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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/06/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 217/24
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 24.06.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Paolo
Marinig per parte ricorrente e l'avv. Sandro Boccucci per parte resistente e Parte_1 CP_1
l'avv. Luca Arsellini in sostituzione dell'avv. Alessandro Caprioli per parte resistente
[...]
. Controparte_2
L'avv. Paolo Marinig come da ricorso e note conclusive.
L'avv. Sandro Boccucci conclude come da memoria difensiva e deduce l'inammissibilità delle tematiche nuove introdotte da parte ricorrente con le note conclusive in violazione del principio del contraddittorio.
L'avv. Luca Arsellini in sostituzione dell'avv. Alessandro Caprioli si richiama alle conclusioni della memoria difensiva e dalla nota conclusiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 217/24
Promossa da:
(C.F. e P.IVA con sede legale in Campoformido (UD), Parte_1 P.IVA_1
Via Roma, 59, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Vincenzo
Cinque e Paolo Marinig
-ricorrente- contro
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. Sandro Boccucci
-resistente-
e contro
(C.F. e P.I.: , con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_3
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso dott. , in CP_4
qualità di responsabile del Contenzioso Regionale Friuli Venezia Giulia e di procuratore speciale di
, ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle Controparte_2 società Gruppo Equitalia per effetto dell'art. 1 del d.lgs 193 del 22.10.206, convertito con modifiche dalla legge 225 del 01.12.2016, a ciò autorizzata con procura speciale autenticata per atto ai rogiti del
Notaio dott. in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Persona_1
Civitavecchia rep. n.42912, racc. n. 24410 del 05.07.2017, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Caprioli -resistente-
oggetto: ricorso in opposizione avverso cartella di pagamento n. 11520240009963630000 notificata a mezzo pec in data 28.02.2024
sulle seguenti conclusioni di parte
ricorrente:
“…… In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 1 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata
e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
in via subordinata remissione dinanzi alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa;
- In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 2 del presente ricorso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo in capo all' e, per l'effetto, CP_1 dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 3 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
- In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 4 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
- In via principale, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 5 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
- In via subordinata, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 6 del presente ricorso, dichiarare
l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e, per l'effetto, ridurre il quantum della pretesa creditoria azionata da controparte. - In via ulteriormente subordinata nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 7 del presente ricorso, ridursi il quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a). - In via istruttoria, in accoglimento di quanto argomentato in via istruttoria nel ricorso, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria.…….”
INAIL: “……rigettare in tutto o in parte il ricorso avversario, perché infondato, comprese le richieste avanzate in via subordinata, confermando pertanto la correttezza del verbale, del provvedimento di variazione e della cartella impugnata, accertando e dichiarando la dovutezza degli importi richiesti per premi evasi e sanzioni alla Società ricorrente. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso da avvocati iscritti all'Albo Speciale CP_1 degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto, come da ultimo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 del
06.02.2023…….”
Controparte_2
“……chiede il rigetto del ricorso introduttivo essendo privo di rilievo giuridico e di dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della Riscossione, per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dell'odierno avvocato Alessandro Caprioli…….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.03.24 onveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra Controparte_2
epigrafate (peraltro, parzialmente modificate rispetto a quelle di cui al ricorso introduttivo quanto a
“….in via subordinata remissione dinanzi alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa…” e a “…in via istruttoria nel ricorso...”) .
In particolare, proponeva ricorso in opposizione ex art. 24 c. 5 d.lgs. n. Parte_1
46/99 avverso la cartella di pagamento n. 11520240009963630000, recante l'importo complessivo di € 7.888,12, notificata a mezzo pec in data 28.02.2024 concernente l'omesso versamento di crediti previdenziali annualità 2017-2018-2019-2020-2021 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). CP_1 La società opponente eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, ritenendo che non trovasse alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione della cartella di pagamento, stando alle indicazioni della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza n. 151/21 (in tesi attorea, il VUA del 20.01.2023 era stato notificato il 01.02.2023, le violazioni asseritamente accertate comprendevano il periodo storico dal gennaio
2017 al giugno 2022 e la cartella di pagamento, invece, era stata notificata solo il 28.02.2024).
Parte opponente eccepiva anche l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito contributivo in capo a , oltre che la violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, sotto il CP_1 profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo poiché, in tesi difensiva, nell'atto impugnato non era specificato (neanche solo richiamato) alcuno specifico elemento fattuale, né era possibile comprendere come fosse stato quantificato dall'ente resistente il complessivo importo preteso in pagamento né a quali lavoratori tale importo facesse riferimento.
Ancora, eccepiva la violazione ed omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 sotto Parte_1
il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione.
Infine, nel merito, parte opponente eccepiva l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata per insussistenza dei relativi presupposti. riferiva in ricorso che la contestazione formulata pareva attenere all'esenzione dal Parte_1
punto di vista contributivo (praticata dalla società ricorrente) delle somme erogate al personale dipendente a titolo di trasferta.
Quindi, parte ricorrente riferiva di operare tramite contratti di appalto di servizi con imprese committenti del settore, svolgendo attività di macellazione, scuoiatura e processi successivi degli animali bovini, equini e ovini ed operazioni consequenziali della linea di macellazione;
disosso di carni bovine, suine, equine ed avicole, loro taglio, cernita delle carni, porzionamento e confezionamento, lavorazioni successive, legatura, pesatura, etichettatura, accatastamento e disaccatastamento e movimentazione manuale e/o con mezzi meccanici.
spiegava, in particolare, che, negli ultimi anni, aveva intrattenuto relazioni Parte_1
commerciali in prevalenza con suo principale cliente, ove i Controparte_5
dipendenti della ricorrente erano stati inviati per lo svolgimento delle loro mansioni. La somma omnicomprensiva di € 30,00 era stata, pertanto, erogata a titolo di trasferta.
La difesa attorea richiamava, quindi, la normativa e la giurisprudenza esistenti in materia, evidenziando che i dipendenti non potevano considerarsi trasfertisti abituali ex art. 51 c. 6 DPR n.
917/1986 perché non sussisteva, quanto meno, la prima condizione richiesta dall'art.
7-quinques del D.L. n. 193 del 2016, vale a dire “la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro (elemento formale)”, visto che in tutte le lettere di assunzione si precisava testualmente che “…il lavoro verrà svolto presso la sede sita in Campoformido, via Roma 59….”, come avevano riconosciuto anche i verbalizzanti nel VUA.
Parte ricorrente, quindi, sosteneva che, tenuto conto dei profili fattuali ed alla luce della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 51 del TUIR di cui all'art.
7-quinquies D.L. n. 193 del
2016, era assolutamente legittimo il regime di esenzione totale delle erogazioni in parola art. 51 c. 5
DPR n. 917/1986, con conseguente radicale illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato.
In via subordinata riteneva, comunque, parte ricorrente che le somme erogate potessero concorrere a formare il reddito solo nella misura del 50% del loro ammontare con conseguente riduzione delle somme portate dal provvedimento impugnato.
Infine, in via di ulteriore subordine, poiché la materia attinente alla fattispecie in esame era stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti tali da richiedere un intervento diretto del legislatore attraverso una norma di interpretazione autentica, instava per una Parte_1
riduzione del quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a).
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il CP_1 Controparte_2
rigetto delle domande attoree.
La causa era istruita solo documentalmente.
All'udienza dd. 24.06.25, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale.
2. Così brevemente riassunto lo svolgimento del processo ed i motivi del contendere, il
Giudicante ritiene che il ricorso vada rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Infondate, a parere del Giudice, risultano, innanzitutto, le eccezioni attoree di nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, e per violazione ed omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981, sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione, non sussistendo neppure profili di incostituzionalità.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
l'opposizione proposta entro il termine di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999, essendo a tutti gli effetti un giudizio sul rapporto previdenziale e non meramente demolitorio dell'atto impositivo, “...non può limitarsi a dichiarare ….(l') illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo...” (cfr. anche Cass. 17858/18);
“…non ostano all'esame, in sede di opposizione alla cartella, della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella …. considerato che questa Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell , essendo stato precisato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del CP_3
06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che « in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo … ma CP_3
non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito»; dopo l'iscrizione a ruolo… neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs.
n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del
21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova); ciò non comporta dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni …” (cfr. Cass. 22986/20);
“…nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009, n. 3269, Rv. 607212-01); in secondo luogo, deve essere ricordato il contiguo principio, anch'esso già enunciato da questa
Corte, secondo cui, in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del
1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione
a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude
l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. …..l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale devono essere devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito (Cass. 10/03/2020, n.6753, Rv. 657430-01)……” (cfr. Cass. 183/22).
Attesa la giurisprudenza sopra citata, non è, quindi, pertinente né il richiamo attoreo alla sentenza n.
151/21 Corte Cost., né il richiamo attoreo alla sentenza n. 7641/25 Cass. (che, a sua volta, richiama la sentenza n. 151/21 Corte Cost.). Nel caso di specie, infatti, lo si sottolinea, non si verte in materia di opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio applicato a fronte dell'accertamento di violazioni amministrative, ma si controverte nel merito del recupero di contribuzioni dovute e non versate.
Si rammenta, comunque, che la questione dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stata pure di recente affrontata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, la quale ha chiarito che “…in tema di sanzioni amministrative… trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente…” (Cass. ord. 103478/24).
Ancora, in tema di sanzioni amministrative, la Corte di Cassazione aveva già statuito che, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve;
è, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni
(Cass. sent. 21706/18 e nello stesso senso 31239/21 e n. 29404/22).
Peraltro, quanto all'affermazione attorea secondo cui non troverebbe alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione della cartella di pagamento, osserva il Giudice che, nel caso di specie, i tempi sono stati davvero contenuti visto che a monte della cartella di pagamento per cui è causa, vi era stato il verbale unico di accertamento n.
UD00000/2023-001-01 del 20.01.23 redatto a seguito della verifica ispettiva avente ad oggetto le attività svolte e l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale nei confronti del personale occupato dalla società ricorrente, in esecuzione del contratto di appalto di servizi da questa stipulato con la relativo all'affidamento dei Controparte_5
servizi di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, nonché loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nailon per alimenti presso lo stabilimento di AS (UD) in via Nazario Con Sauro, n. 27 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente). All'esito dell'ispezione i funzionari dell' e di CP_7
e di avevano contestato a che le somme erogate a titolo di “rimborso CP_1 Parte_1 chilometrico” e “trasferta” non erano riconducibili all'istituto della trasferta, e, pertanto, erano da ritenersi retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali. Veniva contestata anche la violazione in materia di infedeli registrazioni a libro unico del lavoro, rilevato che le registrazioni aventi fini elusivi, consistenti nel qualificare come rimborsi chilometrici e trasferta emolumenti di altro tipo, comportavano omissioni contributive e fiscali. Sulla scorta del verbale unico di accertamento n. UD00000/2023-001-01 del 20 gennaio 2023 e degli accertamenti ispettivi iniziati il
9.6.2022, , in particolare, aveva adottato, già in data 15.03.23, il provvedimento di variazione CP_1
(calcolando specificamente e richiedendo premi e relative somme aggiuntive - sanzioni e interessi - per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sulla pat 92573644 alla voce 1451) notificandolo a
[...]
a mezzo pec il successivo 16.03.23 (cfr. doc. 2 di ). L'importo di cui al Parte_1 CP_1
provvedimento di variazione di data 15.03.23, non essendo stato corrisposto, era stato, quindi, successivamente richiesto anche con avviso bonario del 13.10.23, notificato a a Parte_1
mezzo pec il 23.10.23 (cfr. doc. 7 di ). E solo dopo tutto ciò la somma pretesa da è stata CP_1 CP_1
ritualmente iscritta a ruolo e di seguito richiesta con la cartella di pagamento n.
11520240009963630000 notificata a mezzo pec in data 28.02.24.
3. Alla luce della giurisprudenza citata e della successione e relativo contenuto degli atti appena sopra descritti, il Giudice ritiene, allora, infondata anche l'eccezione attorea di violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 l. 241/90, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo, ribadendo, da un lato, che l'opposizione per cui è processo instaura un ordinario giudizio di cognizione, che non è limitato alla verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma si estende all'autonomo esame della ricorrenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto dell'illecito addebitato. D'altro canto, la cartella di pagamento oggetto di causa, per quanto già sopra detto, è solo l'ultimo dei plurimi atti relativi alla pretesa di pagamento notificati a parte ricorrente (tra i quali, in particolare, il provvedimento di variazione dd. 15.03.23 che ha calcolato specificamente premi e relative somme aggiuntive - sanzioni e interessi - per gli anni 2017-
2018-2019-2020-2021, cfr. doc. 2 di ), contenente pure il richiamo espresso al precedente CP_1
avviso bonario. Peraltro, il VUA prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 2 della ricorrente) contiene anche i nominativi dei dipendenti ed i periodi di riferimento di interesse (pg. da 12 a 19 del VUA prodotto sub doc. 2 dalla ricorrente).
4. Generica ed infondata è, poi, a parere del Giudicante, l'eccezione attorea di prescrizione del credito contributivo di . CP_1
In ricorso, infatti, parte ricorrente si è limitata ad asserire che sarebbe maturata la prescrizione del credito contributivo di quanto meno per le annualità più risalenti e, pertanto, si sarebbe CP_1
consumato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 c.9 L. 335/1995.
In merito, osserva, in ogni caso, il Giudice che i termini di prescrizione si devono considerare interrotti con il primo accesso ispettivo che, nel caso specifico, è da individuarsi nel 09.06.22 (v. doc.
4 di ). Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, indipendentemente dalla CP_1
determinazione del credito nel suo preciso ammontare, la notifica del primo verbale ispettivo è sufficiente sia a manifestare la pretesa dell'Istituto creditore di veder soddisfatto il suo credito contributivo, vale a dire un atto interruttivo della prescrizione, sia ad iniziare il procedimento diretto alla soddisfazione (cfr. Cass. 5418/22 e 22001/08). A ciò si aggiunge che il VUA del 20.01.2023 è stato incontestatamente notificato il 01.02.2023, il provvedimento di variazione è stato notificato a il 16.03.23 (cfr. doc. 2 di ) e l'avviso bonario è stato notificato il 23.10.23 Parte_1 CP_1
(cfr. doc. 7 di ) e che, infine, il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8.03.20 CP_1 fino al 31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid, come previsto dal D.L. n.
18/2020, artt. 67 e 68 (e dai successivi decreti legge), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del
2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, sospendendo il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.
5. Addivenendo, quindi, all'esame del merito della pretesa creditoria di , si riporta, CP_1 innanzitutto, il citato art. 51 c. 5 T.U.I.R. secondo cui “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire
90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte
o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all' importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
Ancora, si rammenta che l'art. 51 al successivo comma 6 DPR n. 916/1987 stabilisce che: “… 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare
(…)”.
In materia, è poi intervenuto l'art.
7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in I. 10 dicembre
2016 n. 225), il quale, nel dettare disposizioni di “Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, ha disposto che: “….
1. Il comma
6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51…”.
La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i “trasfertisti abituali” da quello a cui sono sottoposti i “trasfertisti occasionali” e si è in tal modo superato il precedente criterio distintivo che era, invece, collegato alla ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata.
Sul punto, le SS.UU. con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU;
infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito;
b) in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica,
l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del TUIR (così come nel comma 6 dell'art. 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.
Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art.
7-quinquies del d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del
“trasfertista”, deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del
TUIR, ossia alla tassazione del 50% delle somme riconosciute a titolo di trasferta.
Si concorda, pertanto, con la difesa di parte ricorrente laddove nega che, nella fattispecie per cui è causa, ricorrano le condizioni sopra descritte di cui al c. 6 art. 51 TUIR, in particolare, poiché - come sottolineato da in ricorso e per quanto già sopra riportato - la sede di lavoro risulta Parte_1
incontestatamente indicata nei contratti di assunzione.
L'insussistenza di una vicenda di trasfertismo rilevante ai sensi del c. 6 art. 51 TUIR non implica, però, automaticamente, che debba ravvisarsi la sussistenza della trasferta rilevante ai sensi del c. 5 art. 51 TUIR, come pare sostenere in ricorso (cfr. Tribunale sez. lav. - Venezia, Parte_1
19/10/2021, n. 608 e Tribunale Gorizia, Sez. lavoro, Sent., 31/05/2023, n. 151).
Occorre, invece, pur sempre che sia provata la concreta sussistenza di una trasferta in senso tecnico, con onere della prova a carico del datore di lavoro, trattandosi di ipotesi di esenzione contributiva.
Evidenzia, infatti, il Giudice come la Corte di Cassazione abbia statuito, proprio rispetto all'art. 51 c.
5 T.U.I.R., che in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero (cfr. Cass. 18160/18), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente quanto a riparto di onere della prova.
Ad ulteriore specificazione, in Cass. 16639/14 si legge che “……le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, di guisa che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (vedi Cass. 14 marzo 2014 n. 6040, Cass. 26 novembre 2013
n. 26395, Cass. 10 settembre 2009 n. 19502), non si attagliano alla diversa fattispecie, qui considerata, concernente i benefici contributivi che la legge riconosce per i casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1984, n. 917, art. 48, sostituito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3 "comma 1 il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di (erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro...comma 5 le indennità percepite per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente L. 90 mila al giorno, elevate a 150 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte
o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di L. 30.000, elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documento provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. comma 6. le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili
e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959,
n. 1229, art. 133, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione....Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati nelle disposizioni medesime.
Nell'ottica considerata, l'opposizione a cartella esattoriale si fonda sul contrapporre al diritto
CP_ dell di pretendere i contributi (o di pretenderne il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata
(cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.….”.
Ciò premesso, nel processo per cui è causa si tratta, allora, di verificare se - su cui Parte_1
gravava il relativo onere probatorio, secondo la giurisprudenza già sopra citata - abbia dimostrato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 51 c. 5 T.U.I.R. per poter beneficiare degli sgravi contributivi invocati.
Al riguardo, il Giudice ritiene che la somma di € 30,00, erogata da ai dipendenti non Parte_1
sia riconducibile a trasferte, ma che costituisca un elemento fisso e strutturale della retribuzione, come tale destinato ad essere in toto assoggettato a contribuzione.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che “…l'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione ..." (così ex multis Cass., 30 ottobre 2002, n. 15360, richiamata da Trib. Gorizia, 31 maggio 2023, n. 151, cfr. doc. 3 di parte resistente).
Nella fattispecie per cui è causa le presunte trasferte, al contrario, non paiono essere state affatto determinate da fatti occasionali e contingenti, caratteristiche queste ultime, peraltro, nemmeno mai tempestivamente allegate da in ricorso (e solo tardivamente introdotte nelle note Parte_1
conclusive), ciò essendo sufficiente a confermare l'infondatezza nel merito del ricorso a prescindere da qualsiasi istanza istruttoria formulata, presupponendo l'ammissione della prova, pur sempre, la previa tempestiva allegazione.
In ogni caso, dal VUA di interesse nel corrente processo e dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori (cfr. doc. 3 e 6 di ) risulta che: tutti i lavoratori dipendenti di CP_1 Parte_1 hanno svolto la loro attività lavorativa, sin dall'inizio del proprio rapporto di lavoro, esclusivamente a AS (UD) in via Nazario Sauro n. 27 all'interno dei locali aziendali della società committente P con quale la società ha stipulato numerosi CP_5 Controparte_5 Pt_1 Parte_1 contratti di appalto di servizi di durata variabile, aventi ad oggetto l'esecuzione di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, il loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nylon per alimenti;
tutti i lavoratori hanno anche sottoscritto il contratto di lavoro presso la sede della a AS (UD) e presso detta sede ricevevano anche la busta paga;
molti dipendenti Controparte_5
risiedevano in AS e si recavano al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, in quanto non erano muniti di patente di guida, né possedevano un veicolo;
altri dipendenti utilizzavano il proprio mezzo di trasporto unicamente per recarsi al lavoro.
