Art. 19.
Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire - per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge - l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontati in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardante la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall' articolo 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375 , citati dall' articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475 .
Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire - per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge - l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontati in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardante la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall' articolo 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375 , citati dall' articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475 .