Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di conIGlio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora ConIGliere
Dott.ssa Annalisa Giusti ConIGliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 258/2023 R.G
Promosso da
(C.F.: - P.I.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, in persona del
Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carbone Controparte_1
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_2
, nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
(CF , nato a [...] l'[...] C.F._2 Parte_3
(CF ) in proprio e -insieme a , nata a CodiceFiscale_3 CP_3
Fabriano (AN) il 3/7/82 (CF: ) - anche per i figli minori C.F._4 nato a [...] il [...] (CF: ) ed Persona_1 C.F._5
Appellati, appellanti incidentali nonchè
in persona del suo legale rappresentante , Controparte_4 Controparte_5 quale procuratore speciale della Parte_5 CP_6 con sede a Staffolo (AN), rappresentata e difesa, dall'avv. Simone CP_7
Baldassarri e dall'avv. Laura Domenella
Appellata- appellante incidentale
Nonché
, con sede legale a Bologna in Via Stalingrado n. 45, Controparte_8 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Micucci
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, n.142/2023 pubblicata il 6.2.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“…respinta ogni contraria istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
142/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in data 06 febbraio 2023, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella produzione del Controparte_9 sinistro oggetto di causa, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado dagli appellati IGg.ri , , Controparte_2 Parte_2
in proprio e -insieme a , anche per i figli minori Parte_3 CP_3 ed in quanto infondate in fatto e in diritto Persona_1 Parte_4 oltreché sfornite di prova;
III) In subordine, ridurre l'entità del risarcimento, rispetto a quanto statuito dalla decisione impugnata, che dovesse essere denegatamente riconosciuto in questa sede;
IV) Spese di lite di ambedue i gradi di giudizio interamente refuse.
Per gli appellanti/appellanti incidentali Controparte_2
, , in proprio e insieme a Parte_2 Parte_3 CP_3
, anche per i figli minori FEDERICO e
[...] Parte_4
“rigettare, l'appello proposto dalle , contro la sentenza n. Parte_1
142/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, perché inammissibile per tutti i motivi ex ante rappresentati, e comunque, per essere il gravame avversario infondato in fatto ed in diritto;
- confermare l'An debeatur secondo le quote di responsabilità già riconosciute per il concorso nel sinistro in primo grado e come spettanti per Legge ai sensi degli artt. 2054 c.c. e/o 2049 e 2050 c.c.;
- riformare la sentenza n. 142/2023 limitatamente al Quantum, ed in particolare, liquidare pro quota secondo la spettanza di ciascun Erede, e con pronuncia maggiormente favorevole i danni non patrimoniali (riconosciuti in primo grado solamente ai “minimi” Tabellari) spettanti alla , € Pt_6 Controparte_2
168.250,00 (cioè il 50% di € 336.500,00, o di quella diversa ritenuta dalla Corte) ed ai Figli, € 168.250,00 (cioè il 50% di € 336.500,00, o di Parte_3 quella diversa ritenuta dalla Corte) e € 168.250,00 (cioè il 50% Parte_2 di € 336.500,00, o di quella diversa ritenuta dalla Corte), nonché ai del Pt_7
Federico € 73.060,00 (cioè il 50% di € 146.120,00, o di quella diversa Pt_8 ritenuta dalla Corte) ed € 73.060,00 (cioè il 50% di € Parte_4
146.120,00, o di quella diversa ritenuta dalla Corte) nonchè, quanto agli ulteriori danni materiali -considerata la pronunciata sola refusione delle spese riconducibili al veicolo- liquidare anche i già richiesti:
- € 2.000,39 per spese funebri (cioè, il 50% di € 4.000,77, v. fattura Pt_9 doc.16); - € 384,30 per competenze del Consulente Tecnico (cioè il 50% di € 768,60, v. fattura P.I. doc.23); Per_2
- € 400,00 per competenze del Medico Legale che ha partecipato alle disposte operazioni autoptiche sul cadavere di (cioè il 50% di € Controparte_9
800,00, v. fattura Dott. doc.24); Per_3
- i danni patrimoniali subiti dagli Eredi a causa della prematura e Pt_2 improvvisa perdita del Capo Famiglia, da determinarsi equitativamente ed in pari quota tra la Vedova e i Figli del de Cuius -alla luce della istruttoria espletata- ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., considerate pure le documentate personali liquidità immesse nelle SAS di Famiglia dai predetti Soci, e certa, notoria, la sussistenza del danno per le motivazioni sopra meglio illustrate;
- condannare la Società Appellante e la in solido tra loro, a Controparte_4 pagare alla IG.ra , ai IG.ri Controparte_2 Parte_2 Parte_3
(anche per i nipoti del de cuius) le somme sopra richieste ed indicate
[...]
(o quelle diverse che fossero precisate in corso di causa): oltre rivalutazione e interessi legali, maturati e maturandi, come per Legge;
- Nella ipotesi di eventuale appello incidentale della e di denegato Controparte_4 accoglimento - anche parziale- della domanda loro proposta, dichiarare tenuta,
e condannare, la a tenere indenne la Assicurata, IG.a Parte_10
, da qualsiasi onere e spesa, altresì condannandola alla Controparte_2 refusione delle spese di lite da questa affrontate.
- sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- Valutare (alla luce delle osservazioni sopra svolte) la sussistenza di una condanna dell'Appellante anche ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c., in considerazione dell'atteggiamento ostativo perpetrato negli anni (anche a seguito della pronuncia del Tribunale e sino al rigetto, da Parte della Corte di Appello di
Ancona, della inibitoria infondatamente richiesta, v. ordinanza del 10.05.2023) ai danni degli cui “L'irragionevole diniego iniziale ha determinato Parte_11 un indebito allungamento dei tempi di recupero del credito -nel caso risarcimento- di per sé produttivo di danno patrimoniale” (CTR Milano n.
2088/2015).
Sempre salvi i diritti di rivalsa degli Enti Previdenziali e di altri eventuali aventi diritto….”
Per l'appellata, appellante incidentale CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello proposto dalle Parte_1
ed il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza
[...]
n. 142/2023 emessa dal Tribunale di Ancona in data 6 febbraio 2023, accertata l'esclusiva responsabilità del compianto IG. nella Parte_12 produzione del sinistro per cui è causa, condannare in solido tra loro l' CP_8
la IG.ra , all'integrale residuo risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni sofferti dalla pari ad euro 31.923,00 s.e. e. o., oltre Parte_5 interessi legali dalla data del sinistro, sino all'effettivo soddisfo e ponendo definitivamente ed integralmente a carico delle stesse i costi di CTU e CTP sostenuti e le spese legali del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese del presente gravame.”
Per l'appellata CP_10
“Piaccia all'Il.ma Corte d'Appello di Ancona respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 [...] siccome infondati in fatto ed in diritto e, comunque, non provati. CP_11
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la in qualità di procuratrice Controparte_4 speciale della proprietaria dell'autoarticolato Iveco Parte_5
Magirus 480 tg. CH463LH, conveniva innanzi al Tribunale di Ancona la CP_8
e la IG.ra , nella rispettiva qualità di Compagnia Controparte_2 assicuratrice e di proprietaria dell'auto Polo VW tg. CR236EP, per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal mezzo in occasione del sinistro stradale in cui, in data 11.3.2016, era rimasto coinvolto mentre percorreva la Galleria Gola della
Rossa in direzione da Fabriano verso Ancona, allorquando Controparte_9 coniuge defunto della alla guida della vettura WV Polo, provenendo CP_2 dall'opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia percorsa dall'autoarticolato, procedendo a velocità eccessiva e cagionando l'urto.
Si costituiva, proponendo domanda riconvenzionale, e Controparte_2 spiegavano, altresì, intervento volontario i figli e Parte_2 Parte_3
, quest'ultimo in proprio e quale genitore, unitamente a ,
[...] CP_3 dei figli minori ed , per chiedere l'accertamento di una Persona_1 Pt_4 concorsuale responsabilità del conducente l'autoarticolato Iveco nella CP_12 causazione del sinistro e, quindi, rivendicare il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto.
Si costituiva anche la contestando la fondatezza della domanda Controparte_8 attorea e, successivamente, l'attrice chiedeva di chiamare in causa la Parte_1
per essere manlevata in caso di condanna, integrazione autorizzata dal
[...]
Tribunale, con conseguente costituzione della compagnia di assicurazioni che chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza impugnata, così provvedeva “accerta e dichiara che il sinistro del 11.03.2016, si è verificato per colpa concorrente di parte attrice e di parte convenuta, ripartita secondo la presunzione di cui all'art. 2054 cc e conseguentemente: condanna , , Controparte_2 Parte_2
quest'ultimo insieme a anche per i figli minori Parte_3 CP_3
e in solido tra loro e con la Persona_1 Parte_4 Controparte_13
in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della soc.
[...]
in persona del suo legale rapp. te pro-tempore, quale Controparte_4 procuratore speciale della soc. PA della somma di €.38.605,02, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, condanna altresì le suddette parti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano già compensate per metà in €, 7.500,00 per compensi (compresa sentenza parziale), € 140,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna altresì la Controparte_4 in persona del suo legale rapp. te pro-tempore, quale procuratore speciale
[...] della soc. , in solido con l'ass.ne PA
, in persona del suo leg. rapp.te pro– tempore, al pagamento Parte_1 in favore di , , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 quest'ultimo insieme a anche per i figli minori e CP_3 Persona_1
, della somma di €.287.027,64, di cui €.6.652,64 per rimborso Parte_4 quota costo vettura e spese (iva compresa, come da CTU tecnica) ed
€.277.375,00 per danno parentale, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo sulla somma così determinata, condanna altresì le suddette parti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano già compensate per metà in €.11.000,00 per compensi, € 310,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Condanna, inoltre, la in persona del legale rapp.te pro Controparte_15 tempore al rimborso a favore di dette ultime parti per la sentenza parziale n.
13/2020 del 07.01.20 della somma di €. 1.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole in via definitiva per metà a carico della parte attrice in solido con la compagnia e Parte_1 per metà a carico delle parti convenute , , Controparte_2 Parte_4
, e Federico, in solido tra loro e con la in Pt_3 Pt_2 Controparte_13 persona del suo legale rapp.te.”
Avverso detta sentenza proponeva appello per i seguenti Parte_1 motivi:
1. Omessa motivazione, non avendo il Giudice di primo grado neppure ricostruito la dinamica del sinistro e non avendo, quindi, indicato le ragioni per le quali non aveva ritenuto superata la presunzione di cui all'art 2054 cc;
2. Omesso esame di fatti decisivi ed erronea valutazione delle risultanze emerse nel procedimento penale e, segnatamente, dalla perizia eseguita nel corso dell'incidente probatorio;
3. Nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui viene dichiarata la corresponsabilità del conducente dell'autocarro in assenza di elementi di prova gravi, univoci e decisivi;
4. Violazione dell'art 132 cpc nella parte in cui il primo Giudice ha affermato di non poter ritenere superata la presunzione di colpa in capo ad entrambi i conducenti ex art 2054 c.c., secondo comma, difettando “prove conducenti”, senza verificare le risultanze istruttorie e senza indicare le ragioni per cui si è deciso di non tenerne conto;
5. erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il danno parentale in favore , NI del de cuius Parte_4 CP_9
, nata l'[...], oltre un anno dopo il sinistro di causa e nella
[...] parte in cui ha condannato essa appellante al pagamento in favore dei congiunti anche degli “interessi al tasso legale dalla data del Pt_2 sinistro sino all'effettivo soddisfo”, dopo avere dato atto che, per il danno parentale, “aveva attinto alle apposite tabelle del Tribunale di Milano anno
2021 senza procedere alla preventiva devalutazione della somma ricavata dalle Tabelle.
Si costituivano , , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 quest'ultimo insieme a anche per i figli minori e CP_3 Persona_1
che chiedevano la conferma della sentenza impugnata nell'an, Parte_4 proponendo appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
a. erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il danno non patrimoniale, liquidandoli ai minimi, senza tener conto del legame strettissimo che univa tutta la famiglia Pt_2
b. erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto i danni patrimoniali, limitandoli al solo danno materiale al veicolo, senza pronunciarsi sugli ulteriori danni, patrimoniali e non, dedotti e provati.
Insistevano, inoltre, nelle istanze istruttorie non ammesse nonché sulle già formulate richieste di ctu medico legale e cinematica. Da ultimo eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc perché redatto in violazione dei principi di sinteticità e chiarezza.
Si costituiva la ditta che, nel condividere le censure mosse alla Controparte_4 sentenza di primo grado dalla compagnia di assicurazioni appellante, proponeva appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui riconosceva, in assenza di motivazione, la corresponsabilità in misura paritetica del conducente della nel sinistro. Controparte_16
Si costituiva la , che chiedeva respingere l'appello Controparte_17 principale proposto da e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1 siccome infondati in fatto ed in diritto. Controparte_11
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa degli appellanti , Controparte_2 Parte_2
, quest'ultimo insieme a anche per i figli
[...] Parte_3 CP_3 minori e , atteso che l'atto introduttivo, Persona_1 Parte_4 seppure indubbiamente poco sintetico, indica comunque, in maniera chiara e precisa, le parti della sentenza impugnata, con la conseguenza che non vi sono i presupposti per sanzionare con l'invalidità il mancato rispetto del limite di sinteticità.
Con i primi quattro motivi di appello e con l'appello incidentale la Parte_1 società tutti da esaminarsi congiuntamente perché Controparte_11 strettamente connessi, le appellanti censurano la sentenza di primo grado quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed al ritenuto mancato superamento della presunzione di colpa di cui all'art 2054 cc, ritenendo che il
Giudice di primo grado avrebbe omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento e mal valutato le prove fornite dalle parti.
Orbene, dal rapporto dei carabinieri della Stazione di Serra San Quirico intervenuti, la dinamica del sinistro può ricostruirsi come segue: il giorno 11.3.2016, all'interno della Galleria Gola della Rossa e, quindi, in condizioni di illuminazione artificiale e con fondo stradale bagnato per l'umidità portata dai mezzi in transito, l'autovettura VW Polo tg CP236P, assicurata di proprietà CP_13
, condotta nell'occorso da percorreva la Controparte_2 Controparte_9
SS76 con direttrice di marcia “Ancona Fabriano”, quando, in presenza di una curva, invadeva l'opposta corsia di marcia, andando ad urtare con l'autoarticolato Iveco Magirus 480 tg. CH463LH, con attaccato semirimorchio
Cardi 552075 tg. AB18911, di proprietà condotto da Parte_5
, assicurato Controparte_18 Pt_1
A seguito della collisione, avvenuta all'interno della carreggiata di pertinenza dell'autocarro, la vettura si fermava in posizione di quiete coricata sul lato sinistro in senso antiorario rispetto alla propria direttrice di marcia, dopo aver colliso con la galleria stessa ed il IGnor decedeva. Pt_2
Per la ricostruzione della dinamica del sinistro, è stato espletato in sede penale, incidente probatorio e la perizia è stata depositata in atti dall'odierno appellante: detta prova atipica ben può essere utilizzata ai fini del decidere, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche nell'ipotesi quale quella in esame in cui tutte le parti non abbiano partecipato all'accertamento effettuato in sede penale, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 11426 del
16/05/2006, e cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8459 del 05/05/2020, secondo la quale la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 cpp in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché' il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio - cfr Cass. n. 5947/23).
Trattandosi, peraltro di accertamenti esperiti, in sede penale, su "cose" soggette a modificazione, le risultanze di dette indagini (effettuate, nell'immediatezza, dal perito nominato dal Gip, come poi approdate, nel rituale e regolare rispetto del contraddittorio, nel presente processo) risultano essere dotate di particolare valenza probatoria.
Orbene, i carabinieri intervenuti ed il perito nel corso del sopralluogo hanno accertato che la strada su cui è avvenuto il sinistro è una strada extraurbana ad una carreggiata con doppio senso di marcia con le due corsie separate da una doppia striscia continua;
che sono presenti, in entrambe le direzioni di marcia, segnali indicanti un limite di velocità di 70 km/h, oltre a segnali di pericolo con indicazione “strada sdrucciolevole per pioggia o neve” e “curve pericolose”.
E' incontestato tra le parti che il sinistro sia avvenuto poiché il Pt_2 nell'impegnare una curva, ha invaso l'opposta corsia di marcia percorsa dall'autocarro, andando ad urtare con lo stesso.
Il perito del Gip ha ricostruito la velocità di marcia del in 101.8 km/h e, Pt_2 quindi, tenuto conto della tolleranza di 5 km/h, ha ritenuto che la stessa fosse superiore di 26.8 km/h rispetto a quella consentita;
detta valutazione non è condivisa dai consulenti degli appellati che, invece, ritengono che il Pt_2 procedesse a velocità pari a circa 65-70 Km/h (cfr consulenza dott. ). Per_4
Quanto, invece, alla velocità di marcia del mezzo pesante, dalla perizia dell'ausiliario del Gip ( e sul punto non vi è contestazione tra le parti) emerge che il cronotachigrafo del mezzo presentava un errore del fondo scala: al riguardo ,il perito ritiene che ““il pennino che registra il valore della velocità sul disco con un movimento radiale, che si va a comporre con il movimento continuo di rotazione di 360° nelle 24 ore, invece che partire a registrare i valori delle velocità dalla circonferenza corrispondente ad una velocità pari a zero, sulla quale il pennino, a veicolo fermo, per effetto della rotazione del disco, rimane sovrapposto, è partito a registrare dalla circonferenza tracciata, si a veicolo fermo, ma che risulta spostata verso l'alto di 4,27 km/h (vedere l'ingrandimento di cui all'all. n. 25).
Ciò IGnifica che, per risalire al valore della velocità, occorre detrarre, dal valore registrato, i 4,27 km/h che il cronotachigrafo indica anche quando il veicolo è fermo.” Il consulente degli appellati sostiene, invece, che l'errore ha un'entità pari a
2KM/H.
Ebbene, secondo il perito del gip, partendo da una velocità rilevata dal cronotachigrafo di 80 KM/h e sottraendo l'entità dell'errore pari a 4,27 km/h si avrebbe una velocità di marcia di 75,73 km/h.
Dalle ct prodotte dalla difesa degli appellanti si evince, invece, che, partendo da una velocità di marcia di 81 (in tal senso viene letta l'immagine di cui all'allegato
26 della perizia dell'ausiliario del Gip come riportata nella foto 4 allegata alla ct del dott – pag 17 della relazione) e sottraendo l'errore di 2 km/h si Per_4 avrebbe una velocità di marcia di 79 km/h.
Il ct del Gip, allora ritenendo che, nel caso in cui la velocità venga rilevata utilizzando le risultanze del tachigrafo, alla velocità registrata dall'apparecchio si detrae sempre una tolleranza fissa di 6 km/h, come dal Reg. CEE n. 3821/85,
(in realtà, il reg 165/14 che ha modificato il reg 3821/85) ha ritenuto che l'autocarro marciasse ad una velocità pari a 69,73 km/h (75,73 – 6 km/h).
Ciò posto, è certo che il invadeva la corsia di marcia opposta, Pt_2 circostanza da cui si desume che, a prescindere dalla velocità di marcia concretamente assunta, lo stesso non aveva una velocità consona ed adeguata alla curva impegnata ed al tratto di strada percorso, caratterizzato, appunto, dalla presenza di una curva e da un fondo bagnato per l'umidità portata dai mezzi in transito.
La circostanza che la velocità di marcia non era congrua è accertata dalla lapalissiana considerazione che il ha perso il controllo del proprio Pt_2 mezzo, finendo per invadere la corsia di marcia dell'autocarro: appare allora pacifico che la velocità di guida del ha sicuramente giocato un ruolo Pt_2 IGnificativo nella determinazione del sinistro, essendo evidente che una minore velocità avrebbe consentito al conducente di mantenere il controllo del mezzo, permettendo di impegnare in condizioni di sicurezza la curva e, in ogni caso, di effettuare tutte le manovre necessarie per rimettersi in carreggiata e di riprendere, poi, il normale assetto di marcia. Orbene, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass civ 4201/2022; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477).
