Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38153 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015
e vertente
TRA
codice fiscale: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.Lorenzo Silvestrini, presso il quale è elettivamente domiciliato, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, Sig. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Carlini, presso il quale è elettivamente
[...]
domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7126/2015 (RG 3846/2015)
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.9.2024
Per l'opponente:
“L'Avv. Silvestrini precisa le conclusioni e chiede la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione.”
Per la società opposta:
“L'Avv. Carlini, nel rito, si riporta alle eccezioni formulate oggi e, nel merito, richiama le conclusioni contenute nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c. il
7.12.2016; in via istruttoria, si insiste nell'ammissione dei mezzi articolati con la seconda memoria depositata il 9.2.2017 a norma dell'art. 183, c. VI, c.p.c.”
Conclusioni di cui alla memoria depositata il 7.12.2016, nel primo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa,
In via principale:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le domande formulate
dall'opponente e per l'effetto
- Rigettare la presente opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare che la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad € 15.889,28, comprensiva anche della residua somma richiesta e non concessa, pari ad €
6.606,48 e per l'effetto
- Condannare la controparte, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento della residua somma pari ad € 6.606,48, ovvero della complessiva somma di € 15.889,28, oltre rivalutazione monetaria dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi legali sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre IVA, CPA e accessori, in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto al n. 3846/2015 R.G., UL CP CH S . aveva esposto che MA VI S.r.l. era creditrice nei confronti di Parte_1 del pagamento di € 15.889,28, in base alla fattura n. 194 emessa il 9.9.2014 per “saldo dello stazionamento della Sua imbarcazione denominata 'Intrepide' dal 01/04/2011 al 30/04/2014” nel proprio cantiere (documento n. 1); che, con scrittura privata del 19.7.2014, MA VI S.r.l. aveva ceduto il credito all'esponente, al quale era stata effettuata la comunicazione ex art. 1264 c.c., con lettera raccomandata del successivo giorno 30 (documenti n. 2 e 3).
Il Tribunale di Roma, richiesta l'integrazione documentale a norma dell'art. 640 c.p.c. e ritenuta fondata parte della domanda, il 21.3.2015 aveva emesso il decreto ingiuntivo n.7126/2015, notificato a il 22.4.2015, al quale aveva intimato di pagare alla ricorrente Parte_1 [...] la somma di € 9.282,80, oltre interessi e spese processuali. CP_1
Con atto di citazione notificato il 29.5.2015, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7126/2015, deducendo che il Giudice aveva escluso la sussistenza del dedotto rapporto giuridico per il periodo indicato nella suindicata fattura e aveva riconosciuto sussistente il credito dell'importo di € 9.262,80, in base alla sentenza n. 15396/2014 resa dal Tribunale di Roma a definizione della causa promossa dall'esponente nei confronti di MA VI S.r.l. per il risarcimento dei danni causati al natante nel sinistro occorso il 19.6.2019, con cui era stata accolta per tale importo la domanda riconvenzionale per il pagamento di canoni di rimessaggio e noleggio.
L'opponente esponeva che, con la medesima sentenza, il Tribunale aveva condannato MA CP
. a pagare a gli importi di € 55.000 e di € 24.000, rispettivamente, a CP_4 Parte_1
titolo di risarcimento del danno emergente e per lucro cessante, oltre imposta I.v.a., rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché a rifondergli le spese processuali, anche per l'accertamento 3
tecnico preventivo;
che, mediante il decreto ingiuntivo opposto, era stato duplicato il credito vantato da MA VI
S.r.l. per canoni di locazione e rimessaggio per l'importo di € 9.282,80, pari a quello riconosciuto dalla sentenza n. 15396/2014 del Tribunale di Roma, che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere compensato con quello di maggior importo riconosciuto a favore dell'esponente.
Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- accogliere la presente opposizione dichiarando estinto per compensazione il credito vantato dalla società e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 7126/2015 CP_1 CP_1
emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 21 marzo 2015.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.”
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. del 27.10.2015, la prima udienza era differita al
14.3.2016.
si costituiva in giudizio il 26.10.2015, contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e proponeva la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, in via principale
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le domande formulate dall'opponente e per l'effetto
- Rigettare l'opposizione promossa da parte opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare e dichiarare che domanda giudiziale proposta col il ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad € 15.889,28, comprensiva anche della residua somma richiesta e non concessa, pari ad €
6.606,48 e per l'effetto
Condannare la controparte, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto al pagamento della residua somma pari ad € € 6.606,48 ovvero della complessiva somma di € 15.889,28
Il tutto con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate.
Rifusione di spese ed onorari del giudizio oltre IVA, CPA e accessori a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario ed oltre spese generali al 15%.”
A sostegno della domanda, la parte opposta negava la sussistenza della duplicazione del credito, poiché il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso per il pagamento dei canoni di ormeggio e rimessaggio dell'imbarcazione nel periodo da aprile 2011 ad aprile 2014, come indicato 4
nella fattura n. 194 emessa il 9.9.2014;
che erroneamente il Giudice del procedimento monitorio aveva accolto la domanda di cui al ricorso limitatamente all'importo di € 9.282,80, e non anche per il restante credito azionato per €
6.606,48, essendo stata proposta la domanda per la pronuncia d'ingiunzione dell'importo di
€15.889,28, relativa ai canoni di rimessaggio e ormeggio dell'imbarcazione maturati dal 1.4.2011 al 30.4.2014, e non i canoni liquidati con la sentenza n. 15396/2014 del Tribunale Civile di Roma, la cui copia era stata prodotta in sede monitoria per dimostrare l'entità del corrispettivo mensile dovuto per tale servizio;
che con il decreto ingiuntivo opposto era stato intimato il pagamento dei canoni relativi ai mesi successivi a quelli riconosciuti con tale sentenza, stante la permanenza dell'imbarcazione presso il cantiere di MA VI S .r.l. anche nel periodo successivo a quello ivi considerato e intercorso da aprile 2011ad aprile 2014; che nel “Contratto di cessione del credito” stipulato da MA VI S.r.l. e Controparte_1
con scrittura privata del 19.7.2014 (documento n. 2 del fascicolo monitorio), era stato indicato che il complessivo credito capitale della cedente nei confronti di e ra Parte_1
pari a € 26.440,40 e così composto: € 9.262,80 per canoni di ormeggio e rimessaggio dell'imbarcazione maturati fino ad aprile 2011 riconosciuti con la sentenza del Tribunale di
Roma n. 15396/2014 ed € 17.177,60 per quaranta successivi canoni comprensivi dell'imposta
I.v.a. maturati da aprile 2011 ad aprile 2014.
La parte opposta deduceva che, stante la comunicazione ex art. 1264 c.c. del contratto di cessione del credito al debitore in data 30.7.2014, agiva nei suoi confronti per far valere il suindicato credito, la cui entità era stata calcolata considerando l'importo mensile dovuto a titolo di canoni di rimessaggio e ormeggio dell'imbarcazione, accertato con la sentenza n. 15386/2014 e il numero di mesi in cui tale servizio era stato prestato.
Respinta l'istanza proposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concessi termini ex art. 183, c. VI, c.p.c., prodotta documentazione e precisate le conclusioni, la causa passava in decisione all'udienza del
23.4.2018, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con l'ordinanza resa il 14.9.2018, pubblicata il successivo giorno 17, era disposto:
“Il Giudice, letti gli atti, ritenuto che la causa, allo stato, non possa essere decisa, dal momento che la definizione del procedimento n. RG. 1514/2015, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di
Roma, si pone in rapporto di necessaria pregiudizialità con la decisione della presente controversia;
rimette la causa sul ruolo istruttorio;
visto l'art. 295 c.p.c. sospende il presente procedimento fino alla definizione del procedimento 5
n. RG. 1514/2015, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma […]”.
La presente causa era assegnata a questo Giudice dal 7.9.2020.
Con ricorso proposto il 17.4.2024, riassumeva il processo, precisando che la causa Parte_1
pregiudiziale era stata decisa dalla Corte di Appello di Roma, Terza Sezione Civile, con la sentenza n.5845/2020, impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. da Controparte_5
divenuta cessionaria del credito di e la Corte di Cassazione, Terza Sezione Controparte_1
Civile, con ordinanza n. 10476/2024, pubblicata il 17.4.2024, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
All'udienza del 18.6.2024 fissata con decreto reso il 23.4.2024, l'opponente dichiarava di non aver notificato l 'at t o d i riassunzione e conseguiva la fissazione del richiesto termine (perentorio) per questo adempimento, svolto il 24.6.2024, nonché per produrre copia della sentenza n.
5842/2020 resa dalla Corte di Appello di Roma, Sesta Sezione Civile
Alla successiva udienza del 20.9.2024, l a parte opposta reiterava le eccezioni di tardività della riassunzione della causa, in relazione alla definizione del processo in appello e di decadenza dalla riassunzione, per omessa notificazione del ricorso ex art. 303 c.p.c. e del decreto reso il
23.4.2024.
All'udienza del 20.9.2024, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di estinzione del processo per inosservanza del termine prescritto per la riassunzione del processo sospeso con ordinanza resa il 17.9.2018, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rubricato Sospensione necessaria, che prevede: “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
La riassunzione del giudizio deve essere effettuata dopo la cessazione della causa di sospensione e, nella specie, a norma dell'art. 297, comma 1°, c.p.c., una volta passato in giudicato il provvedimento che ha definito la controversia ritenuta pregiudiziale, qui costituito dalla sentenza n. 5845/2020 resa dalla Corte d'Appello di Roma, Sesta Sezione Civile, impugnata a norma dell'art. 360 c.p.c. e la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha pronunciato l'ordinanza n.
10476/24, pubblicata il 17.4.2024, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sicché il ricorso in riassunzione depositato il 17.4.2024 da Controparte_5 Parte_1
è tempestivo.
Non va accolta l'eccezione di decadenza della riassunzione proposta dall'opponente, stante l'omessa notificazione del ricorso ex art. 303 c.p.c. e del decreto reso il 23.4.2024, stante il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Verificatasi una causa 6
d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata 'edictio actionis' da quello della 'vocatio in ius', il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della
'vocatio in ius'. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo art. 307, terzo comma.» (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 14854 del 2006, C.E.D.
Corte di Cassazione).
Al riguardo, è stato affermato: “La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo.” (Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 21869 del 24.9.2013,
C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 627694-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5955 del
25.3.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 9819 del 20.4.2018; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 6921 del 11.3.2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 2526 del 3.2.2021; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
30802 del 6.11.2023).
Circa lo specifico caso dell'omessa notificazione dell'atto di riassunzione del processo è stato chiarito: “La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, sicché la 7
mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5955 del
25.3.2016, ivi, Rv. 639367-01; conf. Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 2174 del 4.2.2016; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5955 del 25.3.2016 e le già richiamate sentenze della Corte di Cassazione n.
6921/2019 e n. 30802 del 2023).
Nella specie, in data 17.4.2024 ha tempestivamente depositato il ricorso con cui ha Parte_1
riassunto il giudizio e il 24.6.2024 ha notificato a UL CH S .r.l. il ricorso in riassunzione, con copie del decreto reso il 23.4.2024 e del verbale d'udienza del 18.6.2024, osservando il termine perentorio assegnato per l'adempimento.
Si rileva che, con ordinanza riservata resa il 17.2.2017, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.4.2018, stante la natura documentale dell'istruttoria - “ritenuto superfluo l'espletamento di attività istruttoria in quanto la causa appare matura per la decisione”.
Non va accolta la domanda di accoglimento dele istanze istruttorie reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte opposta, non essendo stata formulata alcuna argomentata istanza di revoca del precitato provvedimento, che va confermato.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che, l'art. 643 c.p.c., rubricato
Notificazione del decreto, all'ultimo comma prevede: “La notificazione determina la pendenza della lite.” Ciò riguarda il credito portato dal decreto ingiuntivo, non la parte della domanda proposta con il ricorso monitorio e non accolta, che non può trovare ingresso nell'opposizione ex art. 645 c.p.c., poiché non sussiste un inerente provvedimento suscettibile di acquistare autorità di giudicato ed esclusa una qualsiasi impugnazione in via principale contro il provvedimento di rigetto;
si osserva che l'art. 640 c.p.c., rubricato Rigetto della domanda, all'ultimo comma prevede: “Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria.”
Circa l'opposizione, va considerato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche circa il regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente 8
dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, occorre ripercorrere l'iter processuale della vicenda pregiudiziale connessa al presente giudizio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15396 del 2014, in parziale accoglimento della
CP domanda principale proposta da ha condannato la convenuta MA VI S . Parte_1
a risarcirgli i danni causati alla sua imbarcazione nel sinistro occorso il 19.6.2009 nel s uo cantiere, in cui era custodito tale bene, in base al contratto di contratto di ormeggio stipulato dalle parti;
il Tribunale ha liquidato il risarcimento del danno emergente, corrispondente alle spese di riparazione del natante, in € 55.000, incluse le spese di trasporto in un altro cantiere, e ha riconosciuto il risarcimento da lucro cessante di € 24.000, pari al corrispettivo di un contratto di locazione dell'imbarcazione che aveva stipulato con altra società per la stagione Parte_1
estiva 2009, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali.
Con la medesima sentenza, il Tribunale h a accolto la domanda riconvenzionale proposta d a
MA VI S.r.l. e ha condannato a corrisponderle la somma di € 9.262,80, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, a titolo di canoni di rimessaggio e ormeggio dell'imbarcazione maturati dopo il suindicato danneggiamento e nella persistente custodia del natante presso il cantiere.
In g r a d o d i appello, ha chiesto la riforma di tale sentenza, mediante il rigetto della Parte_1
domanda riconvenzionale, o, in subordine, la riduzione del credito riconosciuto, mentre MA
CP VI S . con appello incidentale, ha impugnato la condanna risarcitoria, contestando la propria responsabilità e l'entità del risarcimento.
CP Interrotto il processo di appello per il fallimento di MA VI S . e riassunto il giudizio, nella contumacia della c uratela fallimentare e instaurato il contraddittorio con CP_1
cessionaria del credito già vantato dalla società fallita per canoni di rimessaggio e
[...] ormeggio dell'imbarcazione, la Corte d'Appello di Roma ha accolto in parte l'impugnazione di CP MA VI S . riducendo il risarcimento del danno mergente da € 55.000 a € 52.000, con esclusione delle spese di trasporto dell'imbarcazione in altro cantiere, e ha accolto l'appello proposto da rigettando la domanda riconvenzionale di MA VI S.r.l. Pt_1
In particolare, la Corte h a considerato sussistente l'obbligo risarcitorio a carico di MA VI
S.r.l., dato anche dal costo della permanenza del natante nel cantiere per il tempo necessario alle riparazioni come risarcimento in forma specifica.
La sentenza della Corte di Appello di Roma è stata impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. da cessionaria del credito di e la Corte di Cassazione Controparte_5 Controparte_1 9
ha definito il processo con l'ordinanza n. 10476/24, pubblicata il 17.4.2024, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso.
Passando al presente processo, si rileva che, a sostegno della domanda proposta in sede monitoria, ha prodotto la fattura n. 194/2014, relativa allo stazionamento Controparte_1 dell'imbarcazione denominata “Intrepide”, di proprietà di presso il cantiere di Parte_1
MA VI S.r.l. nel periodo dal 1.4.2011 al 30.4.2014, e il contratto di cessione del credito stipulato da quest'ultima il 19.7.2014, avente a oggetto il credito per i suindicati servizi e il credito dell'importo di € 9.262,80 riconosciuto con sentenza n. 15396/2014 emessa dal Tribunale di Roma 7.7.2014.
Il Giudice del procedimento monitorio, esaminati il ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa documentazione, con decreto d'integrazione documentale reso il 17.2.2015, a norma dell'art. 640
c.p.c., ha invitato la parte ricorrente a fornire la “prova dell'esistenza del credito ceduto”, entro sessanta giorni e il 3.3.2015 ha depositato la sentenza n. 15396/2014 resa dal Controparte_1
Tribunale di Roma.
Dall'accoglimento dell'appello proposto dall' disposto dalla sentenza n.5842/2020 Pt_1
della Corte d'Appello, che ha riformato la sentenza n. 15396/2014 del Tribunale di Roma e ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da MA VI S.r.l. per il pagamento delle spese di rimessaggio, discende il venir meno di ogni pretesa creditoria azionata in questa sede dalla cessionaria del credito.
Nel presente giudizio, ha sostenuto che il decreto ingiuntivo oggetto di Controparte_6
opposizione riguarda i canoni di rimessaggio e ormeggio relativi al periodo dal 1.4.2011 al
30.4.2014, e non quelli liquidati con la sentenza n. 15396/2014 del Tribunale di Roma, ma non CP ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di un rapporto contrattuale tra MA VI S .
e avente a oggetto servizi di ormeggio e rimessaggio dell'imbarcazione e successivo Parte_1 al 19.6.2009, quando il natante ha riportato gravi danni nel cantiere della prima “[…] consistiti in quattro falle allo scafo in alluminio, nella rottura dell'albero e nel danneggiamento della relativa attrezzatura di posizionamento e regolazione nonché in danni al pulpito, ai candelieri e ad alcuni listelli in teak […]”, come indicato a pagina n. 3 della sentenza n. 5843/2020 resa dalla Corte di
Appello di Roma, Sesta Sezione Civile).
L'impossibilità sopravvenuta del godimento, anche di mero fatto, e della possibilità di utilizzare l'imbarcazione, ha comportato la risoluzione ha comportato la risoluzione del contratto di ormeggio e rimessaggio ai sensi dell'art. 1463 c.c., con il conseguente esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni, né ha allegato e fornito alcuna prova di eventi Controparte_1 successivi al sinistro, quali, ad esempio, l'eventuale riparazione del natante e la stipulazione di un 10
nuovo contratto con proprietario del natante. Parte_1
Per conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e, in difetto della relativa nota, si liquidano come in dispositivo ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Lorenzo Silvestrini dichiaratosi antistatario, in base al D.M. 147-2022 entrato in vigore il 23.10.2022, e in considerazione del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dell'istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7126/2015 (R.G. 3846/2015 emesso dal Tribunale di
Roma;
CP a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna UL CH S . in persona del legale rappresentante, a rifondere all'Avv. Lorenzo Silvestrini le spese processuali, che liquida in €
4.700,00 (300 anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 2.1.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano