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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3162 /2024
Il giorno 1 luglio sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PEZZANI FABIANO, il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa , in particolare alle note , da dove si evince lo sgravio operato da in merito alle cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria e CP_1
precisa che la richiesta è quella relativa alla cancellazione delle cartelle e alla conseguenziale riduzione dell'ipoteca ;
Per l' parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'avv. LILIA CP_2
BONICIOLI, il quale si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate;
Per , l'Avv. Patriazia Cianci, per delega dell'Avv. Manuela Nucera, la CP_3
quale insiste sul difetto di legittimazione passiva, atteso lo sgravio della cartella per come peraltro, riconosciuto da parte ricorrente , come da note del
13 maggio 2025;
Per l'Avv. Sergio Santoro per delega dell'Avv. PETRELLA CP_1
FRANCESCO, il quale si riporta agli scritti difensivi e alle memorie depositate e conclude per il rigetto della domanda e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle conclusioni ultra petitum, formulate oggi da parte ricorrente.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio. Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3162 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabiano Pezzani (CF , C.F._2
giusta procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Lilia Bonicioli (c.f.
,per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito del C.F._3
Dott. Notaio in Fiumicino, in atti. Persona_1
resistente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore- P.IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Petrella P.IVA_2
Francesco (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._4
Resistente
E
Controparte_6
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_3
dall'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), giusta procura in CodiceFiscale_5
atti.
resistente
All'udienza del 1 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore13,44, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente chiedeva la riduzione dell'ipoteca iscritta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data
08.11.202423.04.2024, iscritta, per la complessiva somma di €. 146.594,50. A sostegno della propria difesa deduceva che, la maggior parte delle cartelle riportate in ipoteca erano state di già cancellate, con sentenza passata in giudicato ovvero saldate tramite definizione agevolata, come da documentazione versata in atti, ma la ipoteca continuava a riportare l'intero importo. La richiesta di riduzione dell'ipoteca, iscritta per la complessiva somma di €. 146.594,50, si riferisce, dunque, alla complessiva somma di €
25.206,91. Pertanto, concludeva chiedendo” Ordinare alla società opposta di depositare in giudizio copia di tutti gli atti di riscossione;
In via definitiva, ridurre
l'ipoteca iscritta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi sopra spiegati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore degli avvocati istanti, che ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2
deducendo che la domanda giudiziale è infatti diretta esclusivamente nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, in quanto è l'Agenzia che, ai sensi dell'art.77 DPR n.602/1973, procede all'iscrizione della garanzia ipotecaria. In subordine, eccepiva che , parte ricorrente non si era peritata nemmeno di indicare e specificare, nei relativi estremi catastali, quale fosse l'immobile sul quale risulta iscritta l'ipoteca ex art.77 DPR n.602/1973. Pertanto, concludeva chiedendo” in via assolutamente preliminare, e previa verifica della competenza territoriale del Tribunale adito (di cui ad ogni buon conto si eccepisce l'incompetenza), dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' con condanna della parte CP_2
soccombente alla rifusione delle spese in favore dell'Istituto ingiustamente evocato in giudizio;
in via ancora preliminare e subordinata: dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda giudiziale per i motivi dedotti nella presente memoria;
in via ancora subordinata: respingere il ricorso perché perché infondato in fatto e diritto.
Vinte le spese di lite. In via di estremo subordine: nel non creduto caso di accoglimento delle domande attrici, tenere esente l' dalla rifusione delle spese di lite per le ragioni CP_2
esplicitate nella presente memoria”.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto L'importo per cui si procede a pignoramento ammonta ad euro 122.035,24. E' palese, pertanto, che l'importo del debito complessivo dovuto dalla debitrice non consente, nonostante il parziale annullamento di taluni titoli, di disporre la riduzione dell'ipoteca.
Quindi concludeva, chiedendo di” rigettare il ricorso in mancanza dei presupposti di cui all'art. 77 DPR 602/73; b) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio. Con attribuzione allo scrivente legale”.
Si costituiva l' , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e CP_3
in via preliminare n via preliminare la carenza di legittimazione passiva e concludeva chiedendo” dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, comunque ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , con conseguente CP_3
estromissione dal presente giudizio, con il favore delle spese di lite”.
Innanzitutto, si pone il problema della competenza territoriale, in quanto la domanda di riduzione dell'ipoteca va qualificata come azione personale, perché non si riferisce all'intrinseca legittimità dell'ipoteca, bensì alla correttezza del suo esercizio, per cui la competenza processuale va indicata, considerando il criterio del foro generale delle persone, di cui agli art. 18 e 19
c.p.c., in ogni caso è competente il luogo in cui si trovano i beni ipotecati.(Palmi, come da documentazione versata in atti), ai sensi dell'art.21 c.p.c..
Il difetto di competenza non è stato sollevato entro la prima udienza, per cui la competenza si radica entro il tribunale adito.
La riduzione dell'ipoteca è regolata dal codice civile agli artt. 1872 e ss. e richiede l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
Nel caso di specie non risulta agli atti che ricorrano i suddetti presupposti, poiché si chiede la riduzione della somma di soli €. 25.206,91 a fronte di un'iscrizione ipotecaria di €. 146.594,50, La riduzione della somma iscritta non intacca, peraltro, l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria, per cui manca anche l'interesse ad agire.
L'eccedenza si considera, dunque, legittima e non suscettibile di riduzione fino al predetto limite di un quinto e di un terzo. La riduzione opera, pertanto, sul di più, che, nel caso di specie, non risulta si sia verificato.
Il ricorso va, quindi, rigettato, non ricorrendo i presupposti di legge per la riduzione dell'ipoteca.
Le spese di lite si compensano tra le parti essendo stata rigettata la domanda per motivi diversi rispetto a quelli contenuti negli scritti difensivi delle parti resistenti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi, 01/07/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3162 /2024
Il giorno 1 luglio sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PEZZANI FABIANO, il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa , in particolare alle note , da dove si evince lo sgravio operato da in merito alle cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria e CP_1
precisa che la richiesta è quella relativa alla cancellazione delle cartelle e alla conseguenziale riduzione dell'ipoteca ;
Per l' parte resistente, l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'avv. LILIA CP_2
BONICIOLI, il quale si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate;
Per , l'Avv. Patriazia Cianci, per delega dell'Avv. Manuela Nucera, la CP_3
quale insiste sul difetto di legittimazione passiva, atteso lo sgravio della cartella per come peraltro, riconosciuto da parte ricorrente , come da note del
13 maggio 2025;
Per l'Avv. Sergio Santoro per delega dell'Avv. PETRELLA CP_1
FRANCESCO, il quale si riporta agli scritti difensivi e alle memorie depositate e conclude per il rigetto della domanda e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle conclusioni ultra petitum, formulate oggi da parte ricorrente.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio. Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 3162 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Fabiano Pezzani (CF , C.F._2
giusta procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Lilia Bonicioli (c.f.
,per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito del C.F._3
Dott. Notaio in Fiumicino, in atti. Persona_1
resistente E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore- P.IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Petrella P.IVA_2
Francesco (C.F.: ), giusta procura in atti C.F._4
Resistente
E
Controparte_6
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_3
dall'Avv. A. Manuela Nucera (CF ), giusta procura in CodiceFiscale_5
atti.
resistente
All'udienza del 1 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore13,44, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente chiedeva la riduzione dell'ipoteca iscritta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data
08.11.202423.04.2024, iscritta, per la complessiva somma di €. 146.594,50. A sostegno della propria difesa deduceva che, la maggior parte delle cartelle riportate in ipoteca erano state di già cancellate, con sentenza passata in giudicato ovvero saldate tramite definizione agevolata, come da documentazione versata in atti, ma la ipoteca continuava a riportare l'intero importo. La richiesta di riduzione dell'ipoteca, iscritta per la complessiva somma di €. 146.594,50, si riferisce, dunque, alla complessiva somma di €
25.206,91. Pertanto, concludeva chiedendo” Ordinare alla società opposta di depositare in giudizio copia di tutti gli atti di riscossione;
In via definitiva, ridurre
l'ipoteca iscritta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi sopra spiegati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore degli avvocati istanti, che ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2
deducendo che la domanda giudiziale è infatti diretta esclusivamente nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, in quanto è l'Agenzia che, ai sensi dell'art.77 DPR n.602/1973, procede all'iscrizione della garanzia ipotecaria. In subordine, eccepiva che , parte ricorrente non si era peritata nemmeno di indicare e specificare, nei relativi estremi catastali, quale fosse l'immobile sul quale risulta iscritta l'ipoteca ex art.77 DPR n.602/1973. Pertanto, concludeva chiedendo” in via assolutamente preliminare, e previa verifica della competenza territoriale del Tribunale adito (di cui ad ogni buon conto si eccepisce l'incompetenza), dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' con condanna della parte CP_2
soccombente alla rifusione delle spese in favore dell'Istituto ingiustamente evocato in giudizio;
in via ancora preliminare e subordinata: dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità della domanda giudiziale per i motivi dedotti nella presente memoria;
in via ancora subordinata: respingere il ricorso perché perché infondato in fatto e diritto.
Vinte le spese di lite. In via di estremo subordine: nel non creduto caso di accoglimento delle domande attrici, tenere esente l' dalla rifusione delle spese di lite per le ragioni CP_2
esplicitate nella presente memoria”.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto L'importo per cui si procede a pignoramento ammonta ad euro 122.035,24. E' palese, pertanto, che l'importo del debito complessivo dovuto dalla debitrice non consente, nonostante il parziale annullamento di taluni titoli, di disporre la riduzione dell'ipoteca.
Quindi concludeva, chiedendo di” rigettare il ricorso in mancanza dei presupposti di cui all'art. 77 DPR 602/73; b) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio. Con attribuzione allo scrivente legale”.
Si costituiva l' , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e CP_3
in via preliminare n via preliminare la carenza di legittimazione passiva e concludeva chiedendo” dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, comunque ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , con conseguente CP_3
estromissione dal presente giudizio, con il favore delle spese di lite”.
Innanzitutto, si pone il problema della competenza territoriale, in quanto la domanda di riduzione dell'ipoteca va qualificata come azione personale, perché non si riferisce all'intrinseca legittimità dell'ipoteca, bensì alla correttezza del suo esercizio, per cui la competenza processuale va indicata, considerando il criterio del foro generale delle persone, di cui agli art. 18 e 19
c.p.c., in ogni caso è competente il luogo in cui si trovano i beni ipotecati.(Palmi, come da documentazione versata in atti), ai sensi dell'art.21 c.p.c..
Il difetto di competenza non è stato sollevato entro la prima udienza, per cui la competenza si radica entro il tribunale adito.
La riduzione dell'ipoteca è regolata dal codice civile agli artt. 1872 e ss. e richiede l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
Nel caso di specie non risulta agli atti che ricorrano i suddetti presupposti, poiché si chiede la riduzione della somma di soli €. 25.206,91 a fronte di un'iscrizione ipotecaria di €. 146.594,50, La riduzione della somma iscritta non intacca, peraltro, l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria, per cui manca anche l'interesse ad agire.
L'eccedenza si considera, dunque, legittima e non suscettibile di riduzione fino al predetto limite di un quinto e di un terzo. La riduzione opera, pertanto, sul di più, che, nel caso di specie, non risulta si sia verificato.
Il ricorso va, quindi, rigettato, non ricorrendo i presupposti di legge per la riduzione dell'ipoteca.
Le spese di lite si compensano tra le parti essendo stata rigettata la domanda per motivi diversi rispetto a quelli contenuti negli scritti difensivi delle parti resistenti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi, 01/07/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo