Articolo 19 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 18Articolo 20
Versione
28 dicembre 1962
Art. 19.
Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire - per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge - l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontati in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardante la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall' articolo 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375 , citati dall' articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962