Nota all'art. 555:
- Il testo dell' articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , citata nelle note all'articolo 533, e' il seguente:
«102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente».