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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/05/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 62/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Melone e Aurora Borghesani del foro di Novara;
Parte ricorrente
--=o0o=-- Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
ritenuto che
sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co.
2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Novara, comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;
premesso che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona,
II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
osservato che parte ricorrente ha, in via preliminare, formulato istanza di concessione di misure cautelari e, nella specie, istanza di sospensione della procedura esecutiva 33/2022 pendente avanti al Tribunale di Novara;
rilevato che l'art. 54 ccii non include la liquidazione controllata tra i procedimenti che consentono la proposizione di istanza di concessione delle misure protettive o cautelare;
1
considerato che
l'art. 270, secondo comma, ccii prevede la possibilità di richiedere le misure protettive nell'ipotesi di domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi formulata dal debitore nell'ipotesi di ricorso per liquidazione controllata promossa dal creditore;
ritenuto, dunque, che l'istanza debba dichiararsi inammissibile;
rilevato, quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che:
- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n.
14/2019;
- il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n.
14/2019);
- non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che:
- la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
- sussistono, dunque, i presupposti previsti per procedere all'apertura della liquidazione controllata ai sensi e per gli effetti dell'art. 270 c.c.i.i.; considerato che:
- la liquidazione controllata, assimilabile alla liquidazione giudiziale, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato;
- a differenza di quanto accade per l'accordo e per il piano, che il debitore "può proporre", la liquidazione attiene a tutti i suoi beni e può essere unicamente richiesta dal debitore;
- conseguentemente, l'accoglimento del ricorso comporta la necessità che tutti i beni nella disponibilità del debitore vengano consegnati al liquidatore, detratto quanto non compreso nella liquidazione a norma dell'art. 268, quarto comma, c.c.i.i.;
- parte ricorrente ha chiesto che, in applicazione della predetta norma, venga esclusi dalla liquidazione il motociclo Piaggio targato BP70899 immatricolato in data
27/2/2023;
Ritenuto che:
- il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare dev'essere demandato al Giudice Delegato;
- si rende necessario stabilire quale sia il limite temporale della liquidazione, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della legge n. 3/2012;
- al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria dipende dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, sicchè essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);
2 - anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di
“liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012;
- l'art. 282 commi 5 e 6 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
- in relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce, infatti, che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6);
- la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio;
- la prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
- l'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva;
- l' art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che “gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”;
- tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;
- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022; Trib. Novara, 5.06.2023);
- dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini che verranno indicati dal GD, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
- ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. di cui all'art. 260 CC.II;
- ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett,. e) sussistano gravi e specifiche ragioni che giustificano la necessità di consentire al ricorrente di proseguire nell'utilizzo del
3 motociclo Piaggio sopra identificato, atteso che detto bene risulta strumentale alla produzione del reddito messo a disposizione dei creditori;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019: a) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]; b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Veronica Zanin e liquidatore l'O.C.C.,
Rag. Parte_2 c) ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
d) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; e) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) ORDINA la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;
g) RISERVA al GD la determinazione del limite di reddito necessario per il mantenimento del ricorrente;
h) DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
i) DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.; j) MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato;
k) tenuto conto della pendenza di procedura esecutiva presso questo Tribunale in cui risulta fissato in data odierna esperimento di vendita del bene e ritenuta la necessità di trasmettere il presente provvedimento al Giudice dell'Esecuzione per l'assunzione di ogni opportuno provvedimento, MANDA alla Cancelleria di trasmettere con urgenza il presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per l'acquisizione al fascicolo RG
EI 33/2022.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 22/5/2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe Melone e Aurora Borghesani del foro di Novara;
Parte ricorrente
--=o0o=-- Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
ritenuto che
sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co.
2. e 3, C.C.I.I., avendo il ricorrente la propria residenza in Novara, comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;
premesso che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare concordemente con la giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022) dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio con soggetti diversi dai debitori ricorrenti, atteso che il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona,
II sez., 20/9/2022), ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
osservato che parte ricorrente ha, in via preliminare, formulato istanza di concessione di misure cautelari e, nella specie, istanza di sospensione della procedura esecutiva 33/2022 pendente avanti al Tribunale di Novara;
rilevato che l'art. 54 ccii non include la liquidazione controllata tra i procedimenti che consentono la proposizione di istanza di concessione delle misure protettive o cautelare;
1
considerato che
l'art. 270, secondo comma, ccii prevede la possibilità di richiedere le misure protettive nell'ipotesi di domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi formulata dal debitore nell'ipotesi di ricorso per liquidazione controllata promossa dal creditore;
ritenuto, dunque, che l'istanza debba dichiararsi inammissibile;
rilevato, quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che:
- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n.
14/2019;
- il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n.
14/2019);
- non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che:
- la domanda proposta soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
- sussistono, dunque, i presupposti previsti per procedere all'apertura della liquidazione controllata ai sensi e per gli effetti dell'art. 270 c.c.i.i.; considerato che:
- la liquidazione controllata, assimilabile alla liquidazione giudiziale, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato;
- a differenza di quanto accade per l'accordo e per il piano, che il debitore "può proporre", la liquidazione attiene a tutti i suoi beni e può essere unicamente richiesta dal debitore;
- conseguentemente, l'accoglimento del ricorso comporta la necessità che tutti i beni nella disponibilità del debitore vengano consegnati al liquidatore, detratto quanto non compreso nella liquidazione a norma dell'art. 268, quarto comma, c.c.i.i.;
- parte ricorrente ha chiesto che, in applicazione della predetta norma, venga esclusi dalla liquidazione il motociclo Piaggio targato BP70899 immatricolato in data
27/2/2023;
Ritenuto che:
- il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare dev'essere demandato al Giudice Delegato;
- si rende necessario stabilire quale sia il limite temporale della liquidazione, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies della legge n. 3/2012;
- al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria dipende dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, sicchè essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);
2 - anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di
“liquidazione dei beni”, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012;
- l'art. 282 commi 5 e 6 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
- in relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce, infatti, che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6);
- la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio;
- la prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale;
- l'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva;
- l' art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che “gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”;
- tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;
- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20 settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022; Trib. Novara, 5.06.2023);
- dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini che verranno indicati dal GD, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
- ex art. 270, co. 2, lett. b) del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. di cui all'art. 260 CC.II;
- ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett,. e) sussistano gravi e specifiche ragioni che giustificano la necessità di consentire al ricorrente di proseguire nell'utilizzo del
3 motociclo Piaggio sopra identificato, atteso che detto bene risulta strumentale alla produzione del reddito messo a disposizione dei creditori;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019: a) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]; b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Veronica Zanin e liquidatore l'O.C.C.,
Rag. Parte_2 c) ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
d) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; e) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) ORDINA la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;
g) RISERVA al GD la determinazione del limite di reddito necessario per il mantenimento del ricorrente;
h) DISPONE l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;
i) DISPONE che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, co, 4, C.C.I.I.; j) MANDA alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato;
k) tenuto conto della pendenza di procedura esecutiva presso questo Tribunale in cui risulta fissato in data odierna esperimento di vendita del bene e ritenuta la necessità di trasmettere il presente provvedimento al Giudice dell'Esecuzione per l'assunzione di ogni opportuno provvedimento, MANDA alla Cancelleria di trasmettere con urgenza il presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per l'acquisizione al fascicolo RG
EI 33/2022.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 22/5/2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
4