Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1889.
(Polizze all'ordine e al portatore).
Se la polizza di assicurazione e' all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
Tuttavia l'assicuratore e' liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non e' l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.
(Polizze all'ordine e al portatore).
Se la polizza di assicurazione e' all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
Tuttavia l'assicuratore e' liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non e' l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.
Commentari • 10
- 1. Polizza assicurativa auto: rinnovo tacito e scadenzaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 aprile 2023 · 182.08858
[…] Come funzionano i contratti assicurativi di durata pluriennale? Anche se il rinnovo tacito non è previsto per le polizze assicurative auto, l'articolo 1889 del Codice Civile consente di stipulare contratti assicurativi di durata pluriennale per altre tipologie di assicurazioni. […]
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Giurisprudenza • 45
- 1. Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 359Provvedimento: […] Analogamente, è irrilevante la detenzione da parte di Parte_1 delle polizze dal momento che non si tratta di polizze emesse all'ordine dell'attore, ex art. 1889 cod. civ., per cui quest'ultimo non può ritenersi legittimato all'esazione del credito portato dalle stesse nei confronti dell'assicuratore in forza del mero possesso delle polizze stesse, non trattandosi di diritto cartolarizzato.Leggi di più...
- prescrizione diritto·
- soccombenza·
- art. 1889 cod. civ.·
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