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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2024, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Di Bello Mariacarmela giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Licheri Valeria giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in memoria congiunta del 28/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/7/23 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in AC TU ( SA ) il 6/6/98; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 6/8/99 ), maggiorenne ma Per_1
1 economicamente non autosufficiente;
che negli ultimi tempi il matrimonio è entrato in crisi, tanto che la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione esso attore ha lasciato la casa coniugale. L'attore esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita della loro figlia . Concludeva, nel merito, come Per_1 segue: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) dichiarare che la casa coniugale sita il Paliano (FR) al Viale San Francesco D'Assisi n. 2 è di proprietà della signora;
c) dichiarare che la signora è Controparte_1 Controparte_1 economicamente autosufficiente, ragione per cui non ha diritto a nessun assegno di mantenimento;
c) predisporre in capo al sig. un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 a favore della figlia Parte_1
, fino al raggiungimento dell'autonomia economica;
Con vittoria di spese ed onorario.”. Persona_2
La convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, formulando apposita domanda di addebito, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attore e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico- patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita della figlia. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “1) dichiarare la separazione personale giudiziale della resistente dal coniuge,
Sig. , a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto coniugale, ormai deteriorato e privo dei Parte_1 suoi naturali connotati, e riconoscere che tale deterioramento è addebitabile esclusivamente al medesimo, che ha ripetutamente violato gli obblighi coniugali (in particolare: l'obbligo di convivenza, l'obbligo di fedeltà, da intendersi anche come lealtà e dedizione reciproca;
l'obbligo di assistenza morale e materiale;
l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia); 2) disporre l'obbligo del ricorrente di versare la somma mensile di
€500,00, o quella che verrà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale, a titolo di assegno di mantenimento al domicilio della moglie, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile come per legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 30/1/24 il Giudice rel. delibava l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta dall'attore in ordine all'accertamento della proprietà della casa familiare ed espletava tentativo di conciliazione, all'esito del quale rinviava la causa ad altra udienza per la sua prosecuzione.
Alla successiva udienza del 24/5/24 il Giudice rel. formulava una proposta conciliativa alla quale le parti aderivano e rinviava per la verifica del buon esito della stessa ( che presupponeva lo svolgimento da parte loro di una concorde attività per la vendita dell'immobile di loro proprietà ). 2 Con istanza congiunta depositata il 28/11/24, sottoscritta anche dalle parti personalmente, le parti dichiaravano di avere raggiunto nelle more un accordo sulle condizioni della loro separazione nei sensi seguenti: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a poter vivere separati e ove vorranno individuare la propria residenza o domicilio, sempre adoperandosi per il reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Paliano (FR) sita in Paliano (FR) al Viale San Francesco D'Assisi n. 2 è di esclusiva proprietà della signora CP_1
ed in quanto tale resta assegnata alla stessa, non avendo il sig. alcun diritto su
[...] Parte_1 detto immobile;
3. il sig. si obbliga a versare la somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno Parte_1 di mantenimento presso il domicilio della moglie, a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN
[...] entro il 5 di ogni mese, rivalutabile come per legge;
4. la figlia
[...]
è economicamente autosufficiente;
5. i coniugi prestano sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al Per_2 rinnovo dei documenti necessari e validi per l'espatrio.”, e ivi formulavano altresì una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte.
Il Giudice rel., con decreto emesso il 29/11/24, provvedeva in conformità e fissava all'uopo alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino al 6/12/24 per il deposito di note congiunte di trattazione scritta in sostituzione d'udienza per la precisazione delle conclusioni in relazione alla loro soluzione bonaria del presente contenzioso e quindi per la sua trasformazione in separazione consensuale.
Con le successive note ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente dalla il 4/12/24 e dal il 5/12/24, le parti insistevano nella loro CP_1 Pt_1 domanda di separazione consensuale così come formulata nella memoria congiunta del 28/11/24. Con ordinanza del 9/12/24 il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate con la memoria congiunta del 28/11/24, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda giudiziale e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti, non essendo prefigurabile la soccombenza di alcuna delle due parti in ragione della definizione consensuale della presente controversia.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni da essi concordate con memoria congiunta del
[...]
28/11/24, sopratrascritte, che vengono integralmente recepite dal Tribunale;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di AC TU ( SA ) in relazione all'Atto n. 24,
Parte II, Serie A, Anno 1998, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 10/12/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Di Bello Mariacarmela giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Licheri Valeria giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in memoria congiunta del 28/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/7/23 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in AC TU ( SA ) il 6/6/98; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 6/8/99 ), maggiorenne ma Per_1
1 economicamente non autosufficiente;
che negli ultimi tempi il matrimonio è entrato in crisi, tanto che la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione esso attore ha lasciato la casa coniugale. L'attore esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita della loro figlia . Concludeva, nel merito, come Per_1 segue: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) dichiarare che la casa coniugale sita il Paliano (FR) al Viale San Francesco D'Assisi n. 2 è di proprietà della signora;
c) dichiarare che la signora è Controparte_1 Controparte_1 economicamente autosufficiente, ragione per cui non ha diritto a nessun assegno di mantenimento;
c) predisporre in capo al sig. un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 a favore della figlia Parte_1
, fino al raggiungimento dell'autonomia economica;
Con vittoria di spese ed onorario.”. Persona_2
La convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, formulando apposita domanda di addebito, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attore e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico- patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita della figlia. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “1) dichiarare la separazione personale giudiziale della resistente dal coniuge,
Sig. , a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto coniugale, ormai deteriorato e privo dei Parte_1 suoi naturali connotati, e riconoscere che tale deterioramento è addebitabile esclusivamente al medesimo, che ha ripetutamente violato gli obblighi coniugali (in particolare: l'obbligo di convivenza, l'obbligo di fedeltà, da intendersi anche come lealtà e dedizione reciproca;
l'obbligo di assistenza morale e materiale;
l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia); 2) disporre l'obbligo del ricorrente di versare la somma mensile di
€500,00, o quella che verrà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale, a titolo di assegno di mantenimento al domicilio della moglie, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile come per legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 30/1/24 il Giudice rel. delibava l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta dall'attore in ordine all'accertamento della proprietà della casa familiare ed espletava tentativo di conciliazione, all'esito del quale rinviava la causa ad altra udienza per la sua prosecuzione.
Alla successiva udienza del 24/5/24 il Giudice rel. formulava una proposta conciliativa alla quale le parti aderivano e rinviava per la verifica del buon esito della stessa ( che presupponeva lo svolgimento da parte loro di una concorde attività per la vendita dell'immobile di loro proprietà ). 2 Con istanza congiunta depositata il 28/11/24, sottoscritta anche dalle parti personalmente, le parti dichiaravano di avere raggiunto nelle more un accordo sulle condizioni della loro separazione nei sensi seguenti: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a poter vivere separati e ove vorranno individuare la propria residenza o domicilio, sempre adoperandosi per il reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Paliano (FR) sita in Paliano (FR) al Viale San Francesco D'Assisi n. 2 è di esclusiva proprietà della signora CP_1
ed in quanto tale resta assegnata alla stessa, non avendo il sig. alcun diritto su
[...] Parte_1 detto immobile;
3. il sig. si obbliga a versare la somma mensile di € 300,00, a titolo di assegno Parte_1 di mantenimento presso il domicilio della moglie, a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN
[...] entro il 5 di ogni mese, rivalutabile come per legge;
4. la figlia
[...]
è economicamente autosufficiente;
5. i coniugi prestano sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al Per_2 rinnovo dei documenti necessari e validi per l'espatrio.”, e ivi formulavano altresì una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte.
Il Giudice rel., con decreto emesso il 29/11/24, provvedeva in conformità e fissava all'uopo alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino al 6/12/24 per il deposito di note congiunte di trattazione scritta in sostituzione d'udienza per la precisazione delle conclusioni in relazione alla loro soluzione bonaria del presente contenzioso e quindi per la sua trasformazione in separazione consensuale.
Con le successive note ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente dalla il 4/12/24 e dal il 5/12/24, le parti insistevano nella loro CP_1 Pt_1 domanda di separazione consensuale così come formulata nella memoria congiunta del 28/11/24. Con ordinanza del 9/12/24 il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate con la memoria congiunta del 28/11/24, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda giudiziale e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti, non essendo prefigurabile la soccombenza di alcuna delle due parti in ragione della definizione consensuale della presente controversia.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni da essi concordate con memoria congiunta del
[...]
28/11/24, sopratrascritte, che vengono integralmente recepite dal Tribunale;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di AC TU ( SA ) in relazione all'Atto n. 24,
Parte II, Serie A, Anno 1998, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 10/12/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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