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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1402/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2018 R.G. , promossa da
(c.f. ) ammesso al patrocinio a spese dello Stato con la Parte_1 C.F._1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Gela n. 700/2018 del 15/10/2018, su sua istanza del
9/10/2018, deceduto in corso di causa il 6.5.2021, e (c.f. Parte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con la delibera del Consiglio C.F._2 dell'Ordine degli avvocati di Gela n. 699/2018 del 15/10/2018, su sua istanza del 9/10/2018, entrambi con il ministero dell'avv. Maganuco Emanuele
OPPONENTI contro
(c.f. – p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , p.i. ), con il ministero dell'avv. Marcella Polizzotto
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
OPPOSTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 9.10.2018 nei confronti di
[...]
a mezzo della mandataria , n.q. di debitore Controparte_1 CP_2 Parte_1
1 principale, e n.q. di suo fideiussore, hanno proposto congiuntamente Parte_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 863/2018 R.G., con cui è stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 28.831,53 oltre interessi coma da domanda monitoria e oltre spese processuali, in forza della cessione ex art. 58 T.U.B., con contratto del
14.7.2017 e pubblicazione in Gazzetta dell'8.8.2017, del credito derivante dal saldo alla data del
31.7.2017, a debito del correntista, del conto corrente n. 300274585 presso la filiale di Gela di intestato a , n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. Controparte_3 Parte_1
), con fideiussione di fino a concorrenza della somma di euro P.IVA_4 Parte_2
26.856,00.
In particolare, la parte opponente ha chiesto al presente Tribunale: “1) In accoglimento dei motivi di opposizione proposti, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 324/2018, emesso dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, in data 10.07.2018, in seno alla procedura monitoria recante n. 863/2018 R.G., in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in premessa, ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
2) Ritenere e dichiarare che le eccezioni di inesistenza e/o nullità dei contratti e/o delle pattuizioni dei contratti per cui vale giudizio, determinano la nullità delle garanzie reali e personali che sono state costituite in favore dell'Istiuto di Credito opposto, per le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudice adito;
3) Conseguentemente, dichiarare la nullità delle garanzie prestate in favore dell'Istituto di Credito opposto, per l'effetto liberando da ogni obbligo di pagamento il fideiussore;
4) In accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_2 proposta con il motivo 1.4 della presente opposizione, ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità per vizio di forma del contratti dei conti correnti per cui vale giudizio e/o delle aperture di credito, per le ragioni esposte in premessa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
5)
Conseguentemente, e per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto di ripetere Parte_1 dall'Istituto di Credito opposto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte le somme,
a qualunque titolo dovute, indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza e/o della nullità dei predetti contratti, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, conseguentemente, previa consulenza tecnica d'ufficio che determini tutti gli importi che l'opponente ha indebitamente versato all'Istituto di
Credito opposto (o che l'Istituto di credito ha illegittimamente addebitato all'odierna opponente) in virtù di tali contratti, rettificare il saldo contabile a debito dichiarando la compensazione anche parziale tra quanto chiesto e dovuto ovvero, in caso di saldo a credito, condannare l'Istituto di Credito opposto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripetere agli opponenti tutte le
2 superiori somme indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza del contratti de quibus, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) In subordine, in accoglimento delle ulteriori domande riconvenzionali spiegate in seno alla presente opposizione: Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt.
1283 e 1418, comma 2, c.c., delle condizioni generali dei rapporti contrattuali per cui vale giudizio sottoscritti da parte attrice relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, per le causali spiegate in premessa;
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996
n. 108, perché eccedente il c.d. tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
Accertare e rideterminare, anche previo espletamento di C.T.U., l'effettivo saldo contabile dei rapporti in argomento, alla luce delle superiori declaratorie di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia;
7)
Conseguentemente, e per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto di ripetere Parte_1 dall'Istituto di Credito opposto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte le somme,
a qualunque titolo dovute, indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza e/o della nullità dei predetti contratti e/o delle relative clausole, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, conseguentemente, previa consulenza tecnica d'ufficio che determini tutti gli importi che l'opponente ha indebitamente versato all'Istituto di Credito opposto (o che l'Istituto di credito ha illegittimamente addebitato all'odierno opponente) in virtù di tali contratti, rettificare il saldo contabile a debito dichiarando la compensazione anche parziale tra quanto chiesto e dovuto ovvero, in caso di saldo a credito, condannare l'Istituto di Credito opposto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripetere agli opponenti tutte le superiori somme indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza del contratti de quibus, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata l'8.2.2019, si è costituito l'opposto a mezzo Controparte_1
3 della mandataria chiedendo al presente Tribunale: “preliminarmente, dichiarare CP_2 provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art 648 c.p.c, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile la proposta opposizione, in dipendenza dell'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio in materia di contratti bancari;
in subordine, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la proposta opposizione, siccome destituita di qualsiasi fondamento sostanziale e di qualsiasi pregio giuridico ed, in ogni caso, non provata;
rigettare le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti nonché le eccezioni dagli stessi avanzate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore subordine, condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 28.831,53, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Con ordinanza del 2.11.2022 il processo è stato dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c. per morte dell'opponente in data 6.5.2021, ed è stato poi riassunto su ricorso depositato il Parte_1
27.01.2023 dall'altro opponente Parte_2
2.1. L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, per mancato espletamento della mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, sollevata dall'opposto in comparsa, è infondata in quanto la presente controversia, vertendo in materia bancaria, rientra ex d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 30.06.2023, tra quelle per le quali è richiesto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, ma con la peculiarità che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della mediazione ex art. 5, comma 4, lett.
a), sorge a seguito della pronuncia del Giudice ex art. 648 c.p.c., e grava sulla parte opposta a pena di improcedibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, come statuito dalle Sezioni Unite sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ulteriormente suffragata da argomenti di carattere testuale, logico e sistematico (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020), e in quanto nel caso di specie la mediazione è stata espletata con esito negativo, come da verbale di mediazione del 28.02.2020 in atti, in ottemperanza all'ordinanza del 30.07.2019 con cui è stata rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposto ed è stato assegnato il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 30.06.2023.
2.2. Nel merito l'opposizione con domanda riconvenzionale è parzialmente fondata, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, per le ragioni che seguono.
4 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente:
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”), con la peculiarità che, nel caso di specie di opposizione a decreto ingiuntivo da saldo debitorio di un conto bancario, è onere della banca opposta, nella veste sostanziale di attore, produrre sia il contratto, sia gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto dall'apertura alla chiusura del conto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 1892/2023, testualmente: “E' principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
5 l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640 /2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021).”; cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del 12.09.2018, Rv.
650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del 16.04.2018, Rv.
648117 - 01).”).
Nel caso di specie, a fronte del credito azionato in sede monitoria di euro 28.831,53 oltre interessi, previa cessione ex art. 58 T.U.B., con contratto del 14.7.2017 e pubblicazione in Gazzetta dell'8.8.2017, del credito derivante dal saldo alla data del 31.7.2017, a debito del correntista, del conto corrente n. 300274585 presso la filiale di Gela di intestato a , n.q. di Controparte_3 Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. , con fideiussione di P.IVA_4 Parte_2 fino a concorrenza della somma di euro 26.856,00, l'opposto ha assolto parzialmente il proprio
[...] onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato che l'opposto ha prodotto tutti gli estratti conto in serie continua dall'1.1.1998 al 30.11.2011, con un estratto conto ulteriore dal 9.11.2011 al 31.07.2017, e con una certificazione ex art. 50 T.U.B. del saldo finale di euro 28.831,53 a debito del correntista alla data del 31.07.2017, non ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente, ma ha prodotto un contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto dal correntista il 31.12.2004, da ritenersi valido, a pena di Parte_1 nullità di protezione ex art. 117, comma 1, come contratto monofirma (cfr. SS.UU. civ. n. Pt_3
898/2018), e ha prodotto altresì la fideiussione sottoscritta da il 27.01.1999 Parte_2 fino a concorrenza della somma di lire 52.000.000 (pari oggi ad euro 26.855,76), previo aumento della precedente fideiussione prestata il 29.09.1998 sino a concorrenza della somma di lire 40.000.000.
Le eccezioni, sollevate con l'atto di opposizione ex art. 2697, comma 2, c.c., di illegittimità degli addebiti operati dalla banca sul conto, sono parzialmente fondate in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, il saldo è stato ricalcolato per la minor somma di euro 4.886,40 a debito del correntista, rientrante nei limiti della prestata fideiussione (a fronte della maggior somma di euro 28.831,53 azionata in sede monitoria), sulla base dei seguenti criteri: tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, previa applicazione del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. proprio dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., con effetto interruttivo della prescrizione derivante ex art. 2943 c.c. dalla notifica dell'opposizione con atto di citazione a mezzo p.e.c. del 9.10.2018, e previa distinzione dei versamenti del correntista in solutori e ripristinatori della
6 provvista (cfr. SS.UU. civ. n. 24418/2010, testualmente: “L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò
a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”; cfr. SS.UU. civ. n. 15895/2019, principio di diritto: “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.”), applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B., a fronte dell'unico contratto in atti relativo all'apertura di credito sul conto corrente sottoscritto dal correntista il 31.12.2004, appurando il superamento del tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996, in combinato disposto con l'art. 1815, comma 2, c.c. , dettato in materia di mutuo ma pacificamente applicabile anche al caso di specie di conto corrente con apertura di credito (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, dep. 22/06/2016, n. 12965, principio di diritto: “L'art. 1815 c.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari”), previa valutazione separata degli interessi e della c.m.s. (cfr.
SS.UU. civ. n. 16303/2018, principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte,
7 nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”), appurando il mancato esercizio dello ius variandi ex art. 118 T.U.B., eliminando la capitalizzazione degli interessi operata in violazione della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, eliminando gli addebiti per commissioni e spese bancarie non pattuite per iscritto con criteri determinati di calcolo ex art. 117, comma 4, T.U.B., e rettificando le date di valuta ex art. 120 T.U.B. nel testo applicabile ratione temporis.
Su tale somma a debito del correntista, garantita da fideiussione, sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c., dalla data di deposito del presente provvedimento con cui è stato accertato il credito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per una maggior somma, sino al soddisfo (cfr. Cass. civ. , sez. VI, n. 6012/2020, testualmente: “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione con domanda riconvenzionale va parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e , n.q. Parte_1 di titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. ), intestatario del conto corrente n. P.IVA_4
300274585 presso la filiale di Gela di e , n.q. di suo Controparte_3 Parte_2 fideiussore, vanno condannati in solido a pagare a n.q. di cessionario del Controparte_1
8 credito ex art. 58 T.U.B., con contratto del 14.7.2017 e pubblicazione in Gazzetta dell'8.8.2017, la somma di euro 4.886,80, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla data di deposito del presente provvedimento, con cui è stato accertato il credito previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, sino al soddisfo (cfr. Cass. civ. , sez. VI, n. 6012/2020, cit.).
Sul piano delle spese processuali, la rideterminazione previa c.t.u. contabile del saldo del conto corrente azionato giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione tra le parti, al 50% ciascuna, delle spese di c.t.u. contabile liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'opposizione con domanda riconvenzionale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 324/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 863/2018 R.G. e condanna (c.f. ), n.q. di debitore principale, e Parte_1 C.F._1
(c.f. , n.q. di suo fideiussore, a pagare in Parte_2 C.F._2 solido a (c.f. – p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
c.f. , p.i. ), la somma di euro 4.886,80, oltre interessi di CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 mora al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento sino al soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
Gela, 11.07.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2018 R.G. , promossa da
(c.f. ) ammesso al patrocinio a spese dello Stato con la Parte_1 C.F._1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Gela n. 700/2018 del 15/10/2018, su sua istanza del
9/10/2018, deceduto in corso di causa il 6.5.2021, e (c.f. Parte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con la delibera del Consiglio C.F._2 dell'Ordine degli avvocati di Gela n. 699/2018 del 15/10/2018, su sua istanza del 9/10/2018, entrambi con il ministero dell'avv. Maganuco Emanuele
OPPONENTI contro
(c.f. – p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. , p.i. ), con il ministero dell'avv. Marcella Polizzotto
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
OPPOSTO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 9.10.2018 nei confronti di
[...]
a mezzo della mandataria , n.q. di debitore Controparte_1 CP_2 Parte_1
1 principale, e n.q. di suo fideiussore, hanno proposto congiuntamente Parte_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale, avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 863/2018 R.G., con cui è stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 28.831,53 oltre interessi coma da domanda monitoria e oltre spese processuali, in forza della cessione ex art. 58 T.U.B., con contratto del
14.7.2017 e pubblicazione in Gazzetta dell'8.8.2017, del credito derivante dal saldo alla data del
31.7.2017, a debito del correntista, del conto corrente n. 300274585 presso la filiale di Gela di intestato a , n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. Controparte_3 Parte_1
), con fideiussione di fino a concorrenza della somma di euro P.IVA_4 Parte_2
26.856,00.
In particolare, la parte opponente ha chiesto al presente Tribunale: “1) In accoglimento dei motivi di opposizione proposti, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 324/2018, emesso dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, in data 10.07.2018, in seno alla procedura monitoria recante n. 863/2018 R.G., in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in premessa, ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
2) Ritenere e dichiarare che le eccezioni di inesistenza e/o nullità dei contratti e/o delle pattuizioni dei contratti per cui vale giudizio, determinano la nullità delle garanzie reali e personali che sono state costituite in favore dell'Istiuto di Credito opposto, per le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudice adito;
3) Conseguentemente, dichiarare la nullità delle garanzie prestate in favore dell'Istituto di Credito opposto, per l'effetto liberando da ogni obbligo di pagamento il fideiussore;
4) In accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_2 proposta con il motivo 1.4 della presente opposizione, ritenere e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità per vizio di forma del contratti dei conti correnti per cui vale giudizio e/o delle aperture di credito, per le ragioni esposte in premessa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'On. Giudicante;
5)
Conseguentemente, e per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto di ripetere Parte_1 dall'Istituto di Credito opposto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte le somme,
a qualunque titolo dovute, indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza e/o della nullità dei predetti contratti, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, conseguentemente, previa consulenza tecnica d'ufficio che determini tutti gli importi che l'opponente ha indebitamente versato all'Istituto di
Credito opposto (o che l'Istituto di credito ha illegittimamente addebitato all'odierna opponente) in virtù di tali contratti, rettificare il saldo contabile a debito dichiarando la compensazione anche parziale tra quanto chiesto e dovuto ovvero, in caso di saldo a credito, condannare l'Istituto di Credito opposto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripetere agli opponenti tutte le
2 superiori somme indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza del contratti de quibus, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) In subordine, in accoglimento delle ulteriori domande riconvenzionali spiegate in seno alla presente opposizione: Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt.
1283 e 1418, comma 2, c.c., delle condizioni generali dei rapporti contrattuali per cui vale giudizio sottoscritti da parte attrice relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, per le causali spiegate in premessa;
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996
n. 108, perché eccedente il c.d. tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
Accertare e rideterminare, anche previo espletamento di C.T.U., l'effettivo saldo contabile dei rapporti in argomento, alla luce delle superiori declaratorie di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia;
7)
Conseguentemente, e per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto di ripetere Parte_1 dall'Istituto di Credito opposto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte le somme,
a qualunque titolo dovute, indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza e/o della nullità dei predetti contratti e/o delle relative clausole, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, conseguentemente, previa consulenza tecnica d'ufficio che determini tutti gli importi che l'opponente ha indebitamente versato all'Istituto di Credito opposto (o che l'Istituto di credito ha illegittimamente addebitato all'odierno opponente) in virtù di tali contratti, rettificare il saldo contabile a debito dichiarando la compensazione anche parziale tra quanto chiesto e dovuto ovvero, in caso di saldo a credito, condannare l'Istituto di Credito opposto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ripetere agli opponenti tutte le superiori somme indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza del contratti de quibus, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata l'8.2.2019, si è costituito l'opposto a mezzo Controparte_1
3 della mandataria chiedendo al presente Tribunale: “preliminarmente, dichiarare CP_2 provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art 648 c.p.c, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile la proposta opposizione, in dipendenza dell'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio in materia di contratti bancari;
in subordine, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la proposta opposizione, siccome destituita di qualsiasi fondamento sostanziale e di qualsiasi pregio giuridico ed, in ogni caso, non provata;
rigettare le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti nonché le eccezioni dagli stessi avanzate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore subordine, condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 28.831,53, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Con ordinanza del 2.11.2022 il processo è stato dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c. per morte dell'opponente in data 6.5.2021, ed è stato poi riassunto su ricorso depositato il Parte_1
27.01.2023 dall'altro opponente Parte_2
2.1. L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, per mancato espletamento della mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, sollevata dall'opposto in comparsa, è infondata in quanto la presente controversia, vertendo in materia bancaria, rientra ex d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 30.06.2023, tra quelle per le quali è richiesto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, ma con la peculiarità che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della mediazione ex art. 5, comma 4, lett.
a), sorge a seguito della pronuncia del Giudice ex art. 648 c.p.c., e grava sulla parte opposta a pena di improcedibilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, come statuito dalle Sezioni Unite sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ulteriormente suffragata da argomenti di carattere testuale, logico e sistematico (cfr. SS.UU. civ. n. 19596/2020), e in quanto nel caso di specie la mediazione è stata espletata con esito negativo, come da verbale di mediazione del 28.02.2020 in atti, in ottemperanza all'ordinanza del 30.07.2019 con cui è stata rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposto ed è stato assegnato il termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità ex art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 30.06.2023.
2.2. Nel merito l'opposizione con domanda riconvenzionale è parzialmente fondata, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, per le ragioni che seguono.
4 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente:
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”), con la peculiarità che, nel caso di specie di opposizione a decreto ingiuntivo da saldo debitorio di un conto bancario, è onere della banca opposta, nella veste sostanziale di attore, produrre sia il contratto, sia gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto dall'apertura alla chiusura del conto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 1892/2023, testualmente: “E' principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
5 l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640 /2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021).”; cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del 12.09.2018, Rv.
650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del 16.04.2018, Rv.
648117 - 01).”).
Nel caso di specie, a fronte del credito azionato in sede monitoria di euro 28.831,53 oltre interessi, previa cessione ex art. 58 T.U.B., con contratto del 14.7.2017 e pubblicazione in Gazzetta dell'8.8.2017, del credito derivante dal saldo alla data del 31.7.2017, a debito del correntista, del conto corrente n. 300274585 presso la filiale di Gela di intestato a , n.q. di Controparte_3 Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. , con fideiussione di P.IVA_4 Parte_2 fino a concorrenza della somma di euro 26.856,00, l'opposto ha assolto parzialmente il proprio
[...] onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato che l'opposto ha prodotto tutti gli estratti conto in serie continua dall'1.1.1998 al 30.11.2011, con un estratto conto ulteriore dal 9.11.2011 al 31.07.2017, e con una certificazione ex art. 50 T.U.B. del saldo finale di euro 28.831,53 a debito del correntista alla data del 31.07.2017, non ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente, ma ha prodotto un contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto dal correntista il 31.12.2004, da ritenersi valido, a pena di Parte_1 nullità di protezione ex art. 117, comma 1, come contratto monofirma (cfr. SS.UU. civ. n. Pt_3
898/2018), e ha prodotto altresì la fideiussione sottoscritta da il 27.01.1999 Parte_2 fino a concorrenza della somma di lire 52.000.000 (pari oggi ad euro 26.855,76), previo aumento della precedente fideiussione prestata il 29.09.1998 sino a concorrenza della somma di lire 40.000.000.
Le eccezioni, sollevate con l'atto di opposizione ex art. 2697, comma 2, c.c., di illegittimità degli addebiti operati dalla banca sul conto, sono parzialmente fondate in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, il saldo è stato ricalcolato per la minor somma di euro 4.886,40 a debito del correntista, rientrante nei limiti della prestata fideiussione (a fronte della maggior somma di euro 28.831,53 azionata in sede monitoria), sulla base dei seguenti criteri: tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, previa applicazione del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. proprio dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., con effetto interruttivo della prescrizione derivante ex art. 2943 c.c. dalla notifica dell'opposizione con atto di citazione a mezzo p.e.c. del 9.10.2018, e previa distinzione dei versamenti del correntista in solutori e ripristinatori della
6 provvista (cfr. SS.UU. civ. n. 24418/2010, testualmente: “L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò
a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”; cfr. SS.UU. civ. n. 15895/2019, principio di diritto: “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.”), applicando i tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B., a fronte dell'unico contratto in atti relativo all'apertura di credito sul conto corrente sottoscritto dal correntista il 31.12.2004, appurando il superamento del tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996, in combinato disposto con l'art. 1815, comma 2, c.c. , dettato in materia di mutuo ma pacificamente applicabile anche al caso di specie di conto corrente con apertura di credito (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, dep. 22/06/2016, n. 12965, principio di diritto: “L'art. 1815 c.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari”), previa valutazione separata degli interessi e della c.m.s. (cfr.
SS.UU. civ. n. 16303/2018, principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte,
7 nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”), appurando il mancato esercizio dello ius variandi ex art. 118 T.U.B., eliminando la capitalizzazione degli interessi operata in violazione della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, eliminando gli addebiti per commissioni e spese bancarie non pattuite per iscritto con criteri determinati di calcolo ex art. 117, comma 4, T.U.B., e rettificando le date di valuta ex art. 120 T.U.B. nel testo applicabile ratione temporis.
Su tale somma a debito del correntista, garantita da fideiussione, sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c., dalla data di deposito del presente provvedimento con cui è stato accertato il credito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per una maggior somma, sino al soddisfo (cfr. Cass. civ. , sez. VI, n. 6012/2020, testualmente: “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima;
il che comporta che quando l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poichè il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione con domanda riconvenzionale va parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e , n.q. Parte_1 di titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. ), intestatario del conto corrente n. P.IVA_4
300274585 presso la filiale di Gela di e , n.q. di suo Controparte_3 Parte_2 fideiussore, vanno condannati in solido a pagare a n.q. di cessionario del Controparte_1
8 credito ex art. 58 T.U.B., con contratto del 14.7.2017 e pubblicazione in Gazzetta dell'8.8.2017, la somma di euro 4.886,80, oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c. dalla data di deposito del presente provvedimento, con cui è stato accertato il credito previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, sino al soddisfo (cfr. Cass. civ. , sez. VI, n. 6012/2020, cit.).
Sul piano delle spese processuali, la rideterminazione previa c.t.u. contabile del saldo del conto corrente azionato giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione tra le parti, al 50% ciascuna, delle spese di c.t.u. contabile liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'opposizione con domanda riconvenzionale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 324/2018 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 863/2018 R.G. e condanna (c.f. ), n.q. di debitore principale, e Parte_1 C.F._1
(c.f. , n.q. di suo fideiussore, a pagare in Parte_2 C.F._2 solido a (c.f. – p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
c.f. , p.i. ), la somma di euro 4.886,80, oltre interessi di CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 mora al tasso legale dalla data di deposito del presente provvedimento sino al soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
Gela, 11.07.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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