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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 109/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 13/01/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Abate Gianluca, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito in Barletta alla via Brunelleschi n. 80 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiaschetti Adele, giusta procura in atti, presso il CP_1 cui studio, sito in Avezzano alla via Amendola n. 45, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.1.2025, ha chiesto la modifica dell'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Trani n. 2242 del 31.3.2021, con la quale è stata recepita la regolamentazione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, oggetto del ricorso congiunto, nei confronti del figlio
, nato il [...], dalla relazione more uxorio con limitatamente all'esercizio Per_1 CP_1 del diritto di visita.
Con decreto del 16.1.2025 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 3.4.2025, si è costituita contestando le CP_1 allegazioni del ricorrente e concludendo per la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza del
31.3.2021.
All'udienza del 7.5.2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo al fine di definire consensualmente la controversia.
Quindi, i procuratori hanno chiesto la modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le pattuizioni di cui al verbale dell'udienza e la causa è stata riservata in decisione al
Collegio.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore , Per_1
e ravvisato che le clausole relative allo stesso non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti, così come risultante dal verbale dell'udienza del 7.5.2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al minore ed ai rapporti economici tra i genitori conformemente al suo interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, state l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dispone la modifica dell'ordinanza del Tribunale di Trani n. 2242 del 31.3.2021 alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 7.5.2025, da intendersi qui trascritte;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 13/01/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Abate Gianluca, giusta procura in atti, presso Parte_1 il cui studio, sito in Barletta alla via Brunelleschi n. 80 è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiaschetti Adele, giusta procura in atti, presso il CP_1 cui studio, sito in Avezzano alla via Amendola n. 45, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.1.2025, ha chiesto la modifica dell'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Trani n. 2242 del 31.3.2021, con la quale è stata recepita la regolamentazione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, oggetto del ricorso congiunto, nei confronti del figlio
, nato il [...], dalla relazione more uxorio con limitatamente all'esercizio Per_1 CP_1 del diritto di visita.
Con decreto del 16.1.2025 è stata fissata la data dell'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 3.4.2025, si è costituita contestando le CP_1 allegazioni del ricorrente e concludendo per la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza del
31.3.2021.
All'udienza del 7.5.2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo al fine di definire consensualmente la controversia.
Quindi, i procuratori hanno chiesto la modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale secondo le pattuizioni di cui al verbale dell'udienza e la causa è stata riservata in decisione al
Collegio.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del minore , Per_1
e ravvisato che le clausole relative allo stesso non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti, così come risultante dal verbale dell'udienza del 7.5.2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al minore ed ai rapporti economici tra i genitori conformemente al suo interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, state l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dispone la modifica dell'ordinanza del Tribunale di Trani n. 2242 del 31.3.2021 alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 7.5.2025, da intendersi qui trascritte;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore