Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/05/2025, n. 10546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10546 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08701/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8701 del 2022, proposto da
AO ZZ, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rende, via Verdi n. 82;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell’Inail e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicata il 25 marzo 2022, ai fini della rettifica in aumento del punteggio ottenuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
la ricorrente, che si difende in proprio, esercitando la professione di avvocato quando ha proposto il ricorso, contesta la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell’Inail e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicata il 25 marzo 2022, chiedendo la rettifica in aumento del punteggio ottenuto dalla stessa;
si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, eccependo il difetto di legittimazione processuale in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, assumendone l’estraneità alle vicende concorsuali, e resistendo al ricorso;
fissata la camera di consiglio del 6 maggio 2025 per la definizione del ricorso, con memoria depositata in giudizio il 17 aprile 2025, le Amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice motivo: 1) per violazione dell’art. 22 c.p.a., essendo la ricorrente nelle more stata assunta presso il Ministero della Giustizia e non potendo per tale ragione più esercitare la professione di avvocato, incompatibile; 2) per omessa notifica ad almeno un controinteressato; oltre che l’irricevibilità, sostenendo che, dato il tenore delle censure dedotte, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente il bando di concorso;
alla camera di consiglio del 6 maggio 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che:
preliminarmente, come già affermato dalla Sezione in controversie analoghe relative al concorso in oggetto (v., ex multis , sentenze nn. 14185 e 14187 del 2024), sia fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto si tratta di soggetto completamente estraneo alla procedura concorsuale in esame, la quale coinvolge esclusivamente, da un lato, la Commissione Ripam e Formez P.A., cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, dall’altro, i soggetti con i quali i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio, tra cui anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispetto al quale quindi diversamente la medesima eccezione di parte resistente deve essere disattesa;
il ricorso sia tempestivo, atteso che, contestandosi il punteggio attribuito per i titoli in possesso della ricorrente, la lesione si è determinata solo a valle della graduatoria, in ragione del posizionamento ivi ottenuto;
esso sia invece inammissibile per entrambe le ragioni rappresentate dall’Avvocatura dello Stato;
Considerato al riguardo che:
quanto al difetto di patrocinio di un avvocato, nella specie in corso di causa è avvenuto proprio questo, per cui la ricorrente, non potendosi più difendere in proprio per effetto della cancellazione dall’Albo, avrebbe dovuto fare ricorso al patrocinio di un avvocato, cosa che non è accaduta;
essendo stata impugnata una graduatoria, che involge le posizioni di soggetti che potrebbero subire un nocumento dall’accoglimento del ricorso, era necessario notificare il ricorso ad almeno uno di essi, rivestenti la qualifica di controinteressato, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., mentre nella specie ciò non risulta essere stato fatto né risulta che la ricorrente, quale parte diligente, abbia proposto accesso per poterne conoscere i nomi e i dati utili per procedere alla notifica né la stessa ha chiesto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (integrazione che a rigori presupporrebbe comunque la notifica ad almeno un controinteressato);
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia inammissibile;
le spese di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti in ragione dell’esito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO