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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/11/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Rg 816 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 816 /2024
TRA
Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
[...]
PARTE RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025, il giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 29/5/2025;
lette le note scritte depositate, da intendersi qui richiamate ai fini di udienza, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza di cui viene data lettura mediante deposito in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 816 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 816 /2024 promossa da
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]. Valmaggia n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Ferraris ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara al Baluardo Partigiani n. 2
(C.F.: , pec: C.F._2 Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Via S. Grandis n. 14, Controparte_3
Torino (TO), in persona del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Autorità CP_1 amministrativa FLEGT/EUTR
PARTE RESISTENTE
CONTRO
Controparte_2
, Via XX Settembre n. 20, Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex
[...]
Lege dall'Avvocatura dello Stato
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da note scritte depositate il 10/11/2025 parte resistente: come da memoria in data 2/9/2024
Pagina nr. 2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa , titolare dell'impresa DD Parte_1
FR AM s.r.l., impugnava l'ordinanza di ingiunzione n. 20/2024, recante sanzione amministrativa pecuniaria euro 74.136,00, emessa il 30/5/2024 dalla Controparte_1
nei suoi confronti quale trasgressore e obbligato in solido.
[...] CP_1
In sede di ordinanza di ingiunzione veniva contestato all'odierno ricorrente l'omesso rispetto del sistema di dovuta diligenza relativamente alla commercializzazione di 14.827,2 quintali di legna prodotta da operazioni da taglio eseguite dall'impresa con successiva cessione a terzi Pt_1 acquirenti;
violazione prevista dell'art. 5 del Reg. Europeo n. 607/2012 e dell'art. 6 Reg. Europeo n.
995/2010 e sanzionata dall'art. 6 c. 4 d. lgs. n. 178/2014. In particolare, veniva contestata l'omessa indicazione nella documentazione fornita della descrizione e del nome comune della specie di albero, del paese di produzione, della quantità, del nominativo e dell'indirizzo del fornitore dell'operatore, il nominativo e l'indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
i documenti o le informazioni di altro tipo attestanti la conformità del legno
In sede di opposizione il ricorrente contestava:
1) la violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 9 L. 689/81, all'art. 15 c.p., nonché all'art. 6 c. 2, 4 D L.lgs n. 178/2014: il ricorrente deduceva che la medesima condotta illecita era stata contestata nel procedimento penale n. 1557/2023 RGNR per il reato previsto dal capo 2 di cui agli artt. 81 cpv., 6 co. 2 D. Lgs 178/2014 (“perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commercializzava con prima immissione sul mercato, legna ottenuta violando la legislazione applicabile al paese di produzione (ed in particolare, le disposizioni degli artt. 624- 625 e 734 del c.p., la legge regionale 4/2009 ed il D.P.G.R.
8/R del 2011) - con un ricavo potenziale stimato a seguito del conteggio di mercato della legna illegalmente asportata di circa Euro 633.718,00), pertanto, non potendosi punire due volte la stessa condotta illecita, doveva ritenersi sussistere un concorso apparente tra norme, da risolvere in base al principio di assorbimento dell'illecito amministrativo nella norma penale;
2) la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 14 della L. 689/81; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria stante l'omessa adeguata contestazione e descrizione della condotta contestata al trasgressore: secondo il ricorrente il verbale di accertamento recava la contestazione del fatto (omesso rispetto della normativa di settore in merito alla dovuta diligenza relativamente alla commercializzazione di 14.827,2 quintali di faggio (codice
4403940000), senza indicare la documentazione e/o ragione di quale atto o fatto detto
Pagina nr. 3 quantitativo è stato determinato, né il luogo ove è stato rilevato il quantitativo di faggio, circostanza atta a integrare il vizio di omessa contestazione e di carenza di istruttoria;
3) l'eccesso di potere, per erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, a riguardo della mancata osservanza della dovuta diligenza: secondo il ricorrente era stata fornita ai carabinieri forestali tutta la documentazione attestante il rispetto del sistema di dovuta diligenza nei cinque anni precedenti, con l'indicazione del tipo di legname, dell'acquirente e dei quantitativi, e le informazioni previste dalla legge.
In ragione di tali motivi, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 dell'ordinanza, l'annullamento della sanzione amministrativa.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione, il Controparte_3 trasmetteva deduzioni unitamente alla documentazione inerente alla sanzione irrogata, in
[...] adempimento a quanto richiesto dal Giudice ai sensi 6 c. 8 d. lgs. 150/2011.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_2
che, quindi, va dichiarato contumace.
[...]
Nel corso del giudizio veniva espletata TU.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva pronunciata sentenza.
In diritto, l'opposizione è fondata con le precisazioni che seguono.
Quanto al primo motivo di impugnazione, secondo la difesa di tra l'art. 6 c. 4 d. lgs. Parte_1
178/2014 (richiamato nell'ordinanza di ingiunzione qui impugnata) e l'art. 6 c. 2 del d.lgs. 178/2014
(richiamato nel decreto di citazione a comparire in sede penale) vi sarebbe un concorso apparente di norme atteso che le due disposizioni puniscono lo stesso fatto e che il comma 4 (che prevede l'illecito amministrativo) rimane assorbito nel comma 2 (che prevede il reato), punendo quest'ultimo la commercializzazione di legname in presenza di qualsivoglia violazione di legge vigente e applicabile nel paese di produzione e, quindi, anche in caso di mancato rispetto del sistema di dovuta diligenza.
La tesi non può essere accolta. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, dalla lettura delle due norme invocate emerge che esse puniscono fatti diversi e che non vi siano i presupposti per ritenere che la norma penale assorba l'illecito amministrativo.
Infatti:
- secondo l'art. 6 c. 2 d.lgs. 178/2014, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'art. 2 primo paragrafo lett. b) Reg. UE 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno;
Pagina nr.
4 - secondo l'art. 6 c. 4, invece, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'art 6 del Reg. UE 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro
300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Dunque, mentre l'art.
6.2 punisce la commercializzazione di legno e derivati ottenuti violando la normativa vigente, l'art.
6.2 punisce l'operatore che, colto all'atto del commercializzare, non adotti,
o non provi di aver adottato, le procedure di diligenza previste dalla normativa UE.
Dall'esame del Reg. UE 995/2010, si evince che l'obiettivo della normativa è quello di evitare tanto il disboscamento illegale, quanto la commercializzazione di prodotti ottenuti in violazione della normativa vigente. In particolare, e per quanto qui interessa, il considerando n. 15 prevede che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno devono adottare le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, essi devono esercitare la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato.
Si veda altresì la previsione della Dovuta diligenza - tratta da - “LINEE GUIDA “INDICAZIONI
SULL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 995/2010 (EUTR Controparte_4
) AGLI OPERATORI CHE TRATTANO
[...] Controparte_5
- secondo cui L'operatore è tenuto ad esercitare la "dovuta diligenza" prima di
[...] immettere legno nel mercato dell'UE.
Tale normativa è volta a far circolare sul territorio UE solo prodotti ottenuti in conformità con la normativa vigente, e quindi ottenuti da attività legale, obiettivo che si è avvertito sempre di più in conseguenza dell'aumento, nel tempo, della domanda di legno e del conseguente rischio che tale domanda potesse essere soddisfatta per il tramite di attività illecite.
In ragione di tale obiettivo ultimo il Regolamento, oltre a vietare la commercializzazione di prodotti da legno ottenuti illegalmente, pone in capo agli operatori del settore degli obblighi informativi
Pagina nr. 5 vincolanti che, ove rispettati, consentono agli operatori stessi (prima) e alle autorità competenti (in sede di verifica) l'adeguato controllo dei beni immessi nel mercato UE.
Da quanto sopra si trae che il sistema normativo punisce, in sede penale, la commercializzazione illecita (perché ottenuta con sistemi illegali) e, in sede amministrativa, la violazione preventiva degli obblighi informativi che prevengono il rischio di immissione nel territorio UE di legna ottenuta illegalmente.
