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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1030/23 R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n.112/23, emesso nel procedimento iscritto al n.176/23 R.G. del Tribunale di Udine
e promossa con citazione in opposizione del 8 marzo 2023
da
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
geom. (C.F. ), Presidente del Parte_2 C.F._1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Muggia (TS), Calle de Bernardis
n. 34, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni
Zgagliardich (C.F. ; PEC C.F._2
; fax 040/367231), (C.F. Email_1 Parte_3
; PEC;
fax C.F._3 Email_2
040/367231) e Francesco Quaranta ( ; PEC C.F._4
; fax 040/367231), Email_3
tutti con Studio in Trieste (TS), P.zza Sant'Antonio Nuovo n.
2, Studio presso il quale è eletto domicilio in virtù della procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta, ai sensi dell'art. 83, co. 3,
c.p.c., all'opposizione;
- attrice opponente –
contro
1 (cod. fisc. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede Fusine Valromana - Tarvisio (UD), via Stichel snc, in persona dell'amministratore unico (cod. Controparte_1
fisc. , assistita e difesa dall'avv. CodiceFiscale_5
Marino Ferro del Foro di Udine (cod. fisc. C.F._6
- pec. - fax 0432 26455),
[...] Email_4
presso il cui studio di Udine, Piazza del Duomo n. 12 ha eletto domicilio, giusta procura alle liti unita elettronicamente al ricorso per decreto ingiuntivo;
- convenuta opposta –
OGGETTO: APPALTO, Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente:
NEL MERITO:
- annullare, revocare e comunque privare di qualsivoglia efficacia ed effetto il decreto ingiuntivo n. 112/2023, R.G. 176/2023, emesso dal Tribunale di Udine nei confronti della ed a favore Parte_1 Controparte_1
in quanto emesso in difetto dei presupposti che ne
[...] avrebbero legittimato l'emissione per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in opposizione e della presente memoria;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Pt_1
a favore della per i motivi
[...] Controparte_1 tutti dedotti e mandare pertanto la libera da Parte_1 qualsivoglia pretesa avanzata dalla Controparte_1 In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] rispetto alle obbligazioni assunte per le Controparte_1 ragioni tutte di cui al presente atto di citazione e per l'effetto condannare la : Controparte_1
➢al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in ragione di tale inadempimento, stimati in complessivi Euro 387.729,40, o all'importo che parrà di giustizia anche a seguito di disponenda consulenza tecnica d'ufficio;
➢in via subordinata, al risarcimento della minore somma di Euro 114.635,44 oltre IVA di legge, per le ragioni già esposte nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso il tutto eventualmente portando le predette somme, o quanto verrà riconosciuto di giustizia, in compensazione con quanto in denegata ipotesi potesse essere riconosciuto ancora a debito della per le Parte_1
2 causali di cui al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Per l'opposta:
Nel merito: confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, rigettata l'opposizione proposta dalla società Parte_1 per sua infondatezza in fatto ed in diritto, eccepita in ogni caso la decadenza e la prescrizione della garanzia per vizi. Ritenuta allo stato, la nullità delle domande riconvenzionali proposte dalla nei confronti Parte_1 della società respingersi comunque Controparte_1 le stesse per manifesta loro infondatezza in fatto ed in diritto. In ogni caso: spese e competenze della presente causa interamente rifuse comprese quelle del CTU, geom. CP_2 anticipate dalla società per l'importo di € CP_3 2.513,32, pari a metà della fattura 1PA del 12.03.2024; In via istruttoria: (…)
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Al fine di inquadrare correttamente la vicenda all'esame del Tribunale, occorre evidenziare, in punto di fatto, che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto costituisce il preteso saldo dell'subappalto inter partes per la realizzazione del tetto e del sottotetto (tranne la copertura vera e propria) di un immobile sito in Tarvisio, in
Rutte Grande n.1.
Si tratta, in sostanza, della fornitura e posa in opera in un solaio in legno e di una copertura in legname di abete lamellare e bilama.
Orbene, l'esigibilità del saldo da parte dell'appaltatore, nella specie del subappaltatore,
presuppone, l'accettazione dell'opera da parte del (sub)
committente e, qualora essa non sia intervenuta, né
tacitamente né espressamente, grava sull'appaltatore la prova di aver eseguito a regola d'arte i lavori appaltati.
A tale proposito occorre evidenziare che il Supremo
Collegio ha affermato, ( vedi, tra le tante, Cassazione
3 civile sez. I, 31/07/2017, n.19019) che “In tema di appalto,
ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario
distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione"
dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente
materiale che si compie mediante la messa a disposizione del
bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige,
al contrario, che il committente esprima (anche “per facta
concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con
conseguente manifestazione negoziale la quale comporta
effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da
ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il
conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.”.
Da ciò deriva che la mera presa in consegna dell'opera da parte del sub committente non equivale ad accettazione dell'opera.
Sicchè, in difetto di prova dell'accettazione da parte del sub committente, è onere del subappaltatore provare, in tal caso, la corretta esecuzione dei lavori appaltati per esigere il saldo del corrispettivo concordato.
Del resto, l'instaurazione del giudizio nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo lascia inalterata la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti processuali,
dovendo il convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale, offrire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa al pagamento del saldo, ossia l'accettazione dell'opera, o comunque, in difetto, l'esatta esecuzione delle opere appaltate.
Oltre a ciò, l'accettazione dell'opera, come sopra evidenziato, non si identifica con la presa in consegna, ma rappresenta un atto di volontà, diretto ad accogliere la
4 prestazione eseguita, che comporta l'esonero dell'appaltatore per vizi e difformità riconoscibili ed il diritto al pagamento del prezzo.
Pertanto, con riguardo ai vizi e difformità dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento,
a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore poichè ai sensi dell'art.1667 1° comma c.c.
solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia (cfr.Cass.14584/04).
Per altro verso, l'accettazione dell'opera libera l'appaltatore da responsabilità per tutti i predetti vizi palesi e comunque riconoscibili con l'ordinaria diligenza
(vedi Cass.1576/25), restando operante, nel rispetto del termine per la denunzia, solo quella per i cosiddetti vizi occulti.
Alla luce di quanto appena esposto in diritto e sulla scorta della disposta consulenza tecnica di ufficio ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre rilevare che la subappaltatrice opposta ha offerto la prova convincente, confortata dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, dell'accettazione senza riserve dall'opera da parte dell'opponente, nella veste di sub-committente.
In particolare, l'accettazione dell'opera da parte della è stata esplicita e documentata, sia Parte_1
attraverso dichiarazioni formali sia a mezzo di comportamenti concludenti, precludendo ulteriori contestazioni sui presunti
5 vizi estetici o difformità palesi.
A sostegno di siffatto convincimento milita l'accettazione esplicita durante il sopralluogo del
12.08.2022: in tale occasione l'ing. Controparte_4
definito direttore generale del cantiere, ebbe a dichiarare che "la collocazione delle travi già poste in opera al
momento dell'incontro, seppur posate con evidente
disallineamento rispetto alla potenziale perpendicolarità tra
elementi interagenti, viene accettata dalla committenza nella
persona del signor " (vedi doc.74 opposta). Parte_4
Oltre a ciò, l'ing. progettista e CP_5
direttore dei lavori, ebbe a sottoscrivere il "Rapporto di esecuzione della posa in opera a regola d'arte" in data
25.08.2022, attestando il collaudo positivo dell'opera, la qualità del prodotto e la sua funzionalità (vedi doc. 10
opposta).
Inoltre, lo stesso, in data 29.08.2022, ebbe a dichiarare che il primo tavolato maschiato (perlina) era stato posato a regola d'arte e corrispondeva alle caratteristiche concordate nel preventivo (doc. 13 opposta).
Del resto, a rafforzare il convincimento del Tribunale
soccorre anche l'accettazione implicita desumibile dalla prosecuzione dei lavori: difatti, dopo l'ultimazione della posa del tetto, la ha consentito alla di Parte_1 CP_1
applicare il perlinato e ha completato la copertura collocandovi sopra i pannelli fotovoltaici, dimostrando di aver accettato l'opera con le sue caratteristiche estetiche.
Si è quindi maturata pienamente la preclusione di contestazioni successive: la giurisprudenza sopra citata afferma che l'accettazione dell'opera, anche presunta, libera
6 l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili, che devono essere contestati in sede di verifica o collaudo.
Nel caso specifico, le caratteristiche dell'opera erano evidenti e sono state oggetto di valutazione durante l'esecuzione e il collaudo finale.
Del resto, la principale lamentela che l'opponente ha mosso alla subappaltatrice è costituita per l'appunto proprio da un preteso vizio palese, sostanzialmente di natura estetica, riferito all'andamento non ortogonale degli arcarecci che, però, secondo l'opposta, dipendeva non da un errore di esecuzione, ma da una scelta originaria della committenza, necessitata dalle caratteristiche dell'edificio,
e oltretutto condivisa, non solo dal direttore dei lavori che l'aveva progettata, ma dalla stessa la quale, ad Parte_1
opera eseguita ed all'esito di una sua verifica congiunta,
l'aveva, come appena sopra esposto, espressamente accettata.
Quanto sostenuto dall'opposta ha trovato sostanziale conferma nell'elaborato del CTU in cui, tra l'altro, si legge: “Come si è potuto verificare in loco e come
rappresentato nelle tavole grafiche di progetto, i lati
dell'edificio non risultano tra loro ortogonali” con l'inevitabile conseguenza che “Nella tavola di progetto viene
riportato lo schema tipo della posa degli arcarecci. Viene
infatti rappresentato che gli stessi non rispettano un
andamento ortogonale al cordolo perimetrale e banchina
d'appoggio, ma che hanno un andamento pressoché parallelo
all'orditura principale. Il progetto, infatti, prevede che
l'orditura principale segua l'andamento delle murature
perimetrali del fabbricato, anch'esse non ortogonali alla
7 banchina”…”Dall'analisi del grafico risulta che gli arcarecci
non sono ortogonali né al colmo, né alla banchina. Detto
particolare emerge anche dagli elaborati grafici contenuti ai
doc. 30 (elaborato grafico trasmesso dalla alla Pt_1 CP_1
e 43 di parte resistente (elaborato grafico della ). La CP_1
struttura principale segue l'andamento delle murature
perimetrali che non sono ortogonali tra di loro”.
Del resto, non è di secondario rilievo a fondare il convincimento del Tribunale, circa la piena corrispondenza dell'opera realizzata al progetto, il fatto che l'orditura del tetto è stata graficamente rappresentata nei disegni esecutivi di dettaglio (rendering) elaborati dalla ed CP_1
inviati al progettista e direttore dei lavori in data
04.05.2022 e in data 15.05.2022 per la loro approvazione prima del taglio delle travi e, dunque, ben prima della posa in opera del tetto.
Nessun equivoco poteva, quindi, sorgere su quelle che sarebbero state le caratteristiche estetiche e strutturali dell'opera commissionata alla e dalla stessa CP_1
realizzata in conformità agli elaborati grafici dello studio dell'ing. . CP_5
A bene vedere, l'andamento non ortogonale degli arcarecci non costituisce neppure un vizio, ma il frutto di una scelta progettuale che prevedeva per l'appunto che l'orditura principale seguisse l'andamento delle murature perimetrali del fabbricato, anch'esse non ortogonali alla banchina.
Quanto poi alle variazioni rilevate dal CTU in relazione alla sezione delle travi di colmo, alla sezione degli arcarecci, dell'assenza della trave rompitratta,
8 all'altezza del tetto, si tratta all'evidenza di difformità
palesi che risultano irrilevanti, in quanto superate dalla ritenuta accettazione dell'opera da parte dell'opponente, che come si è sopra esposto, preclude di far valere vizi palesi.
Ritiene, quindi, il Tribunale che l'opposta abbia offerto la prova della sussistenza della condizione di esigibilità del saldo dei lavori di subappalto commissionatile dall'opponente, ossia l'accettazione dell'opera daa parte della sub-committente.
Il che legittima pienamente la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
L'assenza di inadempimento nella realizzazione dell'opera, comprovata dall'avvenuta accettazione della stessa da parte dell'opponente, fa venir meno il presupposto logico giuridico delle domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dalla sub-committente.
In definitiva, l'opposizione e le domande riconvenzionali vanno rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiunto opposto.
Le spese del giudizio, comprese quelle dell'ATP svolto in corso di causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
c) rigetta le altre domande;
d) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che liquida in
9 Euro 16.230,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
e) pone a definitivo carico dell'opponente le spese di ATP.
Così deciso in Udine il 26/5/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1030/23 R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n.112/23, emesso nel procedimento iscritto al n.176/23 R.G. del Tribunale di Udine
e promossa con citazione in opposizione del 8 marzo 2023
da
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
geom. (C.F. ), Presidente del Parte_2 C.F._1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Muggia (TS), Calle de Bernardis
n. 34, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni
Zgagliardich (C.F. ; PEC C.F._2
; fax 040/367231), (C.F. Email_1 Parte_3
; PEC;
fax C.F._3 Email_2
040/367231) e Francesco Quaranta ( ; PEC C.F._4
; fax 040/367231), Email_3
tutti con Studio in Trieste (TS), P.zza Sant'Antonio Nuovo n.
2, Studio presso il quale è eletto domicilio in virtù della procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta, ai sensi dell'art. 83, co. 3,
c.p.c., all'opposizione;
- attrice opponente –
contro
1 (cod. fisc. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede Fusine Valromana - Tarvisio (UD), via Stichel snc, in persona dell'amministratore unico (cod. Controparte_1
fisc. , assistita e difesa dall'avv. CodiceFiscale_5
Marino Ferro del Foro di Udine (cod. fisc. C.F._6
- pec. - fax 0432 26455),
[...] Email_4
presso il cui studio di Udine, Piazza del Duomo n. 12 ha eletto domicilio, giusta procura alle liti unita elettronicamente al ricorso per decreto ingiuntivo;
- convenuta opposta –
OGGETTO: APPALTO, Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente:
NEL MERITO:
- annullare, revocare e comunque privare di qualsivoglia efficacia ed effetto il decreto ingiuntivo n. 112/2023, R.G. 176/2023, emesso dal Tribunale di Udine nei confronti della ed a favore Parte_1 Controparte_1
in quanto emesso in difetto dei presupposti che ne
[...] avrebbero legittimato l'emissione per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in opposizione e della presente memoria;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Pt_1
a favore della per i motivi
[...] Controparte_1 tutti dedotti e mandare pertanto la libera da Parte_1 qualsivoglia pretesa avanzata dalla Controparte_1 In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] rispetto alle obbligazioni assunte per le Controparte_1 ragioni tutte di cui al presente atto di citazione e per l'effetto condannare la : Controparte_1
➢al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in ragione di tale inadempimento, stimati in complessivi Euro 387.729,40, o all'importo che parrà di giustizia anche a seguito di disponenda consulenza tecnica d'ufficio;
➢in via subordinata, al risarcimento della minore somma di Euro 114.635,44 oltre IVA di legge, per le ragioni già esposte nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso il tutto eventualmente portando le predette somme, o quanto verrà riconosciuto di giustizia, in compensazione con quanto in denegata ipotesi potesse essere riconosciuto ancora a debito della per le Parte_1
2 causali di cui al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Per l'opposta:
Nel merito: confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, rigettata l'opposizione proposta dalla società Parte_1 per sua infondatezza in fatto ed in diritto, eccepita in ogni caso la decadenza e la prescrizione della garanzia per vizi. Ritenuta allo stato, la nullità delle domande riconvenzionali proposte dalla nei confronti Parte_1 della società respingersi comunque Controparte_1 le stesse per manifesta loro infondatezza in fatto ed in diritto. In ogni caso: spese e competenze della presente causa interamente rifuse comprese quelle del CTU, geom. CP_2 anticipate dalla società per l'importo di € CP_3 2.513,32, pari a metà della fattura 1PA del 12.03.2024; In via istruttoria: (…)
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Al fine di inquadrare correttamente la vicenda all'esame del Tribunale, occorre evidenziare, in punto di fatto, che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto costituisce il preteso saldo dell'subappalto inter partes per la realizzazione del tetto e del sottotetto (tranne la copertura vera e propria) di un immobile sito in Tarvisio, in
Rutte Grande n.1.
Si tratta, in sostanza, della fornitura e posa in opera in un solaio in legno e di una copertura in legname di abete lamellare e bilama.
Orbene, l'esigibilità del saldo da parte dell'appaltatore, nella specie del subappaltatore,
presuppone, l'accettazione dell'opera da parte del (sub)
committente e, qualora essa non sia intervenuta, né
tacitamente né espressamente, grava sull'appaltatore la prova di aver eseguito a regola d'arte i lavori appaltati.
A tale proposito occorre evidenziare che il Supremo
Collegio ha affermato, ( vedi, tra le tante, Cassazione
3 civile sez. I, 31/07/2017, n.19019) che “In tema di appalto,
ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario
distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione"
dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente
materiale che si compie mediante la messa a disposizione del
bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige,
al contrario, che il committente esprima (anche “per facta
concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con
conseguente manifestazione negoziale la quale comporta
effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da
ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il
conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.”.
Da ciò deriva che la mera presa in consegna dell'opera da parte del sub committente non equivale ad accettazione dell'opera.
Sicchè, in difetto di prova dell'accettazione da parte del sub committente, è onere del subappaltatore provare, in tal caso, la corretta esecuzione dei lavori appaltati per esigere il saldo del corrispettivo concordato.
Del resto, l'instaurazione del giudizio nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo lascia inalterata la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti processuali,
dovendo il convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale, offrire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa al pagamento del saldo, ossia l'accettazione dell'opera, o comunque, in difetto, l'esatta esecuzione delle opere appaltate.
Oltre a ciò, l'accettazione dell'opera, come sopra evidenziato, non si identifica con la presa in consegna, ma rappresenta un atto di volontà, diretto ad accogliere la
4 prestazione eseguita, che comporta l'esonero dell'appaltatore per vizi e difformità riconoscibili ed il diritto al pagamento del prezzo.
Pertanto, con riguardo ai vizi e difformità dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento,
a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore poichè ai sensi dell'art.1667 1° comma c.c.
solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia (cfr.Cass.14584/04).
Per altro verso, l'accettazione dell'opera libera l'appaltatore da responsabilità per tutti i predetti vizi palesi e comunque riconoscibili con l'ordinaria diligenza
(vedi Cass.1576/25), restando operante, nel rispetto del termine per la denunzia, solo quella per i cosiddetti vizi occulti.
Alla luce di quanto appena esposto in diritto e sulla scorta della disposta consulenza tecnica di ufficio ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre rilevare che la subappaltatrice opposta ha offerto la prova convincente, confortata dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, dell'accettazione senza riserve dall'opera da parte dell'opponente, nella veste di sub-committente.
In particolare, l'accettazione dell'opera da parte della è stata esplicita e documentata, sia Parte_1
attraverso dichiarazioni formali sia a mezzo di comportamenti concludenti, precludendo ulteriori contestazioni sui presunti
5 vizi estetici o difformità palesi.
A sostegno di siffatto convincimento milita l'accettazione esplicita durante il sopralluogo del
12.08.2022: in tale occasione l'ing. Controparte_4
definito direttore generale del cantiere, ebbe a dichiarare che "la collocazione delle travi già poste in opera al
momento dell'incontro, seppur posate con evidente
disallineamento rispetto alla potenziale perpendicolarità tra
elementi interagenti, viene accettata dalla committenza nella
persona del signor " (vedi doc.74 opposta). Parte_4
Oltre a ciò, l'ing. progettista e CP_5
direttore dei lavori, ebbe a sottoscrivere il "Rapporto di esecuzione della posa in opera a regola d'arte" in data
25.08.2022, attestando il collaudo positivo dell'opera, la qualità del prodotto e la sua funzionalità (vedi doc. 10
opposta).
Inoltre, lo stesso, in data 29.08.2022, ebbe a dichiarare che il primo tavolato maschiato (perlina) era stato posato a regola d'arte e corrispondeva alle caratteristiche concordate nel preventivo (doc. 13 opposta).
Del resto, a rafforzare il convincimento del Tribunale
soccorre anche l'accettazione implicita desumibile dalla prosecuzione dei lavori: difatti, dopo l'ultimazione della posa del tetto, la ha consentito alla di Parte_1 CP_1
applicare il perlinato e ha completato la copertura collocandovi sopra i pannelli fotovoltaici, dimostrando di aver accettato l'opera con le sue caratteristiche estetiche.
Si è quindi maturata pienamente la preclusione di contestazioni successive: la giurisprudenza sopra citata afferma che l'accettazione dell'opera, anche presunta, libera
6 l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili, che devono essere contestati in sede di verifica o collaudo.
Nel caso specifico, le caratteristiche dell'opera erano evidenti e sono state oggetto di valutazione durante l'esecuzione e il collaudo finale.
Del resto, la principale lamentela che l'opponente ha mosso alla subappaltatrice è costituita per l'appunto proprio da un preteso vizio palese, sostanzialmente di natura estetica, riferito all'andamento non ortogonale degli arcarecci che, però, secondo l'opposta, dipendeva non da un errore di esecuzione, ma da una scelta originaria della committenza, necessitata dalle caratteristiche dell'edificio,
e oltretutto condivisa, non solo dal direttore dei lavori che l'aveva progettata, ma dalla stessa la quale, ad Parte_1
opera eseguita ed all'esito di una sua verifica congiunta,
l'aveva, come appena sopra esposto, espressamente accettata.
Quanto sostenuto dall'opposta ha trovato sostanziale conferma nell'elaborato del CTU in cui, tra l'altro, si legge: “Come si è potuto verificare in loco e come
rappresentato nelle tavole grafiche di progetto, i lati
dell'edificio non risultano tra loro ortogonali” con l'inevitabile conseguenza che “Nella tavola di progetto viene
riportato lo schema tipo della posa degli arcarecci. Viene
infatti rappresentato che gli stessi non rispettano un
andamento ortogonale al cordolo perimetrale e banchina
d'appoggio, ma che hanno un andamento pressoché parallelo
all'orditura principale. Il progetto, infatti, prevede che
l'orditura principale segua l'andamento delle murature
perimetrali del fabbricato, anch'esse non ortogonali alla
7 banchina”…”Dall'analisi del grafico risulta che gli arcarecci
non sono ortogonali né al colmo, né alla banchina. Detto
particolare emerge anche dagli elaborati grafici contenuti ai
doc. 30 (elaborato grafico trasmesso dalla alla Pt_1 CP_1
e 43 di parte resistente (elaborato grafico della ). La CP_1
struttura principale segue l'andamento delle murature
perimetrali che non sono ortogonali tra di loro”.
Del resto, non è di secondario rilievo a fondare il convincimento del Tribunale, circa la piena corrispondenza dell'opera realizzata al progetto, il fatto che l'orditura del tetto è stata graficamente rappresentata nei disegni esecutivi di dettaglio (rendering) elaborati dalla ed CP_1
inviati al progettista e direttore dei lavori in data
04.05.2022 e in data 15.05.2022 per la loro approvazione prima del taglio delle travi e, dunque, ben prima della posa in opera del tetto.
Nessun equivoco poteva, quindi, sorgere su quelle che sarebbero state le caratteristiche estetiche e strutturali dell'opera commissionata alla e dalla stessa CP_1
realizzata in conformità agli elaborati grafici dello studio dell'ing. . CP_5
A bene vedere, l'andamento non ortogonale degli arcarecci non costituisce neppure un vizio, ma il frutto di una scelta progettuale che prevedeva per l'appunto che l'orditura principale seguisse l'andamento delle murature perimetrali del fabbricato, anch'esse non ortogonali alla banchina.
Quanto poi alle variazioni rilevate dal CTU in relazione alla sezione delle travi di colmo, alla sezione degli arcarecci, dell'assenza della trave rompitratta,
8 all'altezza del tetto, si tratta all'evidenza di difformità
palesi che risultano irrilevanti, in quanto superate dalla ritenuta accettazione dell'opera da parte dell'opponente, che come si è sopra esposto, preclude di far valere vizi palesi.
Ritiene, quindi, il Tribunale che l'opposta abbia offerto la prova della sussistenza della condizione di esigibilità del saldo dei lavori di subappalto commissionatile dall'opponente, ossia l'accettazione dell'opera daa parte della sub-committente.
Il che legittima pienamente la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
L'assenza di inadempimento nella realizzazione dell'opera, comprovata dall'avvenuta accettazione della stessa da parte dell'opponente, fa venir meno il presupposto logico giuridico delle domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale dalla sub-committente.
In definitiva, l'opposizione e le domande riconvenzionali vanno rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiunto opposto.
Le spese del giudizio, comprese quelle dell'ATP svolto in corso di causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) rigetta l'opposizione b) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
c) rigetta le altre domande;
d) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio che liquida in
9 Euro 16.230,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
e) pone a definitivo carico dell'opponente le spese di ATP.
Così deciso in Udine il 26/5/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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