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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2024, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6362/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA del 2 dicembre 2024
Con ordinanza del 9 maggio 2024 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza relativa alla presente causa, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti, i quali hanno rassegnato le conclusioni come in atti.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6362/2022 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Giuseppe Di Stefano n. 6, presso lo studio dell'avvocato Cristina Abate, che la rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata in data 8 maggio 2024; attrice contro
( e Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3 convenuti contumaci
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice (come da note di trattazione scritta depositate in data 26 novembre 2024):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, previa ogni più utile declaratoria, per i motivi sopra esposti:
- Dichiarare la divisione giudiziale degli immobili di seguito indicati:
1) Immobile sito in Iglesias (CA), regione “Monte Figus” s.n.c. al piano seminterrato, distinto in catasto al Foglio D/14, mappale 147, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, mq 16, rendita 29,75;
pagina 1 di 5 2) Fabbricato in corso di costruzione sito in Iglesias (CA), Via Don Allori e viale Villa di Chiesa al piano terra, distinto in catasto al Foglio D/14, mappale
395 sub 1, categoria F/3 classe 1;
3) Appartamento sito in AN IA di DI (CT), Via San Maurizio n. 8 al piano terra, distinto in catasto al Foglio 19, mappale 1317, cat. a/5, classe 3, vani 2, rendita euro 55,78;
4) Posto auto sito in AN IA di DI (CT), Via San Maurizio n. 16/a al piano terra, distinto in catasto al Foglio 19, mappale 1325 sub 2, cat. C/6, classe
2 mq 16, rendita euro 38,01; attribuendo alla ricorrente Parte_1
, laddove possibile, la parte corrispondente alla metà del lotto sito in
[...]
Iglesias (CA), su cui insistono gli immobili indicati ai numeri 1 e 2, utilizzando ad esempio la perizia estimativa prodotta a firma Arch. nella parte in Persona_1 cui prevede una soluzione denominata “Soluzione B1” ed attribuendo alla ricorrente la “parte c.d. 1” ed eventualmente quantificando una somma a conguaglio in favore dei contumaci laddove non ritenesse congrua la compensazione con gli altri beni della massa.
In Via Istruttoria Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse opportuno predisporre il piano di riparto secondo i desiderata della ricorrente e sulla base dei valori della perizia di parte dell'Ing. depositata, si insiste sulla richiesta di nomina Per_2 di CTU al fine di accertare e determinare la consistenza ed il valore attuale di ciascuno dei beni caduti in successione e quindi, tenuto conto della richiesta espressa della ricorrente di vedersi attribuita la proprietà di metà del lotto sito in
Iglesias (CA) Via Allori, predisporre il piano di riparto attribuendo la proprietà dei beni siti in AN IA di DI (CT) ai contumaci e CP_1 CP_2 disponendo in favore di quest'ultimi un eventuale conguaglio se dovuto.
[...]
Si chiede di porre a carico della massa le spese legali affrontate dalla ricorrente”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e esponendo Controparte_1 Controparte_2 quanto segue:
- l'esponente è erede di , deceduto in Iglesias in data 3 Persona_3 dicembre 2007, unitamente alla madre (coniuge del Controparte_1 defunto) e al proprio fratello;
Controparte_2
- il compendio ereditario comprende a) locale commerciale sito in Iglesias (CA), regione “Monte Figus” al piano terra, distinto in catasto al Foglio D/14, mappale 147, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, mq. 16, rendita euro
29,75; b) fabbricato in corso di costruzione sito in Iglesias (CA), via Don Allori e viale Villa di Chiesa al piano seminterrato e terra, distinto in catasto al Foglio D/14, mappale 395 sub. 1 e mappale 142; c) appartamento sito in Catania (CT), via San Maurizio n. 8 al piano terra, distinto in catasto al Foglio 19, mappale
1317, cat. A/5, classe 3, vani 2, rendita euro 55,78; d) posto auto sito in Catania
(CT), via San Maurizio n. 16/A al piano terra, distinto in catasto al Foglio 19, mappale 1325 sub. 2, cat. C/6, classe 2, mq. 16, rendita euro 38,01 (Doc. 2);
- su detti immobili in data 23 giugno 2011 è stata iscritta ipoteca a favore di Equitalia S.p.A., poi cancellata;
- nonostante i tentativi di addivenire alla divisione bonaria del patrimonio ereditario, le parti non hanno raggiunto un accordo;
pagina 2 di 5 - è quindi interesse dell'attrice procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
1.1. Tanto premesso, l'attrice ha così concluso: “1) In via principale: previa nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e della determinazione delle quote, predisporre un progetto di divisione e convocare le parti per l'approvazione; 2) In via subordinata: in caso di contestazione, pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria e dividere i beni comuni tra i coeredi secondo le rispettive quote;
3) In via ulteriormente subordinata: pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria, disporre la vendita dei beni relitti ripartendo il ricavato tra i coeredi secondo le rispettive quote. 4) Porre le spese di giudizio a carico della massa”.
2. All'udienza del 26 ottobre 2023, verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti e la mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza è stata altresì rilevata la mancata produzione dei titoli di proprietà degli immobili indicati come facenti parte del patrimonio relitto e ne è stata ordinata la produzione ai fini della procedibilità della domanda di divisione.
3. All'udienza del 9 maggio 2024, considerato che a quella data non era stata prodotta la documentazione richiesta, è stato disposto rinvio al 2 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
***
4. La domanda di divisione è inammissibile per assenza di prova in ordine alla proprietà in capo al de cuius dei beni immobili di cui è stata chiesta la divisione.
Nei giudizi volti allo scioglimento della comunione ereditaria, lo svolgimento delle operazioni divisionali con attribuzione delle quote ai singoli comunisti presuppone, a monte, l'accertamento della proprietà, che deve essere provata mediante la produzione dei titoli di provenienza. L'azione di scioglimento di una comunione ereditaria, infatti, presenta delle evidenti implicazioni pubblicistiche, tali da imporre un vaglio in ordine alla sussistenza dei suoi elementi costitutivi, che prescinde dall'esistenza di una contestazione sul punto.
Poiché, tuttavia, in questi casi si tratta unicamente di verificare la sussistenza della comproprietà in capo alle parti in causa, non è richiesto l'assolvimento del rigoroso onere probatorio previsto nelle azioni di rivendicazione o accertamento della proprietà, potendo i condividenti limitarsi a provare la mera esistenza di un titolo, senza necessariamente procedere alla ricostruzione della serie continua di trasferimenti sino dell'originario dante causa, o alla prova del perfezionamento della fattispecie acquisitiva per usucapione.
In applicazione di tale attenuazione probatoria è ormai invalso nella giurisprudenza di merito e di legittimità il convincimento per cui le parti possano dimostrare la proprietà anche mediante la produzione di un atto di divisione, benché quest'ultimo non abbia tendenzialmente efficacia probante nei confronti dei terzi (da ultimo, Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2020, n. 10067). Da tanto si evince come l'attenuazione probatoria non dispensi certamente i condividenti dalla prova dell'appartenenza dei beni al compendio, essendo questi tenuti quantomeno a produrre il titolo di provenienza degli immobili di cui pretendano la divisione (contratto di compravendita, donazione, permuta e, persino, come sopra visto, un atto di divisione).
pagina 3 di 5 Tale impostazione non può ritenersi superata da quanto precisato dalla
Suprema Corte, secondo cui la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sugli immobili da dividere non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, potendo il giudice sovraintendere a tale esigenza ordinando alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi di un professionista. Nell'ambito dei giudizi di divisione occorre infatti distinguere tra:
1) documenti atti a comprovare il diritto di proprietà, la cui produzione è certamente onere delle parti, non potendosi in alcun modo il giudice sostituirsi ad esse in tale adempimento;
2) certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni di cui all'art. 567 c.p.c., la cui acquisizione, in quanto finalizzata ad accertare l'esistenza di creditori o aventi causa dei condividenti, non rappresenta una condizione di ammissibilità della domanda, potendo il giudice demandare a un tecnico le opportune verifiche, specie nelle ipotesi in cui si renda necessario procedere alla vendita forzata dei beni.
5. Nel presente procedimento non è stato assolto l'onere probatorio gravante sulla parte.
Le parte attrice benché invitata in corso di causa con provvedimento del 26 ottobre 2023, non ha prodotto i titoli di acquisto necessari al fine di provare la proprietà dei beni in capo al de cuius e, quindi, la loro Persona_3 appartenenza all'asse relitto.
5.1. Sul punto deve essere altresì dato atto come l'originario procuratore dell'attrice abbia depositato in data 10 gennaio 2024 istanza di rimessione in termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, VI comma, c.p.c. e, unitamente ad esse, anche dei documenti richiesti. Tuttavia alla data del 10 gennaio 2024 risultavano già scaduti i termini per il deposito tanto della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. (spirato in data 27.11.2023), quanto della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. (spirato in data 27.12.2023). Inoltre, la causa di decadenza non può essere in alcun modo considerata “non imputabile” alla parte istante (ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, secondo comma, c.p.c.), in quanto avvenuta, per stessa ammissione del procuratore, a causa di un 'errore di calcolo della scadenze' conseguente a un non meglio precisato 'periodo particolarmente impegnativo'. Al riguardo in giurisprudenza è stato osservato che in tema di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2023, n,
19384). Nel caso in esame non solo il procuratore non ha fornito tale dimostrazione, ma ha ammesso che la decadenza è dipesa da un errore di calcolo certamente a ella imputabile.
6. In ogni caso, la documentazione richiesta, necessaria ai fini della procedibilità della domanda, non è stata prodotta nemmeno tardivamente.
7. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
pagina 4 di 5 DICHIARA l'improcedibilità della domanda di divisione;
NULLA deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 2 dicembre 2024
Il GIUDICE Monica Mascia
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA del 2 dicembre 2024
Con ordinanza del 9 maggio 2024 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza relativa alla presente causa, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti, i quali hanno rassegnato le conclusioni come in atti.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6362/2022 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Giuseppe Di Stefano n. 6, presso lo studio dell'avvocato Cristina Abate, che la rappresenta in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata in data 8 maggio 2024; attrice contro
( e Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3 convenuti contumaci
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice (come da note di trattazione scritta depositate in data 26 novembre 2024):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, previa ogni più utile declaratoria, per i motivi sopra esposti:
- Dichiarare la divisione giudiziale degli immobili di seguito indicati:
1) Immobile sito in Iglesias (CA), regione “Monte Figus” s.n.c. al piano seminterrato, distinto in catasto al Foglio D/14, mappale 147, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, mq 16, rendita 29,75;
pagina 1 di 5 2) Fabbricato in corso di costruzione sito in Iglesias (CA), Via Don Allori e viale Villa di Chiesa al piano terra, distinto in catasto al Foglio D/14, mappale
395 sub 1, categoria F/3 classe 1;
3) Appartamento sito in AN IA di DI (CT), Via San Maurizio n. 8 al piano terra, distinto in catasto al Foglio 19, mappale 1317, cat. a/5, classe 3, vani 2, rendita euro 55,78;
4) Posto auto sito in AN IA di DI (CT), Via San Maurizio n. 16/a al piano terra, distinto in catasto al Foglio 19, mappale 1325 sub 2, cat. C/6, classe
2 mq 16, rendita euro 38,01; attribuendo alla ricorrente Parte_1
, laddove possibile, la parte corrispondente alla metà del lotto sito in
[...]
Iglesias (CA), su cui insistono gli immobili indicati ai numeri 1 e 2, utilizzando ad esempio la perizia estimativa prodotta a firma Arch. nella parte in Persona_1 cui prevede una soluzione denominata “Soluzione B1” ed attribuendo alla ricorrente la “parte c.d. 1” ed eventualmente quantificando una somma a conguaglio in favore dei contumaci laddove non ritenesse congrua la compensazione con gli altri beni della massa.
In Via Istruttoria Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse opportuno predisporre il piano di riparto secondo i desiderata della ricorrente e sulla base dei valori della perizia di parte dell'Ing. depositata, si insiste sulla richiesta di nomina Per_2 di CTU al fine di accertare e determinare la consistenza ed il valore attuale di ciascuno dei beni caduti in successione e quindi, tenuto conto della richiesta espressa della ricorrente di vedersi attribuita la proprietà di metà del lotto sito in
Iglesias (CA) Via Allori, predisporre il piano di riparto attribuendo la proprietà dei beni siti in AN IA di DI (CT) ai contumaci e CP_1 CP_2 disponendo in favore di quest'ultimi un eventuale conguaglio se dovuto.
[...]
Si chiede di porre a carico della massa le spese legali affrontate dalla ricorrente”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e esponendo Controparte_1 Controparte_2 quanto segue:
- l'esponente è erede di , deceduto in Iglesias in data 3 Persona_3 dicembre 2007, unitamente alla madre (coniuge del Controparte_1 defunto) e al proprio fratello;
Controparte_2
- il compendio ereditario comprende a) locale commerciale sito in Iglesias (CA), regione “Monte Figus” al piano terra, distinto in catasto al Foglio D/14, mappale 147, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, mq. 16, rendita euro
29,75; b) fabbricato in corso di costruzione sito in Iglesias (CA), via Don Allori e viale Villa di Chiesa al piano seminterrato e terra, distinto in catasto al Foglio D/14, mappale 395 sub. 1 e mappale 142; c) appartamento sito in Catania (CT), via San Maurizio n. 8 al piano terra, distinto in catasto al Foglio 19, mappale
1317, cat. A/5, classe 3, vani 2, rendita euro 55,78; d) posto auto sito in Catania
(CT), via San Maurizio n. 16/A al piano terra, distinto in catasto al Foglio 19, mappale 1325 sub. 2, cat. C/6, classe 2, mq. 16, rendita euro 38,01 (Doc. 2);
- su detti immobili in data 23 giugno 2011 è stata iscritta ipoteca a favore di Equitalia S.p.A., poi cancellata;
- nonostante i tentativi di addivenire alla divisione bonaria del patrimonio ereditario, le parti non hanno raggiunto un accordo;
pagina 2 di 5 - è quindi interesse dell'attrice procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
1.1. Tanto premesso, l'attrice ha così concluso: “1) In via principale: previa nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e della determinazione delle quote, predisporre un progetto di divisione e convocare le parti per l'approvazione; 2) In via subordinata: in caso di contestazione, pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria e dividere i beni comuni tra i coeredi secondo le rispettive quote;
3) In via ulteriormente subordinata: pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria, disporre la vendita dei beni relitti ripartendo il ricavato tra i coeredi secondo le rispettive quote. 4) Porre le spese di giudizio a carico della massa”.
2. All'udienza del 26 ottobre 2023, verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti e la mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza è stata altresì rilevata la mancata produzione dei titoli di proprietà degli immobili indicati come facenti parte del patrimonio relitto e ne è stata ordinata la produzione ai fini della procedibilità della domanda di divisione.
3. All'udienza del 9 maggio 2024, considerato che a quella data non era stata prodotta la documentazione richiesta, è stato disposto rinvio al 2 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
***
4. La domanda di divisione è inammissibile per assenza di prova in ordine alla proprietà in capo al de cuius dei beni immobili di cui è stata chiesta la divisione.
Nei giudizi volti allo scioglimento della comunione ereditaria, lo svolgimento delle operazioni divisionali con attribuzione delle quote ai singoli comunisti presuppone, a monte, l'accertamento della proprietà, che deve essere provata mediante la produzione dei titoli di provenienza. L'azione di scioglimento di una comunione ereditaria, infatti, presenta delle evidenti implicazioni pubblicistiche, tali da imporre un vaglio in ordine alla sussistenza dei suoi elementi costitutivi, che prescinde dall'esistenza di una contestazione sul punto.
Poiché, tuttavia, in questi casi si tratta unicamente di verificare la sussistenza della comproprietà in capo alle parti in causa, non è richiesto l'assolvimento del rigoroso onere probatorio previsto nelle azioni di rivendicazione o accertamento della proprietà, potendo i condividenti limitarsi a provare la mera esistenza di un titolo, senza necessariamente procedere alla ricostruzione della serie continua di trasferimenti sino dell'originario dante causa, o alla prova del perfezionamento della fattispecie acquisitiva per usucapione.
In applicazione di tale attenuazione probatoria è ormai invalso nella giurisprudenza di merito e di legittimità il convincimento per cui le parti possano dimostrare la proprietà anche mediante la produzione di un atto di divisione, benché quest'ultimo non abbia tendenzialmente efficacia probante nei confronti dei terzi (da ultimo, Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2020, n. 10067). Da tanto si evince come l'attenuazione probatoria non dispensi certamente i condividenti dalla prova dell'appartenenza dei beni al compendio, essendo questi tenuti quantomeno a produrre il titolo di provenienza degli immobili di cui pretendano la divisione (contratto di compravendita, donazione, permuta e, persino, come sopra visto, un atto di divisione).
pagina 3 di 5 Tale impostazione non può ritenersi superata da quanto precisato dalla
Suprema Corte, secondo cui la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sugli immobili da dividere non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, potendo il giudice sovraintendere a tale esigenza ordinando alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi di un professionista. Nell'ambito dei giudizi di divisione occorre infatti distinguere tra:
1) documenti atti a comprovare il diritto di proprietà, la cui produzione è certamente onere delle parti, non potendosi in alcun modo il giudice sostituirsi ad esse in tale adempimento;
2) certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni di cui all'art. 567 c.p.c., la cui acquisizione, in quanto finalizzata ad accertare l'esistenza di creditori o aventi causa dei condividenti, non rappresenta una condizione di ammissibilità della domanda, potendo il giudice demandare a un tecnico le opportune verifiche, specie nelle ipotesi in cui si renda necessario procedere alla vendita forzata dei beni.
5. Nel presente procedimento non è stato assolto l'onere probatorio gravante sulla parte.
Le parte attrice benché invitata in corso di causa con provvedimento del 26 ottobre 2023, non ha prodotto i titoli di acquisto necessari al fine di provare la proprietà dei beni in capo al de cuius e, quindi, la loro Persona_3 appartenenza all'asse relitto.
5.1. Sul punto deve essere altresì dato atto come l'originario procuratore dell'attrice abbia depositato in data 10 gennaio 2024 istanza di rimessione in termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, VI comma, c.p.c. e, unitamente ad esse, anche dei documenti richiesti. Tuttavia alla data del 10 gennaio 2024 risultavano già scaduti i termini per il deposito tanto della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. (spirato in data 27.11.2023), quanto della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. (spirato in data 27.12.2023). Inoltre, la causa di decadenza non può essere in alcun modo considerata “non imputabile” alla parte istante (ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, secondo comma, c.p.c.), in quanto avvenuta, per stessa ammissione del procuratore, a causa di un 'errore di calcolo della scadenze' conseguente a un non meglio precisato 'periodo particolarmente impegnativo'. Al riguardo in giurisprudenza è stato osservato che in tema di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2023, n,
19384). Nel caso in esame non solo il procuratore non ha fornito tale dimostrazione, ma ha ammesso che la decadenza è dipesa da un errore di calcolo certamente a ella imputabile.
6. In ogni caso, la documentazione richiesta, necessaria ai fini della procedibilità della domanda, non è stata prodotta nemmeno tardivamente.
7. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
pagina 4 di 5 DICHIARA l'improcedibilità della domanda di divisione;
NULLA deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la contumacia dei convenuti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 2 dicembre 2024
Il GIUDICE Monica Mascia
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