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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IO GI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1661/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001376539000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione per l'annullamento della cartella n. 03020180001376539000 di euro 534,20 avente ad oggetto tassa automobilistica, notificata in data 25 Giugno 2018, in ragione dell'asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Sì costituiva la Regione Calabria deducendo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso.
Si costituivano Agente della Riscossione deducendo che il carico iscritto a ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 03020180001376539000 impugnata è stato integralmente definito e regolarizzato da parte avversa con pagamento eseguito in data 20 Dicembre 2024; Contestava comunque il ricorso ritenendo lo stesso inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese e, in subordine, il rigetto dello stesso per infondatezza.
Con memorie depositate il 19 gennaio 2026 parte ricorrente aderiva alla richiesta è cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Deve essere pronunciata la compensazione delle spese in ragione dell'avvenuto pagamento della pretesa tributaria prima della costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
IO GI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1661/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001376539000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione per l'annullamento della cartella n. 03020180001376539000 di euro 534,20 avente ad oggetto tassa automobilistica, notificata in data 25 Giugno 2018, in ragione dell'asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Sì costituiva la Regione Calabria deducendo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso.
Si costituivano Agente della Riscossione deducendo che il carico iscritto a ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 03020180001376539000 impugnata è stato integralmente definito e regolarizzato da parte avversa con pagamento eseguito in data 20 Dicembre 2024; Contestava comunque il ricorso ritenendo lo stesso inammissibile ed infondato in fatto e diritto, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese e, in subordine, il rigetto dello stesso per infondatezza.
Con memorie depositate il 19 gennaio 2026 parte ricorrente aderiva alla richiesta è cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Deve essere pronunciata la compensazione delle spese in ragione dell'avvenuto pagamento della pretesa tributaria prima della costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.