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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2063/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CAELLI GIORDANA (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA, 69 23037 TIRANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza del 05.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 22.06.2010 nello stato del Nevada (U.S.A.) e Controparte_1 [...]
contraevano matrimonio civile (non trascritto in Italia). Parte_1
1.1 Dall'unione è nata la figlia (28.04.2011). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 14.11.2024, e Controparte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale Parte_1
tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, visite paterne a fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale, assegno di mantenimento a carico del padre di € 900,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, assegno unico integralmente alla madre.
2.1 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 18.11.2024.
3. All'udienza del 05.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 5 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Controparte_1
01.06.1978 e nato a [...] il [...], uniti Parte_1
con matrimonio celebrato il 22.06.2010 nello stato del Nevada (U.S.A.); omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
pagina 3 di 5 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre.
3) I genitori assicureranno alla figlia minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per relative Per_1
all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) La casa familiare sita a Tirano (SO), Via Calcagno n. 29 di proprietà esclusiva del signor rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
5) La frequentazione tra ed il signor dovrà tener conto dei desideri Per_1 Parte_1
e delle esigenze della ragazza e degli impegni lavorativi del padre.
Il padre, fermo quanto sopra, potrà tenere con sé Per_1
• a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica dopo cena;
• un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì;
• per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale;
• per due settimane non consecutive durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre).
I coniugi si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi della figlia.
6) Il signor verserà alla moglie entro il 10 di ogni mese direttamente sul Parte_1
conto corrente alla medesima intestato, la somma di € 900,00, di cui € 500,00
pagina 4 di 5 rivalutabile annualmente come da indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed € 400,00 a titolo di contributo alle spese di locazione e spese condominiali dell'immobile locato dalla signora CP_1
Le spese straordinarie, come previste dal "Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed
Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il
Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto, saranno sostenute integralmente dal padre.
Le spese straordinarie a carico del padre dovranno essere intestate allo stesso e dovranno comunque concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto e regolamentato dal
"Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto.
7) L'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata alla figlia verrà percepita integralmente dalla signora CP_1
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento.
9) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 05/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2063/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CAELLI GIORDANA (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA, 69 23037 TIRANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza del 05.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 22.06.2010 nello stato del Nevada (U.S.A.) e Controparte_1 [...]
contraevano matrimonio civile (non trascritto in Italia). Parte_1
1.1 Dall'unione è nata la figlia (28.04.2011). Per_1
2. Con ricorso congiunto depositato in data 14.11.2024, e Controparte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale Parte_1
tra loro e domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, visite paterne a fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale, assegno di mantenimento a carico del padre di € 900,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, assegno unico integralmente alla madre.
2.1 Le parti chiedevano altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 18.11.2024.
3. All'udienza del 05.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, personalmente presenti, confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 5 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Controparte_1
01.06.1978 e nato a [...] il [...], uniti Parte_1
con matrimonio celebrato il 22.06.2010 nello stato del Nevada (U.S.A.); omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
pagina 3 di 5 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre.
3) I genitori assicureranno alla figlia minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per relative Per_1
all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) La casa familiare sita a Tirano (SO), Via Calcagno n. 29 di proprietà esclusiva del signor rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
5) La frequentazione tra ed il signor dovrà tener conto dei desideri Per_1 Parte_1
e delle esigenze della ragazza e degli impegni lavorativi del padre.
Il padre, fermo quanto sopra, potrà tenere con sé Per_1
• a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica dopo cena;
• un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì;
• per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con paritaria suddivisione tra i genitori del giorno di Natale;
• per due settimane non consecutive durante le vacanze estive (con pari facoltà anche per la madre).
I coniugi si riservano comunque di concordare di volta in volta variazioni alla predetta disciplina, tenendo in massima considerazione le rispettive disponibilità anche lavorative e le esigenze, i desideri e gli interessi della figlia.
6) Il signor verserà alla moglie entro il 10 di ogni mese direttamente sul Parte_1
conto corrente alla medesima intestato, la somma di € 900,00, di cui € 500,00
pagina 4 di 5 rivalutabile annualmente come da indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed € 400,00 a titolo di contributo alle spese di locazione e spese condominiali dell'immobile locato dalla signora CP_1
Le spese straordinarie, come previste dal "Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed
Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il
Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto, saranno sostenute integralmente dal padre.
Le spese straordinarie a carico del padre dovranno essere intestate allo stesso e dovranno comunque concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto e regolamentato dal
"Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto.
7) L'assegno unico e universale e/o ogni altra provvidenza destinata alla figlia verrà percepita integralmente dalla signora CP_1
8) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento.
9) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 05/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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