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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2024, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
RG N. 7158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 7158/2023 Ruolo Generale avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata per la decisione ex art. 473 bis.22 e .51 c.p.c. in data 16-11-2024,
previa acquisizione del parere del PM e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Danilo MANZI, con studio in Casoria, alla via G. Carducci n. 3 ed ivi domiciliato,
ai fini del presente giudizio, in virtù di giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Pio ALGHIRI e Raffaele ALGHIRI, elett.dom.ta in Casoria (NA) alla via Domenico Salierno n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
Ragioni in fatto ed in diritto
1. Mediante ricorso presentato in data 26/07/2023 il ricorrente deduceva: - Parte_1
1 RG N. 7158/2023
che in data 01/07/1999 aveva contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA) con la sig.ra CP_1
Per_
e che dalla loro unione erano nati due figli (nato il [...]) ed (nata il
[...] Per_1
09/10/2004) –; - che a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita matrimoniale, i coniugi si erano separati con ricorso presso il Tribunale di Napoli Nord conclusosi con sentenza n. 121/2017 del 11-16/01/2017; - che il figlio viveva con il padre ed era divenuto Per_3
economicamente autonomo in attesa di essere assunto presso il corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dato che aveva superato il relativo concorso.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione concernenti il contributo di mantenimento dei figli e,
in particolare, la diminuzione dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00 (a fronte di euro 500,00)
Per_ in favore della sola GL .
Instaurato il contraddittorio per l'udienza del 06/12/2023, si costituiva la resistente, mediante comparsa di costituzione e risposta del 06/11/2023, la quale, nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti, rappresentava che il ricorrente, a partire dal 13/07/2021, aveva sospeso il pagamento del contributo di mantenimento in favore del figlio anche se questi non era stato ancora assunto Per_3
in servizio in qualità di vigile del fuoco. Inoltre, esponeva che il figlio viveva nella casa coniugale presso la madre, come indicato nel certificato di stato di famiglia allegato. Pertanto, chiedeva di rideterminare in aumento l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
All'udienza del 06/12/2023, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, chiedevano un rinvio della causa, al fine di valutare la possibilità di definire bonariamente il giudizio. Pertanto, il giudice delegato rinviava all'udienza dell'8/02/2024, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Fallito il tentativo di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, il GI fissava udienza per la comparizione personale delle parti in data 28/02/2024, in occasione della quale le parti
2 RG N. 7158/2023
si riportavano rispettivamente ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 29/02/2024, confermati i provvedimenti adottati in sede di separazione con rimodulazione della ripartizione delle somme versate a titolo di mantenimento per i figli (euro 350,00
Per_ a favore della GL ed euro 150,00 a favore del figlio , perché non ancora stabilmente Per_3
inserito nel mondo del lavoro), il GD fissata al 30-10-2024 l'udienza per l'assegnazione della casua al collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 473-bis.28 per il deposito di scritti conclusionali e per l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
Senonché, mediante ricorso congiunto del 10-10-2024, le parti richiedevano concordemente di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sulla scorta dell'accordo raggiunto nel corso del giudizio per la relativa definizione concordata e, mediante decreto dell'11-10-2024, si differiva l'udienza al 14-11-2024 da trattarsi per iscritto con fissazione di termine per deposito note scritte.
Veniva così depositate il 13-11-2024 le dichiarazioni sottoscritte dalle parti dell'11-11-2024
con le quali queste rinunciavano alla comparizione all'udienza richiedendo la definizione del giudizio mediante ricezione dell'accordo raggiunto in corso di causa stante l'impossibilità a riconciliarsi e procuratori costituiti concludevano in conformità.
In data 21-22/05/2024 il PM apponeva il visto.
2. Le domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono fondata e merita,
pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n.
121/2017 pubblicata il 16-1-2017 dal Tribunale di Napoli in data 11-9-2015 (munita di certificazione di passaggio in giudicato emessa il 6-5-2020: dep.doc. 13-11-2024), previa comparizione delle parti in sede presidenziale 15-4-2016 e deposito del ricorso divorzile il 26-7-2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di anni 7
precedenti alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
3 RG N. 7158/2023
essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987 e comunque nel termine annuale previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come le parti in sede di libero interrogatorio all'udienza di comparizione e negli scritti difensivi, hanno confermato la cessazione di ogni unità di affetti e di vita in comune e anche, nelle note del 13-11-2024, hanno confermato l'impossibilità di riconciliarsi insistendo nella domanda di divorzio.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Per quanto attiene alle ulteriori domande, il collegio ritiene che possa essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa e riportato nelle note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13/11/2024 in quanto conforme alla legge e all'ordine pubblico oltre agli interessi delle parti e dei figli maggiorenni secondo quanto segue:
4 RG N. 7158/2023
Si precisa d'ufficio che gli assegni sopra indicati sono sottoposti ad aggiornamento annuale ISTAT come per legge
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito concordato della stessa, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato a Casoria (NA) il 01/07/1999 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 108, P. II, S. A, Anno 1999);
3) compensa le spese di lite per la natura del presente giudizio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa il 18-11-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 7158/2023 Ruolo Generale avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata per la decisione ex art. 473 bis.22 e .51 c.p.c. in data 16-11-2024,
previa acquisizione del parere del PM e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Danilo MANZI, con studio in Casoria, alla via G. Carducci n. 3 ed ivi domiciliato,
ai fini del presente giudizio, in virtù di giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Pio ALGHIRI e Raffaele ALGHIRI, elett.dom.ta in Casoria (NA) alla via Domenico Salierno n. 2, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
Ragioni in fatto ed in diritto
1. Mediante ricorso presentato in data 26/07/2023 il ricorrente deduceva: - Parte_1
1 RG N. 7158/2023
che in data 01/07/1999 aveva contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA) con la sig.ra CP_1
Per_
e che dalla loro unione erano nati due figli (nato il [...]) ed (nata il
[...] Per_1
09/10/2004) –; - che a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita matrimoniale, i coniugi si erano separati con ricorso presso il Tribunale di Napoli Nord conclusosi con sentenza n. 121/2017 del 11-16/01/2017; - che il figlio viveva con il padre ed era divenuto Per_3
economicamente autonomo in attesa di essere assunto presso il corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dato che aveva superato il relativo concorso.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione concernenti il contributo di mantenimento dei figli e,
in particolare, la diminuzione dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00 (a fronte di euro 500,00)
Per_ in favore della sola GL .
Instaurato il contraddittorio per l'udienza del 06/12/2023, si costituiva la resistente, mediante comparsa di costituzione e risposta del 06/11/2023, la quale, nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti, rappresentava che il ricorrente, a partire dal 13/07/2021, aveva sospeso il pagamento del contributo di mantenimento in favore del figlio anche se questi non era stato ancora assunto Per_3
in servizio in qualità di vigile del fuoco. Inoltre, esponeva che il figlio viveva nella casa coniugale presso la madre, come indicato nel certificato di stato di famiglia allegato. Pertanto, chiedeva di rideterminare in aumento l'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
All'udienza del 06/12/2023, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, chiedevano un rinvio della causa, al fine di valutare la possibilità di definire bonariamente il giudizio. Pertanto, il giudice delegato rinviava all'udienza dell'8/02/2024, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Fallito il tentativo di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, il GI fissava udienza per la comparizione personale delle parti in data 28/02/2024, in occasione della quale le parti
2 RG N. 7158/2023
si riportavano rispettivamente ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 29/02/2024, confermati i provvedimenti adottati in sede di separazione con rimodulazione della ripartizione delle somme versate a titolo di mantenimento per i figli (euro 350,00
Per_ a favore della GL ed euro 150,00 a favore del figlio , perché non ancora stabilmente Per_3
inserito nel mondo del lavoro), il GD fissata al 30-10-2024 l'udienza per l'assegnazione della casua al collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 473-bis.28 per il deposito di scritti conclusionali e per l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
Senonché, mediante ricorso congiunto del 10-10-2024, le parti richiedevano concordemente di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sulla scorta dell'accordo raggiunto nel corso del giudizio per la relativa definizione concordata e, mediante decreto dell'11-10-2024, si differiva l'udienza al 14-11-2024 da trattarsi per iscritto con fissazione di termine per deposito note scritte.
Veniva così depositate il 13-11-2024 le dichiarazioni sottoscritte dalle parti dell'11-11-2024
con le quali queste rinunciavano alla comparizione all'udienza richiedendo la definizione del giudizio mediante ricezione dell'accordo raggiunto in corso di causa stante l'impossibilità a riconciliarsi e procuratori costituiti concludevano in conformità.
In data 21-22/05/2024 il PM apponeva il visto.
2. Le domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono fondata e merita,
pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n.
121/2017 pubblicata il 16-1-2017 dal Tribunale di Napoli in data 11-9-2015 (munita di certificazione di passaggio in giudicato emessa il 6-5-2020: dep.doc. 13-11-2024), previa comparizione delle parti in sede presidenziale 15-4-2016 e deposito del ricorso divorzile il 26-7-2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di anni 7
precedenti alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
3 RG N. 7158/2023
essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987 e comunque nel termine annuale previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come le parti in sede di libero interrogatorio all'udienza di comparizione e negli scritti difensivi, hanno confermato la cessazione di ogni unità di affetti e di vita in comune e anche, nelle note del 13-11-2024, hanno confermato l'impossibilità di riconciliarsi insistendo nella domanda di divorzio.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Per quanto attiene alle ulteriori domande, il collegio ritiene che possa essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa e riportato nelle note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13/11/2024 in quanto conforme alla legge e all'ordine pubblico oltre agli interessi delle parti e dei figli maggiorenni secondo quanto segue:
4 RG N. 7158/2023
Si precisa d'ufficio che gli assegni sopra indicati sono sottoposti ad aggiornamento annuale ISTAT come per legge
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito concordato della stessa, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato a Casoria (NA) il 01/07/1999 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 108, P. II, S. A, Anno 1999);
3) compensa le spese di lite per la natura del presente giudizio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa il 18-11-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Alessandra Tabarro
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