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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5753 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1451/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1451/2025, promosso da:
, nato a [...] il [...] Parte_1 go Fiammenghi del foro di Brescia RICORRENTE Contro
(questura di Brescia) Controparte_1 ocatura distrettuale dello Stato - Brescia RESISTENTE
In esito all'udienza del 20.11. 2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 20 d.lgs. 150/2011 depositato il 12.2.2025, , cittadino ucraino, Parte_1 ha impugnato il provvedimento della Questura di Brescia, emesso il 6.6.2022 e notificato il 16.4.2024, che ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. , rilasciato Numero_1 il 12.10.2021.
2. Il decreto 6.6.2022 del Questore di Brescia ha motivato la revoca del permesso di soggiorno UE in ragione della assenza di dal territorio dell'Unione per periodo superiore a dodici Persona_1 mesi (art. 9 comma 7 let e rileva in particolare che il 18.7.2021 l'ufficio di polizia di frontiera dell'aeroporto di Orio al Serio ha riscontrato che “ad un controllo dei timbri posti sul passaporto risultava essere uscito in data ultima il 18/08/2018”.
3. In ricorso l'opponente, oltre a contestare l'illegittimità del procedimento amministrativo, deduce nel merito l'erroneità del presupposto in fatto posto a fondamento della revoca, e chiede perciò che si accerti il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
4. Disposta il 19.5.2025, dopo instaurazione del contraddittorio, sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, e fissata udienza “cartolare” ex art. 127 ter c.p.c. al 25.9.2025 per la discussione del ricorso principale, il si è costituito con memoria depositata Controparte_1 dall'avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è stato chiesto il rigetto dell'istanza richiamando il contenuto di allegata relazione dell'ufficio immigrazione della Questura di Brescia.
Entro il termine del 25.9.2025 nessuna delle parti ha depositato propria nota;
è stato perciò fissato termine perentorio al 20.11.2025 per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. scritte, e questa volta il ricorrente ha depositato nota difensiva e ha chiesto l'accoglimento del ricorso, senza dedurre mezzi istruttori.
5. Tanto premesso, in assenza di deduzioni e produzioni contrarie successive alla comparsa depositata
Pag. 1 di 2 dal nel procedimento incidentale, è sufficiente richiamare quanto già osservato Controparte_1 nell'ordinanza 19.5.2025 che ha sospeso gli effetti della revoca della permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
5.1. Il ricorrente, nato nel 1990 in Ucraina, è entrato in Italia da minorenne nel 2004 insieme ai genitori e e alla sorella , con i quali da allora risiede in immobile di proprietà Persona_2 Per_3 Per_4 del padre sito in comune di Gussago. Egli è stato identificato il 14.6.2021 in ingresso in Italia all'aeroporto di Orio al Serio con tutto il nucleo familiare, e la polizia di frontiera ha nell'occasione segnalato che, dal controllo effettuato sui passaporti, tutti i 4 cittadini ucraini risultavano essere usciti dal territorio nazionale il 10.8.2018 e non avervi fatto rientro sino ad allora.
A norma dell'art. 9, comma 7 lett. d), d.lgs. 286/1998 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi, e tuttavia il soggiornante è ammesso a provare (art. 9, comma 6) che l'assenza è dipesa da necessità di adempiere ad obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (ad esempio malattia, studio, lavoro, gravidanza o maternità).
5.2. Il ricorrente contesta in primo luogo, e documenta, l'erroneità dell'affermazione di ininterrotta assenza dal territorio italiano (e dall'UE) dal 10.8.2018 al 18.7.2021: risulta infatti Parte_1 essere rientrato in Italia, attraverso la Germania, il 18.7.2019 (e dunq e del termine di un anno), insieme a tutti i suoi familiari (ed essere ripartito il 24 luglio 2019), come attestato dai biglietti aerei prodotti e non contestati dalla parte resistente (doc. 7).
L'assenza successiva dall'Italia e dall'UE risulta invece, per quanto è provato, di durata superiore a dodici mesi in quanto protrattasi dal 24.7.2019 al 14.6.2021 (il ricorrente allega nuovo ingresso in Italia dall'1 all'11.11.2019, ma la documentazione di viaggio prodotta riguarda un unico passeggero ed è intestata alla madre , doc. 8; afferma poi di essere tornato in Italia nel gennaio 2020 e Persona_5 di essere tornato in Ucraina, dopo soggiorno in Estonia e dunque nella UE, solo a luglio 2020, ma nulla precisa e nulla prova).
D'altra parte la documentazione medica prodotta attesta l'intervento chirurgico e il ricovero e i trattamenti sanitari a cui è stata sottoposta in Ucraina la sorella nell'agosto 2019 e la Per_4 successiva fase riabilitativa e di controllo protrattasi con frequenti trattamenti e visite sino a gennaio 2021, che appare giustificare la permanenza dei familiari in Ucraina per assistenza, e, inoltre, la positività al virus Sars-CoV-2 riscontrata tra marzo e giugno 2021 per la madre la sorella e il Per_3 Parte_2 Per_ padre con conseguenti restrizioni alla libertà di movimento anche iliare con o al ritorno in Italia di tutti il 18.7.2021.
6. Si compensano le spese di lite, tenuto conto che l'allontanamento del territorio UE di durata superiore a 12 mesi (sia pure con decorrenza dal 24.7.2019 e non dal 10.8.2018) è confermato e i comprovati gravi motivi risultano da documentazione che non risulta essere stata consegnata all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso
- accerta il diritto di , nato a [...] il [...], al rinnovo del Parte_1 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, per l'effetto, ordina alla Questura di Brescia il rilascio del titolo di soggiorno in favore del ricorrente
- compensa tra le parte le spese di lite
Così deciso in Brescia, il 19 dicembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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