Per attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo che ha invaso l'opposta corsia di marcia è, dunque, necessario che il conducente del veicolo antagonista dimostri di aver tenuto rigorosamente la destra, di aver condotto il veicolo a velocità moderata e di essersi posto in condizione di impedire il danno.
Nel caso in esame, detta prova non è stata raggiunta.
Invero, ritiene la Corte che, a prescindere dalla tolleranza di 6 km/h a cui fa riferimento l'ausiliario del Gip, tolleranza che è stata prevista solo al fine di determinare eventuali eccessi di velocità sanzionabili ai sensi dell'art 142 CDS, in ogni caso, va valutata la condotta di guida del he, anche aderendo CP_18 acriticamente alla ricostruzione operata dall'ausiliario del gip nella perizia versata in atti, non può in alcun modo ritenersi prudente e rispettosa dei dettami del codice della strada.
In altri termini, anche a voler ritenere che il conducente dell'autoarticolato marciava ad una velocità di 69.73, quindi assai prossima, per non dire coincidente con quella massima consentita alla tipologia di veicolo e sul tratto di strada percorso, va osservato che la presenza di un limite di velocità, di certo, non autorizza la marcia alla velocità massima consentita in caso di condizioni avverse, quali quelle presenti nel caso in esame.
Deve, infatti, evidenziarsi che, nel caso di specie, il valore massimo consentito della velocità doveva essere prudentemente adeguato, secondo il disposto dell'art. 141 CDS (richiamato dall'art. 142 comma 5), secondo cui la velocità deve essere, in ogni caso, regolata in relazione alle caratteristiche ed allo stato della strada e del traffico, in considerazione:
- del fondo stradale bagnato, che rendeva la strada sdrucciolevole e che avrebbe dovuto, quindi, indurre, un conducente professionale ad una maggiore accortezza;
- della presenza di gallerie ravvicinate che, notoriamente, creano un gioco di luci
(chiaro e scuro) che rende ostico per la vista adattarsi alle diverse condizioni di illuminazione, imponendo, quindi, a qualunque conducente ed ancor di più ad un conducente esperto, peraltro verosimilmente a conoscenza dei luoghi, molto vicini alla residenza, una maggiore accortezza.
Appare allora evidente che, anche se si volesse ritenere che il conducente dell'autocarro non procedeva a velocità superiore rispetto a quella consentita dalla segnaletica stradale (ma quantomeno coincidente con la velocità massima permessa per la tipologia di veicolo e sul tratto di strada impegnato), si deve certamente concludere che, comunque, procedeva ad una velocità superiore a quella da ritenersi adeguata allo stato dei luoghi come sopra descritto, di talché, se il avesse limitato, come dovuto, la propria velocità di marcia, CP_18 avrebbe avuto una condotta di guida che gli avrebbe consentito, se non di evitare l'urto, di ridurre notevolmente la velocità dello scontro e le conseguenze di esso.
Il quindi, non ha rispettato i normali precetti della prudenza (in CP_18 particolare, quello di ridurre la velocità), non essendosi, quindi, attivato per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili (e, nel caso di specie, lo stesso ha dichiarato di essersi accorto dell'invasione di carreggiata da parte della vettura).
Ne discende che, nella graduazione della colpa, la violazione commessa dal appare connotata da maggiore gravità, avendo egli creato ostacolo alla Pt_2 circolazione del veicolo che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia, mentre la colpa del che, invece, stava procedendo all'interno della CP_18 propria corsia, si è estrinsecata nel fatto che, a causa della velocità non adeguata, non è stato in grado di adottare manovre idonee ad evitare l'incidente, atteso che il ha tentato di frenare e si è buttato sulla destra, ma, a CP_18 causa della velocità ed alla massa del veicolo condotto, non è riuscito ad arrestare o a rallentare IGnificativamente il mezzo, manovra questa che avrebbe concesso, quantomeno, al conducente della vettura un maggiore spazio per rientrare nella propria corsia di marcia: in tale contesto, stante anche la obiettiva difficoltà per il di reagire, in poche frazioni di secondo, alla grave e CP_18 repentina infrazione altrui, si ritiene ragionevole valutare la responsabilità in misura pari al 80% per il e al 20%, per il proprio in Pt_2 CP_18 considerazione della natura delle violazioni commesse, della gravità delle rispettive colpe e dell'efficienza causale delle condotte poste in essere.
Ne discende che, in accoglimento dei motivi di appello sopra indicati e dell'appello incidentale della , la sentenza di primo grado andrà Controparte_11 riformata sul punto.
Ne consegue che, quanto al danno patrimoniale subito dalla Parte_5 di cui la società è procuratore speciale, lo stesso, non contestato nel CP_4 quantum, dovrà gravare in misura dell'80% sugli eredi con la Pt_2 conseguenza che gli stessi saranno tenuti a corrispondere, in solido con la compagnia di assicurazioni , la somma di euro 51.076,80 (80% di CP_13
63846,00), previa detrazione degli acconti già versati (16500.00 in data
19.10.2016 e 15430,00 dopo la sentenza di primo grado), fermi gli interessi di cui alla sentenza impugnata.
Parimenti il danno alla vettura, come liquidato in primo grado (non essendo censurata la sentenza sul punto) graverà solo in misura del 20% sull'appellante assicurazione e sulla che, pertanto, dovranno essere Parte_5 condannate al pagamento della minor somma di euro 2261.06, comprensivo di
Iva.
Passando al quantum, l'appellante con il quinto motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il danno parentale in favore di , NI del de cuius , nata in [...] Parte_4 Controparte_9
8.7.2017, ovvero oltre un anno dopo il sinistro di cui è causa. Detta doglianza è fondata: invero, con riguardo al NI non ancora nato al momento dell'incidente non sussiste, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività, non essendo neppure concepibile la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti, non essendo la NI ancora nata (e neppure concepita) al momento del decesso del nonno.
In altri termini, allora, se il diritto al risarcimento per la perdita del rapporto, in specie del rapporto nonno/NI, impone la verifica probatoria del legame affettivo irrimediabilmente perso per l'altrui condotta illecita, è ben difficile affermare la titolarità di tale diritto in capo al nascituro (ed ancora di più in capo al NI non ancora concepito), il quale nella fase del concepimento e fino alla nascita non ha ancora esperito, sotto alcun profilo, il rapporto di cui si assume l'intervenuta lesione.
Peraltro, in ipotesi di riconoscimento del diritto risarcitorio del nascituro verrebbe tutelato un rapporto parentale confinato all'ambito della mera possibilità durante la gestazione, ma inattuabile in assoluto dopo la nascita, avendo la premorienza dell'ascendente definitivamente precluso l'effettività e la concretezza di quel rapporto;
di conseguenza, si affermerebbe la sufficienza, ai fini del diritto al risarcimento, della mera enunciazione della possibilità di quel legame parentale,
a prescindere da qualsivoglia prova, divenuta, nelle more della nascita, del tutto impossibile. Una tale soluzione ermeneutica si rivela impraticabile in un contesto normativo e giurisprudenziale che richiede, diversamente, ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto con l'ascendente, la prova in concreto dei connotati di quel rapporto.
Ne discende che in accoglimento del motivo di appello, la sentenza di primo grado andrà riformata in parte qua.
Sempre nell'ambito del quinto motivo di appello, censura la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato essa compagnia di assicurazioni al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, senza tenere in considerazione il fatto che il danno parentale era stato liquidato all'attualità e, quindi, senza procedere a preventiva devalutazione dello stesso ed applicazione degli interessi sulla somma via via rivalutata.
In tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. (Cassazione civile sez. III,
23/03/2018, (ud. 15/02/2018, dep. 23/03/2018), n.7267).
Invero, alla sorte rivalutata non possono aggiungersi gli interessi legali con decorrenza dal momento del fatto, altrimenti si determinerebbe la locupletazione del danneggiato: ne consegue che il danno da ritardo, può esser liquidato con la tecnica degli interessi, ma non sulla somma originaria ovvero su quella rivalutata al momento della liquidazione, sebbene sulla somma originaria rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. U n. 1712-95, Cass. n. 2780-97, Cass. n. 5054-09, Cass.
n. 3931-10), ovvero per identità di risultato, come pur in qualche caso si è detto, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito (v. Cass.
n. 21396-14; Cassazione civile sez. I, 19/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep.
19/03/2020), n.7466).
Ne discende che, in accoglimento del motivo di appello, la sentenza di primo grado andrà riformata in parte qua, dovendosi prevedere che la compagnia di assicurazioni sarà tenuta a versare la somma (di seguito determinata in considerazione del diverso apporto causale al sinistro come ritenuto nella presente sentenza) oltre interessi nella misura legale da calcolarsi sulla somma indicata previamente devalutata alla data del 11.3.2016 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data della decisione ed oltre agli interessi legali, sul complessivo importo risultante, dalla data della presente sentenza fino al saldo.
Gli eredi poi, con l'appello incidentale, censurano la sentenza di primo Pt_2 grado nella parte in cui, nella determinazione del quantum del danno parentale, ha liquidato i minimi tabellari, senza tener conto dell'intensità del vincolo familiare con il de cuius, prescindendo altresì dalle risultanze della prova orale espletata.
Il Giudice di primo grado, nella liquidazione del danno ha tenuto conto delle tabelle di Milano del 2021, anche se, al momento della sentenza (febbraio 2023), dette tabelle erano state già censurate dalla Suprema Corte con sentenza n.
10579/2021, in quanto ritenute inadeguate a perseguire le eIGenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa ed erano state già pubblicate le nuove tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2022, ritenute dalla giurisprudenza di legittimità coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza n. 10579/2021.
Orbene, a tal riguardo, dette tabelle potranno essere legittimamente applicate qualora la parte, come nella specie, ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi di giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato. (cfr Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, (ud.
04/10/2022, dep. 16/12/2022), n.37009) (si vedano, in tal senso, le note conclusionali degli appellanti incidentali del 23.12.2022 laddove si chiede la liquidazione del danno con le tabelle di Milano “da aggiornarsi con le ultime pubblicate”), dovendosi comunque osservare che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a , moglie del de cuius, i seguenti punti: Controparte_2
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 61 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 67 anni (lett. “B” della Tabella); - punti 16 trattandosi di familiare convivente con la vittima al momento del decesso
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti (lett. “D” della
Tabella -sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto);
- punti 5 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale, quindi, di punti 65, pari ad euro 254.215,00 (65 punti x euro
3.911,00)
Con particolare riguardo al parametro “E”, dalla prova orale espletata è emerso che aveva uno stretto legame con il marito, derivante anche Controparte_2 da molti anni di frequentazione prima del matrimonio, trattandosi comunque di un rapporto affettivo con il coniuge di intensità ordinaria: non emergono dunque, nemmeno dalle allegazioni di parte, circostanze da cui desumere un rapporto di straordinaria ed eccezionale intensità, rientrando nell'ordinarietà, secondo l'id quod plerumque accidit, che un coniuge condivida con l'altro coniuge momenti di vita ed esperienze e che il coniuge superstite possa soffrire di ansia e turbamenti per il lutto.
Quanto alla figlia si devono riconoscere i seguenti punti: Parte_2
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 61 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 28 anni (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 trattandosi di familiare convivente con la vittima al momento del decesso
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti (lett. “D” della
Tabella -sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto); - punti 5 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale, quindi, di punti 73, pari ad euro 285.503,00 (73 punti x Euro
3.911,00)
Con particolare riguardo al parametro “E”, dalla prova orale espletata è emerso che la figlia aveva uno stretto legame con il padre, trattandosi comunque di un rapporto affettivo di intensità ordinaria: non emergono dunque, nemmeno dalle allegazioni di parte, circostanze da cui desumere un rapporto di straordinaria ed eccezionale intensità, rientrando nell'ordinarietà, secondo l'id quod plerumque accidit, che un figlio condivida con il genitore momenti di vita ed esperienze, anche a carattere lavorativo, come nel caso in esame e che possa soffrire di ansia e turbamenti per il lutto.
Quanto al figlio si devono riconoscere i seguenti punti: Parte_3
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 61 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 36 anni (lett. “B” della Tabella);
- punti 8 trattandosi di familiare che, pur non convivente con la vittima, al momento del decesso, abitava nello stesso stabile (lett. C)
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti (lett. “D” della
Tabella -sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto);
- punti 5 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale, quindi, di punti 63, pari ad euro 246.393,00 (63 punti x Euro
3.911,00)
Con particolare riguardo al parametro “E”, dalla prova orale espletata è emerso che il figlio aveva uno stretto legame con il padre, trattandosi comunque di un rapporto affettivo di intensità ordinaria: non emergono dunque, nemmeno dalle allegazioni di parte, circostanze da cui desumere un rapporto di straordinaria ed eccezionale intensità, rientrando nell'ordinarietà, secondo l'id quod plerumque accidit, che un figlio condivida con il genitore momenti di vita ed esperienze, anche in ambito lavorativo, che possa soffrire di ansia e turbamenti per il lutto.
La dedotta circostanza per cui lo stesso, anche dopo il matrimonio abbia continuato a convivere nel medesimo stabile con il padre è stata poi valutata con l'attribuzione dei punti per il parametro di cui alla lettera C.
Quanto al NI , applicando la tabella per la liquidazione del Persona_1 danno patrimoniale da perdita del fratello/NI, si ottiene:
- punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 61 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 3 anni (lett. “B” della Tabella);
- punti 8 trattandosi di familiare che, pur non convivendo con la vittima al momento del decesso, abitava nello stesso stabile
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza più di tre superstiti entro il secondo grado (lett. “D” della Tabella -sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto);
- punti 5 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale, quindi, di punti 52, pari ad euro 88.296,00 (63 punti x euro
1698,00)
Con particolare riguardo al parametro “E”, dalla prova orale espletata è emerso che il bambino aveva uno stretto legame con il nonno, che sovente pensava anche ad accudirlo, trattandosi comunque di un rapporto affettivo di intensità ordinaria, anche in relazione all'età del minore. Come detto, invece, nulla potrà essere riconosciuto in favore della minore
, nata dopo oltre un anno dal sinistro e, quindi, al momento del Parte_4 sinistro, ancora neppure concepita.
Ne discende che, tenuto conto del concorso di colpa nella misura dell'80% del nella causazione del sinistro, in riforma della sentenza di primo grado, Pt_2 andranno liquidate agli appellanti incidentali le seguenti somme:
a , moglie del de cuius, la somma di euro 50.843,00 Controparte_2
a , figlia del de cuius, la somma di euro 57.100,60 Parte_2
a , figlio del de cuius, la somma di euro 49.278,60 Parte_3
a , NI del de cuius, la somma di euro 17.695,20. Persona_1
Come detto, sulle somme di cui sopra, tutte valutate all'attualità, dovranno essere applicati gli interessi compensativi nella misura legale da calcolarsi sulla somma indicata previamente devalutata alla data del 11.3.2016 e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data della decisione ed oltre agli interessi legali, sul complessivo importo risultante, dalla data della presente sentenza fino al saldo.
Gli eredi impugnano la sentenza di primo grado anche nella parte in cui Pt_2 avrebbe omesso di liquidare il danno biologico iure proprio di essi appellanti, nonché di determinare e liquidare per intero il danno patrimoniale sofferto, nulla avendo statuito con riferimento alle spese funerarie, alle spese medico legali e dei consulenti tecnici nominati nel corso del procedimento penale ed avendo, altresì, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione equitativa del danno patrimoniale subito quali membri della società di famiglia di cui il de cuius era titolare che, alla morte dello stesso ha subito un momento di forte difficoltà che ha imposto ad essi eredi anche di far ricorso a denari personali per sostenere l'impresa.
Detto motivo di appello è solo parzialmente fondato. Invero, quanto al danno biologico iure proprio, deve evidenziarsi che detta domanda non è stata mai proposta nel corso del primo grado di giudizio e, come tale, deve dichiararsi inammissibile ex art 345 cpc.
Analoghe considerazioni devono trarsi con riguardo al danno patrimoniale consistente nella refusione delle spese sostenute per pagare i consulenti nominati in sede penale, trattandosi di domanda nuova, mai proposta nel primo grado di giudizio.
Quanto al danno patrimoniale di cui si chiede una liquidazione equitativa, ovvero il danno subito conseguente alla revoca dei fidi bancari concessi al titolare intuitu personae ed la richiesta di “rientro immediato” delle Banche, deve evidenziarsi che gli appellanti incidentali, che in tal senso erano onerati, non hanno fornito la prova del nesso causale tra i lamentati danni ed il decesso del capo famiglia, atteso che non è nemmeno ipotizzabile che la permanenza in vita del IG. avrebbe fatto desistere l'Istituto Bancario dalla richiesta di Controparte_9
“rientro” della considerevole somma di circa euro 280 mila (già scaduta il
04.08.2016), di talché difetta la prova del nesso causale tra il decesso del IG.
e la richiesta avanzata dalla Controparte_9 CP_19
Deve, invece, accogliersi la doglianza relativa alle spese funerarie, avanzata in primo grado e non scrutinata dal Tribunale, dovendosi riconoscere alla IGnora
l'importo di euro 800.15 (20% di 4000,77 – cfr doc 16 allegato al CP_2 fascicolo di primo grado), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, andranno integralmente compensate tra le parti.
Infondata è da ultimo la domanda di condanna ex art 96 cpc avanzata dagli eredi dal momento che può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso Pt_2 di soccombenza reciproca. (Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14147)
PQM
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 e sull'appello incidentale proposto da quale procuratore Controparte_20 speciale della nonché PA sull'appello incidentale proposto dagli eredi di avverso la Controparte_9 sentenza del Tribunale di Ancona n. 142/2023 pubblicata il 6.2.2023, in parziale riforma della sentenza impugnata:
accerta e dichiara il concorso di colpa di nella causazione del Controparte_9 sinistro in data 11.3.2016 per le ragioni di cui in parte motiva nella misura del
80%;
accerta e dichiara conducente dell'autocarro Iveco di Controparte_18 proprietà della parimenti responsabile per la restante Parte_5 quota del 20% nella causazione del sinistro di cui è causa per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 quest'ultimo insieme a anche per i figli minori e CP_3 Persona_1
, in solido tra loro e con la , al pagamento Parte_4 Controparte_13 in favore della società quale procuratore speciale della Controparte_4 [...]
della somma di euro 51.076,80 (80% di 63846,00), previa Parte_5 detrazione degli acconti già versati (16500.00 in data 19.10.2016 e 15430,00 dopo la sentenza di primo grado), oltre interessi come da sentenza di primo grado;
Condanna quale procuratore speciale della , Controparte_4 Parte_5 in solido con al pagamento delle seguenti somme: Parte_1
a , moglie del de cuius, la somma di euro 50.843,00 per Controparte_2 danno non patrimoniale a , figlia del de cuius, la somma di euro 57.100,60 per danno Parte_2 non patrimoniale a , figlio del de cuius, la somma di euro 49.278,60 per danno Parte_3 non patrimoniale a , NI del de cuius, la somma di euro 17.695,20 per danno Persona_1 non patrimoniale oltre interessi compensativi nella misura legale da calcolarsi sulle somme indicate previamente devalutate alla data del 11.3.2016 e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT fino alla data della decisione ed oltre agli interessi legali, sul complessivo importo risultante, dalla data della presente sentenza fino al saldo e previa e detrazione sulle somme complessive così calcolate di eventuali somme già versate dalla compagnia di assicurazioni rivalutate in base all'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo compreso tra la data di versamento dell'acconto e la data della presente sentenza.
Condanna quale procuratore speciale della , Controparte_4 Parte_5 in solido con al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 del danno patrimoniale sostenuto per spese funerarie che liquida in euro di euro
800.15, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed al pagamento, in favore di , , , quest'ultimo Controparte_2 Parte_2 Parte_3 insieme a anche per il figlio minore , della somma CP_3 Persona_1 di euro 2261.06, comprensivo di Iva, oltre interessi come da sentenza di primo grado, per il danno alla vettura.
Rigetta la domanda risarcitoria proposta nel primo grado di giudizio da Parte_3
e per la figlia minore .
[...] CP_3 Parte_4
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 12.2.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico