Articolo 1889 del Codice civile
Articolo 1888Articolo 1890
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19 aprile 1942
Art. 1889.

(Polizze all'ordine e al portatore).

Se la polizza di assicurazione e' all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.

Tuttavia l'assicuratore e' liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non e' l'assicurato.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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