Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3562/2022 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 17.09.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
02/11/1962 e residente in [...]10, in qualità di erede di , nato ad [...] il [...] e deceduto in Persona_1
data 20/01/19, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola E/2 Scala
A, presso lo studio degli Avv.ti Alfonso Capotorto, C.F. , e C.F._2
Francesco Urraro, C.F. che lo rappresentano e difendono, giusta C.F._3
procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
PRINCIPALE
R.G. n° 3562/2022 - sentenza
- 1 -
E
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._4
GI NO (NA) ed ivi residente a[...]10, elettivamente domiciliato in San Gennaro NO (NA), alla Via Nola n. 19 presso lo studio dell'Avv. Aniello Giugliano, C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._5
giusta procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., valida anche per il grado di appello;
APPELLATO
nonché
in persona della Commissione Controparte_1
Straordinaria pro tempore, elettivamente domiciliato in San GI NO (NA), alla Piazza Elena D'Aosta n. 1, presso la sede dell'Avvocatura Municipale, unitamente all'Avv. Vincenzo Andreoli, C.F. che lo rappresenta e difende, C.F._6
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado ed in virtù della delibera della Giunta Municipale n. 221 del 14/11/2017;
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1527/2022, pubblicata il 07.07.2022, a definizione della causa R.G. n.
7062/2017, il Tribunale di Nola, provvedendo sulle domande proposte da Parte_2
, le accoglieva parzialmente, dichiarando la responsabilità dei convenuti,
[...] Parte_1
e , nella causazione degli eventi dannosi, oggetto
[...] Controparte_1
di causa, e condannandoli, in solido tra loro, al ripristino dello status quo ante, mediante la rimozione dell'opera abusiva indicata nell'ordinanza del 25.1.2017, e al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro
34.631,18, oltre interessi nella misura del saggio legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo, e rivalutazione monetaria. Condannava, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 300,00, per esborsi, ed in euro 7.795,00,
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per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, IVA e
C.P.A., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Aniello Giugliano, ponendo definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
L'attore aveva chiesto l'accertamento dei danni subiti al cespite di sua proprietà ed il conseguente risarcimento, deducendo che, dopo la realizzazione di un'opera di sopraelevazione, compiuta dal confinante , consistente in un manufatto di Persona_1
mq. 70, era stata emanata l'ordinanza di demolizione del 25.01.2017 del Comune di S.
GI NO, rimasta inevasa, non essendo stato attuato lo specifico ordine ivi contenuto.
Aveva, pertanto, denunciato, l'insorgenza di danni strutturali al proprio immobile, per la permanenza del corpo di fabbrica realizzato in modo abusivo di cui, per ragioni collegate alle forze dinamiche del manufatto, si rendeva necessario l'abbattimento, non essendone possibile la messa in sicurezza, istando per il risarcimento dei danni per la ristrutturazione della sua abitazione, previo abbattimento del manufatto abusivo, nonché per il risarcimento di ogni altro danno ( morale;
esistenziale; biologico ) prodottosi “a causa del non possibile utilizzo dell'abitazione da parte dell'esponente e della sua famiglia” .
Si era costituito in giudizio il convenuto e, poi, dopo il suo decesso, Persona_1
l'erede che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, Parte_1
deducendo che l'oggetto della domanda rientrava nell'accertamento dei comportamenti materiali omessi dagli enti pubblici;
nonché l'infondatezza della domanda, allegando in atti la decisione del con cui era stata accolta l'impugnativa dell'ordinanza di Controparte_2
demolizione; deduceva inoltre che, a seguito di A.T.P., era stato accertato che l'evento dannoso scaturiva solo da un fenomeno sismico occorso nell'area nel 2016.
Si era costituito, inoltre, il , eccependo la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva, non potendosi ad esso addebitare alcuna responsabilità per l'emanazione dell'ordine di demolizione, avendo intimato alle parti del giudizio l'abbandono delle rispettive abitazioni per il potenziale pericolo di crollo.
Dopo la conversione del rito, il giudizio, inizialmente introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., era proseguito con la procedura ordinaria, ritenendosi necessaria un'istruzione non sommaria;
veniva, quindi, ammessa una C.T.U. per verificare lo stato dei luoghi e le cause del dissesto e per la valutazione dei danni rilevati.
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Con la pronuncia in questa sede impugnata, il Giudice di prime cure preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, ritenendo che l'inosservanza, da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei propri beni, delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario, quando la domanda sia tesa alla condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, o ad un facere, poiché la pretesa in tal caso non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività meramente materiale, soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
Nel merito, il Tribunale precisava che la fattispecie in esame era correttamente inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., in combinato disposto con l'art. 2043 c.c..
Il Tribunale evidenziava che l'attore doveva dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto doveva provare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso di causalità, come da giurisprudenza richiamata sul punto.
Rilevava che, nel caso in esame, era incontestabile il rapporto di custodia esistente a carico di colui che doveva consentire una sicurezza ambientale a tutti coloro che si trovavano a percorrere la pubblica strada.
Evidenziava che alla pag. 31 dell'elaborato peritale, il nominato C.T.U., ing. Persona_2
, aveva dato conto dell'esito delle indagini svolte, che avevano consentito di appurare
[...]
che l'ampliamento in esame era avvenuto trasformando un sottotetto non abitabile in abitazione, con il conseguente notevole aggravio dei carichi e che, quindi, con ogni probabilità, le lesioni lamentate dall'attore erano compatibili con un fenomeno di schiacciamento dovuto all'aumento non controllato e non correttamente distribuito dei carichi in copertura.
Riteneva pertanto accertato il nesso causale tra i danni interessanti l'immobile attoreo e le opere abusive realizzate da , osservando che, come verificato Persona_1
dall'ausiliario giudiziale, il fenomeno che aveva interessato l'assetto statico del cespite appariva collegato all'edificazione della nuova opera realizzata in aderenza con quella dell'attore, che ne comprometteva la sua sicurezza in termini di staticità; che tali conclusioni apparivano compatibili con il principio del neminem ledere, su cui si fonda l'art. 2043 c.c., e con quelli più stringenti in tema di responsabilità ex recepto ex art 2051 c.c., dovendo colui che ha modificato lo stato dei luoghi, “garantire l'incolumità di coloro che si trovano ad
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interfacciarsi nell'area in questione, oltre che nei confronti del terzo proprietario dell'immobile coinvolto direttamente nelle conseguenze dannose, avendo, altresì, riguardo al comportamento omissivo della P.A.”.
Riteneva che non sussistevano ragioni che inducessero a discostarsi dalla valutazione del
C.T.U. in ordine ai danni da ripristino - correttamente stimati in euro 25.181,18, come da computo metrico elaborato da pag. 32 a pag. 35 della C.T.U. - cui andavano aggiunti quelli relativi al mancato utilizzo del cespite, valutati, secondo una stima ragguagliata al canone di mercato di € 450,00, in euro 9.450,00, risultando incontestata l'indisponibilità ad utilizzo di civile abitazione dell'immobile in questione a decorrere dall'emissione del provvedimento del Comune di San GI NO in data 25.01.2017, fino al 16.10.2018, data del primo accesso dell'ausiliario che, come riferito a pag. 23 della relazione, aveva constatato che l'immobile risultava occupato senza, però, specificare da chi e a che titolo, conseguendone il calcolo su un totale di 21 mesi (ossia, dal 17.02.2017 al 16.10.2018).
Rigettava la domanda di ristoro del danno non patrimoniale, consistente in meri disagi non apprezzabili in concreto, in quanto non supportati da prova specifica e non rientranti tra le espresse tutele di natura costituzionale, né conseguenti ad un evento lesivo incidente su beni di rilevanza costituzionale o valutabile in termini di reato, evidenziando, altresì, la carenza di documentazione sanitaria comprovante, quantomeno in termini di fumus indiziario, la sussistenza di eventi lesivi alla persona dell'attore, o alla sua sfera psichica.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello principale erede di Parte_1
, deducendo a sostegno cinque motivi. Persona_1
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: - accogliere l'istanza cautelare proposta ex artt. 283, 337 e 351 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere la sentenza n. 1527/2022 del Tribunale di Nola in composizione monocratica,
Dott. Granata, pronunciata, nella causa civile iscritta al n. 7062/17 di R.G., notificata in data 19/07/2022;+ in via preliminare: - dichiarare nulla la sentenza impugnata per violazione degli artt. 37, 112, 132, 339 e 342 c.p.c.; - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo per effetto dell'applicazione degli artt. 7 e 133 c.p.a.; - disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle circostanze non approfondite dal nominato C.T.U.; nel merito: annullare o riformare, secondo le argomentazioni illustrate nel presente atto di citazione in appello, la sentenza n.
1527/2022 del Tribunale di Nola in composizione monocratica, Dott. Granata, pronunciata, nella causa civile iscritta al n. 7062/17 di R.G., notificata in data 19/07/2022 e, per
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l'effetto, rigettare la domanda attrice nei confronti del intervenuto in Parte_1
sostituzione del defunto , perché infondata in fatto e in diritto e non provata, con Per_1
conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 08.08.2022 sia al Controparte_1
, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, avv. Vincenzo
[...]
Andreoli, che a , all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo Parte_2
difensore, avv. Aniello Giugliano.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 30.11.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 09.08.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.09.2022, si costituiva in giudizio il che spiegava a sua volta appello Controparte_1 incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Napoli, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.1527/2022 emessa dal Tribunale di Nola, I Sezione Civile, Giudice Dott. Alfredo Granata, nell'ambito del giudizio R.G n.. 7062/2017, depositata in cancelleria in data 07/07/2022, accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
2) ritenere e dichiarare che l'Amministrazione convenuta nulla deve al ricorrente, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio;
3) con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 07.11.2022, si costituiva in giudizio che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello, per la Parte_2
sua infondatezza, pretestuosità e temerarietà, per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, con distrazione.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione notificato in data 08.08.2022, risultando rispettato, considerata altresì l'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, il termine di decadenza di trenta giorni, previsto
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dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, pacificamente intervenuta, nei confronti del procuratore dell'impugnante principale, il 07.07.2022.
Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.09.2022, nel
[...]
rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 30.11.2022, fissata in citazione. Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1127 del
22/01/2015).
5. Tanto debitamente premesso, mentre l'appello principale merita solo in minima parte accoglimento, l'appello incidentale merita di essere accolto per quanto di ragione, dovendo essere riformata la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato il
[...]
, in solido con l'appellante principale, al ripristino dello stato dei luoghi Controparte_1 mediante demolizione dell'opera abusiva e al risarcimento dei danni in favore di Parte_2
.
[...]
6. Ragioni di priorità logico-giuridica e di evidente connessione consigliano la disamina congiunta dei primi due motivi del gravame principale e del primo motivo del gravame incidentale, tesi tutti a censurare la statuizione della sentenza gravata con cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, per essere la controversia in esame devoluta alla cognizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame, l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 112,
132, 339 e 342 c.p.c, per aver il Giudice di prime cure omesso di indicare nel dispositivo della sentenza impugnata la statuizione riguardante l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Invero, nel decidere in ordine all'eccezione del difetto di giurisdizione, il Tribunale aveva dichiarato “parzialmente rigettata” la suddetta eccezione, inducendo confusione ed incomprensione sulla reale portata di tale rigetto, e ciò in contraddizione con il tenore della motivazione che - dopo il breve riepilogo normativo in tema di giurisdizione, da cui avrebbe potuto inferirsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito - aveva ritenuto, sulla base di due precedenti giurisprudenziali non conferenti al caso in esame, correttamente radicata la giurisdizione del Tribunale di Nola.
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Con il secondo motivo di gravame,– intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt.
37, 339 e 342 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 133, 1° co., lett. f) del
D.Lgs. n. 104/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario”- l'appellante principale ha poi protestato che il Tribunale non avrebbe valutato compiutamente i fatti di causa, ritenendo la ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario per essere stata denunciata la violazione del principio del neminem laedere, senza valutare attentamente il petitum sostanziale, consistente nella richiesta di ordinare all'amministrazione l'esecuzione di un provvedimento amministrativo, integrato dall'ordinanza di demolizione delle opere realizzate notificata al convenuto.
Ha al riguardo dedotto che un corretto inquadramento della causa petendi e del petitum sostanziale avrebbero dovuto indurre a ritenere sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 7, 5° co., e
133, 1° co., lett. f) del D.Lgs. n. 104/2010, in base al quale, nelle materie di cui all'art. 133 del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo giudica anche nelle controversie risarcitorie e con riguardo ai diritti soggettivi.
Ha anche denunciato che la sentenza impugnata sarebbe inficiata dal vizio di violazione di legge, avendo il Tribunale ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario, pur avendo riconosciuto un cattivo uso del potere amministrativo - laddove aveva dichiarato che l'ordinanza di demolizione del 25.01.2017 era rimasta inevasa – tale da radicare in capo al privato una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Del resto, se l'edilizia rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ex art. 133, 1° co., lett. f) del codice del processo amministrativo, nel caso di specie era ravvisabile un cattivo uso del potere amministrativo esercitato dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, che regolamenta l'attività di vigilanza e sanzionatoria della p.a. nei confronti di attività edilizia esercitata in totale o parziale difformità delle rispettive autorizzazioni ottenute o necessarie.
Con il primo motivo di appello incidentale, il ha a sua Controparte_1
volta censurato la sentenza gravata assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice adito;
ha, dunque, invocato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, richiamando l'art. 133, lett. f) del D. Lgs. n.
104/2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le
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controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti della P.A. in materia urbanistica ed edilizia.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
Deve, in primo luogo, escludersi che in una controversia tra privati, avente ad oggetto una domanda di demolizione di una costruzione che si assume lesiva dei diritti di un privato confinante, in ragione di una compromissione della statica derivante dallo svolgimento dell'attività edificatoria, la circostanza che il manufatto sia stato realizzato in assenza di concessione edilizia – tanto da indurre la pubblica amministrazione ad adottare un'ordinanza di demolizione - possa fondare la giurisdizione del giudice amministrativo.
La pretesa risarcitoria, anche in forma specifica, fatta valere nei confronti del provato confinante, involge infatti esclusivamente la violazione di diritti soggettivi, ed in particolare del principio fondante della responsabilità civile integrato dal “neminem ledere” , restando evidentemente a tal fine irrilevante lo svolgimento dell'attività repressiva ad opera della pubblica amministrazione, posta a presidio di interessi generali.
Né, nella fattispecie in esame, un tale difetto di giurisdizione appare predicabile – salvi i rilievi che di seguito saranno svolti con riferimento al merito della domanda proposta nei confronti del - per aver Controparte_1 Parte_2
cumulativamente proposto le proprie istanze risarcitorie, sia per equivalente che in forma specifica, mediante la domanda di riduzione in pristino, anche nei confronti dell'ente locale appellante incidentale.
Va debitamente premesso, al riguardo, che il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata. ( Cass. SU n.10375 dell'8.5.2007; Cass. SU. n. 17461 dell'1.8.2006; Cass. SU, n.915 del 21.12.1999).
In forza dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla legge n. 205 del 2000, nell'ambito delle controversie in materia urbanistica ed edilizia sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò significa che il giudice amministrativo, in questa
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particolare materia, conosce anche delle posizioni di diritto soggettivo. In base al secondo comma dell'art. 34, l'urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 – che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 34 nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» in luogo che «gli atti e i provvedimenti» delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati -, n. 191 del 2006 e n. 140 del 2007, nonché alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 27187 del 2007, n. 15660 del
2005 e n. 7442 del 2008, è possibile affermare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ambito urbanistico sussiste ogni qualvolta la controversia riguardi un provvedimento o un atto della pubblica amministrazione (o di un soggetto ad essa equiparato) ovvero un comportamento che costituisca espressione, anche mediata, dell'esercizio di un pubblico potere.
La giurisdizione esclusiva deve invece essere esclusa quando le doglianze mosse del privato riguardano i profili di illiceità di un comportamento posto in essere dalla pubblica amministrazione, ogniqualvolta l'illiceità lamentata consista nella violazione del precetto del neminem laedere e non vengano in alcun modo contestate, nemmeno in via implicita, la legittimità del provvedimento in forza del quale il comportamento è stato posto in essere e la scelta discrezionale operata dalla P.A. nell'esercizio di un potere autoritativo (cfr. Cass.
Sez. un. 20123 del 2005, Cass. Sez. un. n. 25036 del 2005, Cass. Sez. un. n. 25982 del 2010;
Cass. Sez. U, ordinanza n.2052 del 3.2.2006). Parimenti la Suprema Corte ha escluso l'esistenza di spendita di "potere amministrativo" che giustifichi l'attribuzione delle controversie al plesso giurisdizionale amministrativo in ipotesi di attività totalmente vincolata, ivi essendosi ravvisato (secondo la risalente teoria della c.d. "degradazione dell'atto") il permanere di una posizione di diritto soggettivo pieno (ex aliis Cass. civ. Sez.
Unite Ordinanza, 16092010, n. 19577).
Inoltre, come pure affermato dal Giudice di prime cure, anche l'inosservanza da parte della
P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio
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del neminem laedere ( Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 2312 del 31/01/2025; Cass. sez. 3, ordinanza n. 9318 del 04/04/2019).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, appare evidente – al di là dell'imprecisione terminologica contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, laddove si pone riferimento ad un “parziale rigetto” dell'eccezione pregiudiziale, di fatto integralmente disattesa - la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure, laddove ha negato la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, non venendo nella fattispecie in rilievo l'esercizio di poteri autoritativi, ma lo svolgimento di un'attività materiale, assunta come lesiva e fonte di danni risarcibili.
