2012 era stata
ER rinvenuta la “copia fotostatica del certificato di assicurazione e contrassegno evidenzianti il distacco del contrassegno prima della esecuzione della riproduzione”.
A buon diritto, pertanto, la ha provveduto al risarcimento dei danni nei confronti dei Parte_1
soggetti rimasti danneggiati nel sinistro e correlativamente ha preteso il rimborso dei relativi importi
(€ 59.202,00) da parte non avendo detta società fornito dimostrazione alcuna – v. art.1218 c.c. CP_5
-, si ribadisce, delle ragioni in forza delle quali l'assicurato aveva la disponibilità del contrassegno e,
pertanto, del rituale adempimento da parte sua delle obbligazioni assunte con il contratto di agenzia.
Nella specie ha anche regolarmente chiesto dichiararsi sussistere una ipotesi di Parte_1
compensazione (atecnica e/o impropria) siccome la valutazione delle reciproche pretese ha importato
(e importa) soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Deve, pertanto, ritenersi in conformità.
Alcun altro rilievo è imposto a questa Corte di effettuare in relazione alla posizione degli appellanti
. CP_1
Ed infatti, se è vero che la parte vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, è del pari vero che ella è tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (così v. ex multis Cass. 25840/2021).
In altri termini, il generico richiamo, non altrimenti specificato, nell'atto di costituzione in appello,
da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole eccezioni contenute nelle difese di primo grado non è idoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata e particolare questione: se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una particolare
12 forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante.
Nulla di quanto esposto ricorre nella specie.
Deve, pertanto, trovare accoglimento il primo motivo di gravame con conseguente riforma della sentenza resa dal Tribunale di IO AU, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Corollario di tutto quanto detto è, altresì, l'accoglimento della ulteriore domanda dell'appellante a che – accertato, come da documentazioni in atti (v. doc.11-16; doc.18-19), l'esborso da parte della della somma di € 99.002,00 – v. anche sentenza del Tribunale di primo grado - per effetto Parte_1
di quanto corrisposto ai danneggiati in conseguenza del sinistro ascrivibile a unica responsabilità del
ER
compensato il credito di nei confronti degli appellati (già soci della Parte_1 CP_1 CP_5
fino alla concorrenza della somma di € 59.202,00 (v. sopra) - i germani siano condannati
[...] CP_1
al pagamento dell'ulteriore importo di € 39.800,00 (non possono essere riconosciuti interessi non avendone fatto richiesta – né all'atto della sua costituzione in giudizio in primo grado né Parte_1
– nell'atto di appello ma solo, per la prima volta, nel foglio di precisazione delle conclusioni
6.11.2024).
Pertanto, posto che la ha versato in favore: Parte_1
1) di la somma di € 70.230,20; CP_2
2) di la somma di 45.309,00; CP_1
3) della la somma di € 14.591,20, Controparte_7
gli stessi devono essere condannati alla restituzione di detti importi in favore della appellante
Parte_1
Su detti importi sono dovuti gli interessi, al tasso legale (v. richieste di cui all'atto di appello) da ciascun versamento al saldo.
Infine, va dichiarata la inammissibilità della domanda di manleva come introdotta (rectius,
reintrodotta) dagli appellati solo con la comparsa conclusionale 6.1.2025 avendo i medesimi, CP_1
all'atto della loro costituzione nel giudizio di appello, semplicemente concluso per il rigetto del gravame proposto dalla e per la conferma della sentenza del Tribunale Parte_1
di IO AU (cosicché la è priva pure di interesse a far valere vizi della decisione CP_3
impugnata posto che l'interesse va apprezzato in relazione all'utilità concreta che possa derivare alla
13 parte dall'eventuale accoglimento delle sue pretese non potendo esaurirsi in un interesse astratto e come privo di riflessi pratici sulla sua posizione).
Tutte le ulteriori ragioni di gravame devono intendersi assorbite.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto “il
giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite”
(v. Cass.27056/2021).
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare all'altra parte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.
Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto è evidente che il soggetto “soccombente
nella specie deve individuarsi nella persona degli appellati (e ciò anche in riferimento alla CP_1
domanda di manleva come formulata nei confronti della di cui è stata ritenuta da Controparte_3
ultimo la inammissibilità).
Deve allora, qui statuirsi la condanna degli appellati alla rifusione, in favore della e CP_1 Parte_1
della delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (e dove la liquidazione delle Controparte_3
stesse viene effettuata in applicazione dei medi tariffari del D.M. vigente ratione temporis per il giudizio di primo grado;
dei minimi tariffari per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale, minimi tariffari sul quale viene operato l'incremento del
30% ex art.4, comma 1 bis, D.M.55/2014 ).
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.266/2022, resa in data 5.7.2022 al
Tribunale di IO AU, rigetta la domanda formulata dai sigg. e , CP_2 CP_1
già soci della CP_5
- ritenuto in € 99.002,00 il credito della nei confronti dei sigg. Parte_1 CP_2
e , già soci della per effetto dei pagamenti eseguiti dalla appellante
[...] CP_1 CP_5
in relazione al sinistro ascrivibile a dichiara la compensazione del credito di pari ER1 CP_5
a € 59.202,00 nel maggior credito della di € 99.002,00; Parte_1
- per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e al pagamento in favore di CP_2 CP_1
dell'importo di € 39.800,00; Parte_1
- dichiara tenuta e condanna alla restituzione in favore di CP_2 Parte_1
della somma di € 70.230,20, oltre interessi al tasso legale dal versamento (14.9.2022) al saldo;
- dichiara tenuto e condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 45.309,00, oltre interessi al tasso legale dal versamento (14.9.2022) al saldo;
[...]
- dichiara tenuta e condanna alla restituzione Controparte_7
in favore della della somma di € 14.591,20, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dal versamento (3.10.2022) al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di manleva introdotta da e , già soci CP_2 CP_1
della nei confronti della;
CP_5 Controparte_7
- condanna e , già soci della in solido tra loro, alla rifusione, CP_2 CP_1 CP_5
in favore della , delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida Parte_1
in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e , già soci della in solido tra loro, alla rifusione, CP_2 CP_1 CP_5
in favore della , delle spese di lite del giudizio Controparte_7
di primo grado che liquida in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna e , già soci della in solido tra loro, alla rifusione, CP_2 CP_1 CP_5
in favore della , delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in € Parte_1
1165,00 per spese e € 9308,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
15 - condanna e , già soci della in solido tra loro, alla rifusione, CP_2 CP_1 CP_5
in favore della , delle spese di lite del presente Controparte_7
giudizio di appello che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Così deciso in Sassari il 9 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
16