Articolo 6 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 maggio 1886
Art. 6.

Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarita' nell' adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Societa' di mutuo soccorso, registrate in conformita' di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli inscritti nella Societa', possono denunciare i fatti al Tribunale civile.

Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvedera' in conformita' al disposto dell'articolo 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

Entrata in vigore il 14 maggio 1886