Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2024
EPVBBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Eleonora Polidori
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1840/2024 promosso da:
Parte 1
PARTE RICORRENTE contro
CP 1
PARTE RESISTENTE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.03.2025, ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Visto che con ricorso ex art. 473 bis 38 c.p.c. la sig.ra dava vita al giudizio Parte 1
n. 1840/2024 chiedendo: "che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, per le motivazioni di cui in premessa, sentire le parti e la stessa minore, adottare ogni opportuno provvedimento a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso e modificare i provvedimenti in vigore così che la minore possa trasferire la propria residenza insieme alla madre presso Santa IA a Vico (CE), Via Caudio n.64 Int 15 e così autorizzare la ricorrente ad iscrivere la figlia minore presso Liceo scientifico "Nino Cortese" sito in Maddaloni (CE),
Via Starza n. 24";
Visto che nel suddetto giudizio si costituiva il sig. CP_1 chiedendo ""In via preliminare: disporre la riunione del procedimento n. 1840/2024 con udienza prevista per il 25.07.2024 (Dott.ssa Polidori) al procedimento n. 1891/2024 r.g. e 1891-1/24 r.g. nonché dare incarico ai Servizi sociali disponendo l'attivazione immediata di un supporto psicologico per la minore [...] Per 1 ; nel merito: respingere la domanda avversaria nel primario interesse della minore in quanto comporterebbe un grave pregiudizio per la stessa"; Visto che, in accoglimento all'eccezione preliminare del sig. CP_1, con decreto del 4.11.2024 veniva disposta la riunione dei procedimenti 1840/2024, 1891/2024 e 1891-1/2024; Visto che nel procedimento n. 1891/2024 il sig. CP 1 nel proprio ricorso chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio nel modo seguente "disporre l'affidamento esclusivo della minore Per 1 al di lei padre, CP 1 ; la minore vivrà presso l'abitazione del padre, sita in Livorno Via delle Sorgenti n. 9 assieme a quest'ultimo; per ciò che concerne gli incontri madre-figlia si chiede che questi avvengano in modalità protetta e solo a seguito di un monitoraggio da parte del Servizi sociali;
disporre a carico della madre un assegno a titolo di mantenimento della figlia minore per il cui importo ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
l'assegno unico verrà percepito interamente dal padre della minore;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari";
Accogliere le conclusioni del ricorso iscritto al n. R.G. 1840/2024, a cui ci si riporta integralmente. Predisporre per le parti un percorso di mediazione familiare;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa in favore di parte resistente, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge"
Visto che l'udienza collegiale fissata con decreto del 25.06.2025 dal Collegio B veniva di fatto revocata a seguito della disposta riunione;
Tenuto, altresì, conto dell'esito dell'ascolto del minore all'udienza del 4.03.2025
***
Tanto premesso,
Pt 2
Va, preliminarmente, osservato che i procedimenti riuniti con decreto del 04.11.2024, iscritti ai nn. di rg 1840/2024 e 1891/2024, hanno oggetti distinti. Difatti, la causa iscritta al n. di RG. 1840/2024 promossa dalla sig.ra nei Parte 1 confronti del sig. CP 1 è un ricorso ex art. 473 bis 38 c.p.c; mentre la causa iscritta al n. di rg. 1891/2024 è un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. L'art. 473 bis 38 c.p.c. riguarda il procedimento deputato all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori;
procedimento che può essere introdotto sia in via autonoma che incidentale con competenza monocratica. Tale procedimento si caratterizza per la celerità e sommarietà della cognizione, come emerge dalla lettura dello stesso art. 473 bis 38 c.p.c. che afferma "il giudice sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriali il curatore e il curatore speciale se nominati e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e, in difetto, pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni avendo riguardo all'interesse superiore del minore". Per converso, il procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, disciplinato agli artt. 473 11 ss. c.p.c., segue il rito collegiale ed è un procedimento a cognizione piena;
la cui decisione è, dunque, emessa all'esito dell'istruttoria.
Per quanto siano stati correttamente riuniti, allo stato attuale, la domanda di cui all'art. 473 bis 38 c.p.c. appare prontamente decidibile, con la conseguenza che la stessa deve essere decisa con conseguente separazione del resto delle domande.
