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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2621/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2621/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Tes_1 Parte_2
ER Parte_3 CP_1
ER DI ZA CP_2
ER Parte_4 CP_3
ER Parte_4 CP_4
ER Parte_4 CP_5
ER DI Parte_4 CP_6
ER Parte_4 CP_7 Cont
Controparte_8
ER Parte_4 CP_10
ER Parte_4 CP_11
ER DI Parte_4 CP_12
ER DI ZA CP_13
ER DI Parte_4 CP_14
ER DI ZA Tes_2
Tes_3 CP_15 Controparte_16
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. Antonia Gradi, sono comparsi:
Per 'avv. FASANI FRANCESCO Parte_1
L'avv. Fasani precisa le conclusioni come in atti, discute la causa oralmente riportandosi agli atti ed insiste per l'accoglimento della domanda
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonia Gradi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, all'udienza del
22.05.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2621/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FASANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
ATTORE contro
ER e/o AVENTI CAUSA di PA EL
ER e/o AVENTI CAUSA di PARAZZI NELLO
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA ER
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA LO
ER e/o AVENTI CAUSA Controparte_17
/o AVENTI CAUSA di ZA EN
[...]
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA NI
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA IO
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA DA
ER e/o AVENTI CAUSA di Controparte_18
/o AVENTI CAUSA di ZA DD
[...]
ER e/o Controparte_19
/o
[...] Controparte_20
/o AVENTI CAUSA
[...] Parte_4 [...]
, /o CP_21 Tes_1 CP_22
/o AVENTI CAUSA
[...] Controparte_23 Tes_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 2 di 8 Per l'attore
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito, in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per oltre vent'anni di cui in premesse, dichiarare in favore di , nato a [...]
Cremona il 06.10.1965, Cod. Fisc. acquistata per intervenuta usucapione la C.F._1
esclusiva proprietà dell'immobile sito in Cremona, Via Francesco Genala e censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al:
foglio 88, particella 324, subalterno 4;
foglio 88, particella 324, subalterno 2;
foglio 88, particella 326, subalterno 4;
foglio 88, particella 324, subalterno 3;
foglio 88, particella 325;
e per l'effetto munire la emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, ordinarne la trascrizione nei competenti RR.II. di Cremona e la relativa annotazione e voltura catastale presso
l'Agenzia delle Entrate di Cremona, con esonero da responsabilità per i responsabili degli Uffici;
con vittoria di spese in caso di opposizione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in epigrafe adiva il Tribunale esponendo:
-che da oltre venti anni l'attore era nel possesso continuato, indisturbato ed esclusivo delle unità immobiliari site in Cremona, via Genala n. 39/41, censite al Catasto Fabbricati del Comune di Cremona come segue:
Unità Immobiliare foglio 88, particella 324, Sub. 4, formalmente intestata a “ , nata a [...]
Gazzuolo il 31/8/1913, C.F. , proprietaria per 12/108; , nato a [...]F._2 CP_24
Gazzuolo il 7/10/1912, proprietario per 12/108; ZA AL, nato a [...] il [...], C.F.
, proprietario per 12/108; ZA NG, nato a [...] il [...], C.F._3
proprietario per 3/108; , nato a [...] il [...], proprietario per 1/108; CP_21 CP_17
, nato a [...] il [...], C.F. proprietario per 6/108; ZA
[...] C.F._4
IO, nato a [...] il [...], C.F. , proprietario per 6/108; ZA C.F._5
Eugenia, nata a [...] il [...], proprietaria per 12/108; ZA OV, nato a [...] -
Germania il 12/3/1905, proprietario per 12/108; ZA DA, nata a [...] il [...], proprietaria per 12/108; , nata a [...] il [...], proprietaria per Controparte_18
3/108; ZA DD, nata a [...] il [...], proprietaria per 12/108; Controparte_19
, nata a [...] il [...], proprietaria per 1/108;
[...]
pagina 3 di 8 , nato a [...] il [...], proprietario per 3/108; , nato a [...]_21
Brescia il 17/7/1945, C.F. , proprietario per 1/108”; C.F._6
Unità Immobiliari foglio 88, particella 324 sub. 2, particella 326 sub. 4 e particella 324 sub. 3, formalmente intestate a “ ”; Controparte_25
-che le suddette unità immobiliari erano adiacenti a quelle già catastalmente intestate all'attore, pervenutegli per successione mortis causa dal padre deceduto nel 1994, censite al foglio Persona_1
88, particelle 326 sub. 1, 327 sub.1, 326 sub. 5, 327 sub. 5, 326 sub. 6, 327 sub. 6, 327 sub. 2, 327 sub.
3, 327 sub. 4, 327 sub. 7;
-che tutte le unità immobiliari sopra indicate insistevano sul cortile comune di cui al foglio 88, particella 325;
-che all'intero complesso, e quindi a tutte le suddette unità immobiliari, si accedeva unicamente dalla
Via Francesco Genala per l'unico passaggio insistente sulla particella 327, attraverso l'androne di proprietà dell'attore, indi transitando sulla porzione di corte annessa;
-che, ancora, l'accesso all'intero complesso risultava da ben più di vent'anni inibito da un portone e che l'attore era l'unica persona ad essere in possesso delle chiavi e l'unica ad esservi entrata;
-che appariva, quindi, evidente la inequivoca volontà dell'attore di possedere il bene in questione uti dominus, esercitando su di esso una piena, pacifica ed esclusiva signoria di fatto;
-che, quanto agli intestatari della particella 324 sub. 4, erano emerse incertezze ed errori materiali circa i dati riportati in Catasto (ad esempio, ZA AL era nato nel 1887 e non nel 1987;
era nato in data [...] e non in data 15/2/1940; ZA DA era nata nel 1886 e CP_21
non nel 1986); dai certificati anagrafici emergeva inoltre che i suddetti intestatari risultavano tutti deceduti (con la sola eccezione di ZA OV, del quale non risultava il decesso ma che, essendo nato nel 1905, era comunque certamente deceduto, e di che, nato nel 1940, se CP_21
ancora vivente, risultava emigrato sin dagli anni '60 del secolo scorso in Australia); che era di fatto impossibile identificare eventuali eredi e/o aventi causa;
Contr
-quanto all'intestataria della particella 324 sub. 2 e sub. 3 e 326 sub. 4, la società CP_16
liquidazione risultava cessata sin dagli anni '80 del secolo scorso ed anche il legale rappresentante e liquidatore risultava deceduto nel 1999; pertanto, per essa avrebbero dovuto essere Persona_2
citate in giudizio le persone dei suoi ultimi soci e/o eredi e/o aventi causa, che tuttavia era impossibile identificare;
-che, dunque, appariva “sommamente difficoltoso” se non impossibile, notificare l'atto di citazione con le forme ordinarie, tenuto conto dell'incertezza dei dati emergenti dalla documentazione reperibile presso i pubblici uffici, del rilevante numero dei destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;
pagina 4 di 8 -che dunque la notifica veniva eseguita per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e 50 disp. att., come da autorizzazione del Presidente del Tribunale, nei confronti degli eredi e/o aventi causa di , Parte_2
nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], ZA AL, CP_24
nato a [...] il [...], ZA NG, nato a [...] il [...], CP_17
, nato a [...] il [...], ZA IO, nato a [...] il [...], ZA
[...]
Eugenia, nata a [...] il [...], ZA OV, nato in [...] il [...],
ZA DA, nata a [...] il [...], , nata a [...] il 17 Controparte_18
ottobre 1909, ZA DD, nata a [...] il [...], , nata a Controparte_19
Brescia il 21 giugno 1935, , nato a [...] il [...], , Controparte_20 Controparte_21
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], oltre a CP_21
quest'ultimo se vivente, nonché gli ultimi soci e/o eredi e/o aventi causa della società in CP_16
liquidazione, C.F/P.I cancellata dal registro per cessata attività in data 13/12/1985; P.IVA_1
tutto ciò premesso, formulava le conclusioni sovrascritte.
Nonostante la regolare notifica eseguita per pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente del
Tribunale, nessuno si costituiva per le parti convenute.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, passava in decisione sulle conclusioni sovrascritte.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art 1140 cod. civ., che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso (cfr. Cass. Sez. 2, n.
1019/1974 e successive conformi).
In particolare l'usucapione, come modo di acquisto a titolo originario della proprietà, presuppone una continua ed ininterrotta relazione di fatto con il bene, estrinsecantesi in un comportamento analogo a quello di chi esercita il diritto, cui corrisponde la concreta attuazione degli atti di possesso.
La prolungata signoria di fatto sulla cosa e il mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario determinano l'acquisto del diritto da parte del possessore.
Nel caso di specie, l'attore domanda che sia accertato in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site in Cremona, via Genala,
pagina 5 di 8 distinte al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 88 mapp. 324 sub. 4; mapp. 324 sub. 2; mapp.
326 sub. 4; mapp. 324 sub. 3; mapp 325 meglio descritte in premessa.
La consulenza tecnica svolta in corso di causa ha accertato che i dati catastali corrispondono ai numeri di mappa riscontarti dall'estratto di mappa catastale;
ha accertato altresì la formale intestazione dei beni, quale risultante dalle visure catastali e dai registri immobiliari, ai soggetti indicati in premesse e per i quali è stata autorizzata la citazione in giudizio mediante notifica per pubblici proclami nei termini sopra indicati.
Il CTU ha poi accertato che “I beni oggetto della domanda di usucapione sono due corpi di fabbrica interni ad un cortile. Vi si accede da un androne vuotante sulla via Genala e poi tramite cortile comune di cui al mapp. 325”.
Dall'estratto di mappa allegato alla relazione del CTU e dalle fotografie in atti emerge chiaramente che al mappale 325 si accede passando attraverso un androne posto sul mappale 327 di proprietà dell'attore
(particelle 327 sub.1-5-6-2-3-4-7), proprietario anche del mappale 326 sub 1-5-6 del foglio 88 adiacente a quelli oggetto della domanda di usucapione.
Il teste ha dichiarato: “confermo che mio fratello ha sempre goduto Testimone_4 Parte_1
in via esclusiva del fabbricato ritratto nella fotografia n. 6 che mi viene esibita e che nella planimetria
n. 3 che pure mi viene esibita è identificato con il mapp. 324; si tratta di un fabbricato in muratura in pessimo stato di manutenzione al quale si accede da un accesso comune ad altra proprietà di mio fratello e che da sempre quest'ultimo ha utilizzato come deposito pertinenziale alla sua Parte_1 proprietà; questo posso dire da oltre quarant'anni; nessun altro ho mai visto accedere né avanzare pretese sul fabbricato in questione;
preciso che ha sempre goduto anche della piccola Parte_1
corte dalla quale si accede al fabbricato;
ricordo che quando ancora era in vita mio padre lo stesso aveva concesso ad un amico falegname di depositare qualche attrezzo all'interno del fabbricato in questione … nel corso degli anni ricordo che ha provveduto a lavori di minima Parte_1 manutenzione del fabbricato, garantendo allo stesso il mantenimento della stabilità”; sul cap. 3 (“Vero che alle predette unità immobiliari si accede unicamente dalla via Francesco Genala per l'unico passaggio che insiste sulla particella 327, attraverso l'androne di proprietà dell'attore”) il teste ha risposto: “confermo la circostanza” riferendo anche che “dalla morte di mio padre, solo mio fratello ha avuto accesso al cortile ed al fabbricato per cui è causa” e “riconosco nella fotografia doc. 22 il portone di accesso all'immobile di mio fratello;
dallo stesso si accede poi alla corte ed al fabbricato per cui è causa;
confermo che le chiavi del lucchetto posto sul portone sono sempre state nella sola disponibilità di mio padre prima e poi di mio fratello ”. Parte_1
pagina 6 di 8 Il teste a dichiarato: “sono amica del sig. sin da quando eravamo ragazzi;
Tes_5 Parte_1 vivo in via Genala dal 2004 e conosco l'immobile ritratto nella fotografia n. 21 che mi viene esibita perché si trova trenta metri dopo casa mia, ma sull'altro lato;
ricordo che nei primi anni novanta allorché mio padre chiuse il suo laboratorio di falegnameria chiese al sig. la Persona_1 disponibilità di alcuni locali posti all'interno del fabbricato di sua proprietà che ripeto è quello di cui alla fotografia n. 21; ricordo che il sig. aveva, quindi, consentito a mio padre di mettere parte Per_1
della sua attrezzatura in un locale al quale si accedeva da una porta pedonale posta su via Genala e, quindi, attraverso un cortiletto;
non ricordo però se detto locale fosse posto a sinistra o a destra rispetto al cortiletto, né riconosco con sicurezza lo stesso nelle fotografie che mi vengono esibite;
il sig.
aveva poi dato le chiavi di accesso anche a mio padre;
quando mio padre morì nel 1999 noi Per_1
famigliari restituimmo le chiavi a posso dire che negli anni successivi mi è Parte_1 capitato di vedere il solo sig. accedere al fabbricato ritratto nella fotografia n. 21”. Parte_1
Così il teste “riconosco gli immobili per cui è causa dalle fotografie nn. 21/22 che Testimone_6
mi vengono esibite;
mio padre (morto nel 1994) e quindi mio fratello sono stati e sono Parte_1
proprietari del fabbricato che affaccia su via Genala;
confermo, in ogni caso, che gli stessi hanno sempre goduto anche dei fabbricati e del cortile di cui al capitolo che riconosco nella mappa (doc.3) che pure mi viene esibita;
preciso che ai fabbricati ed al cortile per cui è causa si può accedere solo tramite il portone posto su via Genala (doc. 22) le cui chiavi sono sempre state nella sola disponibilità di mio padre prima e di mio fratello poi;
questi ultimi, inoltre, hanno sempre provveduto alla manutenzione essenziale dei fabbricati, nonché a tenere pulito il cortile”.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria è emerso che i beni per cui è causa sono stati per oltre vent'anni ininterrottamente goduti in via esclusiva dall'attore e prima di lui dal padre, che ne hanno esercitato il possesso uti dominus, pacifico ed indisturbato.
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi ed è corroborata dallo stato dei luoghi, siccome a detti beni si accede attraverso un androne chiuso da portone posto sulla proprietà di parte attrice, le cui chiavi sono sempre state nella esclusiva disponibilità dell'attore e prima di lui del padre.
La domanda va dunque accolta, dovendosi dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di nato a [...] il [...], Cod. Fisc. della Parte_1 C.F._1
esclusiva proprietà dei beni immobili siti in Cremona, Via Francesco Genala e censiti al Catasto
Fabbricati di detto Comune al: foglio 88, particella 324, subalterno 4; foglio 88, particella 324, subalterno 2; foglio 88, particella 326, subalterno 4;
pagina 7 di 8 foglio 88, particella 324, subalterno 3; foglio 88, particella 325.
Spese di lite compensate tenuto conto del carattere necessario dell'azione e della contumacia delle parti convenute.
Spese di CTU in via definitiva a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 1158 c.c., accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dell'attore , nato Parte_1
a Cremona il 06.10.1965, Cod. Fisc. della esclusiva proprietà dei beni C.F._1
immobili siti in Cremona, Via Francesco Genala, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 88, particella 324, subalterno 4; foglio 88, particella 324, subalterno 2; foglio 88, particella 326, subalterno 4; foglio 88, particella 324, subalterno 3; foglio 88, particella 325; visto l'art. 2651 c.c., ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero del Conservatore da responsabilità.
Spese di lite compensate.
Spese di CTU in via definitiva a carico dell'attore.
Cremona, 22.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2621/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Tes_1 Parte_2
ER Parte_3 CP_1
ER DI ZA CP_2
ER Parte_4 CP_3
ER Parte_4 CP_4
ER Parte_4 CP_5
ER DI Parte_4 CP_6
ER Parte_4 CP_7 Cont
Controparte_8
ER Parte_4 CP_10
ER Parte_4 CP_11
ER DI Parte_4 CP_12
ER DI ZA CP_13
ER DI Parte_4 CP_14
ER DI ZA Tes_2
Tes_3 CP_15 Controparte_16
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. Antonia Gradi, sono comparsi:
Per 'avv. FASANI FRANCESCO Parte_1
L'avv. Fasani precisa le conclusioni come in atti, discute la causa oralmente riportandosi agli atti ed insiste per l'accoglimento della domanda
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonia Gradi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, all'udienza del
22.05.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2621/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FASANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
ATTORE contro
ER e/o AVENTI CAUSA di PA EL
ER e/o AVENTI CAUSA di PARAZZI NELLO
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA ER
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA LO
ER e/o AVENTI CAUSA Controparte_17
/o AVENTI CAUSA di ZA EN
[...]
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA NI
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA IO
ER e/o AVENTI CAUSA di ZA DA
ER e/o AVENTI CAUSA di Controparte_18
/o AVENTI CAUSA di ZA DD
[...]
ER e/o Controparte_19
/o
[...] Controparte_20
/o AVENTI CAUSA
[...] Parte_4 [...]
, /o CP_21 Tes_1 CP_22
/o AVENTI CAUSA
[...] Controparte_23 Tes_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 2 di 8 Per l'attore
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona adito, in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per oltre vent'anni di cui in premesse, dichiarare in favore di , nato a [...]
Cremona il 06.10.1965, Cod. Fisc. acquistata per intervenuta usucapione la C.F._1
esclusiva proprietà dell'immobile sito in Cremona, Via Francesco Genala e censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al:
foglio 88, particella 324, subalterno 4;
foglio 88, particella 324, subalterno 2;
foglio 88, particella 326, subalterno 4;
foglio 88, particella 324, subalterno 3;
foglio 88, particella 325;
e per l'effetto munire la emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, ordinarne la trascrizione nei competenti RR.II. di Cremona e la relativa annotazione e voltura catastale presso
l'Agenzia delle Entrate di Cremona, con esonero da responsabilità per i responsabili degli Uffici;
con vittoria di spese in caso di opposizione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in epigrafe adiva il Tribunale esponendo:
-che da oltre venti anni l'attore era nel possesso continuato, indisturbato ed esclusivo delle unità immobiliari site in Cremona, via Genala n. 39/41, censite al Catasto Fabbricati del Comune di Cremona come segue:
Unità Immobiliare foglio 88, particella 324, Sub. 4, formalmente intestata a “ , nata a [...]
Gazzuolo il 31/8/1913, C.F. , proprietaria per 12/108; , nato a [...]F._2 CP_24
Gazzuolo il 7/10/1912, proprietario per 12/108; ZA AL, nato a [...] il [...], C.F.
, proprietario per 12/108; ZA NG, nato a [...] il [...], C.F._3
proprietario per 3/108; , nato a [...] il [...], proprietario per 1/108; CP_21 CP_17
, nato a [...] il [...], C.F. proprietario per 6/108; ZA
[...] C.F._4
IO, nato a [...] il [...], C.F. , proprietario per 6/108; ZA C.F._5
Eugenia, nata a [...] il [...], proprietaria per 12/108; ZA OV, nato a [...] -
Germania il 12/3/1905, proprietario per 12/108; ZA DA, nata a [...] il [...], proprietaria per 12/108; , nata a [...] il [...], proprietaria per Controparte_18
3/108; ZA DD, nata a [...] il [...], proprietaria per 12/108; Controparte_19
, nata a [...] il [...], proprietaria per 1/108;
[...]
pagina 3 di 8 , nato a [...] il [...], proprietario per 3/108; , nato a [...]_21
Brescia il 17/7/1945, C.F. , proprietario per 1/108”; C.F._6
Unità Immobiliari foglio 88, particella 324 sub. 2, particella 326 sub. 4 e particella 324 sub. 3, formalmente intestate a “ ”; Controparte_25
-che le suddette unità immobiliari erano adiacenti a quelle già catastalmente intestate all'attore, pervenutegli per successione mortis causa dal padre deceduto nel 1994, censite al foglio Persona_1
88, particelle 326 sub. 1, 327 sub.1, 326 sub. 5, 327 sub. 5, 326 sub. 6, 327 sub. 6, 327 sub. 2, 327 sub.
3, 327 sub. 4, 327 sub. 7;
-che tutte le unità immobiliari sopra indicate insistevano sul cortile comune di cui al foglio 88, particella 325;
-che all'intero complesso, e quindi a tutte le suddette unità immobiliari, si accedeva unicamente dalla
Via Francesco Genala per l'unico passaggio insistente sulla particella 327, attraverso l'androne di proprietà dell'attore, indi transitando sulla porzione di corte annessa;
-che, ancora, l'accesso all'intero complesso risultava da ben più di vent'anni inibito da un portone e che l'attore era l'unica persona ad essere in possesso delle chiavi e l'unica ad esservi entrata;
-che appariva, quindi, evidente la inequivoca volontà dell'attore di possedere il bene in questione uti dominus, esercitando su di esso una piena, pacifica ed esclusiva signoria di fatto;
-che, quanto agli intestatari della particella 324 sub. 4, erano emerse incertezze ed errori materiali circa i dati riportati in Catasto (ad esempio, ZA AL era nato nel 1887 e non nel 1987;
era nato in data [...] e non in data 15/2/1940; ZA DA era nata nel 1886 e CP_21
non nel 1986); dai certificati anagrafici emergeva inoltre che i suddetti intestatari risultavano tutti deceduti (con la sola eccezione di ZA OV, del quale non risultava il decesso ma che, essendo nato nel 1905, era comunque certamente deceduto, e di che, nato nel 1940, se CP_21
ancora vivente, risultava emigrato sin dagli anni '60 del secolo scorso in Australia); che era di fatto impossibile identificare eventuali eredi e/o aventi causa;
Contr
-quanto all'intestataria della particella 324 sub. 2 e sub. 3 e 326 sub. 4, la società CP_16
liquidazione risultava cessata sin dagli anni '80 del secolo scorso ed anche il legale rappresentante e liquidatore risultava deceduto nel 1999; pertanto, per essa avrebbero dovuto essere Persona_2
citate in giudizio le persone dei suoi ultimi soci e/o eredi e/o aventi causa, che tuttavia era impossibile identificare;
-che, dunque, appariva “sommamente difficoltoso” se non impossibile, notificare l'atto di citazione con le forme ordinarie, tenuto conto dell'incertezza dei dati emergenti dalla documentazione reperibile presso i pubblici uffici, del rilevante numero dei destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;
pagina 4 di 8 -che dunque la notifica veniva eseguita per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e 50 disp. att., come da autorizzazione del Presidente del Tribunale, nei confronti degli eredi e/o aventi causa di , Parte_2
nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], ZA AL, CP_24
nato a [...] il [...], ZA NG, nato a [...] il [...], CP_17
, nato a [...] il [...], ZA IO, nato a [...] il [...], ZA
[...]
Eugenia, nata a [...] il [...], ZA OV, nato in [...] il [...],
ZA DA, nata a [...] il [...], , nata a [...] il 17 Controparte_18
ottobre 1909, ZA DD, nata a [...] il [...], , nata a Controparte_19
Brescia il 21 giugno 1935, , nato a [...] il [...], , Controparte_20 Controparte_21
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], oltre a CP_21
quest'ultimo se vivente, nonché gli ultimi soci e/o eredi e/o aventi causa della società in CP_16
liquidazione, C.F/P.I cancellata dal registro per cessata attività in data 13/12/1985; P.IVA_1
tutto ciò premesso, formulava le conclusioni sovrascritte.
Nonostante la regolare notifica eseguita per pubblici proclami, giusta autorizzazione del Presidente del
Tribunale, nessuno si costituiva per le parti convenute.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, passava in decisione sulle conclusioni sovrascritte.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Occorre premettere che perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art 1140 cod. civ., che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso (cfr. Cass. Sez. 2, n.
1019/1974 e successive conformi).
In particolare l'usucapione, come modo di acquisto a titolo originario della proprietà, presuppone una continua ed ininterrotta relazione di fatto con il bene, estrinsecantesi in un comportamento analogo a quello di chi esercita il diritto, cui corrisponde la concreta attuazione degli atti di possesso.
La prolungata signoria di fatto sulla cosa e il mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario determinano l'acquisto del diritto da parte del possessore.
Nel caso di specie, l'attore domanda che sia accertato in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione della piena ed esclusiva proprietà delle unità immobiliari site in Cremona, via Genala,
pagina 5 di 8 distinte al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 88 mapp. 324 sub. 4; mapp. 324 sub. 2; mapp.
326 sub. 4; mapp. 324 sub. 3; mapp 325 meglio descritte in premessa.
La consulenza tecnica svolta in corso di causa ha accertato che i dati catastali corrispondono ai numeri di mappa riscontarti dall'estratto di mappa catastale;
ha accertato altresì la formale intestazione dei beni, quale risultante dalle visure catastali e dai registri immobiliari, ai soggetti indicati in premesse e per i quali è stata autorizzata la citazione in giudizio mediante notifica per pubblici proclami nei termini sopra indicati.
Il CTU ha poi accertato che “I beni oggetto della domanda di usucapione sono due corpi di fabbrica interni ad un cortile. Vi si accede da un androne vuotante sulla via Genala e poi tramite cortile comune di cui al mapp. 325”.
Dall'estratto di mappa allegato alla relazione del CTU e dalle fotografie in atti emerge chiaramente che al mappale 325 si accede passando attraverso un androne posto sul mappale 327 di proprietà dell'attore
(particelle 327 sub.1-5-6-2-3-4-7), proprietario anche del mappale 326 sub 1-5-6 del foglio 88 adiacente a quelli oggetto della domanda di usucapione.
Il teste ha dichiarato: “confermo che mio fratello ha sempre goduto Testimone_4 Parte_1
in via esclusiva del fabbricato ritratto nella fotografia n. 6 che mi viene esibita e che nella planimetria
n. 3 che pure mi viene esibita è identificato con il mapp. 324; si tratta di un fabbricato in muratura in pessimo stato di manutenzione al quale si accede da un accesso comune ad altra proprietà di mio fratello e che da sempre quest'ultimo ha utilizzato come deposito pertinenziale alla sua Parte_1 proprietà; questo posso dire da oltre quarant'anni; nessun altro ho mai visto accedere né avanzare pretese sul fabbricato in questione;
preciso che ha sempre goduto anche della piccola Parte_1
corte dalla quale si accede al fabbricato;
ricordo che quando ancora era in vita mio padre lo stesso aveva concesso ad un amico falegname di depositare qualche attrezzo all'interno del fabbricato in questione … nel corso degli anni ricordo che ha provveduto a lavori di minima Parte_1 manutenzione del fabbricato, garantendo allo stesso il mantenimento della stabilità”; sul cap. 3 (“Vero che alle predette unità immobiliari si accede unicamente dalla via Francesco Genala per l'unico passaggio che insiste sulla particella 327, attraverso l'androne di proprietà dell'attore”) il teste ha risposto: “confermo la circostanza” riferendo anche che “dalla morte di mio padre, solo mio fratello ha avuto accesso al cortile ed al fabbricato per cui è causa” e “riconosco nella fotografia doc. 22 il portone di accesso all'immobile di mio fratello;
dallo stesso si accede poi alla corte ed al fabbricato per cui è causa;
confermo che le chiavi del lucchetto posto sul portone sono sempre state nella sola disponibilità di mio padre prima e poi di mio fratello ”. Parte_1
pagina 6 di 8 Il teste a dichiarato: “sono amica del sig. sin da quando eravamo ragazzi;
Tes_5 Parte_1 vivo in via Genala dal 2004 e conosco l'immobile ritratto nella fotografia n. 21 che mi viene esibita perché si trova trenta metri dopo casa mia, ma sull'altro lato;
ricordo che nei primi anni novanta allorché mio padre chiuse il suo laboratorio di falegnameria chiese al sig. la Persona_1 disponibilità di alcuni locali posti all'interno del fabbricato di sua proprietà che ripeto è quello di cui alla fotografia n. 21; ricordo che il sig. aveva, quindi, consentito a mio padre di mettere parte Per_1
della sua attrezzatura in un locale al quale si accedeva da una porta pedonale posta su via Genala e, quindi, attraverso un cortiletto;
non ricordo però se detto locale fosse posto a sinistra o a destra rispetto al cortiletto, né riconosco con sicurezza lo stesso nelle fotografie che mi vengono esibite;
il sig.
aveva poi dato le chiavi di accesso anche a mio padre;
quando mio padre morì nel 1999 noi Per_1
famigliari restituimmo le chiavi a posso dire che negli anni successivi mi è Parte_1 capitato di vedere il solo sig. accedere al fabbricato ritratto nella fotografia n. 21”. Parte_1
Così il teste “riconosco gli immobili per cui è causa dalle fotografie nn. 21/22 che Testimone_6
mi vengono esibite;
mio padre (morto nel 1994) e quindi mio fratello sono stati e sono Parte_1
proprietari del fabbricato che affaccia su via Genala;
confermo, in ogni caso, che gli stessi hanno sempre goduto anche dei fabbricati e del cortile di cui al capitolo che riconosco nella mappa (doc.3) che pure mi viene esibita;
preciso che ai fabbricati ed al cortile per cui è causa si può accedere solo tramite il portone posto su via Genala (doc. 22) le cui chiavi sono sempre state nella sola disponibilità di mio padre prima e di mio fratello poi;
questi ultimi, inoltre, hanno sempre provveduto alla manutenzione essenziale dei fabbricati, nonché a tenere pulito il cortile”.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria è emerso che i beni per cui è causa sono stati per oltre vent'anni ininterrottamente goduti in via esclusiva dall'attore e prima di lui dal padre, che ne hanno esercitato il possesso uti dominus, pacifico ed indisturbato.
La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi ed è corroborata dallo stato dei luoghi, siccome a detti beni si accede attraverso un androne chiuso da portone posto sulla proprietà di parte attrice, le cui chiavi sono sempre state nella esclusiva disponibilità dell'attore e prima di lui del padre.
La domanda va dunque accolta, dovendosi dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di nato a [...] il [...], Cod. Fisc. della Parte_1 C.F._1
esclusiva proprietà dei beni immobili siti in Cremona, Via Francesco Genala e censiti al Catasto
Fabbricati di detto Comune al: foglio 88, particella 324, subalterno 4; foglio 88, particella 324, subalterno 2; foglio 88, particella 326, subalterno 4;
pagina 7 di 8 foglio 88, particella 324, subalterno 3; foglio 88, particella 325.
Spese di lite compensate tenuto conto del carattere necessario dell'azione e della contumacia delle parti convenute.
Spese di CTU in via definitiva a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 1158 c.c., accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dell'attore , nato Parte_1
a Cremona il 06.10.1965, Cod. Fisc. della esclusiva proprietà dei beni C.F._1
immobili siti in Cremona, Via Francesco Genala, censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 88, particella 324, subalterno 4; foglio 88, particella 324, subalterno 2; foglio 88, particella 326, subalterno 4; foglio 88, particella 324, subalterno 3; foglio 88, particella 325; visto l'art. 2651 c.c., ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero del Conservatore da responsabilità.
Spese di lite compensate.
Spese di CTU in via definitiva a carico dell'attore.
Cremona, 22.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
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