Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R. Gen. N. 405/2020
OGGETTO:
Leasing
cod.: 143121
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 405/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 1° giugno
2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7 febbraio 2024
d a
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
( ) Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. AMOROSO ALESSANDRO del Foro di Cosenza,
procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTI
1
C.F. ), con sede in Brescia (BS) - via Cefalonia n. 74, E_ P.IVA_1
in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TUCCI
MARCO del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
e c o n t r o
(C.F. ), con sede in Conegliano (TV) - Via Vittorio Controparte_2 P.IVA_2
Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il tramite della propria mandataria (C.F. ), con sede in Milano (MI) - via Controparte_3 P.IVA_3
Bastioni di Porta Nuova n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TUCCI MARCO del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 6 marzo 2020, n. 559/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appella adita, respinta e disattesa ogni diversa e contraria istanza,
eccezione deduzione, previa ammissione della chiesta consulenza tecnica d'ufficio, annullare
e/o totalmente riformare la predetta sentenza n. 559/2020 pubblicata dal Tribunale di
Bergamo il 06/03/2020 relativa al procedimento iscritto al n. 9611/2018 rgac, promosso dai
Signori , , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
notificata il 6.5.2020 accogliendo tutte le domande già avanzate in primo grado. CP_1
Nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, dei contratti di fideiussione rilasciati 2 dagli attori e connessi ai contratti di locazione finanziaria n. 5026973 del 18.6.2008 e n.
6008420 del 12.12.2008 (e successive modifiche ed integrazioni) per violazione dell'art. 2
della Legge n. 287 del 1990, indi, accertare e dichiarare, che il credito azionato dalla società
appellata è diventato inesigibile ai sensi dell'art.1957 cc per avvenuta decadenza dell'azione
nei confronti dei fideiussori odierni appellanti atteso che il creditore originario non ha mai
formalizzato alcuna istanza giudiziale nei termini di legge nei confronti del debitore
principale;
- accertare la legittimazione attiva dei fideiussori in quanto legittimati a far valere la c.d.
exceptio doli et nullitatis;
- accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della società appellata agli obblighi di
correttezza e buona fede nonché l'abuso del diritto di cui in narrativa in ordine agli obblighi
di cui ai rapporti contrattuali oggetto di giudizio;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia, totale o parziale, dei contratti
di locazione finanziaria n. 5026973 del 18.6.2008 e n. 6008420 del 12.12.2008 (e successive
modifiche ed integrazioni) e/o delle clausole ivi contenute relative alla determinazione del
costo del finanziamento in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e/o comunque
contrarie alla Legge generale e/o alla legge n. 154/92 ed al TUB;
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della azionata procedura monitoria
e per l'effetto revocare, annullare ovvero dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo
opposto n. 3719/2018 del 12.9.2018, rg n. 5893/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo;
- accertare e dichiarare la ingiusta condotta di parte opposta in ordine alla mancata
acquisizione dei beni oggetto delle locazioni finanziarie, alla violazione delle norme sulla
trasparenza bancaria ed alla illegittima segnalazione a sofferenza degli attori e per l'effetto
dichiarare risolti in data 24.2.2015 e 2.3.2015 i contratti senza giusta causa e condannare la
3 società convenuta al pagamento in favore dell'attrice al risarcimento del danno pari ad €
50.000,00 ovvero alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice
adito;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti di leasing n. 5026973 del
18.6.2008 e n. 6008420 del 12.12.2008 per violazione dell'art. 6 della delibera CICR
9.2.2000 e dell'art. 117 co. 4 TUB poiché il TAEG/ISC ovvero il tasso d'interesse complessivo
dei finanziamenti non risulta indicato nei contratti avendo dunque l'Istituto di credito
applicato tassi prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati
omettendo, di fatto, costi e/o prezzi del finanziamento in palese violazione delle disposizioni
di legge speciali e generali e precisamente il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), ed in particolare gli art. 116,
comma 1, art. 116, comma 1bis, art. 117, comma 4, Art. 117, comma 6, Art. 117, comma 8;
l'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000; l'art. 9 comma 2 della Deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 in data 04.03.2003; nonché l'art.
1284 c.c. e l'art. 1418 co. 1 c.c.; Art. 6, Par. 1 Lettera D, Direttiva N° 2005/29;
- per l'effetto accertare e dichiarare la non debenza alla degli interessi pattuiti ma CP_4
solamente al tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 TUB pari al minor tasso dei
BOT osservato nei 12 mesi precedenti la data di stipula con decorrenza dalla data della
stipula del summenzionato contratto, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell'operazione;
- accertare in favore dell'attore ai sensi del comma 7 dell'art. 117 TUB l'eccedenza degli
interessi corrisposti convenuti per l'intera durata del rapporto contrattuale e delle spese
sborsate oltreché le somme a titolo di sanzioni come disposto dalla citata legge e per l'effetto
condannare, conseguentemente, la a liquidare in favore dell'attore - ai sensi del CP_4
4 comma 7 dell'art. 117 T.U.B. – l'importo complessivo pari ad € 54.096,75 o nella somma
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, ovvero la diversa somma
che dovesse risultare a suo credito all'esito dei suddetti accertamenti, più interessi legali e
rivalutazione monetaria;
- accertare in favore dell'attore la debenza da parte di delle somme dovute E_
a titolo di indennità di custodia e deposito dei beni oggetto di leasing a far data dal 24.2.2015
e 2.3.2015 sino all'effettivo ritiro e pari alla data odierna (ovvero per 120 mesi) ad €
75.000,00 e, per l'effetto, condannare alla corresponsione delle suddette E_
somme oltre quelle successive maturate e maturande sino all'effettivo ritiro o nella somma
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, ovvero la diversa somma
che dovesse risultare a suo credito all'esito dei suddetti accertamenti, più interessi legali e
rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1526 c.c., che gli appellanti nulla devono tenuto
conto della congruità delle somme già versate a titolo di canoni, delle somme dovute dalla
concedente a titolo di deposito e custodia dei beni locati, delle somme dovute dalla
concedente ex art. 117 TUB co 7 e di tutte le ulteriori somme dovute secondo le valutazioni
della Corte di Appello adita in sua giustizia anche in ordine a quelle a titolo di risarcimento
dei danni per le condotte abusive e comunque illegittime di parte opposta.
Con ogni altro provvedimento di giustizia e con la condanna degli appellati al pagamento di
spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con ogni altro consequenziale provvedimento di legge e con la condanna in ogni caso di
parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si rappresenta, infine, che i signori e hanno avanzato in data Parte_1 Parte_3
5
1.6.2020 istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ordine all'odierno
giudizio, istanze approvate rispettivamente il 9.6.2020 ed il 16.6.2020 e le cui delibere
risultano regolarmente depositate telematicamente in data 30.6.2020 e, pertanto, si chiede la
liquidazione dei compensi dell'odierno giudizio a carico dell'Erario.”.
Dell'appellata
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa voglia il Giudice adito:
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte da controparte e delle relative
produzioni documentali come in narrativa evidenziate;
Nel merito
Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande e le istanze proposte dall'appellante, ivi
compresa la richiesta di CTU, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le molteplici
ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n.559/2020, pubbl. il
6.3.2020, R.G. 9611/2018, rep. n. 1115/2020 del 6.3.2020.
In ogni caso
Compenso professionale, diritti e spese anche del secondo grado di giudizio interamente
rifusi.”.
Della terza intervenuta
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa voglia il Giudice adito:
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte da controparte e delle relative
produzioni documentali come in narrativa evidenziate;
Nel merito
6 Rigettare integralmente l'appello e tutte le domande e le istanze proposte dall'appellante, ivi
compresa la richiesta di CTU, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le molteplici
ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n.559/2020, pubbl. il
6.3.2020, R.G. 9611/2018, rep. n. 1115/2020 del 6.3.2020.
In ogni caso
Compenso professionale, diritti e spese anche del secondo grado di giudizio interamente
rifusi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di fideiussori della società Parte_4 Parte_5
(cancellata dal registro delle imprese a partire dall'anno 2015), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3719/2018, emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di E_
complessivi € 178.930,18, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di rate scadute e non pagate, penale pattuita ed interessi moratori relativamente ai contratti di leasing n. 5026973 e n. 6008420 stipulati da con Parte_5 E_
rispettivamente in data 18.06.2008 e in data 12.12.2008 aventi ad oggetto, il primo, “un CTP
Pressetek Mod. Dimension 800 completo di accessori e una macchina Xerox Mod. DC 242
completa di accessori”, il secondo, “una macchina Offset Hans Gronhi Mod. GH 524
completa di accessori”.
A fondamento della propria opposizione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, preliminarmente, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere
[...]
i beni depositati e custoditi in Cosenza;
nel merito, lamentavano la nullità delle clausole
7 fideiussorie di deroga agli artt. 1945 e ss. cod. civ., sostenevano l'illegittima risoluzione contrattuale per inesistenza di un credito esigibile al momento della comunicazione di scioglimento del contratto e deducevano l'assenza in entrambi i contratti dell'indicazione del
TAEG, invocando l'applicazione del tasso sostitutivo dei BOT. Così ricalcolate le somme dovute, allegavano che il debitore principale vantava un credito di € 21.990,04 dal contratto n. 5026973 e di € 32.106,71 dal contratto n. 6008420.
Par Da ultimo, lamentavano l'indicazione in contratto di un diverso da quello reale, la nullità
della clausola penale, l'applicabilità dell'art. 1526 cod. civ. e la condotta abusiva del concedente per il mancato recupero dei beni, cui sarebbe conseguita un'ingiusta locupletazione.
Si costituiva in giudizio confutando l'eccezione di incompetenza E_
territoriale per essere stato convenuto, tra i fori competenti, anche quello di Bergamo.
Rilevava, inoltre, come gli opponenti avessero sottoscritto una fideiussione a prima richiesta che comportava la rinuncia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto derivava. Assumeva, in ogni caso, l'infondatezza di tutte le contestazioni riferite al Taeg o all'Isc nonché delle allegazioni circa l'esistenza di un credito in favore dell'utilizzatore.
Esponeva che, a quattro anni dalla cancellazione della società utilizzatrice dal registro delle imprese, i beni non erano mai stati restituiti e che pertanto era stata richiesta la penale pattuita per tale evenienza.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Con il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli attori opponenti formulavano exceptio doli et nullitatis per violazione dell'art. 117, comma 4 TUB.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto all'udienza del 02.04.2019 e respinta
8 l'istanza di espletamento di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
21.11.2019 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 559/2020, pubblicata il 6 marzo 2020, il Tribunale di Bergamo confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite a favore di controparte.
In particolare, il Tribunale:
- disattendeva l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito atteso che,
vertendosi in tema di foro derogabile, gli attori opponenti (convenuti in senso sostanziale),
pur tenuti a contestare la sussistenza di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione di incompetenza tamquam non esset perché incompleta, si limitavano a dedurre genericamente che i beni oggetto del contratto di leasing si trovavano a
Cosenza;
- qualificava le fideiussioni sottoscritte dagli attori opponenti quali contratti autonomi di garanzia, attesa la previsione di clausole di pagamento a prima richiesta (incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione), associate all'impegno a pagare immediatamente anche in caso di opposizione del debitore o invalidità del contratto principale;
- faceva discendere da tale qualificazione la preclusione per i garanti di far valere le cause di invalidità dei rapporti garantiti ovvero di eccepire alcunché al riguardo, potendo solamente opporre al creditore la c.d. exceptio doli, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta;
- anche sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, rilevava che, pacifico il mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore, i garanti si limitavano ad allegare la violazione dell'obbligo
9 di buona fede da parte di per essersi avvalsa della clausola penale a seguito della CP_1
mancata restituzione dei beni, pur non avendone comunicato le relative modalità. Al riguardo,
accertava però che, con raccomandata datata 20.09.2017, aveva E_
effettivamente invitato il liquidatore della società utilizzatrice - già cancellata in data
06.02.2015 - a prendere contatto con la stessa entro sette giorni dal ricevimento della missiva al fine di concordare detta tempistica e che, avendo il liquidatore omesso ogni riscontro in tal senso, la concedente legittimamente aveva applicato la clausola penale, senza che quindi potesse configurarsi alcuna condotta fraudolenta della stessa;
- quanto alla dedotta permeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eventuali nullità del contratto di leasing, osservava che l'art. 117 TUB richiede solo che nel contratto sia indicato il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di mora elementi, questi, che erano tutti puntualmente espressi nel contratto;
- quanto all'eccepita nullità delle fideiussioni rilasciate dagli attori per avere la concedente utilizzato i modelli di fideiussione omnibus predisposti dall'ABI nel 2003 e sanzionati da
Banca d'TA con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 perché contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/1990, osservava come non fosse condivisibile la tesi della nullità generale della fideiussione perché in contrasto con il principio della conservazione del contratto, fermo che non veniva neppure allegato che le parti non avrebbero stipulato il contratto in mancanza delle clausole investite dalla nullità, in ogni caso non essendo stata eccepita l'applicazione delle suddette clausole.
Invero, con riferimento alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ., osservava che questa va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio e, nel caso di specie, gli opponenti non avevano eccepito il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.,
10 risultando pertanto la deroga priva di rilievo;
quanto alla reviviscenza della fideiussione a seguito di nullità del contratto di leasing, anch'essa non veniva accertata.
Hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedendo la riforma della sentenza in forza di quattro motivi.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'appello avversario e istando E_
per la conferma della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è intervenuta nel giudizio per il tramite Controparte_2
della propria mandataria con comparsa depositata telematicamente Controparte_3
in data 11.12.2023, in forza di un contratto di cessione di crediti stipulato il 22 novembre
2021, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
130 del 30 aprile 1999, con pubblicazione in G.U. in data 27.11.2021 (anno 162, n. 141, parte
II, foglio delle inserzioni).
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 7
febbraio 2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , e lamentano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
la nullità assoluta delle fideiussioni concluse con perché riconducibili ai E_
modelli di fideiussione omnibus predisposti dall'ABI nel 2003 e sanzionati da Banca d'TA
con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 in quanto contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.287/1990.
Si dolgono, invero, gli odierni appellanti che in mancanza di tali condizioni la non CP_4
11 avrebbe mai accettato la garanzia prestata, trattandosi di clausole incidenti sulla causa negoziale concreta, così che la nullità delle singole clausole necessariamente si propaga all'intero contratto in applicazione del comma 1 dell'art. 1419 cod. civ., non esistendo norme imperative che possano sostituirsi ad esse ai sensi del comma 2.
In tal senso, la nullità di protezione, prevista dalla legge antitrust, investirebbe per intero il contratto fideiussorio conforme allo schema ABI, in quanto la nullità dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” si estenderebbe all'attività scaturente dall'intesa vietata,
consistente nella fissazione di condizioni contrattuali volte a impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale.
A tale violazione di legge non potrebbe quindi che conseguire la nullità piena e assoluta perché sostenere la tesi della nullità parziale, relativa alle singole clausole anticoncorrenziali,
significherebbe eludere la normativa a tutela della concorrenza e dunque, in definitiva,
porterebbe all'illogico risultato per cui, da un lato, si affermerebbe la nullità dell'intesa e,
dall'altro, si assicurerebbe validità ai contratti stipulati in esecuzione della stessa.
In ogni caso, censurano la decisione del Tribunale anche laddove ha respinto la domanda subordinata di accertamento della nullità parziale delle fideiussioni in forza dell'illegittimità
della clausola di cui alla lettera d), posta in deroga alla disciplina ex art. 1957 cod. civ.,
lamentando di aver allegato e comprovato che non aveva proposto le sue E_
istanze nei confronti del debitore principale - - entro il Parte_5
termine di sei mesi ma, anzi, solo in data 21.09.2018, a distanza di oltre 3 anni, aveva notificato ai fideiussori il decreto ingiuntivo n. 3719/2018, sicché il giudice avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto del concedente contro i fideiussori.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'exceptio doli, essendo stato provato l'abuso del diritto da parte della società concedente che,
12 anziché procedere secondo correttezza e buona fede e ritirare i beni concessi in leasing e messi a disposizione sin da subito da parte dei fideiussori, riteneva più conveniente attendere tre anni e agire civilmente richiedendo agli opponenti le somme previste a titolo di penale, tra l'altro facendo gravare sugli utilizzatori la perdita di valore dei beni, nel frattempo oggetto di obsolescenza tecnica.
Si dolgono, infatti, gli odierni appellanti che all'atto della comunicazione di risoluzione dei
Contr contratti di leasing (Febbraio 2015 e Marzo 2015) invitava ad attendere successivo avviso in ordine alle modalità di ritiro dei beni - nel frattempo oggetto di obbligo di custodia
- ma tale avviso non sarebbe mai pervenuto, stante che la raccomandata datata 20.09.2017 -
valorizzata dal giudice per dimostrare la richiesta consegna e, conseguentemente,
l'infondatezza dell'exceptio doli - non avrebbe dovuto essere considerata e perché formata da soggetto privo dei necessari poteri di manifestazione della volontà della società concedente,
mancando mandato ad hoc, e perché comunque tardiva essendo stata spedita a distanza di oltre due anni dalla risoluzione, pertanto oltre i termini ex art. 1957 cod. civ..
L'abuso del diritto, poi, avrebbe dovuto farsi discendere anche dalla circostanza per cui la società concedente, in sede monitoria, aveva dichiarato - in maniera inveritiera -
l'impossibilità di recuperare i beni, avendo asseritamente la società utilizzatrice dismesso i cespiti.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la decisione del Tribunale laddove ha rigettato l'exceptio doli et nullitatis. Lamentano, invero, come l'errata indicazione del TAEG/ISC
implichi la violazione dell'articolo 117 TUB - e delle relative istruzioni di Banca d'TA - e,
conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo. In
Par tal senso, l' dovrebbe essere riportato non solo nel documento di sintesi ma anche nel contratto, avendo così natura di “contenuto minimo determinato”, derivandone che, laddove
13 omesso o erroneamente indicato, il contratto sarebbe nullo anche per violazione di norma imperativa ex art. 1418 cod. civ.
Con il quarto motivo , e lamentano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Par che, ferma la mancata indicazione dell' e - conseguentemente - la necessaria applicazione del tasso sostitutivo in misura pari al tasso minimo BOT rilevato nei 12 mesi ante stipula, i leasing oggetto di causa evidenzierebbero non una loro esposizione debitoria bensì un credito per complessivi € 54.096,75 nei confronti di discendendone, per E_
l'effetto, la nullità e/o inefficacia dell'azione monitoria intimata per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 ss. c.p.c.. Il Tribunale, pertanto, si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda volta ad ottenere la restituzione delle rate versate, pur con riconoscimento al concedente del diritto ad un equo compenso per tutto il periodo in cui i beni mobili erano stati utilizzati (fino al momento della risoluzione del contratto e non anche per il periodo di custodia), ai sensi dell'articolo 1526 cod. civ..
Quanto alla clausola penale prevista ex art. 18 dei contratti di leasing in questione, lamentano,
in primo luogo, che non avrebbe dovuto applicarsi ferma l'ingiustificata risoluzione dei contratti, in secondo luogo la vessatorietà della stessa anche considerata la loro posizione di consumatori, in terzo luogo la contrarietà all'art. 1526 cod. civ., derivando dall'applicazione della suddetta clausola un ingiustificato arricchimento per il concedente.
Per queste ragioni gli appellanti chiedono che la Corte, in accoglimento dell'appello formulato, condanni a risarcirli in misura almeno pari ad € 50.000,00 per E_
il danno derivante dall'illegittimo ed abusivo comportamento tenuto, oltre ad € 54.096,75 per il credito risultante giusta applicazione dell'art. 117 TUB, oltre le ulteriori somme dovute a titolo di indennità per la custodia dei beni locati sin dal mese di Febbraio 2015 pari almeno ad € 40.625,00 (62 mensilità).
14 Il primo motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha, invero, affermato che “[…] deve prendersi atto che le fideiussioni sottoscritte
da ciascuno degli attori prevedevano alla lettera E) che il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente a vostra semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore,
tutto quanto dovuto e rinuncia, sin d'ora a sollevare qualsiasi eccezione al fine di evitare o
ritardare la prestazione dovuta. L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola
di pagamento a prima richiesta vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
autonomo di garanzia (cosiddetto Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio
di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente
discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cassazione n.
22233/2014). Nel caso in esame non è certamente ravvisabile alcuna discrasia tra le
pattuizioni contrattuali e la clausola “a prima richiesta”: quest'ultima è stata infatti
associata alla rinuncia dei garanti all'impegno di pagare immediatamente anche in caso di
opposizione del debitore e concorre con altra pattuizione che sancisce la mancanza di ogni
accessorietà tra la garanzia ed il contratto principale, nel senso che il garante si è impegnato
a pagare al beneficiario anche in caso di invalidità di quest'ultimo (lettera F). Tale previsione
costituisce un elemento confermativo della riconducibilità del contratto in oggetto ad un
contratto autonomo di garanzia che si caratterizza, appunto, per l'impegno del garante ad
eseguire la prestazione indipendentemente dalla validità od efficacia del rapporto base.
Inoltre, la deroga alla disciplina legale della fideiussione configura una legittima ed efficace
espressione della autonomia negoziale delle parti e si ricollega ad un interesse meritevole di
tutela giuridica, atteso che nel caso di fideiussione in favore di una banca per tutti i debiti,
anche futuri ed eventuali, di un determinato cliente, il garante si trova normalmente in una
posizione comune con il garantito, con la possibilità di controllare od ispirare il
15 comportamento di quest'ultimo.”.
Nonostante la chiara ed esplicita qualificazione dei contratti da parte del Tribunale come autonomi di garanzia, parte appellante, nel primo così come nei restanti motivi di gravame,
non ha in alcun modo censurato specificamente tale affermazione, non ha individuato quale oggetto di contestazione il passaggio della sentenza sul punto (le pagg. 3 e 4 non vengono citate in atto di appello, a differenza di altri passaggi motivi) né, in ogni caso, ha confutato e contrastato in maniera puntuale le ragioni addotte dal primo giudice, limitandosi per contro a censurare i contratti - che, apoditticamente, qualifica quali fideiussioni - perché asseritamente conformi al modello sanzionato da Banca d'TA nel 2005. Anzi, a ben vedere, a pag. 18
dell'atto di citazione in appello la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia viene richiamata dagli stessi appellanti che, in tal senso, sembrano sostanzialmente accettarla.
Per l'inammissibilità del gravame in casi analoghi si è pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite (27199/2017) che ha chiarito come “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”.
Per queste ragioni il primo motivo d'appello va dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c..
Il secondo motivo d'appello è infondato.
Infatti, fermo il passaggio in giudicato - per le ragioni di cui supra - della qualificazione dei
16 contratti oggetto del giudizio quali autonomi di garanzia, l'opposizione da parte degli appellanti dell'exceptio doli, pur giustificata proprio alla luce della suddetta qualificazione,
risulta infondata nel merito.
Assume, invero, carattere dirimente rispetto a tutte le eccezioni e censure sollevate il rilievo per cui non è provata alcuna offerta formale di riconsegna dei beni ai sensi degli artt. 1209 e ss. cod. civ. da parte degli odierni appellanti sui quali, pertanto, continua a gravare la mora
debendi. E tanto basterebbe.
Risulta, anzi, provato in atti (cfr. doc. 21 fascicolo di ) che con raccomandata CP_1
datata 20.09.2017 aveva invitato il liquidatore della società utilizzatrice E_
(unico soggetto legittimato perché risultava cancellata dal Parte_5
registro delle imprese già a partire dal 06.02.2015) a prendere contatto con la stessa entro sette giorni dal ricevimento della missiva al fine di concordare la tempistica della riconsegna e che,
cionondimeno, il liquidatore aveva omesso ogni riscontro in tal senso.
E', da ultimo, pacifico che a tutt'oggi non sia intervenuta la restituzione dei beni concessi in godimento.
Il terzo e quarto motivo di gravame restano assorbiti dall'inammissibilità del primo,
vertendo su cause di eventuale invalidità dei rapporti garantiti la cui eccezione è preclusa ai garanti in ragione dell'autonomia della garanzia prestata.
L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra parte appellante e la cedente e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo - medie per E_
tutte le fasi ad eccezione dell'istruttoria, liquidata nel minimo non essendo stati espletati incombenti istruttori - secondo i criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale Per quanto riguarda le spese della cessionaria - intervenuta nel Controparte_2
presente grado -, rileva il Collegio che detta società ha spiegato l'intervento come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., facendo proprie tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente, senza chiederne l'estromissione, con la conseguenza che mantiene la sua E_
legittimazione passiva nonostante la cessione del credito, e anche senza l'intervento la presente decisione avrebbe spiegato comunque direttamente i suoi effetti sulla società
cessionaria ai sensi dell'art. 2909 cod. civ..
Ritiene pertanto la Corte che, in base al principio di causalità che regola le spese processuali,
non possono essere poste a carico di parte appellante, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, peraltro rappresentata e difesa dallo stesso legale che rappresenta e difende la cedente, giustificandosi, pertanto, nei confronti di
[...]
la integrale compensazione delle spese del grado. CP_2
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata il 6 marzo 2020, n.
559/2020;
2) condanna , e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spese di lite del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano E_
in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del
18 15%, Iva e Cpa;
3) compensa integralmente le spese del grado con riferimento al rapporto processuale tra parte appellante e la società intervenuta Controparte_2
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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13 agosto 2022, n. 147 (scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00).
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