E' vero che nelle lettere di assunzione del personale dipendente della all'art. 7 è Parte_1 specificato che “…il lavoro verrà svolto presso la sede sita in Campoformido, via Roma n. 59…”, tuttavia, in tale sede non è risultata esservi alcuna attività produttiva, ma solo la sede legale della
[...] coincidente con l'abitazione del legale rappresentante della società, Parte_1 Persona_2
(cfr. VUA in atti).
Il fatto che l'immobile sia destinato ad abitazione di una persona fisica esclude in re ipsa che possa contestualmente avere anche una destinazione industriale (peraltro, idonea alla specifica tipologia di mansioni svolte dai lavoratori di cui si tratta) e ciò rende del tutto irrilevante la circostanza che gli ispettori non vi abbiano fatto fisicamente accesso.
Nel caso di specie, quindi, non vi è stata alcuna trasferta, visto che la trasferta presuppone, come già detto, il carattere occasionale e contingente dello spostamento al di fuori della sede abituale di lavoro, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nell'ipotesi di specie, proprio il fatto che i dipendenti hanno sempre lavorato a AS presso la sede della (cliente principale di con cui questa ha intrattenuto in Controparte_5 Parte_1
prevalenza le relazioni commerciali degli ultimi anni, come la stessa parte ricorrente ha indicato in ricorso, cfr. pg. 9 del ricorso) piuttosto che in Campoformido, via Roma n. 59 presso la sede di
[...]
dimostra che il mutamento del luogo di lavoro (da Campoformido a AS) non può Parte_1
certo definirsi “temporaneo” né derivante da scelte datoriali contingenti, ma è stato elemento strutturale dei rapporti instaurati. Ciò nondimeno, come detto, non ha voluto Parte_1
considerare i propri dipendenti come "trasfertisti", avendo indicando nei singoli contratti il luogo di lavoro (Campoformido), ma ha ritenuto di applicare il regime contributivo della “trasferta”, scelta però erronea perché, lo si ribadisce, la trasferta è per sua natura occasionale e il relativo regime è inappropriato quando il mutamento della sede di lavoro sia connaturato al tipo di attività.
Si ricorda, infine, che i verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti di Controparte_8
previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (Cass. Lav. 8946/20), non potendosi, quindi, dubitare, nel caso concreto, dei dati che gli ispettori hanno tratto dall'esame congiunto dei contratti di lavoro, del LUL, delle note afferenti alle trasferte e delle attestazioni di pagamento delle retribuzioni (cfr. pg. 1 del VUA doc. 3 di ). CP_1
Peraltro, va evidenziato che la società ricorrente, a ben vedere, in ricorso non ha nemmeno contestato le circostanze di fatto così come accertate dagli ispettori e riportate nel verbale, ma ha cercato di sostenere che dalle stesse derivino effetti giuridici diversi da quelli ai quali sono pervenuti gli accertatori. Né ha prodotto, agli ispettori e in giudizio, alcuna documentazione a Parte_1
comprova della effettività delle trasferte (cfr. VUA doc. 3 di ). CP_1
Non è stato, quindi, nemmeno necessario risentire in udienza i lavoratori visto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno prova in giudizio e ove esse siano univoche - come nel caso concreto (cfr. doc. 6 di ) - CP_1
non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro - come nel caso concreto
(cfr. ricorso introduttivo e verbale di prima udienza) - non allega, tempestivamente, e, quindi, dimostra eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. 10427/14).
Consegue a tutto quanto precede che, non avendo parte ricorrente provato di poter accedere agli sgravi contributivi di cui all'art. 51 c. 5 TUIR, le somme erogate a titolo di trasferta da Parte_1
costituiscono retribuzione, come tali destinate ad essere in toto assoggettate alla contribuzione.
Anche sotto il profilo del quantum richiesto in pagamento da , si ripete che in ricorso parte CP_1
ricorrente è rimasta assolutamente generica, non avendo indicato eventuali specifici errori di calcolo né avendo offerto motivati conteggi differenti (cfr. ricorso introduttivo), nonostante, come già detto, il provvedimento di di variazione contenente i calcoli specifici dei premi e delle relative CP_1
somme aggiuntive (sanzioni e interessi) per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sulla pat 92573644 alla voce 1451, sia stato notificato a a mezzo pec ancora in data 16.03.23 (cfr. Parte_1
doc. 2 di ). Né specifiche osservazioni parte ricorrente ha effettuato, in merito, alla prima CP_1
udienza, dopo che ha riprodotto anche nella memoria di costituzione i conteggi di cui al citato CP_1
provvedimento di variazione, risultando, pertanto, tardiva ogni ulteriore e diversa allegazione contenuta solo nella nota conclusiva attorea. Si evidenzia, peraltro, che i contratti di lavoro, il LUL, le attestazioni di pagamento delle retribuzioni sono sempre stati nella disponibilità della stessa odierna ricorrente - cfr. pg. 1 del VUA doc. 3 di - che, quindi, ben avrebbe potuto effettuare conteggi CP_1
alternativi. Peraltro, il VUA prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 2 della ricorrente) contiene anche i nominativi dei dipendenti ed i periodi di riferimento di interesse (pg. da 12 a 19 del VUA prodotto sub doc. 2 dalla ricorrente). Né vi è ragione di ridurre il quantum dovuto perché, in tesi difensiva, in materia sarebbe intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica, se non altro perché la norma di interpretazione autentica risale al 2016.
Da ultimo, si rappresenta che il Tribunale di Udine ha già deciso in termini conformi la parallela vicenda relativa all'omesso versamento dei contributi (cfr. Trib. Udine n. 216/25 dd. 13.05.25). CP_7
In conclusione, attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata, come da generale norma, al pagamento delle spese di lite a favore delle parti resistenti, liquidate in dispositivo secondo quanto previsto nei valori medi dal D.M. 55/14 per le cause di valore da €.
5.201 a €. 26.000 (esclusa la fase istruttoria visto che, in particolare, non sono stati escussi testimoni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• RIGETTA il ricorso;
• CONDANNA in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore Parte_1
di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.727,00, oltre accessori di legge;
CP_1
• CONDANNA in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore Parte_1
di delle spese di lite, che liquida in Controparte_2 complessivi € 3.727,00, oltre accessori di legge.
Udine, 24.06.25 IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 24.06.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Paolo
Marinig per parte ricorrente e l'avv. Sandro Boccucci per parte resistente e Parte_1 CP_1
l'avv. Luca Arsellini in sostituzione dell'avv. Alessandro Caprioli per parte resistente
[...]
. Controparte_2
L'avv. Paolo Marinig come da ricorso e note conclusive.
L'avv. Sandro Boccucci conclude come da memoria difensiva e deduce l'inammissibilità delle tematiche nuove introdotte da parte ricorrente con le note conclusive in violazione del principio del contraddittorio.
L'avv. Luca Arsellini in sostituzione dell'avv. Alessandro Caprioli si richiama alle conclusioni della memoria difensiva e dalla nota conclusiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 217/24
Promossa da:
(C.F. e P.IVA con sede legale in Campoformido (UD), Parte_1 P.IVA_1
Via Roma, 59, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Vincenzo
Cinque e Paolo Marinig
-ricorrente- contro
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'avv. Sandro Boccucci
-resistente-
e contro
(C.F. e P.I.: , con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_3
Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso dott. , in CP_4
qualità di responsabile del Contenzioso Regionale Friuli Venezia Giulia e di procuratore speciale di
, ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle Controparte_2 società Gruppo Equitalia per effetto dell'art. 1 del d.lgs 193 del 22.10.206, convertito con modifiche dalla legge 225 del 01.12.2016, a ciò autorizzata con procura speciale autenticata per atto ai rogiti del
Notaio dott. in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Persona_1
Civitavecchia rep. n.42912, racc. n. 24410 del 05.07.2017, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Caprioli -resistente-
oggetto: ricorso in opposizione avverso cartella di pagamento n. 11520240009963630000 notificata a mezzo pec in data 28.02.2024
sulle seguenti conclusioni di parte
ricorrente:
“…… In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 1 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata
e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
in via subordinata remissione dinanzi alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa;
- In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 2 del presente ricorso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo in capo all' e, per l'effetto, CP_1 dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 3 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
- In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 4 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
- In via principale, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 5 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale;
- In via subordinata, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 6 del presente ricorso, dichiarare
l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e, per l'effetto, ridurre il quantum della pretesa creditoria azionata da controparte. - In via ulteriormente subordinata nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 7 del presente ricorso, ridursi il quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a). - In via istruttoria, in accoglimento di quanto argomentato in via istruttoria nel ricorso, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria.…….”
INAIL: “……rigettare in tutto o in parte il ricorso avversario, perché infondato, comprese le richieste avanzate in via subordinata, confermando pertanto la correttezza del verbale, del provvedimento di variazione e della cartella impugnata, accertando e dichiarando la dovutezza degli importi richiesti per premi evasi e sanzioni alla Società ricorrente. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso da avvocati iscritti all'Albo Speciale CP_1 degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto, come da ultimo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 del
06.02.2023…….”
Controparte_2
“……chiede il rigetto del ricorso introduttivo essendo privo di rilievo giuridico e di dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della Riscossione, per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dell'odierno avvocato Alessandro Caprioli…….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.03.24 onveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra Controparte_2
epigrafate (peraltro, parzialmente modificate rispetto a quelle di cui al ricorso introduttivo quanto a
“….in via subordinata remissione dinanzi alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa…” e a “…in via istruttoria nel ricorso...”) .
In particolare, proponeva ricorso in opposizione ex art. 24 c. 5 d.lgs. n. Parte_1
46/99 avverso la cartella di pagamento n. 11520240009963630000, recante l'importo complessivo di € 7.888,12, notificata a mezzo pec in data 28.02.2024 concernente l'omesso versamento di crediti previdenziali annualità 2017-2018-2019-2020-2021 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). CP_1 La società opponente eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, ritenendo che non trovasse alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione della cartella di pagamento, stando alle indicazioni della Corte
Costituzionale di cui alla sentenza n. 151/21 (in tesi attorea, il VUA del 20.01.2023 era stato notificato il 01.02.2023, le violazioni asseritamente accertate comprendevano il periodo storico dal gennaio
2017 al giugno 2022 e la cartella di pagamento, invece, era stata notificata solo il 28.02.2024).
Parte opponente eccepiva anche l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito contributivo in capo a , oltre che la violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, sotto il CP_1 profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo poiché, in tesi difensiva, nell'atto impugnato non era specificato (neanche solo richiamato) alcuno specifico elemento fattuale, né era possibile comprendere come fosse stato quantificato dall'ente resistente il complessivo importo preteso in pagamento né a quali lavoratori tale importo facesse riferimento.
Ancora, eccepiva la violazione ed omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 sotto Parte_1
il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione.
Infine, nel merito, parte opponente eccepiva l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata per insussistenza dei relativi presupposti. riferiva in ricorso che la contestazione formulata pareva attenere all'esenzione dal Parte_1
punto di vista contributivo (praticata dalla società ricorrente) delle somme erogate al personale dipendente a titolo di trasferta.
Quindi, parte ricorrente riferiva di operare tramite contratti di appalto di servizi con imprese committenti del settore, svolgendo attività di macellazione, scuoiatura e processi successivi degli animali bovini, equini e ovini ed operazioni consequenziali della linea di macellazione;
disosso di carni bovine, suine, equine ed avicole, loro taglio, cernita delle carni, porzionamento e confezionamento, lavorazioni successive, legatura, pesatura, etichettatura, accatastamento e disaccatastamento e movimentazione manuale e/o con mezzi meccanici.
spiegava, in particolare, che, negli ultimi anni, aveva intrattenuto relazioni Parte_1
commerciali in prevalenza con suo principale cliente, ove i Controparte_5
dipendenti della ricorrente erano stati inviati per lo svolgimento delle loro mansioni. La somma omnicomprensiva di € 30,00 era stata, pertanto, erogata a titolo di trasferta.
La difesa attorea richiamava, quindi, la normativa e la giurisprudenza esistenti in materia, evidenziando che i dipendenti non potevano considerarsi trasfertisti abituali ex art. 51 c. 6 DPR n.
917/1986 perché non sussisteva, quanto meno, la prima condizione richiesta dall'art.
7-quinques del D.L. n. 193 del 2016, vale a dire “la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro (elemento formale)”, visto che in tutte le lettere di assunzione si precisava testualmente che “…il lavoro verrà svolto presso la sede sita in Campoformido, via Roma 59….”, come avevano riconosciuto anche i verbalizzanti nel VUA.
Parte ricorrente, quindi, sosteneva che, tenuto conto dei profili fattuali ed alla luce della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 51 del TUIR di cui all'art.
7-quinquies D.L. n. 193 del
2016, era assolutamente legittimo il regime di esenzione totale delle erogazioni in parola art. 51 c. 5
DPR n. 917/1986, con conseguente radicale illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato.
In via subordinata riteneva, comunque, parte ricorrente che le somme erogate potessero concorrere a formare il reddito solo nella misura del 50% del loro ammontare con conseguente riduzione delle somme portate dal provvedimento impugnato.
Infine, in via di ulteriore subordine, poiché la materia attinente alla fattispecie in esame era stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti tali da richiedere un intervento diretto del legislatore attraverso una norma di interpretazione autentica, instava per una Parte_1
riduzione del quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a).
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il CP_1 Controparte_2
rigetto delle domande attoree.
La causa era istruita solo documentalmente.
All'udienza dd. 24.06.25, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale.
2. Così brevemente riassunto lo svolgimento del processo ed i motivi del contendere, il
Giudicante ritiene che il ricorso vada rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Infondate, a parere del Giudice, risultano, innanzitutto, le eccezioni attoree di nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, e per violazione ed omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981, sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione, non sussistendo neppure profili di incostituzionalità.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
l'opposizione proposta entro il termine di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999, essendo a tutti gli effetti un giudizio sul rapporto previdenziale e non meramente demolitorio dell'atto impositivo, “...non può limitarsi a dichiarare ….(l') illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo...” (cfr. anche Cass. 17858/18);
“…non ostano all'esame, in sede di opposizione alla cartella, della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella …. considerato che questa Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell , essendo stato precisato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del CP_3
06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che « in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo … ma CP_3
non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito»; dopo l'iscrizione a ruolo… neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs.
n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del
21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova); ciò non comporta dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni …” (cfr. Cass. 22986/20);
“…nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009, n. 3269, Rv. 607212-01); in secondo luogo, deve essere ricordato il contiguo principio, anch'esso già enunciato da questa
Corte, secondo cui, in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del
1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione
a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude
l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. …..l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale devono essere devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito (Cass. 10/03/2020, n.6753, Rv. 657430-01)……” (cfr. Cass. 183/22).
Attesa la giurisprudenza sopra citata, non è, quindi, pertinente né il richiamo attoreo alla sentenza n.
151/21 Corte Cost., né il richiamo attoreo alla sentenza n. 7641/25 Cass. (che, a sua volta, richiama la sentenza n. 151/21 Corte Cost.). Nel caso di specie, infatti, lo si sottolinea, non si verte in materia di opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio applicato a fronte dell'accertamento di violazioni amministrative, ma si controverte nel merito del recupero di contribuzioni dovute e non versate.
Si rammenta, comunque, che la questione dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stata pure di recente affrontata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, la quale ha chiarito che “…in tema di sanzioni amministrative… trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente…” (Cass. ord. 103478/24).
Ancora, in tema di sanzioni amministrative, la Corte di Cassazione aveva già statuito che, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve;
è, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni
(Cass. sent. 21706/18 e nello stesso senso 31239/21 e n. 29404/22).
Peraltro, quanto all'affermazione attorea secondo cui non troverebbe alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione della cartella di pagamento, osserva il Giudice che, nel caso di specie, i tempi sono stati davvero contenuti visto che a monte della cartella di pagamento per cui è causa, vi era stato il verbale unico di accertamento n.
UD00000/2023-001-01 del 20.01.23 redatto a seguito della verifica ispettiva avente ad oggetto le attività svolte e l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale nei confronti del personale occupato dalla società ricorrente, in esecuzione del contratto di appalto di servizi da questa stipulato con la relativo all'affidamento dei Controparte_5
servizi di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, nonché loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nailon per alimenti presso lo stabilimento di AS (UD) in via Nazario Con Sauro, n. 27 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente). All'esito dell'ispezione i funzionari dell' e di CP_7
e di avevano contestato a che le somme erogate a titolo di “rimborso CP_1 Parte_1 chilometrico” e “trasferta” non erano riconducibili all'istituto della trasferta, e, pertanto, erano da ritenersi retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali. Veniva contestata anche la violazione in materia di infedeli registrazioni a libro unico del lavoro, rilevato che le registrazioni aventi fini elusivi, consistenti nel qualificare come rimborsi chilometrici e trasferta emolumenti di altro tipo, comportavano omissioni contributive e fiscali. Sulla scorta del verbale unico di accertamento n. UD00000/2023-001-01 del 20 gennaio 2023 e degli accertamenti ispettivi iniziati il
9.6.2022, , in particolare, aveva adottato, già in data 15.03.23, il provvedimento di variazione CP_1
(calcolando specificamente e richiedendo premi e relative somme aggiuntive - sanzioni e interessi - per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sulla pat 92573644 alla voce 1451) notificandolo a
[...]
a mezzo pec il successivo 16.03.23 (cfr. doc. 2 di ). L'importo di cui al Parte_1 CP_1
provvedimento di variazione di data 15.03.23, non essendo stato corrisposto, era stato, quindi, successivamente richiesto anche con avviso bonario del 13.10.23, notificato a a Parte_1
mezzo pec il 23.10.23 (cfr. doc. 7 di ). E solo dopo tutto ciò la somma pretesa da è stata CP_1 CP_1
ritualmente iscritta a ruolo e di seguito richiesta con la cartella di pagamento n.
11520240009963630000 notificata a mezzo pec in data 28.02.24.
3. Alla luce della giurisprudenza citata e della successione e relativo contenuto degli atti appena sopra descritti, il Giudice ritiene, allora, infondata anche l'eccezione attorea di violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 l. 241/90, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo, ribadendo, da un lato, che l'opposizione per cui è processo instaura un ordinario giudizio di cognizione, che non è limitato alla verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma si estende all'autonomo esame della ricorrenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto dell'illecito addebitato. D'altro canto, la cartella di pagamento oggetto di causa, per quanto già sopra detto, è solo l'ultimo dei plurimi atti relativi alla pretesa di pagamento notificati a parte ricorrente (tra i quali, in particolare, il provvedimento di variazione dd. 15.03.23 che ha calcolato specificamente premi e relative somme aggiuntive - sanzioni e interessi - per gli anni 2017-
2018-2019-2020-2021, cfr. doc. 2 di ), contenente pure il richiamo espresso al precedente CP_1
avviso bonario. Peraltro, il VUA prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 2 della ricorrente) contiene anche i nominativi dei dipendenti ed i periodi di riferimento di interesse (pg. da 12 a 19 del VUA prodotto sub doc. 2 dalla ricorrente).
4. Generica ed infondata è, poi, a parere del Giudicante, l'eccezione attorea di prescrizione del credito contributivo di . CP_1
In ricorso, infatti, parte ricorrente si è limitata ad asserire che sarebbe maturata la prescrizione del credito contributivo di quanto meno per le annualità più risalenti e, pertanto, si sarebbe CP_1
consumato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 c.9 L. 335/1995.
In merito, osserva, in ogni caso, il Giudice che i termini di prescrizione si devono considerare interrotti con il primo accesso ispettivo che, nel caso specifico, è da individuarsi nel 09.06.22 (v. doc.
4 di ). Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, indipendentemente dalla CP_1
determinazione del credito nel suo preciso ammontare, la notifica del primo verbale ispettivo è sufficiente sia a manifestare la pretesa dell'Istituto creditore di veder soddisfatto il suo credito contributivo, vale a dire un atto interruttivo della prescrizione, sia ad iniziare il procedimento diretto alla soddisfazione (cfr. Cass. 5418/22 e 22001/08). A ciò si aggiunge che il VUA del 20.01.2023 è stato incontestatamente notificato il 01.02.2023, il provvedimento di variazione è stato notificato a il 16.03.23 (cfr. doc. 2 di ) e l'avviso bonario è stato notificato il 23.10.23 Parte_1 CP_1
(cfr. doc. 7 di ) e che, infine, il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8.03.20 CP_1 fino al 31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid, come previsto dal D.L. n.
18/2020, artt. 67 e 68 (e dai successivi decreti legge), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del
2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, sospendendo il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.
5. Addivenendo, quindi, all'esame del merito della pretesa creditoria di , si riporta, CP_1 innanzitutto, il citato art. 51 c. 5 T.U.I.R. secondo cui “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire
90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte
o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all' importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
Ancora, si rammenta che l'art. 51 al successivo comma 6 DPR n. 916/1987 stabilisce che: “… 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare
(…)”.
In materia, è poi intervenuto l'art.
7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in I. 10 dicembre
2016 n. 225), il quale, nel dettare disposizioni di “Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, ha disposto che: “….
1. Il comma
6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51…”.
La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i “trasfertisti abituali” da quello a cui sono sottoposti i “trasfertisti occasionali” e si è in tal modo superato il precedente criterio distintivo che era, invece, collegato alla ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata.
Sul punto, le SS.UU. con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU;
infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito;
b) in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica,
l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del TUIR (così come nel comma 6 dell'art. 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.
Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art.
7-quinquies del d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del
“trasfertista”, deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del
TUIR, ossia alla tassazione del 50% delle somme riconosciute a titolo di trasferta.
Si concorda, pertanto, con la difesa di parte ricorrente laddove nega che, nella fattispecie per cui è causa, ricorrano le condizioni sopra descritte di cui al c. 6 art. 51 TUIR, in particolare, poiché - come sottolineato da in ricorso e per quanto già sopra riportato - la sede di lavoro risulta Parte_1
incontestatamente indicata nei contratti di assunzione.
L'insussistenza di una vicenda di trasfertismo rilevante ai sensi del c. 6 art. 51 TUIR non implica, però, automaticamente, che debba ravvisarsi la sussistenza della trasferta rilevante ai sensi del c. 5 art. 51 TUIR, come pare sostenere in ricorso (cfr. Tribunale sez. lav. - Venezia, Parte_1
19/10/2021, n. 608 e Tribunale Gorizia, Sez. lavoro, Sent., 31/05/2023, n. 151).
Occorre, invece, pur sempre che sia provata la concreta sussistenza di una trasferta in senso tecnico, con onere della prova a carico del datore di lavoro, trattandosi di ipotesi di esenzione contributiva.
Evidenzia, infatti, il Giudice come la Corte di Cassazione abbia statuito, proprio rispetto all'art. 51 c.
5 T.U.I.R., che in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero (cfr. Cass. 18160/18), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente quanto a riparto di onere della prova.
Ad ulteriore specificazione, in Cass. 16639/14 si legge che “……le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, di guisa che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (vedi Cass. 14 marzo 2014 n. 6040, Cass. 26 novembre 2013
n. 26395, Cass. 10 settembre 2009 n. 19502), non si attagliano alla diversa fattispecie, qui considerata, concernente i benefici contributivi che la legge riconosce per i casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1984, n. 917, art. 48, sostituito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3 "comma 1 il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di (erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro...comma 5 le indennità percepite per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente L. 90 mila al giorno, elevate a 150 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte
o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di L. 30.000, elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documento provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. comma 6. le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili
e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959,
n. 1229, art. 133, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione....Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati nelle disposizioni medesime.
Nell'ottica considerata, l'opposizione a cartella esattoriale si fonda sul contrapporre al diritto
CP_ dell di pretendere i contributi (o di pretenderne il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata
(cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.….”.
Ciò premesso, nel processo per cui è causa si tratta, allora, di verificare se - su cui Parte_1
gravava il relativo onere probatorio, secondo la giurisprudenza già sopra citata - abbia dimostrato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 51 c. 5 T.U.I.R. per poter beneficiare degli sgravi contributivi invocati.
Al riguardo, il Giudice ritiene che la somma di € 30,00, erogata da ai dipendenti non Parte_1
sia riconducibile a trasferte, ma che costituisca un elemento fisso e strutturale della retribuzione, come tale destinato ad essere in toto assoggettato a contribuzione.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che “…l'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione ..." (così ex multis Cass., 30 ottobre 2002, n. 15360, richiamata da Trib. Gorizia, 31 maggio 2023, n. 151, cfr. doc. 3 di parte resistente).
Nella fattispecie per cui è causa le presunte trasferte, al contrario, non paiono essere state affatto determinate da fatti occasionali e contingenti, caratteristiche queste ultime, peraltro, nemmeno mai tempestivamente allegate da in ricorso (e solo tardivamente introdotte nelle note Parte_1
conclusive), ciò essendo sufficiente a confermare l'infondatezza nel merito del ricorso a prescindere da qualsiasi istanza istruttoria formulata, presupponendo l'ammissione della prova, pur sempre, la previa tempestiva allegazione.
In ogni caso, dal VUA di interesse nel corrente processo e dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori (cfr. doc. 3 e 6 di ) risulta che: tutti i lavoratori dipendenti di CP_1 Parte_1 hanno svolto la loro attività lavorativa, sin dall'inizio del proprio rapporto di lavoro, esclusivamente a AS (UD) in via Nazario Sauro n. 27 all'interno dei locali aziendali della società committente P con quale la società ha stipulato numerosi CP_5 Controparte_5 Pt_1 Parte_1 contratti di appalto di servizi di durata variabile, aventi ad oggetto l'esecuzione di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, il loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nylon per alimenti;
tutti i lavoratori hanno anche sottoscritto il contratto di lavoro presso la sede della a AS (UD) e presso detta sede ricevevano anche la busta paga;
molti dipendenti Controparte_5
risiedevano in AS e si recavano al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, in quanto non erano muniti di patente di guida, né possedevano un veicolo;
altri dipendenti utilizzavano il proprio mezzo di trasporto unicamente per recarsi al lavoro.
E' vero che nelle lettere di assunzione del personale dipendente della all'art. 7 è Parte_1 specificato che “…il lavoro verrà svolto presso la sede sita in Campoformido, via Roma n. 59…”, tuttavia, in tale sede non è risultata esservi alcuna attività produttiva, ma solo la sede legale della
[...] coincidente con l'abitazione del legale rappresentante della società, Parte_1 Persona_2
(cfr. VUA in atti).
Il fatto che l'immobile sia destinato ad abitazione di una persona fisica esclude in re ipsa che possa contestualmente avere anche una destinazione industriale (peraltro, idonea alla specifica tipologia di mansioni svolte dai lavoratori di cui si tratta) e ciò rende del tutto irrilevante la circostanza che gli ispettori non vi abbiano fatto fisicamente accesso.
Nel caso di specie, quindi, non vi è stata alcuna trasferta, visto che la trasferta presuppone, come già detto, il carattere occasionale e contingente dello spostamento al di fuori della sede abituale di lavoro, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nell'ipotesi di specie, proprio il fatto che i dipendenti hanno sempre lavorato a AS presso la sede della (cliente principale di con cui questa ha intrattenuto in Controparte_5 Parte_1
prevalenza le relazioni commerciali degli ultimi anni, come la stessa parte ricorrente ha indicato in ricorso, cfr. pg. 9 del ricorso) piuttosto che in Campoformido, via Roma n. 59 presso la sede di
[...]
dimostra che il mutamento del luogo di lavoro (da Campoformido a AS) non può Parte_1
certo definirsi “temporaneo” né derivante da scelte datoriali contingenti, ma è stato elemento strutturale dei rapporti instaurati. Ciò nondimeno, come detto, non ha voluto Parte_1
considerare i propri dipendenti come "trasfertisti", avendo indicando nei singoli contratti il luogo di lavoro (Campoformido), ma ha ritenuto di applicare il regime contributivo della “trasferta”, scelta però erronea perché, lo si ribadisce, la trasferta è per sua natura occasionale e il relativo regime è inappropriato quando il mutamento della sede di lavoro sia connaturato al tipo di attività.
Si ricorda, infine, che i verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti di Controparte_8
previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (Cass. Lav. 8946/20), non potendosi, quindi, dubitare, nel caso concreto, dei dati che gli ispettori hanno tratto dall'esame congiunto dei contratti di lavoro, del LUL, delle note afferenti alle trasferte e delle attestazioni di pagamento delle retribuzioni (cfr. pg. 1 del VUA doc. 3 di ). CP_1
Peraltro, va evidenziato che la società ricorrente, a ben vedere, in ricorso non ha nemmeno contestato le circostanze di fatto così come accertate dagli ispettori e riportate nel verbale, ma ha cercato di sostenere che dalle stesse derivino effetti giuridici diversi da quelli ai quali sono pervenuti gli accertatori. Né ha prodotto, agli ispettori e in giudizio, alcuna documentazione a Parte_1
comprova della effettività delle trasferte (cfr. VUA doc. 3 di ). CP_1
Non è stato, quindi, nemmeno necessario risentire in udienza i lavoratori visto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno prova in giudizio e ove esse siano univoche - come nel caso concreto (cfr. doc. 6 di ) - CP_1
non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro - come nel caso concreto
(cfr. ricorso introduttivo e verbale di prima udienza) - non allega, tempestivamente, e, quindi, dimostra eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. 10427/14).
Consegue a tutto quanto precede che, non avendo parte ricorrente provato di poter accedere agli sgravi contributivi di cui all'art. 51 c. 5 TUIR, le somme erogate a titolo di trasferta da Parte_1
costituiscono retribuzione, come tali destinate ad essere in toto assoggettate alla contribuzione.
Anche sotto il profilo del quantum richiesto in pagamento da , si ripete che in ricorso parte CP_1
ricorrente è rimasta assolutamente generica, non avendo indicato eventuali specifici errori di calcolo né avendo offerto motivati conteggi differenti (cfr. ricorso introduttivo), nonostante, come già detto, il provvedimento di di variazione contenente i calcoli specifici dei premi e delle relative CP_1
somme aggiuntive (sanzioni e interessi) per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sulla pat 92573644 alla voce 1451, sia stato notificato a a mezzo pec ancora in data 16.03.23 (cfr. Parte_1
doc. 2 di ). Né specifiche osservazioni parte ricorrente ha effettuato, in merito, alla prima CP_1
udienza, dopo che ha riprodotto anche nella memoria di costituzione i conteggi di cui al citato CP_1
provvedimento di variazione, risultando, pertanto, tardiva ogni ulteriore e diversa allegazione contenuta solo nella nota conclusiva attorea. Si evidenzia, peraltro, che i contratti di lavoro, il LUL, le attestazioni di pagamento delle retribuzioni sono sempre stati nella disponibilità della stessa odierna ricorrente - cfr. pg. 1 del VUA doc. 3 di - che, quindi, ben avrebbe potuto effettuare conteggi CP_1
alternativi. Peraltro, il VUA prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 2 della ricorrente) contiene anche i nominativi dei dipendenti ed i periodi di riferimento di interesse (pg. da 12 a 19 del VUA prodotto sub doc. 2 dalla ricorrente). Né vi è ragione di ridurre il quantum dovuto perché, in tesi difensiva, in materia sarebbe intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica, se non altro perché la norma di interpretazione autentica risale al 2016.
Da ultimo, si rappresenta che il Tribunale di Udine ha già deciso in termini conformi la parallela vicenda relativa all'omesso versamento dei contributi (cfr. Trib. Udine n. 216/25 dd. 13.05.25). CP_7
In conclusione, attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata, come da generale norma, al pagamento delle spese di lite a favore delle parti resistenti, liquidate in dispositivo secondo quanto previsto nei valori medi dal D.M. 55/14 per le cause di valore da €.
5.201 a €. 26.000 (esclusa la fase istruttoria visto che, in particolare, non sono stati escussi testimoni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• RIGETTA il ricorso;
• CONDANNA in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore Parte_1
di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.727,00, oltre accessori di legge;
CP_1
• CONDANNA in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore Parte_1
di delle spese di lite, che liquida in Controparte_2 complessivi € 3.727,00, oltre accessori di legge.
Udine, 24.06.25 IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia