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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2790/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Russo in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliata;
- APPELLANTE -
E
in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
(già , quale impresa territorialmente designata per la Controparte_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
per la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Giammetta in virtù di procura alle liti rilasciata con atto per Notaio rep. n. 186905, racc. n. 30367, del 18-12- Persona_1
2014 e domiciliato presso lo studio dell'avv. Enzo Russo;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 21-4-2016 Parte_1
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Viggiano nei confronti di
[...]
in qualità di impresa territorialmente designata per la liquidazione dei CP_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Basilicata, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale provocato dal conducente di un veicolo non identificato.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 29-4-2014, alle ore 13,30 circa, mentre percorreva alla guida dell'autovettura EN C1 targata EK358HE di sua proprietà la Strada provinciale con direzione Marsicovetere in località frazione Villa D'Agri, giunta all'intersezione con la Via C. Colombo, era rimasta coinvolta in un incidente;
- un veicolo del tipo Fiat Ducato, che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, aveva impattato contro la parte anteriore sinistra della sua autovettura ed aveva proseguito la marcia senza fermarsi, impedendo all'attrice e agli altri presenti di annotare il relativo numero di targa;
2 - la responsabilità dell'incidente era addebitabile in via esclusiva al conducente del veicolo rimasto non identificato;
- in seguito al sinistro, era stata trasportata presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Villa D'Agri, dove le era stato diagnosticato “trauma lombosacrale” con prognosi di 5 giorni;
- successivamente si era sottoposta ad ulteriori visite mediche ed era stata dichiarata clinicamente guarita in data 26-6-2014;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. era Persona_2
risultato che aveva subito per i fatti per cui è causa un danno Parte_1
biologico permanente del 4%, oltre che una invalidità temporanea totale per 27
giorni e una invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori 31 giorni;
- del sinistro erano state informate anche le pubbliche autorità;
- inutile era stato il tentativo di bonario componimento esperito mediante raccomandata a/r inviata a Controparte_2
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, in qualità di impresa territorialmente Controparte_2
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 7.151,60 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
(comprensivo del danno alla salute e del danno morale), ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, entro i limiti di competenza per valore del Giudice adìto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-6-2016 si costituiva in giudizio quale impresa territorialmente designata per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul
3 presupposto della mancanza di prova del coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea,
contestando la dinamica dell'incidente descritta dalla parte attrice ed il quantum
del danno richiesto anche sotto il profilo della incompatibilità delle lesioni lamentate con l'utilizzo della cintura di sicurezza;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dell'incidente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 c.c. o la corresponsabilità della danneggiata per le lesioni subite a causa del mancato utilizzo dei sistemi di protezione.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice, delle prove testimoniali e di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza n. 17/2017
pubblicata in data 27-2-2017, nella quale il Giudice di pace di Viggiano
condannava in qualità di impresa designata per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada,
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 646,87 sul presupposto che, pur risultando accertata la verificazione del sinistro, la lacunosità delle risultanze istruttorie relativamente alla dinamica dell'incidente rendesse operativa in relazione ai due veicoli coinvolti nell'incidente la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c. e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-7-2017 Parte_1
proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'incidente oggetto di causa, con conseguente condanna di in qualità di Controparte_2
impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
4 Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, all'integrale risarcimento dei danni subiti ovvero in via subordinata al risarcimento del danno per l'importo complessivo di euro 3.651,67 quantificato dal C.T.U. ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre che al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di appello:
1) erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale dell'attrice ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente;
2) erroneo riconoscimento dell'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c.;
3) erronea valutazione delle risultanze della C.T.U. medico-legale;
4) erronea compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado in applicazione del criterio della soccombenza reciproca.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata con modalità tradizionali in data 2-2-2018 si costituiva in giudizio quale impresa Controparte_2
territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, e per essa, quale mandataria
[...]
la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, ribadendo che, vertendosi nell'ipotesi di sinistro in itinere, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 38 del 2000 l'unico danno eventualmente risarcibile era quello biologico differenziale.
All'udienza del 28-2-2018 l'appellante eccepiva la inammissibilità della costituzione della parte appellata, in quanto non avvenuta telematicamente.
5 All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo della tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
L'impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-7-2017 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo
327 c.p.c., che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è
avvenuta in data 27-2-2017.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c., nella nuova
6 formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace, ritenendo non provata la dinamica dell'incidente, ha accolto parzialmente la domanda attorea in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c. ed ha compensato fra le parti le spese processuali), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
7 Sempre in via preliminare rispetto al merito deve essere vagliata e disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'appellata sollevata dall'appellante nel corso del giudizio sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di costituzione in giudizio in forma telematica.
L'articolo 16 bis comma 1 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, nella formulazione applicabile ratione
temporis al presente giudizio, dispone che “a decorrere dal 30 Giugno 2014 nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al
Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori
delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Dalla previsione dell'obbligo di deposito telematico dei soli atti endoprocessuali ovvero di quegli atti successivi e diversi rispetto agli atti con cui le parti provvedono alla loro costituzione in giudizio discende la piena ammissibilità della costituzione in giudizio di avvenuta in forma cartacea in Controparte_2
Cancelleria in data 2-2-2018 e successivamente comunque inserita nei registri informatizzati dell'Ufficio giudiziario competente.
Quanto al merito, appare opportuno premettere che pur Controparte_2
avendo ribadito nel corso del giudizio di appello la contestazione della dinamica dell'incidente e della mancanza di prova in ordine all'effettivo coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato, oltre che l'allegazione relativa alla configurabilità di un infortunio in itinere, non ha proposto appello incidentale in ordine al capo della sentenza che ha ritenuto provata la verificazione del sinistro oggetto di causa e disatteso implicitamente la deduzione della configurabilità del danno lamentato quale danno differenziale, con la conseguenza che - in conformità alla struttura dell'appello quale mezzo di impugnazione con effetto
8 devolutivo non automatico, ma limitato nel senso che il giudizio sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio di primo grado può essere rinnovato nei limiti delle specifiche censure sollevate nell'atto di appello e, quindi, dei motivi specifici ivi articolati e in attuazione del principio tantum devolutum quantum
appellatum - il capo della sentenza impugnata relativo al riconoscimento della effettiva verificazione del sinistro e alla esclusione della sua configurabilità quale infortunio in itinere deve essere ritenuto coperto dal giudicato interno e il thema
decidendum deve essere circoscritto alle sole contestazioni sollevate dall'appellante in ordine all'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c., alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e all'applicazione del criterio della soccombenza reciproca ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Con i motivi di appello sub 1) e 2), che possono essere esaminati congiuntamente,
in quanto attengono entrambi al percorso logico-giuridico che ha indotto il
Giudice di prime cure a riconoscere l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c., l'appellante lamenta che il Giudice di pace abbia erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi e le dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente.
A tale proposito il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054 c.c. secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di
scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel
9 caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia,
commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto,
con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n. 2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929
del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del
2021).
10 Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016).
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi ed abbia correttamente fatto ricorso al criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c. sul presupposto che sulla base delle risultanze processuali acquisite al processo non fosse possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa ed individuare il grado di colpa di ciascun conducente.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, sebbene non vi fossero dubbi circa il reale verificarsi del sinistro, la lacunosità del quadro probatorio delineatosi nella fase istruttoria in ordine alla condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti non consentisse di verificare che l'attrice si fosse uniformata alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza ed ha concluso che ricorrevano i presupposti per l'operatività della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.
In particolare, alcun elemento di prova in ordine alle modalità di verificazione dell'incidente poteva essere desunto dalle risposte date da nel Parte_1
corso dell'interrogatorio formale deferitole dalla compagnia assicuratrice, dal momento che l'interrogatorio formale della parte è un mezzo istruttorio diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte che lo deferisce, sicché soltanto dalle dichiarazioni di carattere confessorio sfavorevoli alla parte interrogata il Giudice può trarre la prova piena
11 del fatto confessato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2733 c.c., non potendo al contrario assumere valenza di prova le dichiarazioni favorevoli all'interrogando eventualmente rese nel corso dell'interrogatorio (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 5725 del 2019 e Corte di cassazione n.
9749 del 2019).
Neppure le prove testimoniali espletate hanno fornito elementi utili ai fini della prova della dinamica del sinistro: le dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
ed , vertenti sulle stesse circostanze relative alla
[...] Testimone_2
dinamica dell'incidente, non soltanto risultano tra di loro contrastanti - in quanto ha riferito di aver assistito al sinistro poiché si trovava a Testimone_1
bordo della sua autovettura che seguiva quella condotta dall'attrice e di essersi fermata a soccorrerla a seguito dell'impatto, mentre il teste ha Testimone_2
dichiarato che al momento del sinistro, al quale ha riferito di aver assistito affacciato dal balcone di casa sua, non vi erano altre macchine -, ma risultano anche incompatibili con la dinamica dell'incidente descritta dalla stessa attrice nell'atto introduttivo del giudizio, dal momento che la circostanza riferita da entrambi i testi escussi secondo cui l'urto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore destra del furgone e la parte anteriore sinistra del veicolo EN CP_4
condotto da confligge con la ricostruzione fornita dall'attrice Parte_1
in primo grado secondo cui il veicolo Fiat Ducato proveniva dal senso opposto di marcia, sicchè l'impatto non poteva non avvenire, in seguito alla invasione della sua corsia di marcia, fra la parte anteriore sinistra della sua autovettura e la parte sinistra del furgone (si vedano le dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
ed riportate nel verbale di udienza del 20-9-2016). Testimone_2
Pertanto, le dichiarazioni testimoniali non consentono di addivenire con ragionevole precisione alla ricostruzione del fatto dannoso e alla attribuzione della relativa responsabilità, non essendo emersi dall'istruttoria elementi oggettivi
12 (come l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza delle stesse con ulteriori elementi di prova acquisiti al processo) che risultino utili ai fini della valutazione di credibilità delle deposizioni rese dai testi escussi, anche in considerazione dei rapporti di vicinanza alla parte attrice di entrambi i testi, che hanno dichiarato di essere rispettivamente cognata e cugino di Parte_1
[...]
Del pari irrilevante ai fini della prova delle modalità di verificazione del sinistro sono le risultanze della relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Villa d'Agri intervenuti sul luogo dell'incidente nell'immediatezza del fatto dannoso per le seguenti ragioni.
Per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse
(Corte di cassazione n. 1384 del 1997). Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n. 100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
13 Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del 2004).
Nella relazione di servizio prodotta da i verbalizzanti hanno Controparte_2
dato atto di essere intervenuti sulla Via Provinciale della frazione Villa d'Agri, in agro del Comune di Marsicovetere all'altezza dell'incrocio con Via Colombo, in seguito alla segnalazione di un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti l'autovettura EN C1 targata EK358HE condotta da ed un Controparte_5
furgone di colore bianco del tipo Fiat Ducato la cui targa ed il cui conducente erano rimasti sconosciuti ed hanno proceduto alla ricostruzione della presumibile dinamica dell'incidente, concludendo nel senso che “la EN C1 (dotata di
pneumatici in buono stato), condotta dalla , proveniente dal centro Parte_1
abitato di Villa D'Agri, in direzione Ospedale Civile, collideva con altro veicolo,
proveniente dal senso opposto, diretto in via Colombo o nella medesima direzione
da cui proveniva la , che a causa della velocità e dell'asfalto Parte_1
bagnato non evitava la collisione. Lo spostamento dei veicolo da parte della
non permetteva di stabilire se: -l'impatto sia avvenuto Parte_1
nell'intersezione tra le predette vie ovvero allorquando ambedue i veicoli
occupavano la medesima carreggiata (con uno dei veicoli che usciva dalla
propria corsia), in considerazione anche della mancanza, sulla pavimentazione
stradale, di segni di frenata e di residui di parti meccaniche;
-se il furgone bianco
14 era diretto verso via Colombo o se già percorreva via Provinciale” (si veda la relazione di servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di Villa d'Agri prodotta nel fascicolo di parte della compagnia assicuratrice relativo al giudizio di primo grado depositato al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al Controparte_2
giudizio di appello).
Dal momento che i verbalizzanti hanno riportato nel verbale un fatto statico che ha costituito oggetto di percezione diretta (la presenza nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio di un veicolo danneggiato),
deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova di tale dato di fatto.
Invece, nessuna rilevanza può essere attribuita sul piano probatorio e men che meno efficacia di prova privilegiata alla parte del rapporto redatto dai Carabinieri
di Villa d'Agri in cui i verbalizzanti hanno riportato le dichiarazioni rese loro dalla danneggiata ed hanno effettuato la ricostruzione della presumibile dinamica dell'incidente, in quanto si tratta, in relazione al primo aspetto, di fatti non constatati direttamente dai verbalizzanti e, quanto alla dinamica del fatto dannoso,
di giudizi valutativi attinenti a circostanze di fatto cui gli agenti non hanno assistito, ai quali per le suindicate ragioni non può essere attribuita alcuna valenza,
neanche indiziaria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, disattendendo i motivi di appello articolati ai n. 1) e 2), appare condivisibile il percorso argomentativo seguito dal
Giudice di prime cure, che, escluso che fosse stata acquisita al processo la prova della dinamica dell'incidente e del grado di colpa attribuibile a ciascuno dei conducenti coinvolti, ha ritenuto operante la presunzione di pari responsabilità
prevista dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
Quanto al motivo di appello sub 3) relativo alla erronea valutazione delle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di pace ha correttamente ritenuto di fare proprie le conclusioni
15 alle quali è pervenuto il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, il quale - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che: “per il trauma,
al rachide nel solo tratto lombare, è congruo riconoscere un periodo di 5 giorni
di inabilità temporanea parziale al 75%; e successivamente un ulteriore periodo
di riposo di 15 giorni di temporanea parziale al 50% e 10 giorni al 10%. Tale
ulteriore periodo di tempo di graduale deffervescenza dei fenomeni morbosi
corrisponde al danno biologico temporaneo parziale, ossia alla parziale
incapacità temporanea incidente sulle ordinarie occupazioni del leso,
progressivamente decrescente…in conclusione, tenuto conto delle lesioni
riportate, degli attuali esiti e della loro incidenza biologica, sociale nella vita
della periziata, considerati il sesso, l'età e la somma delle funzioni naturali svolte dalla sig.ra nell'ambiente in cui vive ed opera, nonché Parte_1
valutata la menomazione della “validità” ed in base alla tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al DM.
della Salute del 3.7.03 si ritiene che il Danno Biologico da valutare
complessivamente è dell'1% (uno per cento) in tema di R.C.” (si veda la relazione peritale depositata dal dott. nel corso del giudizio di primo Persona_3
grado).
D'altra parte, il Giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 15804 del
2024 e Corte di cassazione n. 33742 del 2022) e non deve necessariamente motivare le ragioni per le quali si discosta dalle risultanze della consulenza tecnica di parte eventualmente prodotta dall'interessato, la quale non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, dal
16 momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019). In ogni caso, nel corso del giudizio di primo grado e anche nell'atto di appello non sono state mosse da specifiche contestazioni in ordine alle Parte_1
conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio.
Con l'ultimo motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza inerente alla regolamentazione delle spese processuali, deduce che il Parte_1
Giudice di pace avrebbe erroneamente compensato fra le parti le spese processuali facendo applicazione del criterio della soccombenza reciproca.
In proposito il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 91
c.p.c., che prevede che in sede di regolamentazione delle spese processuali il
Giudice debba di regola applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa, e dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo 2 primo comma della legge n. 263 del 2005, come modificato dall'articolo 39 quater del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito nella legge n. 51 del 2006 (1-3-2006),
dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 45 undicesimo comma della legge n. 69 del 2009 (4-7-2009) e dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 13 primo comma del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014 (pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 261 del 10-11-2014), differita dall'articolo 13 secondo comma al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - stabilisce che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
17 alle questioni dirimenti, il Giudice può compensare le spese fra le parti
parzialmente o per intero.
Su tale complesso normativo è intervenuta la Corte costituzionale, che con sentenza n. 77 del 19-4-2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese fra le parti non soltanto nelle due ipotesi di novità assoluta della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, in deroga al principio della soccombenza, il Giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, se non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di uno dei seguenti presupposti alternativi, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti oppure altre gravi ed eccezionali ragioni, e soltanto a condizione che illustri in motivazione il percorso logico seguito e indichi le ragioni specifiche che integrano il suddetto presupposto (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 22793 del 2015, Corte di cassazione n.
11130 del 2015 e Corte di cassazione n. 25594 del 2018: in tema di
compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'articolo 2 comma 1
lettera a della legge n. 263 del 2005, il Giudice è tenuto ad indicare, ove non
sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa,
che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore
della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente
apparenti).
Con particolare riferimento alla soccombenza reciproca, poi, appare condivisile l'opzione ermeneutica fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione
18 che esclude che possa operare in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c., sicchè l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non può dare luogo a reciproca soccombenza e in tal caso è ammissibile la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi,
in quanto non avrebbe potuto, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda (articolata in un unico capo), compensare fra le parti le spese del giudizio in difetto degli altri presupposti per la compensazione delle spese processuali, ma avrebbe dovuto condannare al relativo pagamento la parte soccombente.
Ne consegue che, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione e in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese relative al giudizio di primo grado, comprese quelle relative alla C.T.U., devono essere poste a carico di nella suddetta qualità, in attuazione del principio della Controparte_2
soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c..
Anche le spese processuali relative al giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di Controparte_2
[...]
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere attribuite all'avv.
Annamaria Russo per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e, quanto al giudizio di appello, i valori medi per la fase introduttiva e per la fase di studio e i valori minimi per la
19 fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria (in considerazione della esigua complessità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello) e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore fino a euro 1.100,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente e,
per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla
Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n. 17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento
20 giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni
professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel
grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-7-2017, da Parte_1
avverso la sentenza n. 17/2017 emessa dal Giudice di pace di Viggiano in data 27-
2-2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna quale impresa territorialmente Controparte_2
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento in favore di delle spese Parte_1
processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro
610,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 346,00 per compenso professionale,
oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv.
Annamaria Russo per dichiarato anticipo;
- condanna quale impresa territorialmente designata per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
21 al pagamento in favore di delle spese processuali relative al Parte_1
giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 636,00, di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 462,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Annamaria Russo per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente a carico di quale impresa designata Controparte_2
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 9-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2790/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Russo in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliata;
- APPELLANTE -
E
in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
(già , quale impresa territorialmente designata per la Controparte_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
per la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Giammetta in virtù di procura alle liti rilasciata con atto per Notaio rep. n. 186905, racc. n. 30367, del 18-12- Persona_1
2014 e domiciliato presso lo studio dell'avv. Enzo Russo;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 21-4-2016 Parte_1
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Viggiano nei confronti di
[...]
in qualità di impresa territorialmente designata per la liquidazione dei CP_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Basilicata, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale provocato dal conducente di un veicolo non identificato.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 29-4-2014, alle ore 13,30 circa, mentre percorreva alla guida dell'autovettura EN C1 targata EK358HE di sua proprietà la Strada provinciale con direzione Marsicovetere in località frazione Villa D'Agri, giunta all'intersezione con la Via C. Colombo, era rimasta coinvolta in un incidente;
- un veicolo del tipo Fiat Ducato, che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, aveva impattato contro la parte anteriore sinistra della sua autovettura ed aveva proseguito la marcia senza fermarsi, impedendo all'attrice e agli altri presenti di annotare il relativo numero di targa;
2 - la responsabilità dell'incidente era addebitabile in via esclusiva al conducente del veicolo rimasto non identificato;
- in seguito al sinistro, era stata trasportata presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Villa D'Agri, dove le era stato diagnosticato “trauma lombosacrale” con prognosi di 5 giorni;
- successivamente si era sottoposta ad ulteriori visite mediche ed era stata dichiarata clinicamente guarita in data 26-6-2014;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. era Persona_2
risultato che aveva subito per i fatti per cui è causa un danno Parte_1
biologico permanente del 4%, oltre che una invalidità temporanea totale per 27
giorni e una invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori 31 giorni;
- del sinistro erano state informate anche le pubbliche autorità;
- inutile era stato il tentativo di bonario componimento esperito mediante raccomandata a/r inviata a Controparte_2
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, in qualità di impresa territorialmente Controparte_2
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 7.151,60 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
(comprensivo del danno alla salute e del danno morale), ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, entro i limiti di competenza per valore del Giudice adìto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20-6-2016 si costituiva in giudizio quale impresa territorialmente designata per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sul
3 presupposto della mancanza di prova del coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea,
contestando la dinamica dell'incidente descritta dalla parte attrice ed il quantum
del danno richiesto anche sotto il profilo della incompatibilità delle lesioni lamentate con l'utilizzo della cintura di sicurezza;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dell'incidente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 c.c. o la corresponsabilità della danneggiata per le lesioni subite a causa del mancato utilizzo dei sistemi di protezione.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice, delle prove testimoniali e di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza n. 17/2017
pubblicata in data 27-2-2017, nella quale il Giudice di pace di Viggiano
condannava in qualità di impresa designata per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada,
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 646,87 sul presupposto che, pur risultando accertata la verificazione del sinistro, la lacunosità delle risultanze istruttorie relativamente alla dinamica dell'incidente rendesse operativa in relazione ai due veicoli coinvolti nell'incidente la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c. e compensava interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-7-2017 Parte_1
proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'incidente oggetto di causa, con conseguente condanna di in qualità di Controparte_2
impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
4 Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, all'integrale risarcimento dei danni subiti ovvero in via subordinata al risarcimento del danno per l'importo complessivo di euro 3.651,67 quantificato dal C.T.U. ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre che al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di appello:
1) erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale dell'attrice ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente;
2) erroneo riconoscimento dell'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c.;
3) erronea valutazione delle risultanze della C.T.U. medico-legale;
4) erronea compensazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado in applicazione del criterio della soccombenza reciproca.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata con modalità tradizionali in data 2-2-2018 si costituiva in giudizio quale impresa Controparte_2
territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, e per essa, quale mandataria
[...]
la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, ribadendo che, vertendosi nell'ipotesi di sinistro in itinere, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 38 del 2000 l'unico danno eventualmente risarcibile era quello biologico differenziale.
All'udienza del 28-2-2018 l'appellante eccepiva la inammissibilità della costituzione della parte appellata, in quanto non avvenuta telematicamente.
5 All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo della tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
L'impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-7-2017 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo
327 c.p.c., che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è
avvenuta in data 27-2-2017.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c., nella nuova
6 formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c., con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace, ritenendo non provata la dinamica dell'incidente, ha accolto parzialmente la domanda attorea in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c. ed ha compensato fra le parti le spese processuali), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
7 Sempre in via preliminare rispetto al merito deve essere vagliata e disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell'appellata sollevata dall'appellante nel corso del giudizio sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di costituzione in giudizio in forma telematica.
L'articolo 16 bis comma 1 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, nella formulazione applicabile ratione
temporis al presente giudizio, dispone che “a decorrere dal 30 Giugno 2014 nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al
Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori
delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Dalla previsione dell'obbligo di deposito telematico dei soli atti endoprocessuali ovvero di quegli atti successivi e diversi rispetto agli atti con cui le parti provvedono alla loro costituzione in giudizio discende la piena ammissibilità della costituzione in giudizio di avvenuta in forma cartacea in Controparte_2
Cancelleria in data 2-2-2018 e successivamente comunque inserita nei registri informatizzati dell'Ufficio giudiziario competente.
Quanto al merito, appare opportuno premettere che pur Controparte_2
avendo ribadito nel corso del giudizio di appello la contestazione della dinamica dell'incidente e della mancanza di prova in ordine all'effettivo coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato, oltre che l'allegazione relativa alla configurabilità di un infortunio in itinere, non ha proposto appello incidentale in ordine al capo della sentenza che ha ritenuto provata la verificazione del sinistro oggetto di causa e disatteso implicitamente la deduzione della configurabilità del danno lamentato quale danno differenziale, con la conseguenza che - in conformità alla struttura dell'appello quale mezzo di impugnazione con effetto
8 devolutivo non automatico, ma limitato nel senso che il giudizio sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio di primo grado può essere rinnovato nei limiti delle specifiche censure sollevate nell'atto di appello e, quindi, dei motivi specifici ivi articolati e in attuazione del principio tantum devolutum quantum
appellatum - il capo della sentenza impugnata relativo al riconoscimento della effettiva verificazione del sinistro e alla esclusione della sua configurabilità quale infortunio in itinere deve essere ritenuto coperto dal giudicato interno e il thema
decidendum deve essere circoscritto alle sole contestazioni sollevate dall'appellante in ordine all'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c., alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e all'applicazione del criterio della soccombenza reciproca ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Con i motivi di appello sub 1) e 2), che possono essere esaminati congiuntamente,
in quanto attengono entrambi al percorso logico-giuridico che ha indotto il
Giudice di prime cure a riconoscere l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c., l'appellante lamenta che il Giudice di pace abbia erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi e le dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente.
A tale proposito il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054 c.c. secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di
scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel
9 caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia,
commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto,
con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n. 2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929
del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del
2021).
10 Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016).
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi ed abbia correttamente fatto ricorso al criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c. sul presupposto che sulla base delle risultanze processuali acquisite al processo non fosse possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa ed individuare il grado di colpa di ciascun conducente.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, sebbene non vi fossero dubbi circa il reale verificarsi del sinistro, la lacunosità del quadro probatorio delineatosi nella fase istruttoria in ordine alla condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti non consentisse di verificare che l'attrice si fosse uniformata alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza ed ha concluso che ricorrevano i presupposti per l'operatività della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.
In particolare, alcun elemento di prova in ordine alle modalità di verificazione dell'incidente poteva essere desunto dalle risposte date da nel Parte_1
corso dell'interrogatorio formale deferitole dalla compagnia assicuratrice, dal momento che l'interrogatorio formale della parte è un mezzo istruttorio diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte che lo deferisce, sicché soltanto dalle dichiarazioni di carattere confessorio sfavorevoli alla parte interrogata il Giudice può trarre la prova piena
11 del fatto confessato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2733 c.c., non potendo al contrario assumere valenza di prova le dichiarazioni favorevoli all'interrogando eventualmente rese nel corso dell'interrogatorio (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 5725 del 2019 e Corte di cassazione n.
9749 del 2019).
Neppure le prove testimoniali espletate hanno fornito elementi utili ai fini della prova della dinamica del sinistro: le dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
ed , vertenti sulle stesse circostanze relative alla
[...] Testimone_2
dinamica dell'incidente, non soltanto risultano tra di loro contrastanti - in quanto ha riferito di aver assistito al sinistro poiché si trovava a Testimone_1
bordo della sua autovettura che seguiva quella condotta dall'attrice e di essersi fermata a soccorrerla a seguito dell'impatto, mentre il teste ha Testimone_2
dichiarato che al momento del sinistro, al quale ha riferito di aver assistito affacciato dal balcone di casa sua, non vi erano altre macchine -, ma risultano anche incompatibili con la dinamica dell'incidente descritta dalla stessa attrice nell'atto introduttivo del giudizio, dal momento che la circostanza riferita da entrambi i testi escussi secondo cui l'urto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore destra del furgone e la parte anteriore sinistra del veicolo EN CP_4
condotto da confligge con la ricostruzione fornita dall'attrice Parte_1
in primo grado secondo cui il veicolo Fiat Ducato proveniva dal senso opposto di marcia, sicchè l'impatto non poteva non avvenire, in seguito alla invasione della sua corsia di marcia, fra la parte anteriore sinistra della sua autovettura e la parte sinistra del furgone (si vedano le dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
ed riportate nel verbale di udienza del 20-9-2016). Testimone_2
Pertanto, le dichiarazioni testimoniali non consentono di addivenire con ragionevole precisione alla ricostruzione del fatto dannoso e alla attribuzione della relativa responsabilità, non essendo emersi dall'istruttoria elementi oggettivi
12 (come l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni rese e la convergenza delle stesse con ulteriori elementi di prova acquisiti al processo) che risultino utili ai fini della valutazione di credibilità delle deposizioni rese dai testi escussi, anche in considerazione dei rapporti di vicinanza alla parte attrice di entrambi i testi, che hanno dichiarato di essere rispettivamente cognata e cugino di Parte_1
[...]
Del pari irrilevante ai fini della prova delle modalità di verificazione del sinistro sono le risultanze della relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Villa d'Agri intervenuti sul luogo dell'incidente nell'immediatezza del fatto dannoso per le seguenti ragioni.
Per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse
(Corte di cassazione n. 1384 del 1997). Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n. 100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
13 Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del 2004).
Nella relazione di servizio prodotta da i verbalizzanti hanno Controparte_2
dato atto di essere intervenuti sulla Via Provinciale della frazione Villa d'Agri, in agro del Comune di Marsicovetere all'altezza dell'incrocio con Via Colombo, in seguito alla segnalazione di un incidente stradale nel quale erano rimasti coinvolti l'autovettura EN C1 targata EK358HE condotta da ed un Controparte_5
furgone di colore bianco del tipo Fiat Ducato la cui targa ed il cui conducente erano rimasti sconosciuti ed hanno proceduto alla ricostruzione della presumibile dinamica dell'incidente, concludendo nel senso che “la EN C1 (dotata di
pneumatici in buono stato), condotta dalla , proveniente dal centro Parte_1
abitato di Villa D'Agri, in direzione Ospedale Civile, collideva con altro veicolo,
proveniente dal senso opposto, diretto in via Colombo o nella medesima direzione
da cui proveniva la , che a causa della velocità e dell'asfalto Parte_1
bagnato non evitava la collisione. Lo spostamento dei veicolo da parte della
non permetteva di stabilire se: -l'impatto sia avvenuto Parte_1
nell'intersezione tra le predette vie ovvero allorquando ambedue i veicoli
occupavano la medesima carreggiata (con uno dei veicoli che usciva dalla
propria corsia), in considerazione anche della mancanza, sulla pavimentazione
stradale, di segni di frenata e di residui di parti meccaniche;
-se il furgone bianco
14 era diretto verso via Colombo o se già percorreva via Provinciale” (si veda la relazione di servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di Villa d'Agri prodotta nel fascicolo di parte della compagnia assicuratrice relativo al giudizio di primo grado depositato al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al Controparte_2
giudizio di appello).
Dal momento che i verbalizzanti hanno riportato nel verbale un fatto statico che ha costituito oggetto di percezione diretta (la presenza nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio di un veicolo danneggiato),
deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova di tale dato di fatto.
Invece, nessuna rilevanza può essere attribuita sul piano probatorio e men che meno efficacia di prova privilegiata alla parte del rapporto redatto dai Carabinieri
di Villa d'Agri in cui i verbalizzanti hanno riportato le dichiarazioni rese loro dalla danneggiata ed hanno effettuato la ricostruzione della presumibile dinamica dell'incidente, in quanto si tratta, in relazione al primo aspetto, di fatti non constatati direttamente dai verbalizzanti e, quanto alla dinamica del fatto dannoso,
di giudizi valutativi attinenti a circostanze di fatto cui gli agenti non hanno assistito, ai quali per le suindicate ragioni non può essere attribuita alcuna valenza,
neanche indiziaria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, disattendendo i motivi di appello articolati ai n. 1) e 2), appare condivisibile il percorso argomentativo seguito dal
Giudice di prime cure, che, escluso che fosse stata acquisita al processo la prova della dinamica dell'incidente e del grado di colpa attribuibile a ciascuno dei conducenti coinvolti, ha ritenuto operante la presunzione di pari responsabilità
prevista dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
Quanto al motivo di appello sub 3) relativo alla erronea valutazione delle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di pace ha correttamente ritenuto di fare proprie le conclusioni
15 alle quali è pervenuto il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, il quale - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che: “per il trauma,
al rachide nel solo tratto lombare, è congruo riconoscere un periodo di 5 giorni
di inabilità temporanea parziale al 75%; e successivamente un ulteriore periodo
di riposo di 15 giorni di temporanea parziale al 50% e 10 giorni al 10%. Tale
ulteriore periodo di tempo di graduale deffervescenza dei fenomeni morbosi
corrisponde al danno biologico temporaneo parziale, ossia alla parziale
incapacità temporanea incidente sulle ordinarie occupazioni del leso,
progressivamente decrescente…in conclusione, tenuto conto delle lesioni
riportate, degli attuali esiti e della loro incidenza biologica, sociale nella vita
della periziata, considerati il sesso, l'età e la somma delle funzioni naturali svolte dalla sig.ra nell'ambiente in cui vive ed opera, nonché Parte_1
valutata la menomazione della “validità” ed in base alla tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al DM.
della Salute del 3.7.03 si ritiene che il Danno Biologico da valutare
complessivamente è dell'1% (uno per cento) in tema di R.C.” (si veda la relazione peritale depositata dal dott. nel corso del giudizio di primo Persona_3
grado).
D'altra parte, il Giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 15804 del
2024 e Corte di cassazione n. 33742 del 2022) e non deve necessariamente motivare le ragioni per le quali si discosta dalle risultanze della consulenza tecnica di parte eventualmente prodotta dall'interessato, la quale non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, dal
16 momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019). In ogni caso, nel corso del giudizio di primo grado e anche nell'atto di appello non sono state mosse da specifiche contestazioni in ordine alle Parte_1
conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio.
Con l'ultimo motivo di impugnazione relativo al capo della sentenza inerente alla regolamentazione delle spese processuali, deduce che il Parte_1
Giudice di pace avrebbe erroneamente compensato fra le parti le spese processuali facendo applicazione del criterio della soccombenza reciproca.
In proposito il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 91
c.p.c., che prevede che in sede di regolamentazione delle spese processuali il
Giudice debba di regola applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa, e dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo 2 primo comma della legge n. 263 del 2005, come modificato dall'articolo 39 quater del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito nella legge n. 51 del 2006 (1-3-2006),
dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 45 undicesimo comma della legge n. 69 del 2009 (4-7-2009) e dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 13 primo comma del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014 (pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 261 del 10-11-2014), differita dall'articolo 13 secondo comma al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - stabilisce che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto
17 alle questioni dirimenti, il Giudice può compensare le spese fra le parti
parzialmente o per intero.
Su tale complesso normativo è intervenuta la Corte costituzionale, che con sentenza n. 77 del 19-4-2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese fra le parti non soltanto nelle due ipotesi di novità assoluta della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, in deroga al principio della soccombenza, il Giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, se non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di uno dei seguenti presupposti alternativi, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti oppure altre gravi ed eccezionali ragioni, e soltanto a condizione che illustri in motivazione il percorso logico seguito e indichi le ragioni specifiche che integrano il suddetto presupposto (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 22793 del 2015, Corte di cassazione n.
11130 del 2015 e Corte di cassazione n. 25594 del 2018: in tema di
compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'articolo 2 comma 1
lettera a della legge n. 263 del 2005, il Giudice è tenuto ad indicare, ove non
sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa,
che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore
della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente
apparenti).
Con particolare riferimento alla soccombenza reciproca, poi, appare condivisile l'opzione ermeneutica fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione
18 che esclude che possa operare in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c., sicchè l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non può dare luogo a reciproca soccombenza e in tal caso è ammissibile la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi,
in quanto non avrebbe potuto, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda (articolata in un unico capo), compensare fra le parti le spese del giudizio in difetto degli altri presupposti per la compensazione delle spese processuali, ma avrebbe dovuto condannare al relativo pagamento la parte soccombente.
Ne consegue che, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione e in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese relative al giudizio di primo grado, comprese quelle relative alla C.T.U., devono essere poste a carico di nella suddetta qualità, in attuazione del principio della Controparte_2
soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c..
Anche le spese processuali relative al giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di Controparte_2
[...]
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere attribuite all'avv.
Annamaria Russo per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e, quanto al giudizio di appello, i valori medi per la fase introduttiva e per la fase di studio e i valori minimi per la
19 fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria (in considerazione della esigua complessità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello) e utilizzando lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore fino a euro 1.100,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente e,
per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla
Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n. 17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento
20 giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni
professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel
grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-7-2017, da Parte_1
avverso la sentenza n. 17/2017 emessa dal Giudice di pace di Viggiano in data 27-
2-2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna quale impresa territorialmente Controparte_2
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento in favore di delle spese Parte_1
processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro
610,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 346,00 per compenso professionale,
oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv.
Annamaria Russo per dichiarato anticipo;
- condanna quale impresa territorialmente designata per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
21 al pagamento in favore di delle spese processuali relative al Parte_1
giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 636,00, di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 462,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Annamaria Russo per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente a carico di quale impresa designata Controparte_2
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, le spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 9-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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