Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 23/06/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 1409 dell'anno 2021 promossa da
(avv. APOLLONI GIOVANNI ); Parte_1
CONTRO
(avv. LO MONACO CARLO ) Controparte_1
(avv. SAGUTO GIUSEPPE SALVATORE DI Controparte_2
RI MA ( ) VIA MARCHESE DI C.F._1
VILLABIANCA 98 90100 PALERMO;
);
(avv. SANTI ANDREA ) Controparte_3
Si da atto che sono presenti l'avv. Garofalo in sostituzione dell'avv. APOLLONI GIOVANNI per
Parte_1
l'avv. Mangione in sostituzione dell'avv. LO MONACO CARLO per
[...]
Controparte_1
l'avv. SAGUTO GIUSEPPE SALVATORE anche in sost. dell'avv. DI
RI MA per Controparte_2
l'avv. Sansone in sostituzione dell'avv. SANTI ANDREA per
Controparte_3
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti. L'avv. Garofalo insiste nella revoca nell'ordinanza di non ammissione dei mezzi istruttori del 16.12.2022 e
1
L'avv. Mangione chiede la distrazione delle spese in favore dell'avv. Lo
Monaco.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene successivamente depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 23/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1409 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO Parte_1
SPINELLI 26 PALERMO, presso l'Avv. APOLLONI GIOVANNI che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
AGRIGENTO 15/A PALERMO - CON DEPOSITO IN CANCELLERIA,
presso l'Avv. LO MONACO CARLO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
elettivamente domiciliato in VIA LIBERTÀ 171 Controparte_2
90100 PALERMO, presso l'Avv. SAGUTO GIUSEPPE SALVATORE e DI
RI MA che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– convenuti –
E NEI CONFRONTI
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3
3 SANT'ORSOLA 36 41121 MODENA, presso l'Avv. SANTI ANDREA chela rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamata –
OGGETTO: Responsabilita professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
citava in giudizio il dott.re e la Controparte_2 Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da un doppio intervento chirurgico di mastoplastica additiva (intervento iniziale del 21.04.2016 e successiva revisione dell'08.07.2019) che, a suo dire, aveva avuto esiti insoddisfacenti e peggiorativi dell'aspetto estetico.
A sostegno della domanda l'attrice rappresentava che l'intervento di mastoplastica additiva era stato consigliato dal sanitario convenuto, in seguito alla diagnosi di ipoolasia mammaria con ptosi di grado severo bilaterale, causata da un precedente intervento di gastrectomia parziale del 2013 che aveva determinato un notevole calo ponderale e conseguente perdita di tonicità dei tessuti che interessavano la zona delle mammelle.
Indi, per rimediare a tale dismorfismo l'attrice, su consiglio del sanitario,
si sottoponeva in data 21.04.2016 a intervento di correzione di mastopessi con posizione di protesi, eseguito dallo stesso dott.re presso la struttura convenuta. CP_2
4 A distanza di due anni dall'intervento, lamentando gonfiore bilaterale asimmetrico alle mammelle e dolenzia, la sig.ra eseguiva, su Parte_1
consiglio del sanitario convenuto, RMN della mammella che evidenziava
“Evidente versamento periprotesico a dx. Presenza di key hole sig al QSE
della protesi sn da riferire a rottura circoscritta intracapsulare”.
A fronte di tale esito il dott. suggeriva revisione chirurgica di CP_2
mastopessi con accesso periareolare, drenaggio del sieroma mammario destro, capsulotomia e sostituzione protesica bilaterale con nuove protesi,
eseguita dal medesimo sanitario in data 08.07.2019 presso il nosocomio convenuto.
Persistendo insoddisfazione per il risultato finale dovuto, secondo l'attrice, alla sussistenza di un'asimmetria sotto il profilo della forma e del volume, la sig.ra citava in giudizio i sanitari convenuti Parte_1
lamentando l'inadempimento degli obblighi di informazione in ordine alla tecnica chirurgica adottata, non opportunatamente illustrata nella cartella clinica e nei moduli informativi allegati, e negligenza nell'esercizio dell'attività professionale.
Concludeva chiedendo di:
“accertare e dichiarare che i danni subiti dalla signora Parte_1
e descritti in citazione (oltre che documentati nella produzione allegata al
fascicolo attoreo) sono da imputare alla e alla Controparte_1
gravissima condotta negligente e all'imperizia palesate dal dottor CP_2
nella duplice operazione cui l'ha sottoposta, ovvero a chi di ragione
[...]
secondo l'apprezzamento giudiziale;
condannare, conseguentemente, i convenuti o il soggetto responsabile al
5 risarcimento dei danni patrimoniali cagionati, consistenti negli esborsi
sostenuti dall'attrice per ben due interventi chirurgici in ogni caso non
risolutivi delle patologie da cui era affetta bensì pregiudizievoli per la sua
salute e nell'importo necessario per il ripristino dell'immagine della
; Parte_1
-condannare, altresì, i suddetti, oppure colui cui è attribuito il pregiudizio,
al risarcimento del danno biologico con riferimento alla lesione sotto il
profilo estetico e stimato dal CTP nella misura del 12% procurato all'attrice,
o eventualmente da quantificarsi a mezzo del nominando CTU, tutte le voci
di danno oltre agli accessori di legge;
-condannare, ancora, il professionista e/o la clinica all'indennizzo dei
danni morali patiti dall'attrice con riferimento alla vita di relazione e
all'intimità sessuale stante il suo aspetto sfigurato;
-condannare, infine, il medico convenuto e/o la struttura ospitante alla
refusione dei compensi del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. allo
scrivente procuratore”.
Con comparsa depositata il 05.05.2021 si costituiva in giudizio il dott.
contestando in toto le richieste attoree e chiedendone l'integrale CP_2
rigetto.
Il sanitario convenuto deduceva la conformità del proprio operato alle regole della buona scienza medica e nello specifico della chirurgia plastico ricostruttiva, oltre che un adempimento degli obblighi di informazione.
Rilevava, nello specifico, che la rottura delle protesi del primo intervento del 21.04.2016 era rientrata nel programma di garanzia con attivazione della sostituzione protesica bilaterale gratuita e rimborso delle spese
6 operatorie. Aggiungeva, inoltre, che la modificazione di forma e volume delle mammelle lamentata da parte attrice fosse riconducibile, non già ad un erroneo posizionamento della protesi ma, piuttosto, a una discesa dei tessuti adipo-ghiandolari indotti da un aumento di peso della paziente nel contesto di tessuti dalle caratteristiche non ottimali, essendosi la medesima sottoposta a chirurgia bariatrica per cura dell'obesità ed a pregresso intervento di mastopessi.
Concludeva chiedendo ad ogni buon conto la chiamata in garanzia dell' per essere da essa garantita e manlevata in Controparte_3
caso di condanna.
Con comparsa del 05.05.2021 si costituiva la che Controparte_1
contestava la fondatezza delle domande attoree sotto il profilo dell'an e del quantum, non avendo l'attrice fornito prova del nesso eziologico fra l'operato dei sanitari e il danno ingiusto per cui è causa né dell'esistenza di un contratto di spedalità stipulato con la struttura comparente, atteso che la paziente aveva stipulato direttamente con il dott.re un CP_2
autonomo e distinto rapporto contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni sanitarie in regime libero professionale.
Precisata la correttezza professionale e la conformità alle linee guida dell'operato del dott. , concludeva chiedendo di rigettare le CP_2
domande attoree e in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale, di dichiarare la responsabilità solidale delle parti convenute con conseguente riparto interno delle responsabilità secondo la gravità delle rispettive colpe ed esercizio dell'azione di rivalsa.
Autorizzata la chiamata in giudizio formulata dal dott. , CP_2
7 con comparsa depositata il 02.11.2021 si costituiva la compagnia che eccepiva l'inoperatività della polizza -stipulata Controparte_3
tra le parti con decorrenza dal 26.02.2020- ai sensi dell'art. 1892 c.c, non avendo il sanitario comunicato alla stessa l'esistenza dei fatti di causa.
Eccepiva in subordine l'operatività della garanzia assicurativa a secondo rischio, avendo il sanitario convenuto stipulato in precedenza polizza con la compagnia CP_4
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di manleva e in subordine di dichiarare l'operatività solo in secondo rischio della polizza di assicuratrice milanese e l'indennizzabilità della sola quota di danno direttamente attribuibile al sanitario convenuto.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co 6, c.c, la causa veniva istruita attraverso C.T.U. medico legale e, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione a mezzo di ordinanza ex art. 185 bis c.p.c veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa la domanda non è fondata e non può
essere accolta.
Occorre prendere le mosse dagli esiti della CTU (e dei successivi chiarimenti forniti) i cui contenuti vanno pienamente condivisi ai fine del decidere.
I CCTTUU nominati hanno escluso ogni responsabilità del medico operante e della struttura convenuta ritenendo che l'intervento chirurgico di “mastopessi con posizione di protesi eseguito- nell'aprile del 2016-
secondo la tecnica di Tebbetts” era indicato per le condizioni cliniche della paziente, che presentava ipoplasia mammaria con ptosi di grado severo,
8 oltre ad essere stato correttamente eseguito.
Allo stesso tempo i CCTTUU hanno escluso ogni violazione nell'adempimento da parte dei sanitari degli obblighi informativi in ordine alla natura del trattamento chirurgico eseguito e della tecnica correttiva adottata.
Nella relazione di consulenza si legge infatti che “In cartella clinica
risultano allegati i consensi informati agli interventi chirurgici, sottoscritti
dalla periziata in maniera consapevole riguardo la procedura cui andava a
sottoporsi (sia in termini generali che particolari) e le relative complicanze”.
Ne consegue va esclusa ogni violazione della libertà di autodeterminazione della paziente sotto forma di violazione del consenso informato, che invece fu validamente reso.
In relazione al secondo intervento chirurgico di revisione di mastopessi e sostituzione delle protesi eseguito nel giugno del 2019 gli ausiliari non hanno ravvisato errori nella condotta professionale dei sanitari.
Gli stessi hanno ritenuto che anch'esso è stato condotto in conformità
alle leges artes prescritte dalla buona scienza medica e si è reso necessario e migliorativo delle condizioni cliniche della paziente alla luce delle complicanze medio tempore insorte - quali il sieroma formatosi nella mammella destra e la deformazione della mammella sinistra, dovuta alla rottura della protesi precedentemente impiantata. Secondo gli ausiliari
“non emergono elementi che consentono di affermare - anche in termini
meramente probabilistici - che la rottura della protesi mammaria sia
ascrivibile a condotte tecniche imperite e/o imprudenti nell'esecuzione
dell'intervento”.
9 Gli ausiliari hanno, infine, concluso ritenendo che “non si ravvisano
asimmetrie di forma e volume tra le due mammelle. Gli esiti cicatriziali –
indispensabili per qualsiasi tipo di intervento chirurgico – a forma di L in
linea con la tipologia di intervento chirurgico praticato, obiettivabili a livello
dei quadranti mammari inferiori, nel caso concreto sono apparsi
normocromici, ben consolidati, di colorito chiaro, pianeggianti, non
ipertrofici e non patologici. Per tali motivi non è possibile ritenere che gli
stessi integrino un pregiudizio estetico inquadrabile sotto il profilo medico
legale come danno biologico”.
Le valutazioni svolte dai Consulenti nel procedimento ante causam appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché le risultanze cui pervengono gli ausiliari vengono fatte proprie da questo decidente.
I CC.TT.UU. hanno poi esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dei consulenti di parte attrice alla bozza di relazione in ordine all'attendibilità delle misurazioni effettuate sul torace della paziente e alla mancanza di foto in posizione ortostatica frontale.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
10 argomentazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000). Né d'altra parte possono in questa sede essere sollevati profili di critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato degli ausiliari che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
Quanto poi al danno di natura psichica e relazionale, deve ritenersi consentita la relativa liquidazione soltanto laddove tali circostanze siano state tempestivamente allegate e provate dalla parte, ed integrino conseguenze dannose peculiari e specifiche del danneggiato (diverse cioè
da quelle standard presumibilmente patite da qualunque danneggiato con la stessa lesione dell'integrità psicofisica).
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun elemento indicativo degli effetti sulla propria sfera personale e relazionale dovuti dal peggioramento della propria condizione estetica;
di talché la domanda va rigettata.
Nell'odierna sede decisoria, attenendosi alle risultanze della CTU che hanno escluso del tutto profili di responsabilità in capo al medico e alla struttura convenuta e rilevato che non appare carente il consenso informato raccolto in occasione di entrambi gli interventi, le domande risarcitorie formulate da parte attrice vanno rigettate.
Il rigetto della domanda di responsabilità assorbe ogni questione in ordine alla copertura assicurativa della . Controparte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore sia dei convenuti e sia della compagnia terza chiamata tenendo conto del rifiuto da parte dell'attrice della proposta transattiva del 31.03.2025 a lei maggiormente favorevole, nonché sulla base della complessità della
11 causa, del suo valore collocato nello scaglione “indeterminabile” e ponendo le spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Rigetta tutte le domande di;
Parte_1
- Dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dal dott.
nei confronti dell' ; CP_2 Controparte_3
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese forfettarie come per legge in favore di ciascuno dei convenuti nonché della terza Assicurazione
chiamata in causa;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo all'udienza del 23/06/2025.
Il giudice
dott. Enrico Catanzaro
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