Nel caso di specie, coerentemente con il sistema normativo appena descritto, il decreto penale di citazione a comparire e l'ordinanza di ingiunzione amministrativa contestano fatti diversi. Infatti,
- ai fini penali, viene contestato 1. l'impossessamento illecito di legna di faggio di proprietà comunale, condotta avvenuta mediante sottrazione di 70.413 quintali di legna da lotto boschivo del Comune di Scopello in assenza di licenza, essendo quest'ultima scaduta il
31/12/2021; 2. la commercializzazione di tale legname in quanto asseritamente ottenuto illegalmente con un profitto di euro 633.718,00; l'alterazione della bellezza naturale del bosco;
la violazione delle norme in materia di permesso di costruire (v. capo di imputazione, doc. 3 fasc. ricorrente);
- in sede amministrativa, viene contestata l'omessa predisposizione (e prova) di sistemi di diligenza previsti dal Reg. UE 995/2010.
Si tratta di fatti diversi, puniti da norme diverse, con la conseguenza che non si configura un concorso apparente di norme.
Il secondo e il terzo motivo di contestazione sono invece fondati nei limiti che seguono.
Il 26/7/2023 i Carabinieri Forestali, recatisi presso la sede della impresa in relazione ad Pt_1 accertamenti in essere in seno al procedimento penale RG 1557/2023, verificavano che l'impresa aveva commercializzato per la prima volta sul mercato UE prodotti in legno ascrivibili al cod.
4403940000 provenienti da tagli effettuati in agro dei Comuni di Scopa e Scopello, omettendo totalmente di indicarne il nome della specie legnosa.
La verifica dei Carabinieri veniva effettuata sulla base di fatture e documentazione di vendita esibite da per conto del Parte_2 Pt_1
L'ordinanza di ingiunzione richiama il verbale 5/2023, prodotto dal ricorrente sub doc. 2, relativo alla consumazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 6 Reg. UE n. 995/2010, il quale a sua volta aveva accertato e contestato quanto segue:
Pagina nr. 6 Dunque, le contestazioni dei Carabinieri Forestali – al di là del rilievo penale dell' impossessamento illegale e della successiva illegale commercializzazione di legna, questione che non riguarda la presente sede - riguardano la violazione del sistema informativo di diligenza relativamente alla
(asserita) intervenuta immissione nel territorio UE, negli anni 2022 e 2023, di legno di faggio, identificato con il codice cod 440394000, per il quantitativo di 14.827,2 quintali.
Il TU, nel presente giudizio, ha però accertato che, per gli anni 2022 e 2023, non risulta immesso sul mercato dall'impresa del ricorrente legno identificato con il codice 440394000 (v. pag. 13) e che la (diversa) merce per cui era omessa, nei registri del sistema di diligenza, l'indicazione della specie
è quella identificata con il (diverso) codice 4401120000, peraltro per la minor quantità di quintali
7.080,40, dato parimenti non contestato nell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Consegue che le doglianze del ricorrente circa l'omessa adeguata contestazione e descrizione, nell'ordinanza impugnata, della condotta contestata al trasgressore e circa il travisamento del fatto avvenuto in sede amministrativa sono fondate. Così come illegittima (eccessiva) è la quantificazione della sanzione in rapporto al quantitativo di legna per cui risulta effettivamente omessa - peraltro nelle fatture e non nei registri - la indicazione della specie di legna venduta.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 20/2024. Non sussistono i presupposti per l'applicazione, da parte di questo giudice, di una sanzione per l'eventuale diverso illecito emerso in sede di TU (violazione del sistema di diligenza quanto all'immissione nel mercato di merce con codice 4401120000 per la quantità di quintali 7.080,40), trattandosi di illecito non contestato dall'Autorità competente ed in relazione al quale nemmeno risultano formulate domande nel presente giudizio: si configura dunque una ipotesi di difetto di giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base a parametri minimi ex d.m. 55/2014, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del e della genericità delle CP_2
Pagina nr. 7 argomentazioni svolte da parte ricorrente quanto al secondo e al terzo motivo di impugnazione che hanno reso necessaria l'ammissione di una TU.
Le spese di TU, come già liquidate in data 29/5/2025, sono poste a carico dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 20/2024;
- condanna i convenuti a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, la somma di euro 7.000,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre IVA se dovuta e oltre CPA:
- pone le spese di TU, come liquidate in data 29/5/2025, definitivamente in capo alle parti convenute.
Vercelli, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 8
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 816 /2024
TRA
Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
[...]
PARTE RESISTENTE
Oggi 21 novembre 2025, il giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte come da provvedimento del 29/5/2025;
lette le note scritte depositate, da intendersi qui richiamate ai fini di udienza, il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza di cui viene data lettura mediante deposito in via telematica.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 816 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 816 /2024 promossa da
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]. Valmaggia n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Ferraris ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara al Baluardo Partigiani n. 2
(C.F.: , pec: C.F._2 Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Via S. Grandis n. 14, Controparte_3
Torino (TO), in persona del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Autorità CP_1 amministrativa FLEGT/EUTR
PARTE RESISTENTE
CONTRO
Controparte_2
, Via XX Settembre n. 20, Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex
[...]
Lege dall'Avvocatura dello Stato
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da note scritte depositate il 10/11/2025 parte resistente: come da memoria in data 2/9/2024
Pagina nr. 2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa , titolare dell'impresa DD Parte_1
FR AM s.r.l., impugnava l'ordinanza di ingiunzione n. 20/2024, recante sanzione amministrativa pecuniaria euro 74.136,00, emessa il 30/5/2024 dalla Controparte_1
nei suoi confronti quale trasgressore e obbligato in solido.
[...] CP_1
In sede di ordinanza di ingiunzione veniva contestato all'odierno ricorrente l'omesso rispetto del sistema di dovuta diligenza relativamente alla commercializzazione di 14.827,2 quintali di legna prodotta da operazioni da taglio eseguite dall'impresa con successiva cessione a terzi Pt_1 acquirenti;
violazione prevista dell'art. 5 del Reg. Europeo n. 607/2012 e dell'art. 6 Reg. Europeo n.
995/2010 e sanzionata dall'art. 6 c. 4 d. lgs. n. 178/2014. In particolare, veniva contestata l'omessa indicazione nella documentazione fornita della descrizione e del nome comune della specie di albero, del paese di produzione, della quantità, del nominativo e dell'indirizzo del fornitore dell'operatore, il nominativo e l'indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
i documenti o le informazioni di altro tipo attestanti la conformità del legno
In sede di opposizione il ricorrente contestava:
1) la violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 9 L. 689/81, all'art. 15 c.p., nonché all'art. 6 c. 2, 4 D L.lgs n. 178/2014: il ricorrente deduceva che la medesima condotta illecita era stata contestata nel procedimento penale n. 1557/2023 RGNR per il reato previsto dal capo 2 di cui agli artt. 81 cpv., 6 co. 2 D. Lgs 178/2014 (“perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commercializzava con prima immissione sul mercato, legna ottenuta violando la legislazione applicabile al paese di produzione (ed in particolare, le disposizioni degli artt. 624- 625 e 734 del c.p., la legge regionale 4/2009 ed il D.P.G.R.
8/R del 2011) - con un ricavo potenziale stimato a seguito del conteggio di mercato della legna illegalmente asportata di circa Euro 633.718,00), pertanto, non potendosi punire due volte la stessa condotta illecita, doveva ritenersi sussistere un concorso apparente tra norme, da risolvere in base al principio di assorbimento dell'illecito amministrativo nella norma penale;
2) la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 14 della L. 689/81; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria stante l'omessa adeguata contestazione e descrizione della condotta contestata al trasgressore: secondo il ricorrente il verbale di accertamento recava la contestazione del fatto (omesso rispetto della normativa di settore in merito alla dovuta diligenza relativamente alla commercializzazione di 14.827,2 quintali di faggio (codice
4403940000), senza indicare la documentazione e/o ragione di quale atto o fatto detto
Pagina nr. 3 quantitativo è stato determinato, né il luogo ove è stato rilevato il quantitativo di faggio, circostanza atta a integrare il vizio di omessa contestazione e di carenza di istruttoria;
3) l'eccesso di potere, per erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, a riguardo della mancata osservanza della dovuta diligenza: secondo il ricorrente era stata fornita ai carabinieri forestali tutta la documentazione attestante il rispetto del sistema di dovuta diligenza nei cinque anni precedenti, con l'indicazione del tipo di legname, dell'acquirente e dei quantitativi, e le informazioni previste dalla legge.
In ragione di tali motivi, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 dell'ordinanza, l'annullamento della sanzione amministrativa.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione, il Controparte_3 trasmetteva deduzioni unitamente alla documentazione inerente alla sanzione irrogata, in
[...] adempimento a quanto richiesto dal Giudice ai sensi 6 c. 8 d. lgs. 150/2011.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_2
che, quindi, va dichiarato contumace.
[...]
Nel corso del giudizio veniva espletata TU.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva pronunciata sentenza.
In diritto, l'opposizione è fondata con le precisazioni che seguono.
Quanto al primo motivo di impugnazione, secondo la difesa di tra l'art. 6 c. 4 d. lgs. Parte_1
178/2014 (richiamato nell'ordinanza di ingiunzione qui impugnata) e l'art. 6 c. 2 del d.lgs. 178/2014
(richiamato nel decreto di citazione a comparire in sede penale) vi sarebbe un concorso apparente di norme atteso che le due disposizioni puniscono lo stesso fatto e che il comma 4 (che prevede l'illecito amministrativo) rimane assorbito nel comma 2 (che prevede il reato), punendo quest'ultimo la commercializzazione di legname in presenza di qualsivoglia violazione di legge vigente e applicabile nel paese di produzione e, quindi, anche in caso di mancato rispetto del sistema di dovuta diligenza.
La tesi non può essere accolta. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, dalla lettura delle due norme invocate emerge che esse puniscono fatti diversi e che non vi siano i presupposti per ritenere che la norma penale assorba l'illecito amministrativo.
Infatti:
- secondo l'art. 6 c. 2 d.lgs. 178/2014, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'art. 2 primo paragrafo lett. b) Reg. UE 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno;
Pagina nr.
4 - secondo l'art. 6 c. 4, invece, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'art 6 del Reg. UE 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro
300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Dunque, mentre l'art.
6.2 punisce la commercializzazione di legno e derivati ottenuti violando la normativa vigente, l'art.
6.2 punisce l'operatore che, colto all'atto del commercializzare, non adotti,
o non provi di aver adottato, le procedure di diligenza previste dalla normativa UE.
Dall'esame del Reg. UE 995/2010, si evince che l'obiettivo della normativa è quello di evitare tanto il disboscamento illegale, quanto la commercializzazione di prodotti ottenuti in violazione della normativa vigente. In particolare, e per quanto qui interessa, il considerando n. 15 prevede che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno devono adottare le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, essi devono esercitare la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato.
Si veda altresì la previsione della Dovuta diligenza - tratta da - “LINEE GUIDA “INDICAZIONI
SULL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 995/2010 (EUTR Controparte_4
) AGLI OPERATORI CHE TRATTANO
[...] Controparte_5
- secondo cui L'operatore è tenuto ad esercitare la "dovuta diligenza" prima di
[...] immettere legno nel mercato dell'UE.
Tale normativa è volta a far circolare sul territorio UE solo prodotti ottenuti in conformità con la normativa vigente, e quindi ottenuti da attività legale, obiettivo che si è avvertito sempre di più in conseguenza dell'aumento, nel tempo, della domanda di legno e del conseguente rischio che tale domanda potesse essere soddisfatta per il tramite di attività illecite.
In ragione di tale obiettivo ultimo il Regolamento, oltre a vietare la commercializzazione di prodotti da legno ottenuti illegalmente, pone in capo agli operatori del settore degli obblighi informativi
Pagina nr. 5 vincolanti che, ove rispettati, consentono agli operatori stessi (prima) e alle autorità competenti (in sede di verifica) l'adeguato controllo dei beni immessi nel mercato UE.
Da quanto sopra si trae che il sistema normativo punisce, in sede penale, la commercializzazione illecita (perché ottenuta con sistemi illegali) e, in sede amministrativa, la violazione preventiva degli obblighi informativi che prevengono il rischio di immissione nel territorio UE di legna ottenuta illegalmente.
Nel caso di specie, coerentemente con il sistema normativo appena descritto, il decreto penale di citazione a comparire e l'ordinanza di ingiunzione amministrativa contestano fatti diversi. Infatti,
- ai fini penali, viene contestato 1. l'impossessamento illecito di legna di faggio di proprietà comunale, condotta avvenuta mediante sottrazione di 70.413 quintali di legna da lotto boschivo del Comune di Scopello in assenza di licenza, essendo quest'ultima scaduta il
31/12/2021; 2. la commercializzazione di tale legname in quanto asseritamente ottenuto illegalmente con un profitto di euro 633.718,00; l'alterazione della bellezza naturale del bosco;
la violazione delle norme in materia di permesso di costruire (v. capo di imputazione, doc. 3 fasc. ricorrente);
- in sede amministrativa, viene contestata l'omessa predisposizione (e prova) di sistemi di diligenza previsti dal Reg. UE 995/2010.
Si tratta di fatti diversi, puniti da norme diverse, con la conseguenza che non si configura un concorso apparente di norme.
Il secondo e il terzo motivo di contestazione sono invece fondati nei limiti che seguono.
Il 26/7/2023 i Carabinieri Forestali, recatisi presso la sede della impresa in relazione ad Pt_1 accertamenti in essere in seno al procedimento penale RG 1557/2023, verificavano che l'impresa aveva commercializzato per la prima volta sul mercato UE prodotti in legno ascrivibili al cod.
4403940000 provenienti da tagli effettuati in agro dei Comuni di Scopa e Scopello, omettendo totalmente di indicarne il nome della specie legnosa.
La verifica dei Carabinieri veniva effettuata sulla base di fatture e documentazione di vendita esibite da per conto del Parte_2 Pt_1
L'ordinanza di ingiunzione richiama il verbale 5/2023, prodotto dal ricorrente sub doc. 2, relativo alla consumazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 6 Reg. UE n. 995/2010, il quale a sua volta aveva accertato e contestato quanto segue:
Pagina nr. 6 Dunque, le contestazioni dei Carabinieri Forestali – al di là del rilievo penale dell' impossessamento illegale e della successiva illegale commercializzazione di legna, questione che non riguarda la presente sede - riguardano la violazione del sistema informativo di diligenza relativamente alla
(asserita) intervenuta immissione nel territorio UE, negli anni 2022 e 2023, di legno di faggio, identificato con il codice cod 440394000, per il quantitativo di 14.827,2 quintali.
Il TU, nel presente giudizio, ha però accertato che, per gli anni 2022 e 2023, non risulta immesso sul mercato dall'impresa del ricorrente legno identificato con il codice 440394000 (v. pag. 13) e che la (diversa) merce per cui era omessa, nei registri del sistema di diligenza, l'indicazione della specie
è quella identificata con il (diverso) codice 4401120000, peraltro per la minor quantità di quintali
7.080,40, dato parimenti non contestato nell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Consegue che le doglianze del ricorrente circa l'omessa adeguata contestazione e descrizione, nell'ordinanza impugnata, della condotta contestata al trasgressore e circa il travisamento del fatto avvenuto in sede amministrativa sono fondate. Così come illegittima (eccessiva) è la quantificazione della sanzione in rapporto al quantitativo di legna per cui risulta effettivamente omessa - peraltro nelle fatture e non nei registri - la indicazione della specie di legna venduta.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 20/2024. Non sussistono i presupposti per l'applicazione, da parte di questo giudice, di una sanzione per l'eventuale diverso illecito emerso in sede di TU (violazione del sistema di diligenza quanto all'immissione nel mercato di merce con codice 4401120000 per la quantità di quintali 7.080,40), trattandosi di illecito non contestato dall'Autorità competente ed in relazione al quale nemmeno risultano formulate domande nel presente giudizio: si configura dunque una ipotesi di difetto di giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base a parametri minimi ex d.m. 55/2014, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del e della genericità delle CP_2
Pagina nr. 7 argomentazioni svolte da parte ricorrente quanto al secondo e al terzo motivo di impugnazione che hanno reso necessaria l'ammissione di una TU.
Le spese di TU, come già liquidate in data 29/5/2025, sono poste a carico dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 20/2024;
- condanna i convenuti a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, la somma di euro 7.000,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre IVA se dovuta e oltre CPA:
- pone le spese di TU, come liquidate in data 29/5/2025, definitivamente in capo alle parti convenute.
Vercelli, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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