TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12238/2023 RG fissata all'udienza del 24/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. PONZO SALVATORE e dall'avv. MULINO CRISTIAN
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PEPE Controparte_1
ALBERTO
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha impugnato:
-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 05920239008567383000, notificata in data
16.10.2023 per un importo complessivo pari ad euro 106.105,10 elevato da Controparte_3
per la parte resistente sopra specificata, che si impugna e contesta per le
[...] somme di competenza di codesto Giudice, e pertanto, in riferimento al credito riportato dai seguenti avvisi di addebito:
-avviso di addebito n. 35920160001160566000, presuntivamente notificato il 12.05.2016, emesso da sede di contributo I.V.S. fissi/percentuale sul CP_2 CP_3
1 minimale, oltre spese aggiuntive omesso versamento, anno 2015, importo euro 2.734,73;
-avviso di addebito n. 35920190001715477000, presuntivamente notificato il 24.07.2019, emesso da sede di contributo I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre spese aggiuntive CP_2 CP_3 omesso versamento, anno 2018, importo 2.593,12…
-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 05920239003027520000 notificata in data
16.10.2023 per un importo complessivo pari ad euro 5.402,12 elevato da Controparte_3 di per la parte resistente sopra specificata, che si impugna e contesta per le somme di
[...] CP_3 competenza di codesto Giudice, e pertanto, in riferimento al credito riportato dal seguente avviso di addebito:
-avviso di addebito n. 35920170001885646000, presuntivamente notificato in data 29.09.2017, emesso da sede di contributo I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre spese aggiuntive CP_2 CP_3 omesso versamento, anno 2016, importo 5.402,12;
-INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 05920239006170920000, notificata in data
16.10.2023 per un importo complessivo pari ad euro 36.101,28 elevata da Controparte_3 sede di per la parte resistente sopra specificata, che si impugna e contesta per le somme
[...] CP_3 di competenza di codesto Giudice, e pertanto, in riferimento al credito riportato dai seguenti avvisi di addebito:
-avviso di addebito n. 35920180001967107000, presuntivamente notificato in data 13.08.2018, emesso da sede di contributo I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre spese aggiuntive CP_2 CP_3 omesso versamento, anno 2017, importo 4.016,83;
-avviso di addebito n. 35920180004972118000, presuntivamente notificato in data 08.01.2019, emesso da sede di contributo I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre spese CP_2 CP_3 aggiuntive omesso versamento, anno 2017-2018, importo 2.616,79;
-avviso di addebito n. 35920190005195604000, presuntivamente notificato in data 24.12.2019, emesso da sede di contributo I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre spese aggiuntive CP_2 CP_3 omesso versamento, anno 2016, importo 2.485,39;
-avviso di addebito n. 35920210001661764000, presuntivamente notificato in data 04.01.2022, emesso da sede di contributo I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre spese CP_2 CP_3 aggiuntive omesso versamento, anno 2019-2021, importo 3.835,02;
2 -avviso di addebito n. 35920220002248758000, presuntivamente notificato in data 16.08.2022, emesso da sede di contributo I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre spese aggiuntive CP_2 CP_3 omesso versamento, anno 2020, importo 4.351,20 …
Contesta il mancata allegazione e comunque mancata notifica degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento (ossia gli stessi avvisi di addebito ivi citati); eccepisce prescrizione del credito o comunque delle sanzioni e degli interessi.
Si sono costituiti i resistenti ribadendo la correttezza del proprio operato.
Rispetto alla documentazione prodotta nella fase di merito parte ricorrente ha fatto presente CP_ che: In particolare il sottoscritto difensore, in riferimento alla documentazione prodotta da ribadisce che per tutti gli avvisi di ricevimento prodotti da si contesta la riferibilità delle relate di CP_2 notifica, poiché non presentano alcuna riconducibilità all'atto che si assume notificato (avvisi di addebito prodotti da controparte).
Sicchè la notifica a mezzo posta della predetta ordinanza non è provata.
Ancora una volta ribadisce che la Cassazione con la sentenza n. 15423 del 22.07.2015 ha stabilito che
è inesistente la notifica di un atto quando non è possibile comprendere il collegamento tra la relata e l'atto stesso notificato. Le controparti hanno sempre l'onere di provare che la cartolina di ritorno sia riferibile al plico contenete l'esatta cartella / avviso di addebito indicati e che il contenuto del plico fosse integro.
Ad ogni buon conto, si evidenzia quanto segue:
circa i documenti :
689804479603_TIF
689575477477_TIF
689539519198_TIF
689526687456_TIF
665454195128_TIF
650358979126_TIF
la sottoscrizione non appartiene al ricorrente e destinatario dell'atto, bensì ad altro soggetto presumibilmente ma non sono state prodotte le comunicazioni di avvenuta notifica, (C.A.N.) Pt_2
3 ovvero le raccomandate informative con le quali il messo notificatore comunicava al destinatario dell'atto la ricezione dello stesso da parte di altro soggetto.
Quindi sembrerebbero essere state consegnate a familiare convivente ma senza l'inoltro della seconda raccomandata informativa che è conditio sine qua non per la validità della procedura di notifica. Quale ultimo intervento di un orientamento più che pacifico, si richiama la recente Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 14093 del 4.05.2022, ove si precisa per l'ennesima volta che: “In tema di notifiche di cartelle esattoriali, risultano illegittime quelle che vengano consegnate ad un familiare convivente se non siano in seguito accompagnate dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto”.
Nella sentenza n. 10012/21 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». (Cass., sez. unite civ., 15 aprile 2021, n. 10012)
AD OGNI BUON CONTO:
- per avviso di addebito n. 35920160001160566000, presuntivamente notificato il 12.05.2016,
- per avviso di addebito n. 35920170001885646000, presuntivamente notificato in data
29.09.2017
- avviso di addebito n. 35920180001967107000, presuntivamente notificato in data 13.08.2018 in assenza di produzione di atti interruttivi (non prodotti) è comunque intercorsa la prescrizione quinquennale.
1. L'avviso di addebito 359 2016 00011605 66 000 riporta quale numero di raccomandata il n. 65035897912-6 che è il medesimo sulla ricevuta di ritorno. Vi è quindi corrispondenza tra i due atti.
L'avviso di addebito 359 2017 00018856 46 000 riporta quale numero di raccomandata il n. 66545419512-8 che è il medesimo sulla ricevuta di ritorno. Vi è quindi corrispondenza tra i due atti.
4 L'avviso di addebito 359 2022 00022487 58 000 riporta quale numero di raccomandata il n. 68499350280-0 che è il medesimo sulla ricevuta di ritorno. Vi è quindi corrispondenza tra i due atti.
L'avviso di addebito 359 2018 00019671 07 000 riporta quale numero di raccomandata il n. 68952668745-6 che è il medesimo sulla ricevuta di ritorno. Vi è quindi corrispondenza tra i due atti.
L'avviso di addebito 359 2018 00049721 18 000 riporta quale numero di raccomandata il n. 68953951919-8 che è il medesimo sulla ricevuta di ritorno. Vi è quindi corrispondenza tra i due atti.
L'avviso di addebito 359 2019 00017154 77 000 riporta quale numero di raccomandata il n. 68955816887-7 che è il medesimo sulla ricevuta di ritorno. Vi è quindi corrispondenza tra i due atti.
L'avviso di addebito 359 2019 00051956 04 000 riporta quale numero di raccomandata il n. 68957547747-7 che è il medesimo sulla ricevuta di ritorno. Vi è quindi corrispondenza tra i due atti.
L'avviso di addebito 359 2021 00016617 64 000 riporta quale numero di raccomandata il n. 68980447960-3 che è il medesimo sulla ricevuta di ritorno. Vi è quindi corrispondenza tra i due atti.
2. E' smentito quindi l'argomento della non corrispondenza tra ricevute e atti. Ed è provata la regolare notifica degli avvisi sopra citati.
3. Gli avvisi menzionati sono stati tutti spediti con raccomandata ordinaria. Non viene quindi in rilievo la modalità prevista dalla normativa tributaria ma come affermato da Cass
31369/2024: per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, invocate nell'odierno giudizio
(Cass., sez. VI-L, 8 ottobre 2018, n. 24780).
In difetto di indici, che avvalorino, a tale riguardo, una radicale discontinuità con la cartella, le medesime conclusioni si attagliano all'avviso di addebito, alla luce dell'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, che estende a quest'atto «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento» (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito, Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 8198).
5 Si richiama anche Cass. 4160/2022.
Inoltre, a tale tipo di spedizione con raccomandata ordinaria non si applicano, come detto, le norme dell'art. 60 dpr 600/1973, laddove effettuata con raccomandata diretta ai sensi dell'art. 30 dl 70/2010 (come nel caso di specie).
4. Per tre avvisi (35920160001160566000, 35920170001885646000,
35920180001967107000) viene invocata prescrizione del credito.
L'avviso 35920180001967107000 è stato oggetto di intimazione 059 2021 90004475 15/000 notificata nel 2021 ex art. 60 dpr 600/1973 e 26 dpr 602/73 (ivi inclusa raccomandata informativa, che ha natura di raccomandata “semplice” in assenza di diversa qualificazione normativa).
L'avviso 35920160001160566000 è stato oggetto di intimazione 059 2017 90094289 59/000 notificata nel settembre 2018 con le modalità di cui sopra.
L'avviso 35920170001885646000 è stato notificato il 29.9.2017.
A tutti questi tre atti, come agli altri sopra menzionati, va fatto presente che – ai fini prescrizionali – va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione legato al blocco della riscossione che è durato sino al 31.8.2021 (da ultimo, dl 99/2021 art. 2). CP_4
Si tratta di 542 giorni di proroga che aggiunti ai termini sopra indicati impedisce la prescrizione dei crediti.
Inoltre, si deve ribadire la piena validità delle notifiche da parte di e e quindi il CP_2 CP_4 mancato decorso della prescrizione (anche per effetto della sopra richiamata proroga).
5. Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza. IVA e cpa non si liquidano in favore di al quale CP_2 non spetta neppure il rimborso degli oneri riflessi (Cass. nn. 6346/2023 e 6265/2025).
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12238/2023, così provvede:
6 rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3500,00 in favore di ciascun resistente oltre spese forfettarie (15%). Iva e cpa solo in favore di CP_4
Lecce, 25/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
7