TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/08/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
4993/2024
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(art. 281 decies cpc)
nella causa civile iscritta al n. 4993/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difesa dagli avv.ti Taurasi e Parrella Parte_1
ricorrente
e
in persona del proprio legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rappr. e difesa dall'avv. Rocco di Torrepadula resistente
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
sostiene di essere avente - causa (quale unica erede, in virtù di Parte_1
testamento olografo allegato agli atti di , socio unico ed Persona_1
amministratore della società “Fila spa”, cancellata dal registro delle imprese dal 17 novembre 2023) e di aver posto in essere accordo transattivo nel luglio 2022 con 1 in cui quest'ultima riconosceva il debito per Controparte_1
effetto di titoli cartolari costituiti da n. 2 assegni circolari emessi in data 27 luglio 2022
Identificati ai nn. 5206958559 - 10 e 5206958560 - 11, poi rimasto inadempiuto, di talché ella agisce nei confronti di quest'ultima per ottenere il pagamento dell'importo di € 90mila, giammai riscosso. nel costituirsi, Controparte_1
eccepisce l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di conciliazione preventivo ex D. L.vo 2010/28 nonché, in via preliminare,
l'inammissibilità del procedimento semplificato ex art. 281 decies cpc laddove, nel merito delle doglianze, che la società, titolare del credito cartolare, non è stata cancellata dal registro dele imprese (e, dunque, estinta).
All'udienza del 7 luglio 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
La domanda è fondata.
La controversia, introdotta correttamente con il rito semplificato perché documentale e non bisognevole di alcuna attività istruttoria, dando luogo ad uso tipico dello strumento prescelto, è decisa nei termini che seguono.
La vicenda trae origine dall'atto di transazione posto in essere da , nella Parte_1
dichiarata veste di avente – causa (perché unica erede testamentaria, fatto non contestato) di , quale amministratore nonché socio unico della Persona_1
società “Fila spa”, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con procedura concorsuale chiusa in data 15 dicembre 2010, a definizione di plurimi contenziosi intentati dal proprio dante - causa. Nell'anzidetto atto transattivo, Controparte_1
(“ ) offre, tra l'altro, a , anche iure proprio (e non solo nella
[...] Parte_1
qualità di avente causa), l'importo di € 90mila a mezzo di due assegni circolari intestati alla società “Fila spa”, pari all'importo reclamato, oltre al rimborso di spese processuali, non oggetto del presente contenzioso. Il motivo per cui l'assegno
2 circolare sia stato intestato ad una società per cui il fallimento era stato previamente già chiuso risiede, probabilmente, nella circostanza che, a seguito della chiusura della procedura concorsuale, la società “Fila spa” non è stata, inspiegabilmente, immediatamente cancellata dal registro delle imprese (cancellazione, come noto, avente efficacia costitutiva della cessazione della soggettività di diritto), essendo detto fatto estintivo avvenuto solo successivamente (e tardivamente) ovvero in data
17 novembre 2023 e solo successivamente all'assunzione, risalente al 21 giugno 2022, da parte di della carica di amministratore unico dell'organismo sociale Parte_1
(cfr visura allegata alla produzione di parte – ricorrente). Dunque, pur registrando l'anomalia di una omessa immediata cancellazione (adempimento cui avrebbe dovuto provvedere il curatore della procedura concorsuale chiusa sin dal 2010), è ben evidente che, stante, come anticipato, la natura costitutiva della cancellazione, la società “Fila spa” non vedeva cessata, all'atto della transazione, la propria soggettività di diritto, per cui questa circostanza potrebbe aver costituito il motivo del rilascio dei titoli in favore di un soggetto che, di lì a poco, sarebbe venuto meno, anziché, direttamente, in favore direttamente di . Non è ben chiaro nella vicenda Parte_1
de qua perché , già amministratore unico della società – creditrice, Parte_1
abbia inteso dapprima procedere alla cancellazione dal registro delle imprese della società “Fila spa” anziché, previamente, a riscuotere il credito cartolare, ma la circostanza non sembra decisiva in quanto inidonea ad inficiare la vicenda successoria. Comportamento inerte, al più, ma giammai qualificabile come fraudolento, non potendo il comportamento omissivo equipararsi, tout court, ad un artifizio e/o raggiro.
agisce in giudizio per riscuotere il credito cartolare, dopo aver Parte_1
riscontrato il diniego opposto ante causam da motivato sulla base della diversità del beneficiario dell'assegno circolare rispetto al presunto avente – diritto eccependo,
3 dunque, il difetto di legittimazione attiva del rapporto cartolare (cfr corrispondenza agli atti).
Ciò posto, circa la condizione di procedibilità del mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex decreto legislativo 28/2010, non sussiste la condizione di procedibilità affermata da Essa, come noto, è circoscritta ai seguenti tassativi casi ovvero condominio, diritti reali e divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia, locazione e comodato nonché affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e derivante da diffamazione, ed infine contratti assicurativi, bancari e finanziari, cui, evidentemente, non può essere ascritta la fattispecie di inadempimento di un contratto ordinario di transazione, non configurabile come contratto bancario, come lascerebbe supporre almeno nella tipica connotazione e nozione contenuta nel TUB e nel codice civile.
Nel merito della controversia, è appena il caso di ricordare come costituisca orami ius receptum (cfr Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6070, vero leading case in materia) quello secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno successorio di talché i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, con rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore. Contrariamente a quanto sostenuto da la cancellazione “volontaria” dal registro delle imprese della società
“Fila spa” non equivale a rinuncia/remissione del debito (credito cartolare che non risulta essere stato iscritto nel bilancio finale di liquidazione) sia perché la cancellazione ha costituito atto dovuto (in conseguenza della chiusura del fallimento) per cui alcun bilancio di liquidazione risulta essere stato approvato (per la società “Fila spa”, non è mai stato deliberato lo stato di liquidazione, almeno tanto non si evince dalla visura storica in cui non compare nemmeno la figura del liquidatore) che per la
4 semplice ragione che la pretesa azionata nel presente giudizio trattasi di credito liquido ed esigibile e non di mera pretesa (sperata), come opportunamente rilevato da nei propri scritti difensivi, per cui può difficilmente argomentarsi la Parte_1
portata abdicative nel contegno di in assenza di maggiori e più Parte_1
pregnanti elementi di univocità, non essendo bastevole, in merito, il mero decorso del tempo dall'emissione del titolo (un anno). In conclusione, sul punto, va affermato il principio secondo cui l'estinzione di una società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese non comporta automaticamente l'estinzione del credito azionato, a meno che il creditore non abbia manifestato esplicitamente la volontà di rinunciare al debito e il debitore non abbia dichiarato entro un termine adeguato di non voler beneficiare di tale rinuncia (Cass. 29 febbraio
2024 n. 5433) ovvero, in altri termini, la rinuncia ai crediti non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non è indicato nel bilancio di liquidazione atteso che la remissione del debito ex art. 1236 cc, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, comunicati al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. 13 ottobre 20121 n. 27894).
Inoltre, , già socia unica nonché amministratrice (altrettanto unica) Parte_1
della società “Fila spa” è subentrata nella ragione di credito cartolare costituita dagli assegni circolari che, evidentemente, ella non ha potuto riscuotere e portarli ad incasso per il diniego opposto da che, in tal modo, ha palesato di ignorare il fenomeno successorio testè descritto ed in questa sede nuovamente invocato che ha consegnato a (parte anche iure proprio dell'atto transattivo) la Parte_1
legittimazione attiva del rapporto giuridico e, conseguentemente, quella processuale ad agire: eppure almeno secondo quanto emerge dalla corrispondenza
5 intercorsa tra le parti ante causam, era stata edotta della cancellazione della società dal registro delle imprese ed in grado di verificare, agevolmente, la vicenda successoria (cfr missiva del 16 luglio 2024) e procedere, in tal modo, ed efficacemente, ad eseguire un pagamento pienamente liberatorio da cui si è, poi, astenuta. In realtà, ha agito, correttamente, come successore ex lege Parte_1
della società “Fila spa” (in cui è diventata anche socia unica a seguito del testamento olografo del coniuge) e tale circostanza, non seriamente contestata, appare ampiamente suffragata dalla documentazione agli atti per cui la domanda, alla stregua di quanto precede, appare fondata anche sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite. Non è, infatti, seriamente predicabile che non abbia Parte_1
fornito a la documentazione idonea a consentirle l'identificazione del beneficiario dell'assegno atteso che, tra l'altro, era a conoscenza del subentro di quest'ultima nella posizione di socio ed amministratore unico, giusta delibera dell'assemblea del
21 giugno 2022 allegata proprio agli atti di parte resistente, oltre che in virtù dell'atto di transazione stesso in cui la vicenda societaria (nei passaggi di quote e cariche sociali) era sommariamente riassunta ed in cui si dichiarava che Parte_1
interveniva quale socia unica e legale rappresentate della società “Fila spa” in virtù della successione testamentaria dell'ex socio unico . Persona_1
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto della soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila di cui alla tabella “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” DM 55/2014 in relazione all'attività processuale svolta
(studio ed introduzione della lite, e fase decisoria) per complessivi € 8.030,00, oltre oneri accessori
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, in accoglimento della medesima, così dispone:
6 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento,
[...]
in favore di , ricorrente, dell'importo di € 90mila, oltre Parte_1
interessi legali dalla data dell'atto di transazione al soddisfo, nonché delle spese di lite pari a € 759,50 (per CU) nonché ulteriori € 8.030,00, oltre oneri accessori, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 23 agosto 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
7
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(art. 281 decies cpc)
nella causa civile iscritta al n. 4993/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili
tra
, rappr. e difesa dagli avv.ti Taurasi e Parrella Parte_1
ricorrente
e
in persona del proprio legale rappr. pro Controparte_1
tempore, rappr. e difesa dall'avv. Rocco di Torrepadula resistente
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
sostiene di essere avente - causa (quale unica erede, in virtù di Parte_1
testamento olografo allegato agli atti di , socio unico ed Persona_1
amministratore della società “Fila spa”, cancellata dal registro delle imprese dal 17 novembre 2023) e di aver posto in essere accordo transattivo nel luglio 2022 con 1 in cui quest'ultima riconosceva il debito per Controparte_1
effetto di titoli cartolari costituiti da n. 2 assegni circolari emessi in data 27 luglio 2022
Identificati ai nn. 5206958559 - 10 e 5206958560 - 11, poi rimasto inadempiuto, di talché ella agisce nei confronti di quest'ultima per ottenere il pagamento dell'importo di € 90mila, giammai riscosso. nel costituirsi, Controparte_1
eccepisce l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di conciliazione preventivo ex D. L.vo 2010/28 nonché, in via preliminare,
l'inammissibilità del procedimento semplificato ex art. 281 decies cpc laddove, nel merito delle doglianze, che la società, titolare del credito cartolare, non è stata cancellata dal registro dele imprese (e, dunque, estinta).
All'udienza del 7 luglio 2025, il Tribunale si riservava per la decisione dopo la discussione.
La domanda è fondata.
La controversia, introdotta correttamente con il rito semplificato perché documentale e non bisognevole di alcuna attività istruttoria, dando luogo ad uso tipico dello strumento prescelto, è decisa nei termini che seguono.
La vicenda trae origine dall'atto di transazione posto in essere da , nella Parte_1
dichiarata veste di avente – causa (perché unica erede testamentaria, fatto non contestato) di , quale amministratore nonché socio unico della Persona_1
società “Fila spa”, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con procedura concorsuale chiusa in data 15 dicembre 2010, a definizione di plurimi contenziosi intentati dal proprio dante - causa. Nell'anzidetto atto transattivo, Controparte_1
(“ ) offre, tra l'altro, a , anche iure proprio (e non solo nella
[...] Parte_1
qualità di avente causa), l'importo di € 90mila a mezzo di due assegni circolari intestati alla società “Fila spa”, pari all'importo reclamato, oltre al rimborso di spese processuali, non oggetto del presente contenzioso. Il motivo per cui l'assegno
2 circolare sia stato intestato ad una società per cui il fallimento era stato previamente già chiuso risiede, probabilmente, nella circostanza che, a seguito della chiusura della procedura concorsuale, la società “Fila spa” non è stata, inspiegabilmente, immediatamente cancellata dal registro delle imprese (cancellazione, come noto, avente efficacia costitutiva della cessazione della soggettività di diritto), essendo detto fatto estintivo avvenuto solo successivamente (e tardivamente) ovvero in data
17 novembre 2023 e solo successivamente all'assunzione, risalente al 21 giugno 2022, da parte di della carica di amministratore unico dell'organismo sociale Parte_1
(cfr visura allegata alla produzione di parte – ricorrente). Dunque, pur registrando l'anomalia di una omessa immediata cancellazione (adempimento cui avrebbe dovuto provvedere il curatore della procedura concorsuale chiusa sin dal 2010), è ben evidente che, stante, come anticipato, la natura costitutiva della cancellazione, la società “Fila spa” non vedeva cessata, all'atto della transazione, la propria soggettività di diritto, per cui questa circostanza potrebbe aver costituito il motivo del rilascio dei titoli in favore di un soggetto che, di lì a poco, sarebbe venuto meno, anziché, direttamente, in favore direttamente di . Non è ben chiaro nella vicenda Parte_1
de qua perché , già amministratore unico della società – creditrice, Parte_1
abbia inteso dapprima procedere alla cancellazione dal registro delle imprese della società “Fila spa” anziché, previamente, a riscuotere il credito cartolare, ma la circostanza non sembra decisiva in quanto inidonea ad inficiare la vicenda successoria. Comportamento inerte, al più, ma giammai qualificabile come fraudolento, non potendo il comportamento omissivo equipararsi, tout court, ad un artifizio e/o raggiro.
agisce in giudizio per riscuotere il credito cartolare, dopo aver Parte_1
riscontrato il diniego opposto ante causam da motivato sulla base della diversità del beneficiario dell'assegno circolare rispetto al presunto avente – diritto eccependo,
3 dunque, il difetto di legittimazione attiva del rapporto cartolare (cfr corrispondenza agli atti).
Ciò posto, circa la condizione di procedibilità del mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex decreto legislativo 28/2010, non sussiste la condizione di procedibilità affermata da Essa, come noto, è circoscritta ai seguenti tassativi casi ovvero condominio, diritti reali e divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia, locazione e comodato nonché affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e derivante da diffamazione, ed infine contratti assicurativi, bancari e finanziari, cui, evidentemente, non può essere ascritta la fattispecie di inadempimento di un contratto ordinario di transazione, non configurabile come contratto bancario, come lascerebbe supporre almeno nella tipica connotazione e nozione contenuta nel TUB e nel codice civile.
Nel merito della controversia, è appena il caso di ricordare come costituisca orami ius receptum (cfr Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6070, vero leading case in materia) quello secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno successorio di talché i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, con rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore. Contrariamente a quanto sostenuto da la cancellazione “volontaria” dal registro delle imprese della società
“Fila spa” non equivale a rinuncia/remissione del debito (credito cartolare che non risulta essere stato iscritto nel bilancio finale di liquidazione) sia perché la cancellazione ha costituito atto dovuto (in conseguenza della chiusura del fallimento) per cui alcun bilancio di liquidazione risulta essere stato approvato (per la società “Fila spa”, non è mai stato deliberato lo stato di liquidazione, almeno tanto non si evince dalla visura storica in cui non compare nemmeno la figura del liquidatore) che per la
4 semplice ragione che la pretesa azionata nel presente giudizio trattasi di credito liquido ed esigibile e non di mera pretesa (sperata), come opportunamente rilevato da nei propri scritti difensivi, per cui può difficilmente argomentarsi la Parte_1
portata abdicative nel contegno di in assenza di maggiori e più Parte_1
pregnanti elementi di univocità, non essendo bastevole, in merito, il mero decorso del tempo dall'emissione del titolo (un anno). In conclusione, sul punto, va affermato il principio secondo cui l'estinzione di una società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese non comporta automaticamente l'estinzione del credito azionato, a meno che il creditore non abbia manifestato esplicitamente la volontà di rinunciare al debito e il debitore non abbia dichiarato entro un termine adeguato di non voler beneficiare di tale rinuncia (Cass. 29 febbraio
2024 n. 5433) ovvero, in altri termini, la rinuncia ai crediti non può presumersi in base al solo rilievo che il credito non è indicato nel bilancio di liquidazione atteso che la remissione del debito ex art. 1236 cc, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche tacita, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito, comunicati al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. 13 ottobre 20121 n. 27894).
Inoltre, , già socia unica nonché amministratrice (altrettanto unica) Parte_1
della società “Fila spa” è subentrata nella ragione di credito cartolare costituita dagli assegni circolari che, evidentemente, ella non ha potuto riscuotere e portarli ad incasso per il diniego opposto da che, in tal modo, ha palesato di ignorare il fenomeno successorio testè descritto ed in questa sede nuovamente invocato che ha consegnato a (parte anche iure proprio dell'atto transattivo) la Parte_1
legittimazione attiva del rapporto giuridico e, conseguentemente, quella processuale ad agire: eppure almeno secondo quanto emerge dalla corrispondenza
5 intercorsa tra le parti ante causam, era stata edotta della cancellazione della società dal registro delle imprese ed in grado di verificare, agevolmente, la vicenda successoria (cfr missiva del 16 luglio 2024) e procedere, in tal modo, ed efficacemente, ad eseguire un pagamento pienamente liberatorio da cui si è, poi, astenuta. In realtà, ha agito, correttamente, come successore ex lege Parte_1
della società “Fila spa” (in cui è diventata anche socia unica a seguito del testamento olografo del coniuge) e tale circostanza, non seriamente contestata, appare ampiamente suffragata dalla documentazione agli atti per cui la domanda, alla stregua di quanto precede, appare fondata anche sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite. Non è, infatti, seriamente predicabile che non abbia Parte_1
fornito a la documentazione idonea a consentirle l'identificazione del beneficiario dell'assegno atteso che, tra l'altro, era a conoscenza del subentro di quest'ultima nella posizione di socio ed amministratore unico, giusta delibera dell'assemblea del
21 giugno 2022 allegata proprio agli atti di parte resistente, oltre che in virtù dell'atto di transazione stesso in cui la vicenda societaria (nei passaggi di quote e cariche sociali) era sommariamente riassunta ed in cui si dichiarava che Parte_1
interveniva quale socia unica e legale rappresentate della società “Fila spa” in virtù della successione testamentaria dell'ex socio unico . Persona_1
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto della soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila di cui alla tabella “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” DM 55/2014 in relazione all'attività processuale svolta
(studio ed introduzione della lite, e fase decisoria) per complessivi € 8.030,00, oltre oneri accessori
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, in accoglimento della medesima, così dispone:
6 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento,
[...]
in favore di , ricorrente, dell'importo di € 90mila, oltre Parte_1
interessi legali dalla data dell'atto di transazione al soddisfo, nonché delle spese di lite pari a € 759,50 (per CU) nonché ulteriori € 8.030,00, oltre oneri accessori, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, 23 agosto 2025
Il giudice dott. Amleto Pisapia
7