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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1710/2025 R.G. promosso con ricorso in data 2 agosto 2025 da parte di:
RI AR, C.F. , nata a [...] il [...], residente C.F._1 in Cento (FE) in frazione Renazzo, alla Via Giacomo Cassani n. 15 rappresentata e difesa dall'Avv.
CO OL, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Cento (FE), al Viale Loris Bulgarelli n. 1, fax per comunicazioni n. 0230135258, pec:
Email_1
e
MA CR TI, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Riedo, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pieve di Cento (BO), Via C.F._4
G.B. Melloni n. 15, fax per comunicazioni n. 051/6862140, pec:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato le conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli e saranno affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 Per_2 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) I figli rimarranno a vivere con la madre nell'immobile in locazione ubicato a Cento in frazione
Renazzo, alla via Giacomo Cassani n. 15, ove avranno la residenza anagrafica.
4) In considerazione dell'età del figlio , sedicenne, le frequentazioni con il padre potranno Per_1 essere autonomamente gestite dallo stesso concordemente con i genitori. Per quanto riguarda le Per_2 frequentazioni con il padre avverranno come segue: - il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore
16.30 (quando il padre preleverà presso il luogo concordato con la madre) fino alle ore 20.45 Per_2
(quando la madre preleverà presso la casa paterna). Le giornate ed orari potranno variare a Per_2 seconda dei turni lavorativi della Sig.ra RI e nel caso di variazioni di orario di lavoro del sig.
MA; - il sabato dalle ore 13.45 (quando il padre preleverà presso la casa della madre) alle Per_2 ore 20.45 (quando la madre preleverà presso la casa paterna) e/o la domenica dalle ore 9.00 Per_2
(quando il padre preleverà presso la casa della madre) alle ore 15.00 (quando la madre preleverà Per_2
presso la casa paterna). Nel caso in cui la Sig.ra RI non dovesse lavorare il fine Per_2 settimana, per quel fine settimana la piccola rimarrà con il padre o per la giornata del sabato o Per_2 per quella della domenica (alternando una volta il sabato e la volta successiva la domenica). La Sig.ra
RI si impegna, al fine di agevolare il più possibile il godimento del diritto di visita del padre,
a riferire al Sig. MA, ogni venerdì della settimana precedente, i propri turni lavorativi per la settimana seguente.
5) A titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli minori e il sig. MA verserà, Per_1 Per_2 entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, alla sig.ra RI la somma complessiva di euro 200,00=
€ 100,00 a figlio;
l'Assegno Unico per entrambe i figli sarà percepito al 100% dalla Sig.ra RI.
Nel caso di variazioni dell'importo dell'assegno unico, attualmente pari al totale mensile di € 460,00 circa, la cifra fissata per il mantenimento verrà modificata come segue: 5.1) diminuzione dell'importo mensile dell'assegno unico del 50% rispetto a quanto oggi percepito, il sig. MA verserà quale somma mensile a titolo di assegno di mantenimento per i figli l'importo di € 300,00= €150,00 a figlio;
5.2) abolizione dell'assegno unico il sig. MA verserà, quale somma mensile a titolo di assegno di mantenimento per i figli € 400,00= € 200,00 a figlio. L'importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento dei figli dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice Istat a partire dal mese di luglio 2026.
2 6) I genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come di seguito elencate (e comunque per quanto non indicato facendo riferimento e tenendo conto di quelle indicate dal protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara):
6.1. Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
6.1.a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
6.1.b. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
6.1.c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante 6.2. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) 6.2.a. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private 6.2.b. cure termali e fisioterapiche
6.2.c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
6.3. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo)
6.3.a. tasse scolastiche e di assicurazione sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
6.3.b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto 6.3.c. libri di testo anche delle vacanze e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
6.3.d. gite scolastiche senza pernottamento;
6.3.e. trasporto pubblico.
6.4. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) 6.4.a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
6.4.b. corsi di specializzazione;
6.4.c. gite scolastiche con pernottamento;
6.4.d. corsi di recupero e lezioni private;
6.4.e. alloggio presso la sede universitaria 6.5. spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
6.5.a. tempo prolungato;
6.5.b. mensa scolastica;
6.5.c. attività sportive, ludiche ed artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo devono essere concordate dai genitori secondo la seguente modalità: il genitore che propone la spesa dovrà comunicarlo all'altro per iscritto (e-mail o messaggio tramite whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto se quest'ultimo non avrà espresso, decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, il proprio dissenso per iscritto, motivandolo, oppure non avrà formulato una controproposta. Il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro entro 15 giorni quanto gli compete, a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta. La documentazione fiscale dovrà essere sempre intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7) L'autovettura Ford Ka tg. FB198JB intestata al sig. MA, rimarrà di esclusiva proprietà della sig.ra RI, la quale, con spese interamente a proprio carico, dovrà provvedere al passaggio di proprietà e alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione RCA, entro e non oltre il mese di dicembre 2025.
8) Le anticipazioni esenti della presente procedura saranno a carico di ciascun ricorrente per la quota della metà e, quanto alle spese legali si dovranno intendere interamente compensate.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 novembre 2025.
In data 7 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi RI AR, nata a [...] il
02/12/1980, e MA CR TI, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Cento il 06/10/2007 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento:
Atto n. 38 Parte 1 Anno 2007).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento, perché provveda alle
4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1710/2025 R.G. promosso con ricorso in data 2 agosto 2025 da parte di:
RI AR, C.F. , nata a [...] il [...], residente C.F._1 in Cento (FE) in frazione Renazzo, alla Via Giacomo Cassani n. 15 rappresentata e difesa dall'Avv.
CO OL, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Cento (FE), al Viale Loris Bulgarelli n. 1, fax per comunicazioni n. 0230135258, pec:
Email_1
e
MA CR TI, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Riedo, C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pieve di Cento (BO), Via C.F._4
G.B. Melloni n. 15, fax per comunicazioni n. 051/6862140, pec:
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato le conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli e saranno affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 Per_2 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) I figli rimarranno a vivere con la madre nell'immobile in locazione ubicato a Cento in frazione
Renazzo, alla via Giacomo Cassani n. 15, ove avranno la residenza anagrafica.
4) In considerazione dell'età del figlio , sedicenne, le frequentazioni con il padre potranno Per_1 essere autonomamente gestite dallo stesso concordemente con i genitori. Per quanto riguarda le Per_2 frequentazioni con il padre avverranno come segue: - il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore
16.30 (quando il padre preleverà presso il luogo concordato con la madre) fino alle ore 20.45 Per_2
(quando la madre preleverà presso la casa paterna). Le giornate ed orari potranno variare a Per_2 seconda dei turni lavorativi della Sig.ra RI e nel caso di variazioni di orario di lavoro del sig.
MA; - il sabato dalle ore 13.45 (quando il padre preleverà presso la casa della madre) alle Per_2 ore 20.45 (quando la madre preleverà presso la casa paterna) e/o la domenica dalle ore 9.00 Per_2
(quando il padre preleverà presso la casa della madre) alle ore 15.00 (quando la madre preleverà Per_2
presso la casa paterna). Nel caso in cui la Sig.ra RI non dovesse lavorare il fine Per_2 settimana, per quel fine settimana la piccola rimarrà con il padre o per la giornata del sabato o Per_2 per quella della domenica (alternando una volta il sabato e la volta successiva la domenica). La Sig.ra
RI si impegna, al fine di agevolare il più possibile il godimento del diritto di visita del padre,
a riferire al Sig. MA, ogni venerdì della settimana precedente, i propri turni lavorativi per la settimana seguente.
5) A titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli minori e il sig. MA verserà, Per_1 Per_2 entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, alla sig.ra RI la somma complessiva di euro 200,00=
€ 100,00 a figlio;
l'Assegno Unico per entrambe i figli sarà percepito al 100% dalla Sig.ra RI.
Nel caso di variazioni dell'importo dell'assegno unico, attualmente pari al totale mensile di € 460,00 circa, la cifra fissata per il mantenimento verrà modificata come segue: 5.1) diminuzione dell'importo mensile dell'assegno unico del 50% rispetto a quanto oggi percepito, il sig. MA verserà quale somma mensile a titolo di assegno di mantenimento per i figli l'importo di € 300,00= €150,00 a figlio;
5.2) abolizione dell'assegno unico il sig. MA verserà, quale somma mensile a titolo di assegno di mantenimento per i figli € 400,00= € 200,00 a figlio. L'importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento dei figli dovrà essere rivalutato annualmente secondo l'indice Istat a partire dal mese di luglio 2026.
2 6) I genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come di seguito elencate (e comunque per quanto non indicato facendo riferimento e tenendo conto di quelle indicate dal protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara):
6.1. Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
6.1.a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
6.1.b. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
6.1.c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante 6.2. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) 6.2.a. cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private 6.2.b. cure termali e fisioterapiche
6.2.c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
6.3. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo)
6.3.a. tasse scolastiche e di assicurazione sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
6.3.b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto 6.3.c. libri di testo anche delle vacanze e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
6.3.d. gite scolastiche senza pernottamento;
6.3.e. trasporto pubblico.
6.4. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) 6.4.a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
6.4.b. corsi di specializzazione;
6.4.c. gite scolastiche con pernottamento;
6.4.d. corsi di recupero e lezioni private;
6.4.e. alloggio presso la sede universitaria 6.5. spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
6.5.a. tempo prolungato;
6.5.b. mensa scolastica;
6.5.c. attività sportive, ludiche ed artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo devono essere concordate dai genitori secondo la seguente modalità: il genitore che propone la spesa dovrà comunicarlo all'altro per iscritto (e-mail o messaggio tramite whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto se quest'ultimo non avrà espresso, decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, il proprio dissenso per iscritto, motivandolo, oppure non avrà formulato una controproposta. Il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro entro 15 giorni quanto gli compete, a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta. La documentazione fiscale dovrà essere sempre intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7) L'autovettura Ford Ka tg. FB198JB intestata al sig. MA, rimarrà di esclusiva proprietà della sig.ra RI, la quale, con spese interamente a proprio carico, dovrà provvedere al passaggio di proprietà e alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione RCA, entro e non oltre il mese di dicembre 2025.
8) Le anticipazioni esenti della presente procedura saranno a carico di ciascun ricorrente per la quota della metà e, quanto alle spese legali si dovranno intendere interamente compensate.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 novembre 2025.
In data 7 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi RI AR, nata a [...] il
02/12/1980, e MA CR TI, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Cento il 06/10/2007 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Cento:
Atto n. 38 Parte 1 Anno 2007).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento, perché provveda alle
4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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