Tanto posto, passando dunque alla disamina della domanda spiegata dalla sig.ra Parte 1 nel ricorso ex art. 473 bis 38 cpc si osserva quanto segue. La sig.ra Parte 1 con ricorso depositato il 19.06.2024 ha adito l'intestato Tribunale dando vita al giudizio n. 1840/2024 chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, per le motivazioni di cui in premessa, sentire le parti e la stessa minore, adottare ogni opportuno provvedimento a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso e modificare i provvedimenti in vigore così che la minore possa trasferire la propria residenza insieme alla madre presso Santa IA a Vico (CE), Via Caudio n.64 Int 15 e così autorizzare la ricorrente ad iscrivere la figlia minore presso Liceo scientifico "Nino Cortese" sito in Maddaloni (CE), Via Starza n. 24"
A fondamento della propria domanda ha asserito: di aver contratto nuove nozze e di essere in gravidanza a rischio;
di avere dunque la necessità di trasferirsi presso Santa IA a Vico (CE), in un'abitazione vicina a quella dei di lei genitori, affinché costoro possano assisterla, dovendo rimanere allettata per tutto il periodo della gravidanza e tenuto conto del fatto che il nuovo compagno rimane per lunghi periodi imbarcato in ragione del lavoro che svolge;
che la figlia minore ha espresso la volontà di seguirla e di frequentare il Liceo scientifico sito in Maddaloni (CE); che il padre a fronte di tale richiesta ha espresso un netto rifiuto. Orbene, la suddetta domanda non può trovare accoglimento. Va, infatti, osservato che la domanda spiegata dalla sig.ra Parte 1 non può qualificarsi quale domanda ex art 473 bis 38 c.p.c. dal momento che le richieste formulate non riguardano profili attinenti all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei figli già in essere, ma cela piuttosto la palese intenzione di ottenere una modifica sostanziale delle condizioni di divorzio, mediante un rito più celere e sommario che, proprio per tali caratteristiche, non può avere ad oggetto tali tipologie di domande.
Dall'autorizzazione del trasferimento della minore in Campania ne deriverebbe, infatti, una modifica integrale delle condizioni di divorzio, incidendo ciò in modo netto tanto sul regime di frequentazione che di mantenimento ivi disposto.
Si osserva, infatti, che l'autorizzazione al trasferimento della minore in un'altra regione appare prematura dal momento che la situazione lungi dall'essere chiara.
La disamina della documentazione in atti mette in luce numerose contraddizioni delle dichiarazioni della minore che, quando è con il padre o messaggia con quest'ultimo, si schiera contro la madre lamentandone l'atteggiamento di controllo e manipolativo, viceversa, quando è con la madre afferma che il padre le parla male di lei e non vuole stare con lui. Le contraddizioni risultano ancora più evidenti considerando gli esiti dell'ascolto della minore del 4.3.2025 ove confrontati con quelli dell'udienza svoltasi nell'ambito del precedente giudizio n. RG 125 2021 presso il Tribunale di Livorno.
In tale sede, infatti, le dichiarazioni della minore sul padre - che, in ragione del fatto che all'epoca, prossima alla separazione, quest'ultima era certamente meno coinvolta nelle dinamiche conflittuali della coppia, appaiono probabilmente anche più attendibili di quelle rese all'ultima udienza - sono state di tutt'altro tenore tanto che la stessa affermava di voler vivere con lui e di avere timore della madre per questo desiderio che aveva. Infine, si osserva che anche le motivazioni addotte dalla sig.ra Parte_1 a sostegno della domanda di autorizzazione al trasferimento appaiono più funzionali a perseguire il proprio interesse di trasferirsi nel proprio Paese d'origine che un interesse della minore. La sig.ra Parte 1 dapprima ha, infatti, motivato la necessità di tale autorizzazione per la propria gravidanza e, necessità, di essere vicino ai propri genitori. Pt 3 una volta partorito, con il trasferimento della propria sede di lavoro.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, va rigettata la domanda di trasferimento spiegata ex art. 473 bis 38 c.p.c., non trattandosi di un mero problema d'attuazione ed essendo necessaria un'istruttoria piena sul punto. Residua, a questo punto da decidere la domanda di modifica delle condizioni di divorzio. In relazione a quest'ultima appare necessaria la prosecuzione del giudizio iscritto al n. di rg 1891
2024.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
ORDINA la separazione delle cause di cui al n. di RG. 1840/2024 e 1891/2024 (1891-1/2024);
RIGETTA il ricorso ex art. 473 bis 38 c.p.c. della Sig.ra Parte_1 ;
FISSA per la prosecuzione del procedimento n. 1891/2024 l'udienza collegiale del 28.05.2025 ore 15.00 disponendo la comparizione personale delle parti;
Pisa, 18/04/2025
Il Giudice dott.ssa Eleonora Polidori