Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Antonella Paparo in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata all'esito dell'udienza cartolare del 25.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4709 Ruolo Generale Previdenza dell'anno 2023
TRA rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti dall' avv. Parte_1
Francesco Manzo
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso CP_1
come in atti
RESISTENTE
Oggetto: pensione vecchiaia anticipata
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 24.7.2023 la ricorrente in epigrafe esponeva che, in data 4.08.2021, aveva presentato all' CP_1
domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia senza che venisse applicata l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dell'art. 1 del D. L.vo n. 503/92 in quanto invalida in misura non inferiore all'80%, così come previsto dal comma 8 dello stesso art. 1 della legge citata;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo .
Ritenuto che le patologie da cui era affetta comportassero una invalidità non inferiore all'80%, la ricorrente ha adito il
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di
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oltre accessori e spese.
Il convenuto si è costituito in giudizio, opponendosi alla domanda di cui ha eccepito l'improcedibilità e l'infondatezza.
Il ricorso non può essere accolto.
A mente dell'art.1, comma 8, del D. L.vo n. 503 del 1992,
l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 dello stesso articolo “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”, per cui per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano quelli di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Nella specie, il consulente medico legale nominato dr. Per_1
ha restituito gli atti senza potere espletare il mandato
[...]
ricevuto poiché la parte ricorrente non è comparsa, senza giustificazione, nel luogo ed all'ora fissati per lo svolgimento delle operazioni peritali.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,
(cfr. Cass. Sez. lav. n. 12662 del 11.12.1995 ma anche ib. n. 3311 del 6.4.1999, n. 101 del 5.1.2001 e, da ultimo, ord. n. 29906 del
29.12.2011) nelle controversie previdenziali… il contegno processuale della parte, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice, è particolarmente significativo, configurandosi a carico dell'assicurato - appellante un onere di collaborazione , consistente nella sottoposizione alla visita medica;
con la conseguenza che la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita, ritenuta dal consulente
2 necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dello stato d'invalidità pensionabile, giustifica il rigetto della domanda per difetto di prova, correlandosi l'indicata condotta dell'interessato all'accertamento medico - legale negativo già effettuato in via amministrativa.
Da quanto sopra deriva il rigetto del ricorso.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp. att. cpc
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
Torre Annunziata, 31.3.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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