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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n.276/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Do Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “licenziamento disciplinare” tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Rosario Parte_1
Solonia
Appellante
contro
, rappr. e dif. da avv. Cinzia Marangi e Stefania Pollicoro Controparte_1
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 novembre 2024 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 26.9.2024 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui il Giudice annullava il licenziamento irrogato a in Controparte_1 data 5 luglio 2023 e per l'effetto ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condannava al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione. Parte_1
L'appellato si è ritualmente costituito.
La causa, all'udienza dell'8 gennaio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
In sintesi estrema, come pure delineato in principio dall'appellante, il Giudice di prime cure: 1) ha rigettato l'eccezione sollevata da di violazione del principio di Parte_1 immediatezza della contestazione disciplinare;
2) ha ritenuto provate, in fatto, e sussistenti le condotte contestate al sig. ; CP_1
3) ha ritenuto tuttavia che tali condotte, ai sensi dell'art. 18 legge 300/70 e ss. modd., integrano una ipotesi di illegittimità del licenziamento in quanto il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, da cui l'annullamento del licenziamento come sopra esposto.
---§§ooo§§---
Infondato è a giudizio di questa Corte l'unico motivo di appello, a tenor del quale i fatti, ritenuti sussistenti nel giudizio di primo grado, sarebbero punibili con la sanzione espulsiva irrogata e non con sanzione conservativa.
[Per corretta comprensione della vicenda, prima di passare alla delibazione del motivo di appello, va rappresentato che i fatti contestati al sig. , responsabile di struttura e direttore di di CP_1 Pt_2
Martina Franca, consistevano nell'essersi assentato dall'Ufficio in data 28.2.2023 dalle 1,30 per mezz'ora; in data 30.3.2023 dalla 10.30 alle 14,00; in data 19.4.2024 di essersi assentato per un quarto d'ora, essere rientrato in ufficio con la moglie e sia poi nuovamente andato via intorno alle 12,30; a questi si accompagnano episodi che il Giudice di primo grado ha definito generici, non facendo riferimento a precise circostanze temporali ma solo all'abitudine dell'appellato di allontanarsi dall'Ufficio per periodi più o meno lunghi della giornata;
ancora, di aver fatto in un'occasione fatto aprile la filiale con qualche minuto di ritardo , e cioè alle 8.28 anziché alle ore 8,20 a causa della eccessiva durata di un briefing, e di aver fatto accedere la moglie al back office in due occasioni, il 30 marzo ed il 19 aprile.
Seguiva la lettera di contestazioni in cui si legge:
Seguiva, all'esito delle difese del sig. , ritenute non condivisibili da parte datoriale, la CP_1 lettera di licenziamento:
---§§ooo§§--- Correttamente il Giudice di primo grado, con l'analitico supporto di copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, ha focalizzato i seguenti principi, potendosi la tematica oggetto di doglianza ordinatamente dividersi in due momenti di trattazione, l'uno relativo alla tipologia degli obblighi gravanti su “quadri”, nella cui categoria l'appellato rientra, e l'altro relativo alla sanzione – ove accertate le violazioni – irrogabile in punto di diritto.
Quanto al primo punto, correttamente il Giudice a quo, nell'impugnata sentenza peraltro analitica e confortata da pregevole giurisprudenza, correttamente rileva - e su punto questa Corte pienamente condivide_ che pur godendo i “quadri” ai sensi dell'art. 21 CCNL di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, e che percepiscono una indennità di funzione proprio per valorizzare la maggiore/minore flessibilità ed autonomia, in assenza di una specifica previsione contrattuale derivante dal CCNL anche aziendale che chiarisca gli orari di lavoro anche per le figure dei dirigenti e dei“quadri” , l'orario minimo di questi va individuato in correlazione con quello dei lavoratori addetti all'unità produttiva cui il quadro/dirigente è assegnato, tanto il suo orario di lavoro è funzionalmente collegato a quello di tale unità operativa di cui egli è responsabile, pur potendosi riconoscere limitati ambiti in entrata e in uscita……(tuttavia) figure quali i dirigenti e quadri sono caratterizzati da uno stretto rapporto fiduciario con l'impresa e, per contraltare, viene a loro chiesto di adempiere alla loro prestazione in maniera più diligente di quanto richiesto ai restanti dipendenti;
anche ammettendo una certa qual flessibilità, questa certamente non può spingersi a una totale assenza di qualsivoglia giustificativo e di autorizzazione da parte del datore di lavoro, anche perché in caso contrario esso andrebbe a minare il rapporto fiduciario fra i quadri e la parte datoriale”.
Ovviamente parte appellate non si duole di tali principi applicati, ma ne fa Parte_1 derivare – ed è questo il motivo di gravame – che ha errato il Giudice di prime cure nella individuazione di sanzione conservativa anziché di quella espulsiva irrogata.
---§§ooo§§---
Norma di riferimento è l'art. 54 del CCNL di settore ed applicato, che procede ad una tipizzazione delle sanzioni disciplinari, ed è chiarissimo nel prevedere nei punti I, II, II, IV le sanzioni conservative, e uccessivamente quelle espulsive: al punto V quella del licenziamento con preavviso, ed al punto VI quella del licenziamento senza preavviso (irrogata all'appellato) testualmente quest'ultimo punto prevedendo: Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o auspicati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto;
e) per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
f) per aver intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio;
g) per aver svolto anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività a titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli interessi della Società;
h) per condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario;
i) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
j) quando sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
l) per assenza arbitraria dal servizio superiore ai sessanta giorni lavorativi consecutivi, salvo casi di comprovata forza maggiore.
Si tratta evidentemente di fattispecie gravissime, ed è evidente che in nessuno dei casi sopra tipizzati legittimanti il licenziamento senza preavviso può farsi rientrare la condotta serbata dal sig. ed oggetto di specifica contestazione. CP_1
Parte appellante impugna la sentenza di primo grado lamentando l'errore del Giudice a quo nel non aver considerato la reale portata degli addebiti di cui alle lettere c) e k) che precedono, qualificandole come “macrocategorie” di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare, e di fatto rientranti nel concetto di “violazione dei doveri d'ufficio e comportamenti posti in connessione con il rapporto di lavoro”, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, per la qualità dell'appellato, Direttore dell'Ufficio Postale, nonché per le modalità e i tempi con cui sono state realizzate, idonee in tal senso a compromettere in maniera definitiva il vincolo fiduciario”.
Ritiene sempre parte appellante, a conforto della propria impugnazione, di richiamare altresì l'art. 52 CCNL che prevede fra i doveri del dipendente quelli di rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presenze, e di osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali da parte del personale e di non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico.
Ma, osserva questa Corte, una tale operazione ermeneutica se non addirittura maieutica (si pensi al richiamo al punto c, “fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro”) mirante a far confluire le condotte contestate al in una ipotesi di CP_1 gravità tale da rendere improseguibile il rapporto fiduciario e dunque di impiego con la parte datoriale, è francamente qualificabile come una “spinta in avanti” che va a collidere e ad infrangersi contro la tassativa indicazione delle condotte d cui all'art. 54 comma VI sopra esaminato, al di fuori dei quali casi non è consentito il licenziamento senza preavviso.
Vì è da precisare che i fatti come addebitati e sopra esposti, e con grande onestà non suscettibili di dubbio con riferimento al ruolo di “quadro” del sig. , si riducono a violazioni CP_1 estemporanee, in relazione alle quali non è ravvisabile l'assenza di “giustificativi” che parrebbero indonei a minare il detto rapporto fiduciario con parte datoriale.
La corretta soluzione è quella adottata dal Giudice di primo grado, che ha ravvisato nella fattispecie oggetto del presente processo l'ipotesi di illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 4° legge 300/70 e ss. modd., secondo la cui previsione Il Giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base della previsione dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione…..”, ed ha consequenzialmente annullato il licenziamento irrogato al sig. secondo le prescrizioni di CP_1 legge.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, e l'appello, infondato, va rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate…..come da dispositivo, vanno posta a carico dell'appellante Parte_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in euro 4.800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Marangi Cinzia
e Pollicoro Stefania, dichiaratesi anticipanti.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 8 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Do Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “licenziamento disciplinare” tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Rosario Parte_1
Solonia
Appellante
contro
, rappr. e dif. da avv. Cinzia Marangi e Stefania Pollicoro Controparte_1
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 novembre 2024 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 26.9.2024 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui il Giudice annullava il licenziamento irrogato a in Controparte_1 data 5 luglio 2023 e per l'effetto ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condannava al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione. Parte_1
L'appellato si è ritualmente costituito.
La causa, all'udienza dell'8 gennaio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
In sintesi estrema, come pure delineato in principio dall'appellante, il Giudice di prime cure: 1) ha rigettato l'eccezione sollevata da di violazione del principio di Parte_1 immediatezza della contestazione disciplinare;
2) ha ritenuto provate, in fatto, e sussistenti le condotte contestate al sig. ; CP_1
3) ha ritenuto tuttavia che tali condotte, ai sensi dell'art. 18 legge 300/70 e ss. modd., integrano una ipotesi di illegittimità del licenziamento in quanto il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, da cui l'annullamento del licenziamento come sopra esposto.
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Infondato è a giudizio di questa Corte l'unico motivo di appello, a tenor del quale i fatti, ritenuti sussistenti nel giudizio di primo grado, sarebbero punibili con la sanzione espulsiva irrogata e non con sanzione conservativa.
[Per corretta comprensione della vicenda, prima di passare alla delibazione del motivo di appello, va rappresentato che i fatti contestati al sig. , responsabile di struttura e direttore di di CP_1 Pt_2
Martina Franca, consistevano nell'essersi assentato dall'Ufficio in data 28.2.2023 dalle 1,30 per mezz'ora; in data 30.3.2023 dalla 10.30 alle 14,00; in data 19.4.2024 di essersi assentato per un quarto d'ora, essere rientrato in ufficio con la moglie e sia poi nuovamente andato via intorno alle 12,30; a questi si accompagnano episodi che il Giudice di primo grado ha definito generici, non facendo riferimento a precise circostanze temporali ma solo all'abitudine dell'appellato di allontanarsi dall'Ufficio per periodi più o meno lunghi della giornata;
ancora, di aver fatto in un'occasione fatto aprile la filiale con qualche minuto di ritardo , e cioè alle 8.28 anziché alle ore 8,20 a causa della eccessiva durata di un briefing, e di aver fatto accedere la moglie al back office in due occasioni, il 30 marzo ed il 19 aprile.
Seguiva la lettera di contestazioni in cui si legge:
Seguiva, all'esito delle difese del sig. , ritenute non condivisibili da parte datoriale, la CP_1 lettera di licenziamento:
---§§ooo§§--- Correttamente il Giudice di primo grado, con l'analitico supporto di copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, ha focalizzato i seguenti principi, potendosi la tematica oggetto di doglianza ordinatamente dividersi in due momenti di trattazione, l'uno relativo alla tipologia degli obblighi gravanti su “quadri”, nella cui categoria l'appellato rientra, e l'altro relativo alla sanzione – ove accertate le violazioni – irrogabile in punto di diritto.
Quanto al primo punto, correttamente il Giudice a quo, nell'impugnata sentenza peraltro analitica e confortata da pregevole giurisprudenza, correttamente rileva - e su punto questa Corte pienamente condivide_ che pur godendo i “quadri” ai sensi dell'art. 21 CCNL di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, e che percepiscono una indennità di funzione proprio per valorizzare la maggiore/minore flessibilità ed autonomia, in assenza di una specifica previsione contrattuale derivante dal CCNL anche aziendale che chiarisca gli orari di lavoro anche per le figure dei dirigenti e dei“quadri” , l'orario minimo di questi va individuato in correlazione con quello dei lavoratori addetti all'unità produttiva cui il quadro/dirigente è assegnato, tanto il suo orario di lavoro è funzionalmente collegato a quello di tale unità operativa di cui egli è responsabile, pur potendosi riconoscere limitati ambiti in entrata e in uscita……(tuttavia) figure quali i dirigenti e quadri sono caratterizzati da uno stretto rapporto fiduciario con l'impresa e, per contraltare, viene a loro chiesto di adempiere alla loro prestazione in maniera più diligente di quanto richiesto ai restanti dipendenti;
anche ammettendo una certa qual flessibilità, questa certamente non può spingersi a una totale assenza di qualsivoglia giustificativo e di autorizzazione da parte del datore di lavoro, anche perché in caso contrario esso andrebbe a minare il rapporto fiduciario fra i quadri e la parte datoriale”.
Ovviamente parte appellate non si duole di tali principi applicati, ma ne fa Parte_1 derivare – ed è questo il motivo di gravame – che ha errato il Giudice di prime cure nella individuazione di sanzione conservativa anziché di quella espulsiva irrogata.
---§§ooo§§---
Norma di riferimento è l'art. 54 del CCNL di settore ed applicato, che procede ad una tipizzazione delle sanzioni disciplinari, ed è chiarissimo nel prevedere nei punti I, II, II, IV le sanzioni conservative, e uccessivamente quelle espulsive: al punto V quella del licenziamento con preavviso, ed al punto VI quella del licenziamento senza preavviso (irrogata all'appellato) testualmente quest'ultimo punto prevedendo: Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o auspicati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto;
e) per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
f) per aver intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio;
g) per aver svolto anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività a titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli interessi della Società;
h) per condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario;
i) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
j) quando sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
l) per assenza arbitraria dal servizio superiore ai sessanta giorni lavorativi consecutivi, salvo casi di comprovata forza maggiore.
Si tratta evidentemente di fattispecie gravissime, ed è evidente che in nessuno dei casi sopra tipizzati legittimanti il licenziamento senza preavviso può farsi rientrare la condotta serbata dal sig. ed oggetto di specifica contestazione. CP_1
Parte appellante impugna la sentenza di primo grado lamentando l'errore del Giudice a quo nel non aver considerato la reale portata degli addebiti di cui alle lettere c) e k) che precedono, qualificandole come “macrocategorie” di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare, e di fatto rientranti nel concetto di “violazione dei doveri d'ufficio e comportamenti posti in connessione con il rapporto di lavoro”, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, per la qualità dell'appellato, Direttore dell'Ufficio Postale, nonché per le modalità e i tempi con cui sono state realizzate, idonee in tal senso a compromettere in maniera definitiva il vincolo fiduciario”.
Ritiene sempre parte appellante, a conforto della propria impugnazione, di richiamare altresì l'art. 52 CCNL che prevede fra i doveri del dipendente quelli di rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presenze, e di osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali da parte del personale e di non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico.
Ma, osserva questa Corte, una tale operazione ermeneutica se non addirittura maieutica (si pensi al richiamo al punto c, “fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro”) mirante a far confluire le condotte contestate al in una ipotesi di CP_1 gravità tale da rendere improseguibile il rapporto fiduciario e dunque di impiego con la parte datoriale, è francamente qualificabile come una “spinta in avanti” che va a collidere e ad infrangersi contro la tassativa indicazione delle condotte d cui all'art. 54 comma VI sopra esaminato, al di fuori dei quali casi non è consentito il licenziamento senza preavviso.
Vì è da precisare che i fatti come addebitati e sopra esposti, e con grande onestà non suscettibili di dubbio con riferimento al ruolo di “quadro” del sig. , si riducono a violazioni CP_1 estemporanee, in relazione alle quali non è ravvisabile l'assenza di “giustificativi” che parrebbero indonei a minare il detto rapporto fiduciario con parte datoriale.
La corretta soluzione è quella adottata dal Giudice di primo grado, che ha ravvisato nella fattispecie oggetto del presente processo l'ipotesi di illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 4° legge 300/70 e ss. modd., secondo la cui previsione Il Giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base della previsione dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione…..”, ed ha consequenzialmente annullato il licenziamento irrogato al sig. secondo le prescrizioni di CP_1 legge.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, e l'appello, infondato, va rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate…..come da dispositivo, vanno posta a carico dell'appellante Parte_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in euro 4.800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Marangi Cinzia
e Pollicoro Stefania, dichiaratesi anticipanti.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 8 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella