Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1963/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 11.3.2025, viste le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difesa dagli Avv. FENATI LUCA VALERIO, Parte_1 P.IVA_1
ENRICO MOLISANI e GIANPAOLO GHINI
ATTORE
, c.f. , difeso Parte_2 P.IVA_2 dagli Avv.ti RIDOLFI ROBERTO e NICOLA
C.F./P.IVA Controparte_1
, difesa dal Prof. Avv. FABIO TORIELLO e dall'Avv.ta DINA COSTA P.IVA_3
BRIESE n. società Controparte_2
HRA 111054, difesa dagli Avv.ti MAURIZIO DARDANI, LUCA DI MARCO, MARCO MANZONE, CAROLINA PINTO e GIOVANNI FOSCHINI
, difesa dagli Avv.ti FRANCESCO GASPARINI, FILIPPO Controparte_3
PELLERANO, LUCA MORDIGLIA e NICOLA NARDI
CONVENUTI
C.F. e P.I. , difesa dagli Controparte_4 P.IVA_4
Avv. SIMONE BASSI e ANNA NOVELLI
TRIPCOVICH, p.i. , difesa dall'Avv. ALBERTO SERINO P.IVA_5
MARCANDIA s.r.l. c.f. difesa dall'Avv.ta CINZIA MONTANARI P.IVA_6
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., c.f. difesa dagli Avv. P.IVA_7
TOMMASO CAPURRO e ROMINA PIANCASTELLI
, c.f. , difesa dall'Avv. ANTONIO Controparte_5 P.IVA_8
COLELLA
1
Conclusioni: come da udienza dell'11.3.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
1. Le allegazioni e le domande delle parti.
1. ha citato in giudizio (di Parte_1 Parte_2 seguito, , (di seguito, Pt_2 Controparte_1 CP_1
, quale raccomandatario per conto delal m/n “Geise” e quindi
[...] Controparte_6 degli armatori e quale agente nave per conto dei noleggiatori della m/n CP_2
“Geise” AM TD.
L'attrice ha esposto di aver prodotto un impianto industriale venduto alla società
[...]
e di aver incaricato per il trasporto da al Porto di Dalian Controparte_7 Pt_2
(Cina) la convenuta CP_1
In data 23.12.2020, nella fase di caricazione presso il Porto di di uno dei Pt_2 componenti dell'impianto (si trattava in particolare di un rullo dal peso di 63.200 Kg, valore circa € 300.000) sulla m/n Geise, a causa di un errore di manovra da parte del caricatore terminalista il rullo, già agganciato alla gru e in fase di collocazione Pt_2 in stiva, cadeva nella stiva.
Il rullo e la nave riportavano danni e ciò comportava la necessità di ritrasportare il componente presso la sede di per le riparazioni e le verifiche necessarie, con i T_ seguenti costi: “(a) Euro 1.356,79 per materiali necessari alla riparazione (docc. da n.
4.1 a 4.8); (b) Euro 185.820,27 per servizi esterni comprendenti, fra le altre, trasporto eccezionale, imballaggio e riparazioni (docc. da n.
5.1 a n. 5.19); (c) Euro 16.494,66 per mano d'opera (docc.
6.1 e 6.2); (d) Euro 7.527,20 per altri costi correlati”.
Riparati rullo e nave, quest'ultima partiva in data 8.3.2021 verso il porto cinese di Dalian.
L'MA ( ) e il noleggiatore ( ), per il tramite della CP_2 C.F._1
OV (agente nave) avanzavano pretese risarcitorie nei confronti della noleggiatrice e della per quasi 6 mln di USD, minacciando un CP_1 T_ lien sul carico e ritardando l'arrivo della nave al porto di destinazione.
Il ritardo della consegna causava un ulteriore danno a derivante T_ dall'applicazione delle clausole contenute nel contratto di compravendita dell'impianto industriale.
2 infine, imputa un ulteriore inadempimento a la quale, al T_ CP_1 momento della conclusione del contratto di spedizione/trasporto aveva richiesto la somma di € 6.000 per la stipula di una polizza assicurativa per danni a terzi, che poi non aveva effettivamente concluso, con la conseguenza che non ha copertura T_ assicurativa rispetto alle rischieste risarcitorie avanzate dagli armatori. ritiene responsabili dell'accaduto (ex art. 2043 c.c.) e quale T_ Pt_2 CP_1 spedizioniere/vettore (dunque ex art. 1218 c.c.) e la Cooperativa Portuale quale ausiliario del terminalista Pt_2
Nei confronti di tali soggetti domanda, quindi, il risarcimento del danno costituito dai maggiori costi sostenuti per la consegna del rullo, descritti in citazione.
Agisce poi nei confronti di AM TD, noleggiatore della nave, onde ottenere l'accertamento negativo della propria responsabilità, nonché nei confronti di
, MA. CP_2
A quest'ultimo soggetto rivolge, in aggiunta all'azione di accertamento negativo della propria responsabilità, anche un'azione di risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna della merce presso il porto di Dalian.
2. Si è costituita sollevando, in via pregiudizale, un'eccezione di CP_1 incompetenza territoriale ed indicando quale Tribunale competente quello di Modena, ivi radicandosi la competenza sia in base al criterio del forum contractus, sia quale foro generale del convenuto, sia quale forum destinatae solutionis, nonché un'eccezione di nullità della citazione.
Nel merito, eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, CP_1 essendo le merci già di proprietà dell'acquirente.
Essa nega l'inadempimento delle obbligazioni assunte quale spedizioniere e attribuisce la responsabilità dell'accaduto a alla quale la merce era stata affidata tramite il Pt_2 vettore ND, al quale aveva affidato il relativo incarico. CP_1
Per quanto poi concerne la mancata stipula della polizza assicurativa, CP_1 nega l'esistenza della relativa obbligazione.
In conclusione, oltre a chiedere il rigetto della domanda spiegata nei CP_1 propri confronti da ha proposto domanda di manleva nei confronti di di T_ Pt_2
OV sia quale rappresentante dei vettori marittimi, responsabili del danno in quanto agiva quale loro ausiliario, sia in proprio, dal momento che OV Pt_2 aveva concluso un contratto di trasporto con e nei confronti di CP_1
ND, soggetto al quale aveva affidato il trasporto della merce dall'ingresso del terminal sino alla caricazione sulla nave. Pt_2
3. Si è costituita in giudizio contestando la propria responsabilità dal momento Pt_2 che “il cilindro in questione fu infatti imballato e predisposto dalla presso il T_ proprio stabilimento e fu imbragato e sollevato per la caricazione a bordo della
[...]
a cura della in conformità ai criteri e alle CP_8 Controparte_4
3 istruzioni della stessa e della ND S.r.l.”, ossia posizionando le Parte_1 fasce per il sollevamento all'interno delle selle di legno su cui era poggiato il rullo e senza l'utilizzo della trave bilanciere.
Il sinistro si sarebbe dunque verificato a causa “dell'errato posizionamento e imballaggio del cilindro, effettuati e predisposti dalla e delle modalità Parte_1 di sollevamento decise e ordinate dalla stessa e dalla . T_ Parte_3
Qualora così non fosse, però, la responsabilità dovrebbe essere attribuita alla
Portuale di Ravenna che ha eseguito l'operazione di imbrago del rullo, CP_4 mentre la si è limitata ad eseguire l'operazione di imbarco tramite la gru. Pt_2
rassegna dunque le seguenti conclusioni: Pt_2
“In via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della ND S.r.l. con sede in , Via Magazzini Anteriori n. 59 nonché della Pt_2 Controparte_4 on sede in , Via Antico Squero n. 6 e delle compagnie assicuratrici
[...] Pt_2
Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, Via Cesare Pavese n. 385 e con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, con Controparte_5 conseguente differimento dell'udienza di comparizione al fine di consentire la citazione delle stesse nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis.
Nel merito, il rigetto di ogni domanda svolta dalla nei confronti della Parte_1
e in via riconvenzionale la condanna Controparte_9 della stessa a tenere indenne la da ogni domanda nei Parte_1 Parte_2 confronti di quest'ultima in relazione al sinistro in questione.
In subordine, in denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità anche in via concorrente, della per il sinistro in questione condannare le chiamate Parte_2 in causa ND S.r.l., la Cooperativa Portuale di Ravenna, la Groupama Assicurazioni S.p.A. e nella forma che sarà ritenuta dal Controparte_5
Tribunale, a tenere l'esponente manlevata ed indenne da ogni Parte_2 domanda dell'attrice e da ogni conseguenza relativa al sinistro in Parte_1 questione.”.
4. Si è costituito l'MA , deducendo che nel periodo in cui si verificò CP_2 il sinistro la nave era, in forza di un contratto di sub – noleggio, nella disponibilità del noleggiatore AM – con cui pertanto non aveva un rapporto contrattuale diretto –
e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per il risarcimento dei danni subiti dalla nave.
All'attrice l'MA imputa una negligenza consistita nel non aver adeguatamente imballato il carico, ritenendola responsabile, comunqe, ex art. 2051 c.c.
Analoga domanda è stata proposta dall'MA nei confronti di la quale ha Pt_2 materialmente eseguito le operazioni di caricazione, e di che impartì a CP_1 le istruzioni per la caricazione. Pt_2
4 5. Si è costiuita AM TD, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva perché “Con il proprio atto di citazione ha chiaramente inteso citare in T_ giudizio la società VARAMAR LTD con sede in Ofis 1, ul Marazliyevskaya 2, Odessa, 65014, Ucraina, che è soggetto distinto e dotato di personalità giuridica autonoma rispetto all'esponente, che ha sede legale a Cipro e che non ha filiali in Ucraina.”, contestando in subordine la validità della notifica sia perché essa è stata effettuata presso un luogo con cui AM non ha alcun collegamento sia perché l'atto di citazione è stato notificato a OV quale agente raccomandatario di AM, qualità in realtà insussistente nel caso di specie.
Nel merito, AM deduce che, nel caso in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità di la domanda di accertamento negativo dalla stessa proposta T_ dovrebbe essere rigettata.
Per quanto riguarda la domanda proposta nei propri confronti da CP_1
AM eccepisce: a) il difetto di giurisdizione del giudice italiano in forza delle pattuizioni contrattuali intercorse tra AM e in in data 7 dicembre CP_1
2020, AM TD aveva infatti stipulato con Controparte_1 un contratto costituito da una "Liner Booking Note Del Vettore", con le relative
[...] clausole aggiuntive “Rider Clauses”, per il trasporto di un carico di vari colli da a Dalian da effettuarsi a bordo della nave denominata "GEISE", in cui si Pt_2 prevedeva che le eventuali controversie sarebbero state devolute ad un arbitrato secondo il diritto inglese;
b) l'esistenza di un giudicato, essendo intervenuto un lodo arbitrale in data 5.12.2022 con cui è stata ritenuta responsabile dei danni CP_1 patiti da AM;
c) un vizio di notifica, dal momento che anche ha CP_1 notificato a OV quale raccomandatario, mentre questi non rivestiva tale qualifica.
Nel merito, AM deduce l'assenza di qualsivoglia rapporto di ausiliarietà con Pt_2
e l'esistenza di una clausola contrattuale mediante la quale si era assunta CP_1 il rischio della movimentazione della merce.
AM, infine, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda di CP_1 nei propri confronti, propone una domanda di manleva nei confronti di
[...] Pt_2
6. Si è costituita la (di seguito ), la quale Controparte_4 CP_4 ha negato la propria responsabilità evidenziando di aver eseguito le operazioni di imballaggio seguendo le istruzioni impartite da ND e da e ha rassegnato Pt_2 le seguenti conclusioni: “Nel merito, il rigetto di ogni domanda svolta da
[...] nei confronti della Controparte_9 Controparte_4 nonché da ogni conseguenza o possibile pregiudizio in relazione al sinistro de
[...] quo;
In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità, anche concorrente, di condannare Controparte_4
MARCANDIA S.R.L., nella forma che sarà ritenuta dal Tribunale di Ravenna, a tenere l'esponente manlevata ed indenne da ogni domanda Controparte_4 proposta dalla”.
5 7. Si è costituita OV in proprio eccependo, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva (significante dall'univoco significato di difetto di titolarità del rapporto sostanziale dal lato passivo) rispetto alla domanda proposta nei propri confronti da e, nel caso di ritenuta legittimazione passiva, il difetto di CP_1 giurisdizione in favore dell'arbitrato estero e, comunque, l'assenza di responsabilità in capo al vettore.
Essa ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale adito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, voglia preliminarmente accertare il difetto di titolarità, sotto il lato passivo, del rapporto obbligatorio dedotto dalla attrice in garanzia Controparte_1 relativamente al contratto di trasporto marittimo da questa concluso nel
[...] dicembre del 2020, sul rilievo appunto che soltanto AM TD (e non certo
è stata e deve pertanto qualificarsi parte stipulante e contrante di Controparte_6 detto specifico negozio giuridico, con ogni conseguente pronuncia con riguardo alla domanda formulata erroneamente nei confronti di OV in proprio;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice adito attribuisca di converso alla società esponente la qualità di soggetto stipulante e di diretta controparte contrattuale di voglia il Tribunale accertare in limine Controparte_1 il difetto di giurisdizione del giudice italiano e/o la improponibilità/improcedibilità della avversa domanda giudiziale in considerazione della clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta in quel contratto ovvero, ma in subordine, respingere nel merito la domanda di garanzia e manleva spiegata da Controparte_1 nei confronti di (in proprio) in quanto infondata
[...] Controparte_6
e comunque non provata.”.
8. Si è costituita ND S.r.l., eccependo il difetto di legittimazione attiva di e, per quanto riguarda specificamente le domande proposte nei propri confronti T_ da e ha negato la propria responsbailità deducendo, quanto alla Pt_2 CP_1 domanda di che, posto che il contratto in base al quale ha eseguito la Pt_2 Pt_2 caricazione del collo è un contratto di appalto, essa aveva l'obbligo di discostarsi dalle eventuali istruzioni errate ricevute, e, quanto alla domanda di di non aver CP_1 mai assunto la qualifica di vettore perché il collo danneggiato era stato portato sul piazzale retrostante la banchina del terminal direttamente dal vettore terrestre. Pt_2
ND S.r.l. ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e assorbente, accertarsi il difetto di legittimazione attiva di alla domanda Parte_1
e rigettarsi di conseguenza la domanda stessa, conseguentemente dichiarando non luogo a procedere su tutte le domande di garanzia ivi comprese quelle nei confronti di ND S.r.l.. “Subordinatamente nel merito, previa dichiarazione di improcedibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna ill.mo formulata da respingersi le domande di garanzia della stessa Controparte_10
e di nei confronti di ND RO
S.r.l., per tutte e ciascuna delle ragioni dedotte. “Ancor più in subordine e salvo gravame, limitarsi alla somma di € 63.200 il risarcimento che risultasse
6 denegatamente dovuto da ND S.r.l. a con condanna in via Controparte_10 riconvenzionale di a tenere RO integralmente indenne e manlevata la conchiudente dall'obbligo del suddetto pagamento e di ogni pagamento ad esso accessorio, ovvero di quello diverso che risultasse altrimenti da essa dovuto.”.
9. Si è costituita AM Assicurazioni S.p.A., assicuratrice di eccependo il Pt_2 difetto di legittimazione attiva in capo a la nullità della citazione per carenza T_ dei requisiti di determinatezza della domanda, il difetto di legittimazione della propria assicurata, alla cui difese ha integralmente aderito.
Quanto ai profili inerenti alla copertura assicurativa, AM ha evidenziato che la polizza opera a secondo rischio, che è prevista una franchigià di € 5.000 e un massimale di € 600.000.
10. Si è costituita assicuratrice a primo rischio di Controparte_5 Pt_2 aderendo alle difese dell'assicurata, negando la responsabilità della propria assicurata, atteso che il sinistro sarebbe riconducibile al non corretto imballaggio del rullo e all'assenza di indicazioni circa le modalità di caricazione, sicché l'evento sarebbe da attribuire a a ND, a T_ CP_1
Essa ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via principale, respingere integralmente poiché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an sia nel quantum, tutte le domande da chiunque rivolte nei confronti di
[...] in persona del suo legale RO rappresentante p.t., accertando e dichiarando che quest'ultima va esente ed assolta da ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente ai fatti ex adverso lamentati;
per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda rivolta a;
con vittoria di Controparte_5 spese di lite come per legge;
- in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale delle domande da chiunque proposte nei riguardi di RO
anche quale soggetto tenuto in solido, rigettare comunque le
[...] domande, anche di manleva, così come formulate contro perché infondate nel Pt_2 quantum debeatur da quantificare, viceversa, nel minor importo che risulterà provato e di giustizia e che andrà ridotto ex art.1227 c.c. in forza del concorso colposo dell'attrice nel verificarsi dell'evento.
Operare il frazionamento delle colpe ex art.2055 c.c. e, ai fini del riparto tra i ritenuti corresponsabili in solido, nonché in vista del regresso/rivalsa/surroga della comparente, dichiarare che, nei rapporti interni tra i ritenuti responsabili, tutti i convenuti e terzi chiamati, eccetto e le compagnie assicurative, sono gli esclusivi Pt_2 responsabili dell'evento e che sono dunque tenuti a risarcire i danni accertati in corso di causa ma nel minor importo rispetto a quanto preteso, e che risulterà provato e di giustizia anche in forza del concorso colposo del danneggiato, ex art.1227 c.c.. In subordine, dichiarare minoritario il grado di corresponsabilità di e Pt_2
7 preponderante quello degli altri convenuti e terzi chiami (eccetto le Compagnie
Assicurative).
Accertare e dichiarare pertanto il diritto di rivalsa e/o regresso e/o surroga di
nei confronti dei soggetti diversi dalla propria Assicurata, in Controparte_5 proporzione alla rispettiva colpa di quest'ultimi nei rapporti interni, per tutte le somme che la IA fosse dichiarata tenuta e/o condannata a corrispondere in forza della garanzia assicurativa azionata dall'assicurata e comunque per effetto ed in conseguenza della pronuncia. Sempre limitato e contenuto quanto dovuto da
[...]
- in via solidale con Groupama e proporzionalmente ai rispettivi contratti CP_5 assicurativi – a termini di polizza e quindi nell'ambito dei sotto-massimali, dedotte, ossia a dedursi gli scoperti e le franchigie operanti in base alla normativa contrattuale di cui alle condizioni generali e particolari di polizza.
Pertanto, anche nei rapporti con Groupama, determinata la sola quota di indennizzo gravante su in conformità ai limiti di cui alla polizza n. 340648796, Controparte_5
e dunque del (sotto)massimale, dedotte le franchigie e gli scoperti applicabili in base alla normativa contrattuale di cui alle condizioni di contratto che si reputeranno applicabili;
sempre accertato e dichiarato il diritto di regresso e/o rivalsa di
[...]
nei confronti di Groupama spa per tutte le somme che la prima fosse CP_5 dichiarata tenuta a corrispondere a manleva e/o a garanzia e comunque a seguito dell'accoglimento della domanda formulata da RO
.
[...]
11. il thema decidendum della presente controversia si è ridotto in corso di causa.
In data 31.1.2025, ha infatti depositato un atto di rinuncia, a spese CP_1 compensate, alle domande di garanzia svolte nei confronti di AM TD, di OV e dell'MA . CP_2
12. AM TD ha accettato la rinuncia di e, atteso che il venir meno di CP_1 tale domanda determinava la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di manleva formulata nei confronti di ha rinunciato alla domanda formulata nei Pt_2 confronti di tale soggetto, il quale ha accettato la rinuncia.
13. l'MA ha accettato la rinuncia di al contrario di CP_2 CP_1 quanto fatto da OV che ha insistito per la condanna alle spese di CP_1 ex art. 306, comma 4, c.p.c.
2. Le eccezioni pregiudiziali e preliminari
1. Per mera comodità espositiva si esamina in questo paragrafo, unitamente alle altre questioni propriamente preliminari o pregiudiziali, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata dalle parti, pur trattandosi, a rigore, di una T_ questione non qualificabile come preliminare o pregiudiziale;
detta eccezione, infatti, involge il profilo inerente alla titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo, e non la mera prospettazione di tale titolarità (legittimazione ad agire) e, dunque, il merito.
8 L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice sollevata da CP_1
ND, Groupama, e basata sull'asserita perdita del diritto CP_12 CP_5 di proprietà sulla merce danneggiata in capo a in applicazione dell'art. 15010, T_ comma 2, non è fondata.
Va innanzitutto osservato che la norma richiamata non è applicabile, avendo le parti del contratto di compravendita scelto quale legge regolatrice del contratto quella cinese e non risultando alcuna pattuizione, in detto contratto, per cui il diritto di proprietà si trasferisse al momento della conclusione dello stesso (come nell'ordinamento italiano)
o al momento della consegna allo spedizioniere;
il corretto riferimento normativo appare, allora, l'art. 31 della Convenzione di Vienna del 1980, cui la Cina ha aderito.
Tuttavia, in ogni caso, risulta dirimente l'orientamento giurisprudenziale, di approccio condivisibilmente sostanzialistico, al quale questo Tribunale intende dare seguito, per cui “Nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione;
spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 702 del 12/01/2018 (Rv. 647198 - 01); atteso il mancato assolvimento da parte dei convenuti dell'onere di provare che avesse già ricevuto il T_ pagamento della merce, è irrilevante l'individuazione dell'esatto momento in cui si trasferisce la proprietà della merce e che porta al rigetto dell'eccezione in parola.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da è infondata, dal CP_1 momento che quantomeno una parte delle obbligazioni dello spedizioniere (concludere contratti di trasporti e compiere le relative operazioni accessorie per conto del mandante;
è pacificamente tale dovevano eseguirsi anche nel circondario CP_1 dell'adito Tribunale.
A ciò si aggiunga che dichiaratamente esercita anche un'azione ex art. 2043 Pt_4
c.c. nei confronti di e l'obbligazione risarcitoria sarebbe sorta a CP_1 Pt_2
3. E' infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, poiché l'allegazione dei fatti costitutivi delle domande spiegate da è completa e puntuale, tant'è che tutte le T_ parti nei confronti delle quali sono rivolte dette domande hanno spiegato ampie ed esaustive difese.
4. Sono infine infondate le eccezioni sollevate da AM con riguardo al difetto di notifica dell'atto di citazione, dal momento che essa ha sanato qualunque vizio di notifica mediante la costituzione in giudizio, in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Le domande di risarcimento di T_
9 1. Vanno innanzitutto chiariti i rapporti tra i vari soggetti intervenuti nella filiera del trasporto, in modo da individuare con precisione oneri probatori e responsabilità.
Quanto al rapporto tra e tra di esse era in essere un rapporto T_ CP_1 contrattuale, diversamente qualificato dalla prima quale spedizione – trasporto e dalla seconda unicamente quale trasporto (cfr. doc. 15).
Va premesso che il contratto prevedeva una clausola compromissoria, ma la relativa eccezione non è stata sollevata da con riguardo alla domanda di CP_1 risarcimento del danno (“In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.”, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16071 del 10/06/2024 (Rv. 671369
- 01).
È necessario qualificare giuridicamente il rapporto contrattuale tra e T_ CP_1
poiché da ciò discende una corretta delimitazione dell'area di responsabilità
[...] contrattuale di CP_1
Il contratto di spedizione è una species del genus del contratto di mandato senza rappresentanza, genus rispetto al quale si caratterizza per l'oggetto del mandato, costituito dalla conclusione di contratti di trasporto.
Quindi, l'obbligazione dello spedizioniere è quella di concludere, in nome proprio e nell'interesse del mandante, dei contratti di trasporto.
A tale obbligazione si affianca quella di compiere le operazioni accessorie;
in proposito, la S.C. ha chiarito che “Tra le prestazioni accessorie dello spedizioniere sono comprese non solo la custodia della merce, le verifiche doganali, l'imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce.” (Cass. civ., Sez. III, 22/05/1997, n. 4567).
Lo spedizioniere risponde dunque per l'inadempimento delle obbligazioni sopra indicate, e non anche degli inadempimenti strettamente legati all'esecuzione dei singoli contratti di trasporto che egli abbia concluso per conto del mandante ed in nome proprio: “Poichè la responsabilità contrattuale è causata da un inadempimento o da un ritardo nell'inadempimento, imputabile al debitore (art. 1218 c.c.) e poichè nel nostro ordinamento lo spedizioniere si distingue dal vettore, in quanto, allorchè non è spedizioniere-vettore (art. 1741 c.c.), egli assume l'esecuzione del trasporto, attività che lascia al vettore, deriva in primo luogo che egli non risponde dell'operato del vettore: egli è responsabile solo per la scelta del vettore (ove essa sia stata rimessa a
10 lui) e sussista una culpa in eligendo, o nella trasmissione delle istruzioni o di quanto altro al vettore.” (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 17/06/2004) 06/08/2004, n. 15186).
La tutela del mandante è assicurata dall'art. 1718 c.c., per cui il mandatario deve
“provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore”.
Alla figura dello spedizioniere per così dire “puro” si affianca quella dello spedizioniere – vettore, disciplinata dall'art. 1741 c.c..
Secondo tale disposizione, lo spedizioniere che, con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, assume gli obblighi e i diritti del vettore;
obblighi che, secondo un certo indirizzo dottrinale, si aggiungono a quelli dello spedizioniere o che, secondo altra opinione, ad essi si sostituiscono.
La qualificazione giuridica del rapporto va operata secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e s.s., allo scopo di verificare se lo spedizioniere abbia o meno assunto l'obbligo di eseguire il trasporto e, quindi, i diritti e gli obblighi del vettore.
Non sono elementi univoci ai fini della qualificazione ex art. 1741 c.c. né la pattuizione di un compenso globale per il trasporto, né la scelta in autonomia, da parte dello spedizioniere, dei soggetti con i quali concludere i contratti di trasporto.
L'onere di provare l'assunzione degli obblighi propri del vettore incombe sull'attrice, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria spiegata ex art. 1218 c.c.
Ritiene il Tribunale che dalla documentazioni in atti non emergano sufficienti elementi che possano indurre a qualificare il rapporto contrattuale in essere ai sensi dell'art. 1741
c.c. e non ex art. 1737 c.c.
Tutta l'attività svolta da così come la corrispondenza versata in atti, è, CP_1 infatti, pienamente compatibile con quella di uno spedizioniere “puro”.
Né costituisce un elemento univoco ai fini di una diversa qualificazione del rapporto l'impiego, nella corrispondenza tra le parti, dell'espressione “mandato di trasporto” (cfr. docc. 7 e 10) utilizzata da sia perché il sintagma è di per sé equivoco (la T_ spedizione è, come detto, un mandato avente ad oggetto la conclusione di uno o più contratti di trasporto) sia perché esso non è affatto indicativo dell'univoca volontà di di assumere l'esecuzione del trasporto. CP_1
Di conseguenza, non risponde contrattualmente per il danneggiamento CP_1 del rullo, avvenuto in una fase del trasporto di competenza del vettore AM (ex art. 442 cod. nav.; non risulta una diversa pattuizione).
Da ciò consegue che l'unica azione a disposizione di nei confronti di T_ CP_1
relativamente al danneggiamento delle merci nella fase di caricazione, è quella
[...] extracontrattuale, con i relativi oneri probatori.
11 era poi legata contrattualmente a ND S.r.l., alla quale aveva CP_1 conferito mandato quale sub – spedizioniere relativamente alle operazioni di imbarco e sbarco di merce sulla nave.
L'operazione di caricazione avveniva tramite i seguenti soggetti: impresa Pt_2 terminalista, deputata all'operazione di sollevamento e carico del rullo mediante gru, e operatori della Cooperativa Portuali, addetti all'imbrago del rullo.
Il vettore, che aveva concluso un contratto di trasporto della merce con CP_1 era AM, noleggiatore della CP_8
Posto che non era legata ad alcuno di tali soggetti da un rapporto contrattuale T_ diretto da cui discendevano le obbligazioni proprie del vettore, l'onere di provare la negligenza dei soggetti coinvolti nella caricazione incombe sull'attrice.
2. Per quanto riguarda la responsabilità del sinistro, deve osservarsi quanto segue.
La dinamica appare del tutto pacifica, così come ricostruita in base all'istruttoria svolta.
Ciò esclude la necessità di una CTU sul punto, poiché l'art. 599 cod. nav. non può certo essere interpretato nel senso di imporne l'espletamento anche laddove ciò venga reputato superfluo dal giudice, poiché tale interpretazione si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio di ragionevole durata del processo.
L'art. 111 Cost. impone, invece, un residuo margine di discrezionalità in capo al giudice rispetto alla nomina del CTU.
Ciò charito, va osservato quanto segue.
In data 23.12.2020 si procedeva al carico di un rullo di 63.200 kg, componente di un più ampio macchinario venduto da a una società cinese, sulla presso T_ CP_8 il porto di Pt_2
Il rullo si presentava appoggiato su due selle di legno, necessarie ad evitarne il rotolamento, non fissate al rullo, libere di muoversi e avvolto in un telo di nylon (cfr. testi e di . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_2
Esso non presentava l'indicazione dei punti di sollevamento, come dichiarato dal Primo ufficiale della nave (cfr. lodi arbitrali in atti, che riportano tale dichiarazione;
anche il teste – dipendente ud. del 12.11.2024 – ha confermato la circostanza: Tes_4 T_
“come facciamo normalmente forniamo un disegno che dà l'indicazione della posizione del baricentro, perché non essendoci un imballo non possiamo metterci a dare indicazioni sul rullo stesso”; il teste ha confermato il cap. 5 della seconda memoria di “vero che i colli in questione (cilindri) erano privi di indicazioni e Pt_2 di segni distintivi in ordine al baricentro e ai punti di sollevamento”; cfr. dichiarazioni concordi del teste ). Tes_1
Le operazioni venivano eseguite secondo i disegni di caricamento forniti da T_ in possesso degli operatori di ND per il tramite di CP_1
12 Il rullo veniva dunque agganciato con due fasce di tela poste internamente alle selle di legno, senza utilizzo di una trave a bilanciere, il cui utilizzo non era pacificamente previsto nei primi disegni forniti da secondo il teste l'indicazione T_ Tes_4 dell'utilizzo del bilancino per distanziare le fasce sarebbe stata prevista nei disegni ulteriori forniti agli addetti alla caricazione, quando questi avevano rappresentato le problematiche del caricamento secondo i disegni iniziali i quali, quindi, pacificamente non indicavano di utilizzare una c.d. trave a bilanciere.
Secondo gli altri testi, i disegni non recavano tale indicazione (teste della Tes_5
; anche secondo il teste ha confermato che CP_4 Tes_6 Testimone_7 dipendente di ND, aveva dato indicazione di procedere senza trave a bilanciere, disegni alla mano).
Esso veniva quindi sollevato e la gru effettuava la virata del braccio meccanico andando a posizionarlo sopra la stiva della nave, ove doveva essere poggiato.
Terminata la virata, probabilmente a causa del contraccolpo, il rullo si inclinava perché le fasce si muovevano e rovinava all'interno della stiva.
L'errore è consistito dunque in ciò: l'aver posizionato le fasce in punti non corretti e nel non aver utilizzato una c.d. trave a bilanciere che distanziasse le due fasce e ne impedisse il movimento e il conseguente scivolamento del rullo.
Si è visto che non aveva indicato sul rullo da caricare il punto di sollevamento;
T_ né tale punto era, peraltro, indicato nei disegni forniti;
ciò emerge sempre dalle dichiarazioni del teste il quale ha dichiarato che i soggetti addetti alla Tes_4 caricazione “avevano rilevato che la posizione delle fasce come da disegno che forniamo non era idonea perché coincidevano con le selle, ma, in realtà, questo non era un problema perché i disegni non indicano il punto in cui le fasce devono essere posizionate e perché le selle possono anche essere spostate, quello che è importante è che queste fasce devono essere parallele”.
Il che significa che neppure i disegni indicavano i punti di sollevamento che, al contrario, secondo quanto chiarito dal Primo ufficiale della nave, avrebbero dovuto essere indicati.
Che i punti di sollevamento dovessero essere indicati in modo specifico sul rullo steso era peraltro previsto nelle condizioni contrattuali che regolavano il rapporto con nelle condizioni contrattuali, infatti, si legge la seguente condizione: “all CP_1 cargo to have sufficient lifting/lashing lugs/points for safe lifting”, e cioè la merce da caricare doveva avere sufficienti agganci e punti sollevamento (doc. 15). In forza della clausola 19 della booking note (non agli atti, ma il contenuto della clausola si evince dal lodo arbitrale che la riporta testualmente;
doc. 16 di , i caricatori CP_1
(ossia erano responsabili di assicurarsi che la merce fosse adeguatamente T_ condizionata e fissata e che tutti i centri di gravità fossero marcati.
Neppure è stato provato che il disegno indicasse di utilizzare un bilancino che distanziasse le fasce, atteso la contraddittorietà tra le testimonianze;
contraddittorietà 13 che non può che ridondare a detrimento della parte onerata della prova della negligenza, ossia T_
Dunque, il caricamento del rullo è stato eseguito non correttamente perché in modo non corretto era indicato dai disegni forniti da T_
Dall'istruttoria è dunque emerso che la responsabilità della non corretta caricazione del rullo oggetto di causa deve essere attribuita a e nessuna colpa è ravvisabile in T_ capo né a né a ND, né a né alla Cooperativa Portuale né al CP_1 Pt_2 noleggiatore/vettore AM.
Le domande proposte da contro tali soggetti dirette a ottenere il risarcimento T_ dei danni patiti in conseguenza della caduta del rullo sono perciò infondate.
3. Dalla riconducibilità del sinistro occorso alla negligenza di emerge anche il T_ rigetto delle domande di accertamento negativo della responsabilità per i danni causati dall'incidente a tali soggetti.
4. Per analoga ragione va rigettata la domanda proposta da nei confronti di T_
(“in ogni caso, condannare la convenuta a tenere indenne e manlevata la qui Pt_2 attrice dalle conseguenti condanne di cui al lodo arbitrale estero del 24 ottobre 2022 emesso a favore di e contro la e decreto di riconoscimento della CP_1 T_
Corte di Appello di Bologna del 9 maggio 2023 e comunque da qualsiasi somma la stessa fosse condannata a pagare a terzi e o a parti del presente procedimento in ragione della causali di cui in narrativa ed a seguito delle operazioni di imbarco del proprio rullo in data 23.12.2020.”, come da conclusioni rassegnate nella memoria I ex art. 183 Promau).
5. Il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice comporta l'assorbimento delle domande subordinate di garanzia spiegate dalle altre parti.
6. Si deve a questo punto esaminare la domanda di risarcimento del danno da ritardo proposta da nei confronti di e dell'MA . T_ CP_13 CP_2
Si è già osservato che in qualità di spedizioniere, non può essere ritenuta CP_1 responsabile degli inadempimenti connessi al contratto di trasporto, non avendone assunto i relativi obblighi, sicché, nei confronti di tale soggetto, la domanda deve essere rigettata.
Non essendo titolare degli obblighi propri del vettore, è dunque priva di CP_1 legittimazione passiva rispetto a tale domanda.
Anche la domanda proposta nei confronti dell'MA è però infondata, CP_2 perché anche in tal caso era un altro il soggetto obbligato al trasporto, e cioè il sub - noleggiatore AM TD.
È, infatti, pacifico che il vettore fosse AM (cfr. doc. 1 prodotto da AM), mentre l'MA non aveva assunto alcuna obbligazione in tal senso.
La domanda dell'MA nei confronti di della e di ND T_ Pt_2
14 1. Va adesso esaminata la domanda rivolta dall'MA nei confronti di , di T_
e di ND (quella nei confronti di è stata rinunciata) per i danni Pt_2 CP_1 subiti a seguito del sinistro, avente ad oggetto le seguenti voci di danno (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione ): CP_2
“a) Euro 4.097,35 (il conteggio che viene prodotto riporta la cifra in USD, qui convertita in Euro), più Euro 452,00 per spese relative alle lesioni subite dal marinaio
, come risulta dal conteggio che si produce (prod. n. 2). Persona_1
b) Euro 43.481,52 per bunker consumato durante la sosta della nave a , come Pt_2 risulta dalla fattura Bunkeroil e dalla relativa bunker delivery note, che si producono (prod. n. 3), oltre che dalla ulteriore documentazione che si produrrà nel corso del giudizio.
c) Euro 5.000,00 per servizi resi dall'ente di Classifica a per l'ingresso della Pt_2 nave in bacino, come risulta dalla Fattura DNV-GL che si produce (prod. n. 4).
d) Euro 350.694,36 per le riparazioni della nave a presso il cantiere Pt_2 CP_14
, vedasi quotazione lavori che si produce (prod. n. 5).
[...]
e) Euro 10.670,00 per ispezioni dell'Ente di Classifica a , come risulta dalle Pt_2 fatture DNV-GL, che si producono (prod. n. 6).
f) Euro 300,00, per commissione al broker per l'acquisto bunker, come risulta dalla fattura UFS che si produce (prod. n. 7).
g) Euro 2.002,00 per calcoli di stabilità, come risulta dalla fattura Interprogetti di Genova, che si produce (prod. n. 8).
h) Euro 39.400,00 per onorari dell'ispettore a , come risulta dai tre conteggi Pt_2 che si producono (prod. n. 9);
i) Euro 271.361,46 per nolo non percepito nel periodo di sosta a dal Pt_2
23.12.2020 al 23.02.2021 (62 giorni, 9 ore e 10 minuti alla rata giornaliera di Euro 4.350,00 al giorno), come risulta dal conteggio che si produce (prod. n. 10).”.
2. La domanda rivolta nei confronti di e di è infondata in quanto, Pt_2 CP_1 come visto, esse non hanno responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa.
3. Essa è poi infondata nei confronti di per le seguenti ragioni. T_
Sono in atti i due lodi arbitrali resi tra AM e e tra e CP_1 CP_1
con cui è stata condannata a pagare gli importi qui richiesti a T_ CP_1 dall'MA a AM in quanto a quest'ultima richiesti dall'MA T_
e è stata condannata a pagare a i medesimi importi CP_2 T_ CP_1 in quanto quest'ultima è stata condannata a pagarli a AM.
Il presupposto della condanna a di prima e di poi è il diritto al CP_1 T_ risarcimento del danno in capo all'MA nei confronti di AM, con la
15 conseguenza che, laddove fosse accolta la domanda dell'MA, questi riceverebbe lo stesso importo per il medesimo titolo sia da AM sia da T_
Quest'ultima, peraltro, sarebbe tenuta a pagare due volte lo stesso danno.
La domanda va perciò rigettata in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
La domanda di nei confronti di per l'inadempimento T_ CP_1 dell'obbligo di concludere l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
1. ha negato che rientrasse negli accordi tra le parti la conclusione, da CP_1 parte di nell'interesse della mandante, di una polizza assicurativa per CP_1 danni verso terzi.
Incombe perciò su l'onere di provare che avesse assunto detta T_ CP_1 obbligazione.
Dal doc. 15 già più volte richiamato, prodotto da e sottoscritto da CP_1 T_ contenente il riepilogo delle condizioni contrattuali, emerge un costo per l'assicurazione (“insurance”) pari a € 6.000.
Dalla corrispondenza tra e emerge che tale costo era riferito a CP_1 T_
“extra assicurazione sulla nave” (cfr. doc. 11 . CP_1
Senz'altro, dunque, aveva assunto l'obbligo di stipulare una polizza CP_1 assicurativa.
Dalla semplice dicitura “insurance”, neppure se integrata con quella “extra assicurazione sulla nave” non si comprende però con esattezza che tipo di assicurazione fosse obbligata a stipulare;
il sintagma “extra assicurazione sulla nave” è CP_1 infatti equivoco, perché potrebbe riferirsi sia a un'assicurazione sulla merce mentre si trova a bordo della nave, sia a un'assicurazione relativa ai danni cagionati dalla merce a bordo della nave.
A dirimere il significato dalla clausola contrattuale in esame è però utile, ancora una volta, la corrispondenza tra le parti, da cui emerge che aveva inviato a T_ CP_1 il mandato di trasporto in cui specificava che le merci trasportate erano già
[...] assicurate, sicché non era necessaria la conclusione di un'ulteriore assicurazione.
Se, allora, le merci erano già coperte da un'assicurazione (effettivamente stipulata da come emerge dalla perizia redatta dal perito dell'assicuratore delle merci, cfr. T_ doc. 3 di , è evidente che la dicitura “extra assicurazione sulla nave” deve T_ riferirsi ad un'assicurazione per i danni cagionati alla nave dalla merce e non alla merce stessa. aveva perciò l'obbligo di stipulare un'assicurazione che tenesse indenne CP_1 dagli eventuali danni causati alla nave su cui doveva essere effettuato il T_ trasporto. 16 Dalla dicitura utilizzata non emerge però anche l'obbligo di concludere un'assicurazione che coprisse i danni ulteriori cagionati a terzi;
l'obbligo di assicurazione deve allora essere riferito, ai danni cagionati alla nave e non ad altri beni.
Ora, il suddetto obbligo, così come circoscritto, è rimasto, pacificamente, inadempiuto.
Da ciò è scaturito un danno, che è consistito nella condanna di portata dal lodo T_ arbitrale in atti, a pagare a le somme che questa è stata condanna a pagare CP_1
a AM.
L'accertamento dell'inadempimento di tale obbligo non può però condurre a ritenere non dovute le somme che sia stata condannata a pagare in favore di T_ CP_1
a titolo di danni subiti dalla nave.
[...]
Questo perché tale profilo è stato oggetto di esame in seno al lodo arbitrale, riconosciuto con decreto del 9.5.2023, e non può essere esaminato in questa sede.
Né può discendere una condanna di a manlevare dalle ulteriori CP_1 T_ ed eventuali richieste risarcitorie relative ai danni subiti dalla nave, trattandosi di richieste meramente ipotetiche.
Ci si deve, perciò, limitare all'accertamento dell'inadempimento di in CP_1 relazione all'obbligazione sopra indicata.
Le spese di lite
1. Le spese di lite vanno compensate tra e e tra e T_ CP_1 T_ [...]
, attesa la reciproca Controparte_15 soccombenza.
2. va condannata alla refusione delle spese di lite – liquidate come in T_ dispositivo (scaglione di riferimento sino a € 260.000, valori compresi tra i minimi e i medi) – in favore di AM TD., in Parte_2 quanto integralmente soccombente rispetto alle domande proposte nei confronti di tali soggetti, nonché in favore di OV in proprio, di ND e delle due compagnie assicurative di ( e Groupaama), poiché la chiamata in causa Pt_2 CP_5 di tali soggetti si è resa necessaria in ragione della domanda di risultata T_ infondata (“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.”, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024 (Rv. 670458 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
17 a) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Parte_1 confronti delle convenute;
b) rigetta la domanda di accertamento negativo della responsabilità rivolta nei confronti di e di Controparte_15 CP_2
VARAMAR LTD;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...] nei confronti di di Controparte_15 Parte_1 Pt_2
e di ND;
d) accerta l'inadempimento di Controparte_1
dell'obbligo di concludere la polizza assicurativa secondo quanto indicato in
[...] motivazione;
e) dichiara assorbite o rinunciate a spese compensate tutte le ulteriori domande;
f) compensa le spese tra e Parte_1 Controparte_1
e tra e
[...] Parte_1 Controparte_15
“ ;
[...] CP_2
g) condanna PROMAU alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
VARAMAR LTD., Parte_2 CP_6
di MARCANDIA S.R.L., di e di GROUPAMA
[...] Controparte_5
ASSICURAZIONI S.P.A., liquidate per ciascuno in € 10.000,00 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
16.3.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
18