TRIB
Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 437 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, fascicolo assegnato al G.R. in data 06.03.2024;
TRA
nato in [...], il [...](C.F.: Parte_1
; C.U.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1 C.F._2
Olita.
Parte ricorrente
E
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA.
Parte resistente
OGGETTO: decreto ex art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 05/03/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della
1 protezione internazionale di CO (di seguito, breviter, “Commissione”) al fine di sentir accertare e dichiarare, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato di cui agli artt. 7 e ss. D. Lgs. 251/2007, in via subordinata, la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 14 e ss. D. Lgs. 251/2007, in via ulteriormente subordinata, la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.
Si costituiva in giudizio la Commissione, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente ha, in sede di audizione amministrativa, dichiarato di essere cittadino senegalese;
di essere nato e cresciuto nel villaggio di Diadoudicounda, nella regione di Kolda;
di professare la fede islamica e di appartenere all'etnia mandinka, di aver studiato per due anni e di aver lavorato come ferraiolo;
di essere celibe e senza figli, di avere lasciato nel Paese di origine i genitori e due fratelli, tutt'ora residenti a [...], congiunti con i quali ha dichiarato di mantenere sporadici contatti.
Il migrante ha affermato, inoltre, di aver lasciato il Senegal nel 2020 e di essere arrivato in Italia il 04/07/2023.
Quanto ai motivi della migrazione, il ricorrente ha riferito di aver lasciato il Senegal in quanto minacciato da un geloso pretendente della donna che il padre aveva scelto come sua sposa.
Intervistato circa le difficoltà connesse all'eventuale rientro in Senegal, ha dichiarato di temere di essere ucciso dal predetto individuo.
Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 13097/19, 7385/17, 19197/165) abbia costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena
l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”.
I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere allegati in modo puntuale e provati, seppure in maniera attenuata, dal richiedente, essendo esso gravato del dovere di cooperazione ex art. 3 D. Lgs. n. 251/2007. In altre parole, il ricorrente è tenuto ad allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a sorreggere la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza (c.d. personalizzazione del rischio: Cass. civ., n.
2 14350/2020), non potendo il giudicante “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle lacune probatorie del ricorrente” (cfr. Cass. civ., nn. 13988/19, 3016/19,
27336/18). Consegue che l'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso, in altri termini, con un inesistente onere di allegazione, che invece deve essere specifico.
Deve inoltre essere ulteriormente premesso come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 26921/2017, 8282/13, 24064/2013, 16202/2012) abbia ormai chiarito, in ordine alla valutazione della credibilità del richiedente asilo, quanto segue: essa “non sia affidata alla mera opinione del giudice, ma sia il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007”. In tale ottica e avendo riguardo ai criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se
l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per l'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che il racconto del ricorrente debba considerarsi nel complesso attendibile, tenuta in considerazione la giovane età e la bassa scolarizzazione del richiedente asilo.
Le considerazioni che precedono hanno quindi indotto il Tribunale a non disporre l'audizione del migrante, non avendo egli narrato, nel ricorso, fatti nuovi e indicato specificamente le circostanze sulle quali avrebbe voluto essere sentito.
3 1. Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della relativa protezione internazionale, osserva il Tribunale come il ricorso non possa essere accolto.
La Convenzione di Ginevra definisce “rifugiato” il cittadino straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”. Gli “atti persecutori” devono assumere le caratteristiche di cui all'art. 7 del D. Lgs. 251/2007, ossia “essere sufficientemente gravi, per loro natura
o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” ed essere adottati per uno dei motivi di cui all'art. 8 del medesimo decreto, che chiarisce i concetti di razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale e opinione politica. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del predetto D. Lgs. 251/07: a) la “nazionalità” non si riferisce “esclusivamente alla cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato”; b) il “particolare gruppo sociale” è quello costituito “da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante;
in funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale […] e si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.
Accanto al ricostruito quadro normativo, si affianca quello giurisprudenziale, in base al quale costituiscono “atti persecutori” meritevoli del riconoscimento della più intensa forma di protezione internazionale le seguenti ipotesi: a) riduzione in schiavitù (cfr.
Cass. civ., nn. 4377/2021, 23017/2020, 20142/2020, 17186/2020, 6879/2020: persona costretta a lavorare da piccola senza poter andare a scuola, ovvero ridotta e schiavitù in ragione della situazione debitoria del richiedente: in argomento la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che tali ipotesi si distinguono nettamente dalla migrazione per ragioni economiche funzionali al miglioramento della condizione
4 economica del richiedente, in quanto conseguenti a un'indebita invasione nella sfera privata altrui); b) persecuzione basata sul genere, che si traduce nella limitazione al godimento dei diritti umani fondamentali della persona, attuata anche per ragioni religiose
(Cass. civ., nn. 676/2022, 16172/2021, 28152/2018); c) omosessualità, che consente di ricondurre la fattispecie in esame al “particolare gruppo sociale”, ove sussista il fondato pericolo della punibilità degli omosessuali tramite legge penale (Cass. civ., nn.
28197/2020, 11172/2020, 7438/2020, 26969/18, 16417/17, 2875/18, 4522/15, 15981/12); quanto all'ambito probatorio, il giudice deve porsi in chiave dinamica e non statica (Cass. civ., n. 9815/2020) e valutare se il Paese di provenienza del migrante sia in grado di offrire adeguata protezione all'omosessuale (Cass. civ., nn. 11172/2020 e 11176/19), non essendo in ogni caso necessario, a tali fini, lo svolgimento di una perizia (Cass. civ., n.
9815/2020); d) mutilazioni genitali femminili (es. infibulazione di figlia minorenne): in tali casi il giudice deve verificare se tale pratica venga effettivamente praticata nel Paese di provenienza del migrante, a livello legale o religioso, ovvero se costituisca costume sociale cogente (Cass. civ., nn. 5144/22, 8980/2022, 29836/2019); e) opinioni politiche
(es. obiezione di coscienza: Cass. civ., nn. 18626/2022, 7047/2022, 5211/2022,
13461/2021).
Nel caso in esame, è stata rappresentata una vicenda personale che, per quanto difficile, non rientra in nessuna delle ipotesi di discriminazione e persecuzione sopra descritte.
Invero, il richiedente asilo ha dichiarato di aver lasciato il Paese natio, non a causa del matrimonio combinato dal genitore ma per via delle minacce di morte ricevute dal rivale pretendente la mano della donna (cfr. verbale delle dichiarazioni rese in sede di colloquio amministrativo, pag. 4:” (…) diceva che se ci avesse visto insieme, mi avrebbe ammazzato. Mentre continuavo a vivere nel villaggio, ma lui mi minacciava sempre. Così ho deciso di andarmene: sono fuggito a Dakar, ma lui mi ha seguito fin lì. Non sapendo cosa fare, per mettermi in salvo, ho deciso di lasciare il Senegal”).
In altri termini, la decisione della fuga è riconducibile ad un contrasto di natura privata che non è sussumibile nelle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra e che non costituisce una concreta minaccia individuale.
2. Con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, l'art. 2 lett. g) D. Lgs.
251/2007 subordina il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale in favore del “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
5 rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che sono considerati “danni gravi”: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La giurisprudenza ha specificato la portata di tali clausole normative, precisando, con riferimento all'art. 14, lett. b), D. Lgs. 251/07, che in essa possono essere sussunte le seguenti ipotesi: a) violenza domestica (Cass. civ., n. 23017/2020); b) atti di vendetta e ritorsione, minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione sentimentale, esistente o esistita con un membro della famiglia (Cass. civ., n. 1343/2020); c) matrimonio imposto (Cass. civ., n.
6573/2020); d) reclutamento coattivo mosso dall'esigenza di ingrossare, per ragioni religiose, le fila di un'organizzazione armata (Cass. civ., n. 1207572014); d) delitto comune punito con la pena capitale nel Paese di origine dello straniero dove il reato è stato commesso (Cass. civ., nn. 3336/2022, 1343/2020, 16411/2019, 2830/2015).
Esclude invece la protezione sussidiaria, “trattandosi di vicende private estranee al sistema di protezione internazionale”, le liti tra privati (Cass. civ., nn. 23281/2020,
24414/2020, 19258/2020, 9043/2019).
Con riferimento all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/07, essa, esulando completamente dalla c.d. personalizzazione del rischio del ricorrente, sussiste a fronte di una “oggettiva violenza indiscriminata, dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna e percepita come idonea a porre in pericolo la vita o l'incolumità psico-fisica del richiedente per il solo fatto di rientrare nel Paese di origine” (Cass. civ., nn. 19224/2020,
14350/2020). In altre parole, è necessario, ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, che il “conflitto armato” si sostanzi “in scontri tra forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati” che abbiano raggiunto “un livello talmente elevato” da far temere il richiedente per la propria vita in
6 caso di rientro in tali zone (Cass. civ., nn. 27528/2020, 23942/2020, 15317/2020,
11175/2020).
Ferma però la clausola ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) e comma 1, lett. b), D. Lgs. 251/2007, qualora il richiedente commetta un grave reato all'estero. Sotto tale ultimo aspetto (clausola ostativa), la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., nn. 26604/2020, 1033/2020, 18739/18,
27504/18, 25073/17) ha sul punto precisato che: i) la sussistenza di tale grave reato deve essere accertata dal giudice di merito, anche d'ufficio, non essendo sufficiente la mera prospettazione delle parti;
ii) il giudice deve verificare che il Paese in cui il reato è stato commesso, lungi dal porre per tal via in essere una forma di persecuzione razziale, abbia attuato una legittima reazione da parte dell'ordinamento; iii) l'indagine deve essere limitata ai soli reati commessi dal richiedente asilo prima dell'ingresso in Italia;
iv) tale clausola ostativa, integrando una condizione dell'azione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Tribunale non ricorrono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per le ragioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in quanto i fatti narrati non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui sopra si è detto. Peraltro, il ricorrente ha deciso scientemente di non rivolgersi alle autorità nazionali, alle quali avrebbe dovuto e potuto chiedere protezione (cfr.: verb. cit. pag. 5: “D. ha pensato di rivolgersi alle autorità del suo Paese? R. no, non ci ho pensato perché quell'uomo è potente”).
Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in relazione alla situazione geopolitica del Senegal le fonti internazionali più aggiornate (Amnesty
International: Lo stato dei diritti umani nel mondo;
Senegal 2023, 24 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107965.html; Controparte_1
Rapporto nazionale 2023 sulle pratiche in materia di diritti umani: Senegal,
[...]
23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107726.html; HRW - Human Rights
Watch: World Report 2024 - Senegal, 11 gennaio 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103208.html) fanno ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato in Senegal, nel distretto dal quale proviene, non correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla propria vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di
7 conflitto armato interno o internazionale (cfr. CGUE Grande Sezione del 17 febbraio
2009 nel procedimento C_467/07, caso CGUE sentenza 30 gennaio 2014, causa Per_1
C_285/2012 caso Diakité; cfr. Cass. ord. n. 5676/2021).
Pertanto, alla luce della sia pur difficile situazione del Paese di provenienza, deve escludersi, allo stato, anche tale forma di protezione, poiché le fonti consultate non danno comunicazione dell'esistenza di un vero e proprio conflitto armato all'interno del paese di provenienza del ricorrente.
3. Con riferimento alla richiesta di protezione speciale, l'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23
(conv. dalla L. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha abrogato la seconda parte
(terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione.
Avendo il ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data
21.11.2023 (cfr. Modello C3) trovare applicazione, nel caso di specie, tale nuova normativa (cd. Decreto Cutro), alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dello stesso art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2).
Tanto premesso, giova rilevare che, secondo i primi orientamenti della giurisprudenza di merito, che il Collegio ritiene di condividere, anche dopo l'introduzione del Decreto
deve ritenersi immutata la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 TUI, stante la Per_2
necessità di assicurare e garantire al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, rientranti nel divieto di refoulement, nel più generale rispetto degli obblighi costituzionali
(diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt.
29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Accedendo a tale ultima tesi interpretativa, la domanda proposta dal ricorrente deve dunque ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Difatti, dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti, tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (radicato sul territorio nazionale dal mese di luglio del 2023), attestino una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una
8 indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, a tempo determinato e pieno, prorogato da ultimo sino al 31.07.2025, alle dipendenze della società Tecno Meccanica a r.l., con la qualifica di manovale di officina (cfr.: comunicazione Unilav – Regione Campania – datore di lavoro TECNO
MECCANICA SRL - fabbricazione di strutture metalliche, data inizio 01.08.2024 al
26.11.2024, tempo pieno, qualifica manovale di officina;
comunicazione Unilav di proroga sino al 31.07.2025; buste paga per le mensilità di retribuzione da agosto 2024 a dicembre 2024).
Inoltre, il ricorrente ha dato prova di aver raggiunto anche un'autonomia abitativa avendo lasciato il centro di accoglienza della Caritas di Moscufo e trasferitosi in alloggio privato sito nel Comune di Flumeri, ove ha sede la società datrice di lavoro (cfr.: certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Flumeri – AV - in data 26.11.2024, da cui risulta l'iscrizione anagrafica del ricorrente in Cda Difesa, civico n. 13).
Pertanto, sebbene il Senegal risulta oggi inserito nella lista dei Paesi sicuri di cui al D.L.
158/2024, che ha modificato l'art. 2 bis D. Lgs. 25/2008, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1.,
; rigetta per il resto il ricorso. CP_2
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti, le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
9 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 437/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs.
25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., ; CP_2
▪ rigetta per il resto il ricorso;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 15 marzo 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 437 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, fascicolo assegnato al G.R. in data 06.03.2024;
TRA
nato in [...], il [...](C.F.: Parte_1
; C.U.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1 C.F._2
Olita.
Parte ricorrente
E
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA.
Parte resistente
OGGETTO: decreto ex art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008.
* * * * * * *
Con ricorso depositato in data 05/03/2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della
1 protezione internazionale di CO (di seguito, breviter, “Commissione”) al fine di sentir accertare e dichiarare, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato di cui agli artt. 7 e ss. D. Lgs. 251/2007, in via subordinata, la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 14 e ss. D. Lgs. 251/2007, in via ulteriormente subordinata, la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., TUImm.
Si costituiva in giudizio la Commissione, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente ha, in sede di audizione amministrativa, dichiarato di essere cittadino senegalese;
di essere nato e cresciuto nel villaggio di Diadoudicounda, nella regione di Kolda;
di professare la fede islamica e di appartenere all'etnia mandinka, di aver studiato per due anni e di aver lavorato come ferraiolo;
di essere celibe e senza figli, di avere lasciato nel Paese di origine i genitori e due fratelli, tutt'ora residenti a [...], congiunti con i quali ha dichiarato di mantenere sporadici contatti.
Il migrante ha affermato, inoltre, di aver lasciato il Senegal nel 2020 e di essere arrivato in Italia il 04/07/2023.
Quanto ai motivi della migrazione, il ricorrente ha riferito di aver lasciato il Senegal in quanto minacciato da un geloso pretendente della donna che il padre aveva scelto come sua sposa.
Intervistato circa le difficoltà connesse all'eventuale rientro in Senegal, ha dichiarato di temere di essere ucciso dal predetto individuo.
Prima di esaminare il merito del ricorso, occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 13097/19, 7385/17, 19197/165) abbia costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena
l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”.
I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere allegati in modo puntuale e provati, seppure in maniera attenuata, dal richiedente, essendo esso gravato del dovere di cooperazione ex art. 3 D. Lgs. n. 251/2007. In altre parole, il ricorrente è tenuto ad allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a sorreggere la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza (c.d. personalizzazione del rischio: Cass. civ., n.
2 14350/2020), non potendo il giudicante “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle lacune probatorie del ricorrente” (cfr. Cass. civ., nn. 13988/19, 3016/19,
27336/18). Consegue che l'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso, in altri termini, con un inesistente onere di allegazione, che invece deve essere specifico.
Deve inoltre essere ulteriormente premesso come la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., nn. 26921/2017, 8282/13, 24064/2013, 16202/2012) abbia ormai chiarito, in ordine alla valutazione della credibilità del richiedente asilo, quanto segue: essa “non sia affidata alla mera opinione del giudice, ma sia il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007”. In tale ottica e avendo riguardo ai criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se
l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.
Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per l'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che il racconto del ricorrente debba considerarsi nel complesso attendibile, tenuta in considerazione la giovane età e la bassa scolarizzazione del richiedente asilo.
Le considerazioni che precedono hanno quindi indotto il Tribunale a non disporre l'audizione del migrante, non avendo egli narrato, nel ricorso, fatti nuovi e indicato specificamente le circostanze sulle quali avrebbe voluto essere sentito.
3 1. Tanto premesso, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della relativa protezione internazionale, osserva il Tribunale come il ricorso non possa essere accolto.
La Convenzione di Ginevra definisce “rifugiato” il cittadino straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”. Gli “atti persecutori” devono assumere le caratteristiche di cui all'art. 7 del D. Lgs. 251/2007, ossia “essere sufficientemente gravi, per loro natura
o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali” ed essere adottati per uno dei motivi di cui all'art. 8 del medesimo decreto, che chiarisce i concetti di razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale e opinione politica. In particolare, ai sensi dell'art. 8 del predetto D. Lgs. 251/07: a) la “nazionalità” non si riferisce “esclusivamente alla cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato”; b) il “particolare gruppo sociale” è quello costituito “da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante;
in funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale […] e si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.
Accanto al ricostruito quadro normativo, si affianca quello giurisprudenziale, in base al quale costituiscono “atti persecutori” meritevoli del riconoscimento della più intensa forma di protezione internazionale le seguenti ipotesi: a) riduzione in schiavitù (cfr.
Cass. civ., nn. 4377/2021, 23017/2020, 20142/2020, 17186/2020, 6879/2020: persona costretta a lavorare da piccola senza poter andare a scuola, ovvero ridotta e schiavitù in ragione della situazione debitoria del richiedente: in argomento la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di stabilire che tali ipotesi si distinguono nettamente dalla migrazione per ragioni economiche funzionali al miglioramento della condizione
4 economica del richiedente, in quanto conseguenti a un'indebita invasione nella sfera privata altrui); b) persecuzione basata sul genere, che si traduce nella limitazione al godimento dei diritti umani fondamentali della persona, attuata anche per ragioni religiose
(Cass. civ., nn. 676/2022, 16172/2021, 28152/2018); c) omosessualità, che consente di ricondurre la fattispecie in esame al “particolare gruppo sociale”, ove sussista il fondato pericolo della punibilità degli omosessuali tramite legge penale (Cass. civ., nn.
28197/2020, 11172/2020, 7438/2020, 26969/18, 16417/17, 2875/18, 4522/15, 15981/12); quanto all'ambito probatorio, il giudice deve porsi in chiave dinamica e non statica (Cass. civ., n. 9815/2020) e valutare se il Paese di provenienza del migrante sia in grado di offrire adeguata protezione all'omosessuale (Cass. civ., nn. 11172/2020 e 11176/19), non essendo in ogni caso necessario, a tali fini, lo svolgimento di una perizia (Cass. civ., n.
9815/2020); d) mutilazioni genitali femminili (es. infibulazione di figlia minorenne): in tali casi il giudice deve verificare se tale pratica venga effettivamente praticata nel Paese di provenienza del migrante, a livello legale o religioso, ovvero se costituisca costume sociale cogente (Cass. civ., nn. 5144/22, 8980/2022, 29836/2019); e) opinioni politiche
(es. obiezione di coscienza: Cass. civ., nn. 18626/2022, 7047/2022, 5211/2022,
13461/2021).
Nel caso in esame, è stata rappresentata una vicenda personale che, per quanto difficile, non rientra in nessuna delle ipotesi di discriminazione e persecuzione sopra descritte.
Invero, il richiedente asilo ha dichiarato di aver lasciato il Paese natio, non a causa del matrimonio combinato dal genitore ma per via delle minacce di morte ricevute dal rivale pretendente la mano della donna (cfr. verbale delle dichiarazioni rese in sede di colloquio amministrativo, pag. 4:” (…) diceva che se ci avesse visto insieme, mi avrebbe ammazzato. Mentre continuavo a vivere nel villaggio, ma lui mi minacciava sempre. Così ho deciso di andarmene: sono fuggito a Dakar, ma lui mi ha seguito fin lì. Non sapendo cosa fare, per mettermi in salvo, ho deciso di lasciare il Senegal”).
In altri termini, la decisione della fuga è riconducibile ad un contrasto di natura privata che non è sussumibile nelle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra e che non costituisce una concreta minaccia individuale.
2. Con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, l'art. 2 lett. g) D. Lgs.
251/2007 subordina il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale in favore del “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
5 rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che sono considerati “danni gravi”: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La giurisprudenza ha specificato la portata di tali clausole normative, precisando, con riferimento all'art. 14, lett. b), D. Lgs. 251/07, che in essa possono essere sussunte le seguenti ipotesi: a) violenza domestica (Cass. civ., n. 23017/2020); b) atti di vendetta e ritorsione, minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione sentimentale, esistente o esistita con un membro della famiglia (Cass. civ., n. 1343/2020); c) matrimonio imposto (Cass. civ., n.
6573/2020); d) reclutamento coattivo mosso dall'esigenza di ingrossare, per ragioni religiose, le fila di un'organizzazione armata (Cass. civ., n. 1207572014); d) delitto comune punito con la pena capitale nel Paese di origine dello straniero dove il reato è stato commesso (Cass. civ., nn. 3336/2022, 1343/2020, 16411/2019, 2830/2015).
Esclude invece la protezione sussidiaria, “trattandosi di vicende private estranee al sistema di protezione internazionale”, le liti tra privati (Cass. civ., nn. 23281/2020,
24414/2020, 19258/2020, 9043/2019).
Con riferimento all'art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/07, essa, esulando completamente dalla c.d. personalizzazione del rischio del ricorrente, sussiste a fronte di una “oggettiva violenza indiscriminata, dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna e percepita come idonea a porre in pericolo la vita o l'incolumità psico-fisica del richiedente per il solo fatto di rientrare nel Paese di origine” (Cass. civ., nn. 19224/2020,
14350/2020). In altre parole, è necessario, ai fini del riconoscimento della forma di protezione in esame, che il “conflitto armato” si sostanzi “in scontri tra forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati” che abbiano raggiunto “un livello talmente elevato” da far temere il richiedente per la propria vita in
6 caso di rientro in tali zone (Cass. civ., nn. 27528/2020, 23942/2020, 15317/2020,
11175/2020).
Ferma però la clausola ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) e comma 1, lett. b), D. Lgs. 251/2007, qualora il richiedente commetta un grave reato all'estero. Sotto tale ultimo aspetto (clausola ostativa), la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., nn. 26604/2020, 1033/2020, 18739/18,
27504/18, 25073/17) ha sul punto precisato che: i) la sussistenza di tale grave reato deve essere accertata dal giudice di merito, anche d'ufficio, non essendo sufficiente la mera prospettazione delle parti;
ii) il giudice deve verificare che il Paese in cui il reato è stato commesso, lungi dal porre per tal via in essere una forma di persecuzione razziale, abbia attuato una legittima reazione da parte dell'ordinamento; iii) l'indagine deve essere limitata ai soli reati commessi dal richiedente asilo prima dell'ingresso in Italia;
iv) tale clausola ostativa, integrando una condizione dell'azione, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Applicando tali principi al caso di specie, ad avviso del Tribunale non ricorrono nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per le ragioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in quanto i fatti narrati non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui sopra si è detto. Peraltro, il ricorrente ha deciso scientemente di non rivolgersi alle autorità nazionali, alle quali avrebbe dovuto e potuto chiedere protezione (cfr.: verb. cit. pag. 5: “D. ha pensato di rivolgersi alle autorità del suo Paese? R. no, non ci ho pensato perché quell'uomo è potente”).
Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, in relazione alla situazione geopolitica del Senegal le fonti internazionali più aggiornate (Amnesty
International: Lo stato dei diritti umani nel mondo;
Senegal 2023, 24 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107965.html; Controparte_1
Rapporto nazionale 2023 sulle pratiche in materia di diritti umani: Senegal,
[...]
23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107726.html; HRW - Human Rights
Watch: World Report 2024 - Senegal, 11 gennaio 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103208.html) fanno ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se rimpatriato in Senegal, nel distretto dal quale proviene, non correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla propria vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di
7 conflitto armato interno o internazionale (cfr. CGUE Grande Sezione del 17 febbraio
2009 nel procedimento C_467/07, caso CGUE sentenza 30 gennaio 2014, causa Per_1
C_285/2012 caso Diakité; cfr. Cass. ord. n. 5676/2021).
Pertanto, alla luce della sia pur difficile situazione del Paese di provenienza, deve escludersi, allo stato, anche tale forma di protezione, poiché le fonti consultate non danno comunicazione dell'esistenza di un vero e proprio conflitto armato all'interno del paese di provenienza del ricorrente.
3. Con riferimento alla richiesta di protezione speciale, l'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23
(conv. dalla L. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha abrogato la seconda parte
(terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione.
Avendo il ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data
21.11.2023 (cfr. Modello C3) trovare applicazione, nel caso di specie, tale nuova normativa (cd. Decreto Cutro), alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dello stesso art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2).
Tanto premesso, giova rilevare che, secondo i primi orientamenti della giurisprudenza di merito, che il Collegio ritiene di condividere, anche dopo l'introduzione del Decreto
deve ritenersi immutata la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 TUI, stante la Per_2
necessità di assicurare e garantire al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, rientranti nel divieto di refoulement, nel più generale rispetto degli obblighi costituzionali
(diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt.
29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.
Accedendo a tale ultima tesi interpretativa, la domanda proposta dal ricorrente deve dunque ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Difatti, dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come gli elementi acquisiti, tenuto conto della durata del soggiorno in Italia del richiedente (radicato sul territorio nazionale dal mese di luglio del 2023), attestino una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una
8 indebita interferenza nella vita privata del richiedente, in quanto lesivo del suo diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, a tempo determinato e pieno, prorogato da ultimo sino al 31.07.2025, alle dipendenze della società Tecno Meccanica a r.l., con la qualifica di manovale di officina (cfr.: comunicazione Unilav – Regione Campania – datore di lavoro TECNO
MECCANICA SRL - fabbricazione di strutture metalliche, data inizio 01.08.2024 al
26.11.2024, tempo pieno, qualifica manovale di officina;
comunicazione Unilav di proroga sino al 31.07.2025; buste paga per le mensilità di retribuzione da agosto 2024 a dicembre 2024).
Inoltre, il ricorrente ha dato prova di aver raggiunto anche un'autonomia abitativa avendo lasciato il centro di accoglienza della Caritas di Moscufo e trasferitosi in alloggio privato sito nel Comune di Flumeri, ove ha sede la società datrice di lavoro (cfr.: certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Flumeri – AV - in data 26.11.2024, da cui risulta l'iscrizione anagrafica del ricorrente in Cda Difesa, civico n. 13).
Pertanto, sebbene il Senegal risulta oggi inserito nella lista dei Paesi sicuri di cui al D.L.
158/2024, che ha modificato l'art. 2 bis D. Lgs. 25/2008, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1.,
; rigetta per il resto il ricorso. CP_2
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti, le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
9 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 437/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, D. Lgs.
25/2008 e 19, commi 1 e 1.1., ; CP_2
▪ rigetta per il resto il ricorso;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 15 marzo 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
10