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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 603/2024 avente per oggetto “divorzio contenzioso –
scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Camilla Parte_1 C.F._1
Pirino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Luisella Peralta, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
resistente;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 15 Per il ricorrente: “1. confermare l'assegnazione della casa familiare in favore di , sino CP_1
al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
2. disporre l'affidamento Per_1
Per_ condiviso in capo ad entrambi i genitori della figlia , con collocamento prevalente della stessa
presso l'abitazione materna, sita in Sassari alla Carmelo Floris n. 13; 3. disporre che
[...]
Per_
concorra al mantenimento della figlia nella misura di €.300,00, che verserà Parte_1
mensilmente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a . Tale importo CP_1
dovrà ritenersi omnia comprensivo ad eccezione del diritto di ad ottenere il rimborso CP_1
del 50% (cinquanta per cento) delle sole spese straordinarie, ritenute necessarie, dietro semplice
richiesta e presentazione del documento comprovante l'esborso;
4. revocare l'assegno di
mantenimento in favore della figlia , maggiorenne, economicamente indipendente, non più PE
convivente con la madre;
5. rigettare il richiesto riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
6. nella denegata ipotesi in cui il CP_1
Tribunale volesse riconoscere un assegno divorzile in favore della sig.ra si formula istanza CP_1
affinché le somme indebitamente percepite dalla resistente per il mantenimento della figlia PE
nel periodo marzo 2022 – giugno 2024 vengano imputate a titolo di assegno divorzile una tantum già
integralmente corrisposto (€.300,00 x 28 mesi = €.8.400,00), così da escludere ulteriori obblighi a
carico del sig. ;
7. con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge”. Pt_1
Per la resistente:
“-Ogni avversa istanza, eccezione e conclusione respinta,
- Preliminarmente dichiararsi con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio civile
contratto tra i sig.ri e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di Sassari, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri
anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza.
Nel merito:
pagina 2 di 15 - Disporre l'affido condiviso della minore in capo ad entrambe i genitori, con Per_1
collocamento privilegiato presso abitazione materna;
Per_
- Confermare l'assegno di mantenimento a carico dei Sig. a favore della sola figlia , Pt_1
portando lo stesso ad euro 450,00 mensili da corrispondersi alla sig.ra , entro il giorni CP_1
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente del 100% dell'incremento stimato sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo Istat, senza specifica richiesta, ovvero la somma veriore accertanda
in corso di causa, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70% ;
- disporre a favore della la somma di € 300,00 a titolo di assegno divorzile a carico CP_1
del [ovvero di almeno 200 euro mensili – v. memoria conclusiva del 14.05.2025], Parte_1
ovvero la somma maggiore o minore accertando in corso di causa - Confermare l'assegnazione della
casa coniugale a favore della quale genitore collocatario della figlia minorenne, la CP_1
quale ivi abiterà unitamente alla stessa;
- Disporre, qualora la casa coniugale venga messa all'asta, che il sig. provveda al pagamento Pt_1
del canone di locazione di altra civile abitazione aventi le stesse qualità, al fine di consentire
l'assegnazione della stessa alla la quale vi abiterà con la figlia non economicamente CP_1
indipendente;
Per_
- disporre il rispetto del piano PIANO GENITORIALE per la gestione della figlia minore da
interdersi parte integrante della predetta memoria difensiva;
-Rigettare le avverse richieste in quanto illegali ed infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2024 il signor ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale la signora per ottenere lo scioglimento del CP_1
pagina 3 di 15 matrimonio celebrato in Sassari in data 21.10.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sassari per l'Anno 2000 - N. 162 - Parte 1.
A tal proposito, ha rappresentato che: (a) dalla unione matrimoniale erano nate due figlie, PE
Per_ (nata il [...]) e (nata il [...]); (b) si era separato dalla moglie in forza di decreto di omologazione del 19.1.2016 (n. cronol. 464/2016) del Tribunale di Sassari, alle seguenti condizioni: -
affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente di queste presso la madre;
-
assegnazione della casa coniugale, sita in Sassari, via Carmelo Floris, n. 13 alla sig.ra - CP_1
previsione di un contributo al mantenimento delle figlie da parte del sig. nella misura di Pt_1
complessivi € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
(c) dalla data della separazione la convivenza non era più ripresa ed era inoltre cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con la coniuge.
Fatte queste premesse, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia rappresentando che quest'ultima avrebbe raggiunto l'indipendenza economica, in PE
quanto dal 21.3.2023 presterebbe servizio presso la S.P.F.C.L. s.r.l.s., e si sarebbe, inoltre, resa autonoma dal suo nucleo familiare, avendo instaurato una convivenza more uxorio con il proprio fidanzato.
Dal punto di vista economico, ha affermato che la sua capacità economica sarebbe diminuita, poiché
quando era in forze presso la Polizia di Stato il suo emolumento era pari a € 2.900,00 mensili, mentre attualmente il suo trattamento pensionistico ammonta ad € 2.800,00 mensili (a questa somma andrebbe sottratta, inoltre, la cessione di 1/5, per complessivi € 395,00).
In questa stessa prospettiva, ha dedotto di essere esposto per € 48.000,00 nei confronti dell'istituto finanziario che aveva concesso il mutuo per l'acquisto della casa adibita a dimora coniugale, poiché -
trovatosi in ristrettezze economiche- a partire dal 2020 aveva sospeso il pagamento del relativo rateo.
pagina 4 di 15 Infine, nell'evidenziare la capacità reddituale della coniuge (receptionist presso una struttura alberghiera), ha chiesto che nessun assegno divorzile venisse corrisposto alla resistente, valorizzando il fatto che questa mai avesse avanzato tale richiesta in sede di separazione e sottolineando che le sue condizioni di salute non sarebbero così gravi da limitarne la capacità lavorativa.
La resistente si è costituita in data 17.5.2024, ha aderito alla domanda principale di scioglimento del matrimonio e non si è opposta alla richiesta di revoca del mantenimento in favore della figlia PE
(precisando che ella svolge l'attività di impiegata presso uno studio professionale, percependo circa €
1.100,00 mensili).
Tuttavia, ha chiesto disporsi un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in Pt_2
Per_ favore dell'altra figlia, studentessa non economicamente indipendente, affetta da diabete mellito di tipo 1 e da disturbo dell'apprendimento.
Inoltre, la sig.ra ha specificato che -contrariamente a quanto affermato da controparte- non CP_1
svolge l'attività di addetta alla reception presso una struttura alberghiera, ma il ben più gravoso servizio di pulizie, percependo uno stipendio di € 430,00 mensili.
Ha, perciò, sottolineato la disparità tra la sua capacità economica e quella del sig. , destinatario Pt_1
di un trattamento pensionistico pari ad € 2.800,00 al mese, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno divorzile nella misura di € 300,00 al mese, e precisando, altresì, che essendosi sempre occupata dell'educazione delle figlie, non ha mai potuto trovare un'occupazione a tempo pieno, di essere riuscita -successivamente alla separazione- a sopperire alle mancanze del coniuge
(il quale in alcuni periodi avrebbe finanche omesso di corrispondere il contributo al mantenimento delle figlie) attraverso gli aiuti dei familiari e di soffrire di gravi patologie cardiache, che le impediscono di aumentare il carico di lavoro e le rendono estremamente arduo reperire una nuova occupazione.
All'udienza del 20.6.2024 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice istruttore.
pagina 5 di 15 Per_ Il ricorrente ha riferito di sostenere economicamente la figlia sia con la corresponsione del mantenimento, sia con l'elargizione settimanale di contanti;
ha, altresì, ribadito di essere un Ispettore
Capo della Polizia di Stato in quiescenza e che durante la vita matrimoniale la moglie lavorava in qualità
di impiegata presso una struttura alberghiera;
infine, si è dichiarato disponibile a versare la somma di €
Per_ 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia e di essere d'accordo che l'assegno unico INPS venga percepito al 100% dalla coniuge.
La resistente ha affermato di lavorare in regime part-time presso un albergo delle ferrovie dal 2013, di aver sempre svolto le stesse mansioni e di aver percepito sempre lo stesso stipendio;
ha, inoltre,
sottolineato di non aver formulato la domanda di mantenimento durante il procedimento di separazione,
perché sperava di poter provvedere con le proprie forze al sostentamento della famiglia ed auspicava di poter cambiare lavoro, ma ciò non le è stato possibile, perché gli impegni familiari non glielo hanno consentito;
inoltre, ha dichiarato di aver subito un infarto e di essersi sottoposta recentemente ad un intervento chirurgico.
Per_ In merito al mantenimento della figlia ha confermato la richiesta dell'aumento del relativo importo, precisando che alla ragazza, affetta da diabete, viene corrisposta un'indennità di frequenza, che viene interamente impiegata per l'acquisto di farmaci per le sue necessità legate alla patologia.
Infine, ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico INPS, pari ad € 300,00 mensili.
In esito a tale udienza, il Giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Per_ «1) affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione permanente presso l'abitazione materna con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale come stabilito in sede di separazione;
2) il padre sig. , quale genitore non collocatario, ha l'obbligo di versare - entro il 5 di ogni mese Pt_1
e a decorrere dalla data della domanda - alla sig.ra la somma di euro 400,00 oltre CP_1
Per_ rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.: si ritiene doveroso, una volta venuta meno l'obbligazione di pagina 6 di 15 contributo al mantenimento per la figlia (perché maggiorenne economicamente indipendente), PE
Per_ aumentare la quota di contributo al mantenimento di (da 300,00 a 400,00 euro mensili) considerato,
da una parte, le accresciute esigenze della ragazza collegate all'età, e dall'altro, l'aumentata capacità
economica del padre data dal risparmio maturato dal non dover più pagare la quota spettante all'altra figlia;
del resto, il sig. all'udienza del 20.06.2024 si è dichiarato disponibile a versarle detta Pt_1
somma; 3) l'assegno unico INPS, su accordo delle parti, verrà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
Per_ 4) il padre potrà incontrare la figlia liberamente, prendendo accordi direttamente con lei, in considerazione della sua età quasi adulta».
Con lo stesso provvedimento, il Giudice istruttore ha, inoltre, caldeggiato una soluzione conciliativa tra le parti in merito alla questione del riconoscimento da parte del ricorrente di un assegno divorzile in favore della resistente, invitando le parti a tenere nella debita considerazione le funzioni assistenziale,
perequativa e compensativa svolte dall'assegno divorzile.
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti hanno, tuttavia, dichiarato che le trattative non hanno avuto esito positivo, poiché il ricorrente non era incline a riconoscere alcunché a titolo di assegno divorzile alla coniuge.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti (mentre sono state rigettate le richieste di prova da esse formulate, perché irrilevanti al fine del decidere, v. ordinanza del 24.6.2024,
che si conferma) e all'esito, lette le note di trattazione scritta con cui è stata sostituita l'udienza del
29.5.2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
In accoglimento della domanda principale, e ricorrendo le condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b,
L.898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, va anzitutto dichiarato lo scioglimento del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di ininterrotta separazione, ed pagina 7 di 15 essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Ciò posto in ordine allo status, la controversia come innanzi proposta fra le parti appare essere prettamente incentrata su questioni di carattere economico ed in particolare sulla determinazione
Per_ dell'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore della figlia (maggiorenne ma non economicamente indipendente) da porre a carico del sig. , nonché sulla sussistenza o meno dei Pt_1
presupposti per il riconoscimento in capo alla signora del diritto a percepire l'assegno CP_1
divorzile e sulla valutazione dell'ammontare di detto assegno.
Il Collegio dispone l'obbligo in capo al sig. di versamento della somma di € 400,00 mensili a Pt_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento della figlia (oltre al 70% delle spese straordinarie) in considerazione delle accresciute esigenze economiche della ragazza in relazione all'età, con la
Per_ precisazione che tale quantificazione tiene conto specificatamente delle esigenze della figlia che sono di certo aumentate rispetto all'epoca della separazione nel 2016 (sul punto v., Cass. civ., Sez. I,
Sent. n. 13664/2022: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze
economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica
dimostrazione»), della accresciuta capacità economica del padre, che non dovrà più far fronte alle spese per il mantenimento della figlia maggiore (rispetto alla quale viene revocato l'obbligo di PE
contribuire al mantenimento in capo al padre), nonché della disponibilità manifestata dallo stesso ricorrente nell'udienza del 20.6.2024 ad aumentare a € 400,00 il suo contributo al mantenimento della
Per_ figlia (circostanza che nei fatti conferma la sua capacità economica di farvi fronte).
Per quanto attiene all'assegno divorzile, poiché parte ricorrente ha insistito sul fatto che la mancata richiesta del mantenimento in sede di separazione precluderebbe la possibilità di riconoscere un assegno divorzile, specialmente quando la relativa domanda sia stata formulata a distanza di alcuni lustri dalla definizione del procedimento di separazione (rif. al richiamo di Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n.
pagina 8 di 15 25646/2021), pare opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni sulla differenza tra l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e quello previsto all'esito del procedimento di divorzio.
L'art. 156 c.c. prevede che il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, qualora non abbia adeguati redditi propri, possa ottenere un assegno di mantenimento, laddove non sia in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (ciò in quanto soltanto con il divorzio viene meno il vincolo matrimoniale, v. Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 30496/2021).
Diversi sono invece i presupposti dell'assegno divorzile, che -ai sensi dell'art. 5, l. 898/1970- può essere previsto quando il richiedente non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive in considerazione delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione del consorzio familiare ed alla formazione del patrimonio personale o di quello comune, nonché del reddito di entrambi, il tutto nell'ambito di una valutazione complessiva anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Ne deriva, perciò, che -come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 1758/2008)- «La
determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali
operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei
coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei
relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno
divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e
di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della
pronuncia di divorzio».
pagina 9 di 15 Da ciò discende, dunque, sempre secondo la Cassazione, che «l'assetto economico relativo alla
separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire
utili elementi di valutazione» in ordine alla possibilità di stabilire un assegno divorzile.
A ben guardare, ciò è esattamente quello che la Suprema Corte ha stabilito nella decisione richiamata dal ricorrente (rif. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 25646/2021), ove -lungi dal negare tout court la possibilità di riconoscere l'assegno divorzile per il solo fatto della mancata richiesta dell'assegno di mantenimento in sede di separazione- si è limitata a precisare che nel giudizio sul riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere presa in considerazione dal Giudice di merito la circostanza del lungo periodo intercorso tra la separazione (in cui non era stato richiesto il mantenimento) e il divorzio
(dieci anni) al fine di valutare in maniera oculata se nella fattispecie concreta ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (in particolare dal punto di vista dell'inadeguatezza dei redditi del richiedente e dell'impossibilità di poterseli procurare per ragioni oggettive).
Nessun automatismo, dunque, ma semplicemente un vaglio rigoroso dei presupposti sui quali si basa l'assegno di divorzio;
presupposti che nel corso del tempo hanno fatto registrare un'evoluzione giurisprudenziale, che è opportuno richiamare brevemente.
Secondo l'orientamento tradizionale, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. S.U., Sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 10 di 15 Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., Sent. n.
18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva Cass., S.U., Sent. n. 18287/2018, invece, i Giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà
che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella
Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il Giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento -da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5, comma 6 della legge sul divorzio, «al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di
conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle
aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata, [...], oltre che
pagina 11 di 15 delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione
matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del
lavoro» (Cass. Sez. Un., Sent. n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della legge 898/1970 e che valorizza -in ossequio al principio di solidarietà- la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa.
Come dire, insomma, che «riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice traduce nel
linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello
spirito della gratuità» (Cass. Sez. Un., Sent. n. 20494/2022).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che nel caso in esame la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa dalle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi, sia con riferimento alla vita matrimoniale che all'attualità.
Infatti, sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti, risulta accertato (per presunzioni) che la signora -durante i 15 anni di matrimonio- si sia occupata del ménage familiare e della cura ed CP_1
educazione delle figlie, sacrificando le proprie ambizioni professionali, escludendo del tutto l'attività
lavorativa per la maggior parte della vita matrimoniale ed accettando (a partire dal 2013) un impiego per un numero di ore giornaliere molto limitato (due), proprio al fine accudire in modo responsabile le
Per_ due figlie (delle quali, come si è detto, nata nel 2007, è affetta da diabete mellito di tipo 1, con scompenso) nei loro primi anni di vita (appunto dal 2001 al 2012), che dunque ella abbia offerto tale fondamentale contribuito alla vita familiare, lasciando al signor l'opportunità di dedicarsi alla Pt_1
propria attività lavorativa.
pagina 12 di 15 Inoltre, risulta provata la sperequazione della attuale situazione reddituale delle parti, desumibile dalla comparazione delle loro produzioni documentali e da cui emerge un'indubbia superiorità economica del ricorrente, che può contare su un trattamento pensionistico mensile di € 2.800,00 (sia pure gravato dalla cessione di 1/5) rispetto alla sig.ra che percepisce uno stipendio di € 430,00 al mese. CP_1
Tutto ciò premesso, considerati anche i seguenti fattori: (a) l'età della signora (56 anni) e le sue fragili condizioni di salute, (b) la durata del matrimonio (15 anni), (c) la precarietà reddituale della resistente -
elementi che parimenti costituiscono indice di determinazione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5,
comma 6 della L. 898/1970- il Collegio, reputa equo e congruo determinare in € 150,00 quanto dovuto mensilmente dal signor in favore della signora a titolo di assegno divorzile, somma Pt_1 CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a decorrere dalla data della domanda.
Per quanto attiene all'ulteriore domanda spiegata in via subordinata dal ricorrente (con la quale egli richiede una liquidazione una tantum dell'assegno, rispetto al quale vorrebbe, tuttavia, portare in compensazione negativa le somme già corrisposte a titolo di mantenimento per la figlia PE
nonostante la di lei intervenuta indipendenza economica, che quantifica in € 8.400,00), si rileva che essa
(oltreché tardiva) è infondata e va respinta.
Sul punto, giova sottolineare che con orientamento consolidato, la Suprema Corte ha più volte ribadito la natura para-alimentare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non autosufficienti (esso, come avviene per gli alimenti, sopperisce in senso generale ai bisogni di vita del figlio, senza che sia necessario, tuttavia, il ricorrere dello stato di indigenza),
affermando il principio per cui «in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il
diritto del coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo per l'altro a versarlo, nella misura e nei
modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia
sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il
momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'assegno,
pagina 13 di 15 con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione
non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla
data della domanda di modificazione» (v., per tutte, Cass. civ., Sez. I., Ord. n. 10974/2023).
***
Le spese di lite sono compensate al 50% alla luce della natura della controversia e dei rapporti tra le parti e poste a carico del ricorrente per la restante quota del 50% stante la sua soccombenza relativa alla domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_3
in Sassari in data 21.10.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Sassari per l'anno 2000 - N. 162 - Parte 1 e ordina all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Sassari, via Carmelo Floris, n. 13 alla
Per_ signora che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia maggiorenne CP_1
economicamente non autosufficiente;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia con decorrenza dalla Persona_3
domanda;
- pone a carico di l'obbligo di versare presso il domicilio della resistente, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente sulla Per_1
base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il pagina 14 di 15 protocollo CNF;
l'assegno unico INPS su accordo delle parti continuerà ad essere percepito per intero dalla CP_1
- obbliga il signor a versare alla signora entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile, l'importo di €
150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
- compensa le spese di lite per la quota del 50% e condanna il signor alla Parte_1
rifusione, in favore della signora della quota del restante 50% delle spese CP_1
processuali che si liquidano in € 2.100,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
(Stefania Deiana) (Marta Guadalupi)
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 603/2024 avente per oggetto “divorzio contenzioso –
scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Camilla Parte_1 C.F._1
Pirino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Luisella Peralta, CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
resistente;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 15 Per il ricorrente: “1. confermare l'assegnazione della casa familiare in favore di , sino CP_1
al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
2. disporre l'affidamento Per_1
Per_ condiviso in capo ad entrambi i genitori della figlia , con collocamento prevalente della stessa
presso l'abitazione materna, sita in Sassari alla Carmelo Floris n. 13; 3. disporre che
[...]
Per_
concorra al mantenimento della figlia nella misura di €.300,00, che verserà Parte_1
mensilmente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a . Tale importo CP_1
dovrà ritenersi omnia comprensivo ad eccezione del diritto di ad ottenere il rimborso CP_1
del 50% (cinquanta per cento) delle sole spese straordinarie, ritenute necessarie, dietro semplice
richiesta e presentazione del documento comprovante l'esborso;
4. revocare l'assegno di
mantenimento in favore della figlia , maggiorenne, economicamente indipendente, non più PE
convivente con la madre;
5. rigettare il richiesto riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
6. nella denegata ipotesi in cui il CP_1
Tribunale volesse riconoscere un assegno divorzile in favore della sig.ra si formula istanza CP_1
affinché le somme indebitamente percepite dalla resistente per il mantenimento della figlia PE
nel periodo marzo 2022 – giugno 2024 vengano imputate a titolo di assegno divorzile una tantum già
integralmente corrisposto (€.300,00 x 28 mesi = €.8.400,00), così da escludere ulteriori obblighi a
carico del sig. ;
7. con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge”. Pt_1
Per la resistente:
“-Ogni avversa istanza, eccezione e conclusione respinta,
- Preliminarmente dichiararsi con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio civile
contratto tra i sig.ri e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di Sassari, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri
anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza.
Nel merito:
pagina 2 di 15 - Disporre l'affido condiviso della minore in capo ad entrambe i genitori, con Per_1
collocamento privilegiato presso abitazione materna;
Per_
- Confermare l'assegno di mantenimento a carico dei Sig. a favore della sola figlia , Pt_1
portando lo stesso ad euro 450,00 mensili da corrispondersi alla sig.ra , entro il giorni CP_1
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente del 100% dell'incremento stimato sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo Istat, senza specifica richiesta, ovvero la somma veriore accertanda
in corso di causa, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70% ;
- disporre a favore della la somma di € 300,00 a titolo di assegno divorzile a carico CP_1
del [ovvero di almeno 200 euro mensili – v. memoria conclusiva del 14.05.2025], Parte_1
ovvero la somma maggiore o minore accertando in corso di causa - Confermare l'assegnazione della
casa coniugale a favore della quale genitore collocatario della figlia minorenne, la CP_1
quale ivi abiterà unitamente alla stessa;
- Disporre, qualora la casa coniugale venga messa all'asta, che il sig. provveda al pagamento Pt_1
del canone di locazione di altra civile abitazione aventi le stesse qualità, al fine di consentire
l'assegnazione della stessa alla la quale vi abiterà con la figlia non economicamente CP_1
indipendente;
Per_
- disporre il rispetto del piano PIANO GENITORIALE per la gestione della figlia minore da
interdersi parte integrante della predetta memoria difensiva;
-Rigettare le avverse richieste in quanto illegali ed infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2024 il signor ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale la signora per ottenere lo scioglimento del CP_1
pagina 3 di 15 matrimonio celebrato in Sassari in data 21.10.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sassari per l'Anno 2000 - N. 162 - Parte 1.
A tal proposito, ha rappresentato che: (a) dalla unione matrimoniale erano nate due figlie, PE
Per_ (nata il [...]) e (nata il [...]); (b) si era separato dalla moglie in forza di decreto di omologazione del 19.1.2016 (n. cronol. 464/2016) del Tribunale di Sassari, alle seguenti condizioni: -
affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente di queste presso la madre;
-
assegnazione della casa coniugale, sita in Sassari, via Carmelo Floris, n. 13 alla sig.ra - CP_1
previsione di un contributo al mantenimento delle figlie da parte del sig. nella misura di Pt_1
complessivi € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
(c) dalla data della separazione la convivenza non era più ripresa ed era inoltre cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con la coniuge.
Fatte queste premesse, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia rappresentando che quest'ultima avrebbe raggiunto l'indipendenza economica, in PE
quanto dal 21.3.2023 presterebbe servizio presso la S.P.F.C.L. s.r.l.s., e si sarebbe, inoltre, resa autonoma dal suo nucleo familiare, avendo instaurato una convivenza more uxorio con il proprio fidanzato.
Dal punto di vista economico, ha affermato che la sua capacità economica sarebbe diminuita, poiché
quando era in forze presso la Polizia di Stato il suo emolumento era pari a € 2.900,00 mensili, mentre attualmente il suo trattamento pensionistico ammonta ad € 2.800,00 mensili (a questa somma andrebbe sottratta, inoltre, la cessione di 1/5, per complessivi € 395,00).
In questa stessa prospettiva, ha dedotto di essere esposto per € 48.000,00 nei confronti dell'istituto finanziario che aveva concesso il mutuo per l'acquisto della casa adibita a dimora coniugale, poiché -
trovatosi in ristrettezze economiche- a partire dal 2020 aveva sospeso il pagamento del relativo rateo.
pagina 4 di 15 Infine, nell'evidenziare la capacità reddituale della coniuge (receptionist presso una struttura alberghiera), ha chiesto che nessun assegno divorzile venisse corrisposto alla resistente, valorizzando il fatto che questa mai avesse avanzato tale richiesta in sede di separazione e sottolineando che le sue condizioni di salute non sarebbero così gravi da limitarne la capacità lavorativa.
La resistente si è costituita in data 17.5.2024, ha aderito alla domanda principale di scioglimento del matrimonio e non si è opposta alla richiesta di revoca del mantenimento in favore della figlia PE
(precisando che ella svolge l'attività di impiegata presso uno studio professionale, percependo circa €
1.100,00 mensili).
Tuttavia, ha chiesto disporsi un aumento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in Pt_2
Per_ favore dell'altra figlia, studentessa non economicamente indipendente, affetta da diabete mellito di tipo 1 e da disturbo dell'apprendimento.
Inoltre, la sig.ra ha specificato che -contrariamente a quanto affermato da controparte- non CP_1
svolge l'attività di addetta alla reception presso una struttura alberghiera, ma il ben più gravoso servizio di pulizie, percependo uno stipendio di € 430,00 mensili.
Ha, perciò, sottolineato la disparità tra la sua capacità economica e quella del sig. , destinatario Pt_1
di un trattamento pensionistico pari ad € 2.800,00 al mese, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire dal coniuge l'assegno divorzile nella misura di € 300,00 al mese, e precisando, altresì, che essendosi sempre occupata dell'educazione delle figlie, non ha mai potuto trovare un'occupazione a tempo pieno, di essere riuscita -successivamente alla separazione- a sopperire alle mancanze del coniuge
(il quale in alcuni periodi avrebbe finanche omesso di corrispondere il contributo al mantenimento delle figlie) attraverso gli aiuti dei familiari e di soffrire di gravi patologie cardiache, che le impediscono di aumentare il carico di lavoro e le rendono estremamente arduo reperire una nuova occupazione.
All'udienza del 20.6.2024 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice istruttore.
pagina 5 di 15 Per_ Il ricorrente ha riferito di sostenere economicamente la figlia sia con la corresponsione del mantenimento, sia con l'elargizione settimanale di contanti;
ha, altresì, ribadito di essere un Ispettore
Capo della Polizia di Stato in quiescenza e che durante la vita matrimoniale la moglie lavorava in qualità
di impiegata presso una struttura alberghiera;
infine, si è dichiarato disponibile a versare la somma di €
Per_ 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia e di essere d'accordo che l'assegno unico INPS venga percepito al 100% dalla coniuge.
La resistente ha affermato di lavorare in regime part-time presso un albergo delle ferrovie dal 2013, di aver sempre svolto le stesse mansioni e di aver percepito sempre lo stesso stipendio;
ha, inoltre,
sottolineato di non aver formulato la domanda di mantenimento durante il procedimento di separazione,
perché sperava di poter provvedere con le proprie forze al sostentamento della famiglia ed auspicava di poter cambiare lavoro, ma ciò non le è stato possibile, perché gli impegni familiari non glielo hanno consentito;
inoltre, ha dichiarato di aver subito un infarto e di essersi sottoposta recentemente ad un intervento chirurgico.
Per_ In merito al mantenimento della figlia ha confermato la richiesta dell'aumento del relativo importo, precisando che alla ragazza, affetta da diabete, viene corrisposta un'indennità di frequenza, che viene interamente impiegata per l'acquisto di farmaci per le sue necessità legate alla patologia.
Infine, ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico INPS, pari ad € 300,00 mensili.
In esito a tale udienza, il Giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
Per_ «1) affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione permanente presso l'abitazione materna con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale come stabilito in sede di separazione;
2) il padre sig. , quale genitore non collocatario, ha l'obbligo di versare - entro il 5 di ogni mese Pt_1
e a decorrere dalla data della domanda - alla sig.ra la somma di euro 400,00 oltre CP_1
Per_ rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.: si ritiene doveroso, una volta venuta meno l'obbligazione di pagina 6 di 15 contributo al mantenimento per la figlia (perché maggiorenne economicamente indipendente), PE
Per_ aumentare la quota di contributo al mantenimento di (da 300,00 a 400,00 euro mensili) considerato,
da una parte, le accresciute esigenze della ragazza collegate all'età, e dall'altro, l'aumentata capacità
economica del padre data dal risparmio maturato dal non dover più pagare la quota spettante all'altra figlia;
del resto, il sig. all'udienza del 20.06.2024 si è dichiarato disponibile a versarle detta Pt_1
somma; 3) l'assegno unico INPS, su accordo delle parti, verrà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
Per_ 4) il padre potrà incontrare la figlia liberamente, prendendo accordi direttamente con lei, in considerazione della sua età quasi adulta».
Con lo stesso provvedimento, il Giudice istruttore ha, inoltre, caldeggiato una soluzione conciliativa tra le parti in merito alla questione del riconoscimento da parte del ricorrente di un assegno divorzile in favore della resistente, invitando le parti a tenere nella debita considerazione le funzioni assistenziale,
perequativa e compensativa svolte dall'assegno divorzile.
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti hanno, tuttavia, dichiarato che le trattative non hanno avuto esito positivo, poiché il ricorrente non era incline a riconoscere alcunché a titolo di assegno divorzile alla coniuge.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti (mentre sono state rigettate le richieste di prova da esse formulate, perché irrilevanti al fine del decidere, v. ordinanza del 24.6.2024,
che si conferma) e all'esito, lette le note di trattazione scritta con cui è stata sostituita l'udienza del
29.5.2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
In accoglimento della domanda principale, e ricorrendo le condizioni fissate dall'art. 3, n. 2 lett. b,
L.898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, va anzitutto dichiarato lo scioglimento del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di ininterrotta separazione, ed pagina 7 di 15 essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Ciò posto in ordine allo status, la controversia come innanzi proposta fra le parti appare essere prettamente incentrata su questioni di carattere economico ed in particolare sulla determinazione
Per_ dell'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore della figlia (maggiorenne ma non economicamente indipendente) da porre a carico del sig. , nonché sulla sussistenza o meno dei Pt_1
presupposti per il riconoscimento in capo alla signora del diritto a percepire l'assegno CP_1
divorzile e sulla valutazione dell'ammontare di detto assegno.
Il Collegio dispone l'obbligo in capo al sig. di versamento della somma di € 400,00 mensili a Pt_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento della figlia (oltre al 70% delle spese straordinarie) in considerazione delle accresciute esigenze economiche della ragazza in relazione all'età, con la
Per_ precisazione che tale quantificazione tiene conto specificatamente delle esigenze della figlia che sono di certo aumentate rispetto all'epoca della separazione nel 2016 (sul punto v., Cass. civ., Sez. I,
Sent. n. 13664/2022: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze
economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica
dimostrazione»), della accresciuta capacità economica del padre, che non dovrà più far fronte alle spese per il mantenimento della figlia maggiore (rispetto alla quale viene revocato l'obbligo di PE
contribuire al mantenimento in capo al padre), nonché della disponibilità manifestata dallo stesso ricorrente nell'udienza del 20.6.2024 ad aumentare a € 400,00 il suo contributo al mantenimento della
Per_ figlia (circostanza che nei fatti conferma la sua capacità economica di farvi fronte).
Per quanto attiene all'assegno divorzile, poiché parte ricorrente ha insistito sul fatto che la mancata richiesta del mantenimento in sede di separazione precluderebbe la possibilità di riconoscere un assegno divorzile, specialmente quando la relativa domanda sia stata formulata a distanza di alcuni lustri dalla definizione del procedimento di separazione (rif. al richiamo di Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n.
pagina 8 di 15 25646/2021), pare opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni sulla differenza tra l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e quello previsto all'esito del procedimento di divorzio.
L'art. 156 c.c. prevede che il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, qualora non abbia adeguati redditi propri, possa ottenere un assegno di mantenimento, laddove non sia in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (ciò in quanto soltanto con il divorzio viene meno il vincolo matrimoniale, v. Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 30496/2021).
Diversi sono invece i presupposti dell'assegno divorzile, che -ai sensi dell'art. 5, l. 898/1970- può essere previsto quando il richiedente non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive in considerazione delle condizioni dei coniugi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione del consorzio familiare ed alla formazione del patrimonio personale o di quello comune, nonché del reddito di entrambi, il tutto nell'ambito di una valutazione complessiva anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Ne deriva, perciò, che -come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 1758/2008)- «La
determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali
operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei
coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei
relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno
divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e
di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della
pronuncia di divorzio».
pagina 9 di 15 Da ciò discende, dunque, sempre secondo la Cassazione, che «l'assetto economico relativo alla
separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire
utili elementi di valutazione» in ordine alla possibilità di stabilire un assegno divorzile.
A ben guardare, ciò è esattamente quello che la Suprema Corte ha stabilito nella decisione richiamata dal ricorrente (rif. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 25646/2021), ove -lungi dal negare tout court la possibilità di riconoscere l'assegno divorzile per il solo fatto della mancata richiesta dell'assegno di mantenimento in sede di separazione- si è limitata a precisare che nel giudizio sul riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere presa in considerazione dal Giudice di merito la circostanza del lungo periodo intercorso tra la separazione (in cui non era stato richiesto il mantenimento) e il divorzio
(dieci anni) al fine di valutare in maniera oculata se nella fattispecie concreta ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (in particolare dal punto di vista dell'inadeguatezza dei redditi del richiedente e dell'impossibilità di poterseli procurare per ragioni oggettive).
Nessun automatismo, dunque, ma semplicemente un vaglio rigoroso dei presupposti sui quali si basa l'assegno di divorzio;
presupposti che nel corso del tempo hanno fatto registrare un'evoluzione giurisprudenziale, che è opportuno richiamare brevemente.
Secondo l'orientamento tradizionale, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. S.U., Sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 10 di 15 Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., Sent. n.
18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva Cass., S.U., Sent. n. 18287/2018, invece, i Giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà
che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella
Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il Giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento -da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5, comma 6 della legge sul divorzio, «al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di
conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle
aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata, [...], oltre che
pagina 11 di 15 delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione
matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del
lavoro» (Cass. Sez. Un., Sent. n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della legge 898/1970 e che valorizza -in ossequio al principio di solidarietà- la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa.
Come dire, insomma, che «riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice traduce nel
linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello
spirito della gratuità» (Cass. Sez. Un., Sent. n. 20494/2022).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che nel caso in esame la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa dalle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi, sia con riferimento alla vita matrimoniale che all'attualità.
Infatti, sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti, risulta accertato (per presunzioni) che la signora -durante i 15 anni di matrimonio- si sia occupata del ménage familiare e della cura ed CP_1
educazione delle figlie, sacrificando le proprie ambizioni professionali, escludendo del tutto l'attività
lavorativa per la maggior parte della vita matrimoniale ed accettando (a partire dal 2013) un impiego per un numero di ore giornaliere molto limitato (due), proprio al fine accudire in modo responsabile le
Per_ due figlie (delle quali, come si è detto, nata nel 2007, è affetta da diabete mellito di tipo 1, con scompenso) nei loro primi anni di vita (appunto dal 2001 al 2012), che dunque ella abbia offerto tale fondamentale contribuito alla vita familiare, lasciando al signor l'opportunità di dedicarsi alla Pt_1
propria attività lavorativa.
pagina 12 di 15 Inoltre, risulta provata la sperequazione della attuale situazione reddituale delle parti, desumibile dalla comparazione delle loro produzioni documentali e da cui emerge un'indubbia superiorità economica del ricorrente, che può contare su un trattamento pensionistico mensile di € 2.800,00 (sia pure gravato dalla cessione di 1/5) rispetto alla sig.ra che percepisce uno stipendio di € 430,00 al mese. CP_1
Tutto ciò premesso, considerati anche i seguenti fattori: (a) l'età della signora (56 anni) e le sue fragili condizioni di salute, (b) la durata del matrimonio (15 anni), (c) la precarietà reddituale della resistente -
elementi che parimenti costituiscono indice di determinazione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5,
comma 6 della L. 898/1970- il Collegio, reputa equo e congruo determinare in € 150,00 quanto dovuto mensilmente dal signor in favore della signora a titolo di assegno divorzile, somma Pt_1 CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a decorrere dalla data della domanda.
Per quanto attiene all'ulteriore domanda spiegata in via subordinata dal ricorrente (con la quale egli richiede una liquidazione una tantum dell'assegno, rispetto al quale vorrebbe, tuttavia, portare in compensazione negativa le somme già corrisposte a titolo di mantenimento per la figlia PE
nonostante la di lei intervenuta indipendenza economica, che quantifica in € 8.400,00), si rileva che essa
(oltreché tardiva) è infondata e va respinta.
Sul punto, giova sottolineare che con orientamento consolidato, la Suprema Corte ha più volte ribadito la natura para-alimentare dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non autosufficienti (esso, come avviene per gli alimenti, sopperisce in senso generale ai bisogni di vita del figlio, senza che sia necessario, tuttavia, il ricorrere dello stato di indigenza),
affermando il principio per cui «in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il
diritto del coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo per l'altro a versarlo, nella misura e nei
modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia
sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il
momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'assegno,
pagina 13 di 15 con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione
non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla
data della domanda di modificazione» (v., per tutte, Cass. civ., Sez. I., Ord. n. 10974/2023).
***
Le spese di lite sono compensate al 50% alla luce della natura della controversia e dei rapporti tra le parti e poste a carico del ricorrente per la restante quota del 50% stante la sua soccombenza relativa alla domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_3
in Sassari in data 21.10.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Sassari per l'anno 2000 - N. 162 - Parte 1 e ordina all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Sassari, via Carmelo Floris, n. 13 alla
Per_ signora che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia maggiorenne CP_1
economicamente non autosufficiente;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia con decorrenza dalla Persona_3
domanda;
- pone a carico di l'obbligo di versare presso il domicilio della resistente, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente sulla Per_1
base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il pagina 14 di 15 protocollo CNF;
l'assegno unico INPS su accordo delle parti continuerà ad essere percepito per intero dalla CP_1
- obbliga il signor a versare alla signora entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile, l'importo di €
150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
- compensa le spese di lite per la quota del 50% e condanna il signor alla Parte_1
rifusione, in favore della signora della quota del restante 50% delle spese CP_1
processuali che si liquidano in € 2.100,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
(Stefania Deiana) (Marta Guadalupi)
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