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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4344/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/06/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4344/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/01/1977;
E
(C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
02/04/1989, entrambi con il patrocinio dell'avv. MANDELLI TAMARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, incaricando la Cancelleria di procedere con le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI).
2. Confermare che la casa coniugale sita nel Comune di Cusano Milanino (MI), Via Sacco e Vanzetti n. 17, unitamente agli arredi, ai mobili e alle pertinenze (fatta eccezione per i beni personali del sig. che potranno, dallo stesso, essere asportati: documenti di Parte_1 lavoro, dvd, impianto audio, quadri, tavolino regalo dei genitori), viene assegnata alla sig.ra Per_
nell'interesse di ivi, con lei, prevalentemente convivente, fino a Parte_2 quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Tuttee le spese di gestione, mantenimento e manutenzione della casa, comprese quelle per le utenze domestiche (che la sig.ra si impegna a volturare a suo nome), saranno a carico della sig.ra Parte_2 fatta eccezione per le spese di manutenzione straordinaria e per l'IMU, Parte_2 che resteranno di competenza del sig. Eccezionalmente, per il solo esercizio Parte_1
2024/2025 (termine 31.05.2025), le spese condominiali ordinarie saranno suddivise al 50% fra i coniugi. Per_
3. Confermare che è affidata a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la stessa si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi i genitori a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
4. Confermare il piano genitoriale per (doc. 14).
5. Confermare che il sig. verserà alla sig.ra tramite Parte_1 Parte_2 accredito su c/c, alle coordinate da quest'ultima indicate, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese (da intendersi quale giorno di ricezione), la somma di euro 400,00 (euro quattrocento), a Per_ titolo di contributo al mantenimento ordinario di fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
detto importo sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Spese straordinarie al 50% tra i coniugi sempre come da Linee Guida del Tribunale di Monza (doc. 15). Mensa scolastica a carico integrale della sig.ra Parte_2
7. Assegno unico integralmente alla sig.ra detrazioni al 50%. Parte_2
8. Confermare che il sig. verserà, altresì, alla sig.ra tramite Parte_1 Parte_2 accredito su c/c, alle coordinate da quest'ultima indicate, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese (da intendersi quale giorno di ricezione) la somma di euro 325,00 (euro trecentoventicinque), a titolo di assegno di mantenimento del coniuge;
detto importo sarà versato per 18 (diciotto) mesi decorrenti da maggio 2023 (e, dunque, sino all'ottobre 2024), periodo che entrambi i coniugi hanno ritenuto sufficiente per consentire alla sig.ra Parte_2 di reperire un'occupazione lavorativa stabile.
[...]
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 03.10.2024 (sent. n. 807/24 – pubbl. in data 11.10.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per_ armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (03.12.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 30/06/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cusano Milanino in data 05/07/2019 (atto n. 10, Parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano Milanino (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/06/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4344/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/01/1977;
E
(C.F. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
02/04/1989, entrambi con il patrocinio dell'avv. MANDELLI TAMARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, incaricando la Cancelleria di procedere con le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI).
2. Confermare che la casa coniugale sita nel Comune di Cusano Milanino (MI), Via Sacco e Vanzetti n. 17, unitamente agli arredi, ai mobili e alle pertinenze (fatta eccezione per i beni personali del sig. che potranno, dallo stesso, essere asportati: documenti di Parte_1 lavoro, dvd, impianto audio, quadri, tavolino regalo dei genitori), viene assegnata alla sig.ra Per_
nell'interesse di ivi, con lei, prevalentemente convivente, fino a Parte_2 quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Tuttee le spese di gestione, mantenimento e manutenzione della casa, comprese quelle per le utenze domestiche (che la sig.ra si impegna a volturare a suo nome), saranno a carico della sig.ra Parte_2 fatta eccezione per le spese di manutenzione straordinaria e per l'IMU, Parte_2 che resteranno di competenza del sig. Eccezionalmente, per il solo esercizio Parte_1
2024/2025 (termine 31.05.2025), le spese condominiali ordinarie saranno suddivise al 50% fra i coniugi. Per_
3. Confermare che è affidata a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la stessa si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi i genitori a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_
4. Confermare il piano genitoriale per (doc. 14).
5. Confermare che il sig. verserà alla sig.ra tramite Parte_1 Parte_2 accredito su c/c, alle coordinate da quest'ultima indicate, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese (da intendersi quale giorno di ricezione), la somma di euro 400,00 (euro quattrocento), a Per_ titolo di contributo al mantenimento ordinario di fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
detto importo sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Spese straordinarie al 50% tra i coniugi sempre come da Linee Guida del Tribunale di Monza (doc. 15). Mensa scolastica a carico integrale della sig.ra Parte_2
7. Assegno unico integralmente alla sig.ra detrazioni al 50%. Parte_2
8. Confermare che il sig. verserà, altresì, alla sig.ra tramite Parte_1 Parte_2 accredito su c/c, alle coordinate da quest'ultima indicate, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese (da intendersi quale giorno di ricezione) la somma di euro 325,00 (euro trecentoventicinque), a titolo di assegno di mantenimento del coniuge;
detto importo sarà versato per 18 (diciotto) mesi decorrenti da maggio 2023 (e, dunque, sino all'ottobre 2024), periodo che entrambi i coniugi hanno ritenuto sufficiente per consentire alla sig.ra Parte_2 di reperire un'occupazione lavorativa stabile.
[...]
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 03.10.2024 (sent. n. 807/24 – pubbl. in data 11.10.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per_ armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (03.12.2020) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 30/06/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cusano Milanino in data 05/07/2019 (atto n. 10, Parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano Milanino (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona