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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2024, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2497/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10.10.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Immacolata Miele che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. elettivamente domiciliato come in Parte_2 C.F._2 atti presso lo studio degli avv. Rodolfo Rivo e Alfredo Cante, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.06.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casandrinio (NA) il
16.01.2017, dal quale sono nati due figli, entrambi minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.10.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1- pronunziare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 [...]
con obbligo del mutuo rispetto;
Parte_1
2- disporre che i coniugi vivranno separatamente ciascuno nel domicilio che riterrà opportuno, obbligandosi a darsene reciproca e tempestiva comunicazione;
3- I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza privilegiata presso la madre che ne curerà l'allevamento e l'educazione di concerto con il padre;
4- Il padre potrà frequentarli e tenerli con sé, previe intese con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi, per due giorni settimanali da concordarsi preventivamente tra i coniugi con almeno quattro giorni di anticipo e questo di settimana in settimana anche considerazione degli impegni lavorativi del padre. In caso di contrasto, il padre potrà frequentare i figli per due giorni a settimana dalle 17,00 alle 20,00;
5- Il padre potrà tenere con sè i piccoli e a settimane alterne Per_1 Per_2 prelevandoli il venerdì sera alle ore 19.00 presso la residenza della sig.ra e Pt_1 ivi riconducendoli la domenica sera alle ore 20.00;
6- I minori trascorreranno il periodo di ferie estive per un totale di 15 giorni anche non consecutivi, presso le dimore che i coniugi temporaneamente avranno, nei mesi di luglio o di agosto ad anni alterni ed in ogni caso compatibilmente con le eventuali future esigenze lavorative del padre e della madre. I suddetti periodi dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
7- Per le festività natalizie, i minori trascorreranno il giorno 24 Dicembre, il 26
Dicembre ed il 31 Dicembre con la madre e il 25 Dicembre il 1 Gennaio e il 6
Gennaio con il padre, con l'impegno di alternarsi di anno in anno, nella scelta del periodo e in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori;
8- Parimenti in occasione delle festività pasquali, i piccoli resteranno, alternativamente di anno in anno, con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi in Albis;
9- In ogni caso a prescindere dell'età dei minori, la madre garantirà sempre, nel giorno della festa del papà, del compleanno e onomastico di quest'ultimo di poter tenere con sè i piccoli, mentre in occasione dei compleanni e onomastici del minore la possibilità per il padre di poterlo incontrare, allo stesso modo nei giorni della festa della mamma dell'onomastico e compleanno di quest'ultima i minori li trascorreranno con la madre;
10- Le decisioni più importanti e di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, dovranno essere prese in modo congiunto dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei figli;
11- la sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente e Parte_1 rinuncia all'assegno di mantenimento;
12- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per i figli minori, la somma di euro 500,00 entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, resesi necessarie per i figli
(medico-sanitarie, scolastiche, sportive, parascolastiche e ricreative) secondo il
“Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” approvate dal
Tribunale di Napoli Nord previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa dell'esborso; tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno, e senza necessità di esplicita richiesta, nella misura del 100% delle variazioni degli indici ISTAT;
13- I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
e , c.f. ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casandrino (atto n. 2, Parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 5.11.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2497/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 10.10.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Immacolata Miele che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. elettivamente domiciliato come in Parte_2 C.F._2 atti presso lo studio degli avv. Rodolfo Rivo e Alfredo Cante, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.06.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casandrinio (NA) il
16.01.2017, dal quale sono nati due figli, entrambi minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.10.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1- pronunziare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 [...]
con obbligo del mutuo rispetto;
Parte_1
2- disporre che i coniugi vivranno separatamente ciascuno nel domicilio che riterrà opportuno, obbligandosi a darsene reciproca e tempestiva comunicazione;
3- I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza privilegiata presso la madre che ne curerà l'allevamento e l'educazione di concerto con il padre;
4- Il padre potrà frequentarli e tenerli con sé, previe intese con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi, per due giorni settimanali da concordarsi preventivamente tra i coniugi con almeno quattro giorni di anticipo e questo di settimana in settimana anche considerazione degli impegni lavorativi del padre. In caso di contrasto, il padre potrà frequentare i figli per due giorni a settimana dalle 17,00 alle 20,00;
5- Il padre potrà tenere con sè i piccoli e a settimane alterne Per_1 Per_2 prelevandoli il venerdì sera alle ore 19.00 presso la residenza della sig.ra e Pt_1 ivi riconducendoli la domenica sera alle ore 20.00;
6- I minori trascorreranno il periodo di ferie estive per un totale di 15 giorni anche non consecutivi, presso le dimore che i coniugi temporaneamente avranno, nei mesi di luglio o di agosto ad anni alterni ed in ogni caso compatibilmente con le eventuali future esigenze lavorative del padre e della madre. I suddetti periodi dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno;
7- Per le festività natalizie, i minori trascorreranno il giorno 24 Dicembre, il 26
Dicembre ed il 31 Dicembre con la madre e il 25 Dicembre il 1 Gennaio e il 6
Gennaio con il padre, con l'impegno di alternarsi di anno in anno, nella scelta del periodo e in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori;
8- Parimenti in occasione delle festività pasquali, i piccoli resteranno, alternativamente di anno in anno, con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi in Albis;
9- In ogni caso a prescindere dell'età dei minori, la madre garantirà sempre, nel giorno della festa del papà, del compleanno e onomastico di quest'ultimo di poter tenere con sè i piccoli, mentre in occasione dei compleanni e onomastici del minore la possibilità per il padre di poterlo incontrare, allo stesso modo nei giorni della festa della mamma dell'onomastico e compleanno di quest'ultima i minori li trascorreranno con la madre;
10- Le decisioni più importanti e di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, dovranno essere prese in modo congiunto dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei figli;
11- la sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente e Parte_1 rinuncia all'assegno di mantenimento;
12- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per i figli minori, la somma di euro 500,00 entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, resesi necessarie per i figli
(medico-sanitarie, scolastiche, sportive, parascolastiche e ricreative) secondo il
“Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” approvate dal
Tribunale di Napoli Nord previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa dell'esborso; tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno, e senza necessità di esplicita richiesta, nella misura del 100% delle variazioni degli indici ISTAT;
13- I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
e , c.f. ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casandrino (atto n. 2, Parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 5.11.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.