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Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 15/01/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09740/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9740 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Veronica Ranieri e Nicola Bosone, con domicilio eletto presso il loro studio in San Gennaro Vesuviano (NA), via Nola n. 39 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell’illegittimità
previa adozione di misure cautelari
del silenzio serbato dall’Ambasciata Italiana ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del lavoratore in possesso di un nulla osta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio;
- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha dedotto – da ultimo con la memoria depositata il 12 gennaio 2026 – la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato dal competente Sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024;
Considerato che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento;
Ritenuto che:
- nel caso di specie non possa più dubitarsi della sussistenza dei summenzionati presupposti, in quanto: (i) il ricorrente (per il tramite della società Fresh Tropical S.r.l.), ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso la Sede diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto già a partire dal febbraio 2024; (ii) il tempo trascorso dall’introduzione del d.l. 145/2024 consente di affermare che la sospensione ivi prevista non possa ulteriormente protrarsi, ma debba essere risolta dallo Sportello unico, in un senso o nell’altro, entro un termine ragionevole;
- il ricorso debba pertanto essere accolto, con conseguente condanna:
(i) del Ministero dell’Interno - Sportello unico per l’immigrazione di Napoli a concludere – entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza – il procedimento di conferma previsto dall’art. 3, comma 2, del d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024;
(ii) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia di Islamabad a procedere alla conseguente convocazione della parte ricorrente nel termine di ulteriori 15 (quindici) giorni dalla ricezione del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione;
Ritenuto che la parte soccombente debba corrispondere le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato, da versare in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
IO NI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NI | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.