Questa Corte distrettuale condivide tale qualificazione atteso che, come si evince dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, - pur dolendosi Parte_2 dell'omessa ottemperanza all'ordinanza di demolizione della costruzione abusiva, assumendo che a tale attività avrebbe dovuto anche provvedere la pubblica amministrazione
– ha dedotto ad effettivo fondamento delle domande proposte non già l'irregolarità urbanistica dell'opera, che ex se giammai avrebbe potuto fondare in suo favore la reclamata tutela ripristinatoria ( cfr. tra le altre, Cass. sez. 2 - , Sentenza n. 5605 del 26/02/2019), ma un pericolo di crollo derivante dalla costruzione e dalla permanenza del cespite abusivo, inidoneo dal punto di vista statico, e la produzione di danni al proprio fabbricato, di cui ha chiesto il ristoro.
Si deve poi ricordare che la tutela risarcitoria è strettamente consequenziale rispetto alla giurisdizione del G.A., principio ribadito oltre che dalla Corte Costituzionale, nella citata ordinanza n.204 del 2004, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: "il potere di risarcire il danno ingiusto non costituisce una nuova materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, ma uno 'strumento di tutela ulteriore' rispetto a quello demolitorio, strumento che, in armonia con l'art. 24 Cost., ne completa i poteri la tutela risarcitoria"
(Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, n. 12).
7. Né meritano miglior sorte il terzo e il quarto motivo del gravame principale che, involgendo analoghe questioni, meritano di essere trattati congiuntamente al secondo motivo dell'appello incidentale proposto dal . Controparte_1
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante principale - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 195, 196, 339 e 342 c.p.c.; degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché la nullità della sentenza impugnata - ha lamentato che il Giudice di prime cure si
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sarebbe limitato a recepire le considerazioni e valutazioni del C.T.U., omettendo qualsivoglia motivazione in ordine alle contestazioni da lui svolte.
Ha, altresì, protestato che il Tribunale non avrebbe considerato la richiesta di rinnovazione della C.T.U., formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c..
Segnatamente, dalla motivazione della sentenza impugnata, che si era limitata a recepire le conclusioni dell'ausiliario, sarebbe evidente la mancata considerazione del fatto che i lavori di modifica del sottotetto, di proprietà di , erano iniziati nell'ottobre 2014 Persona_1
ed erano stati completati verso la fine del 2015, mentre solo nei primi giorni del mese di novembre 2016, dopo il noto evento sismico dell'ottobre 2016, sulle pareti esterne ed interne e ai solai dell'intero aggregato, composto nell'insieme dai due corpi di fabbrica, si erano rilevate manifeste lesioni e segni di dissesto strutturale, come dimostrato dalla stessa relazione tecnica.
Ha denunciato che la sentenza impugnata, così come la consulenza tecnica d'ufficio, non avrebbero considerato gli elaborati peritali e i rilievi, aventi ad oggetto gli immobili per cui
è causa, raccolti dopo il verificarsi degli eventi fessurativi lamentati. In particolare, dalla relazione del C.T.U., ing. , redatta nel procedimento di A.T.P. recante R.G. Per_3
n.8622/2016, risulterebbe documentalmente provato che le cause dei danni andrebbero probabilmente ricercate nei cedimenti differenziati alle fondazioni provocate da una scossa sismica verificatasi il 30.10.2016, avvertita con forza nel vesuviano.
Ha, dunque, prospettato la necessità di affidare un nuovo incarico ad altro C.T.U., per verificare la fondatezza delle contestazioni non prese in considerazione dal Giudice di prime cure, che si sarebbe fondato solo sulle conclusioni contraddittorie del consulente d'ufficio ing. , non essendo comprensibile come l'evento sismico dell'ottobre Persona_2
2016 potesse avere determinato danni ad una sola parte del fabbricato, mentre quelli riguardanti la proprietà attorea sarebbero riconducibili all'attività edilizia del convenuto, effettuata due anni prima.
Con il quarto motivo di gravame – intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
132, 339 e 342 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. - insussistenza del nesso causale tra evento e danno lamentato -omessa valutazione del caso fortuito”- l'appellante principale ha poi censurato la sentenza impugnata deducendo che il
Tribunale, nel collocare la fattispecie in esame nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.,
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in combinato disposto con l'art. 2043 c.c., aveva poi omesso ogni minima considerazione dell'evento sismico intervenuto a distanza di oltre un anno dall'ultimazione delle opere.
Invero, anche la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nel porre riferimento ad una imprecisata probabilità in ordine al nesso di causalità tra la realizzazione del manufatto ed i danni lamentati, aveva completamente escluso sia nella valutazione in fatto sia nell'apprezzamento della serie causale giuridica la considerazione dell'evento sismico, che era stato apprezzato nelle altre relazioni peritali in atti e che di fatto aveva interrotto il collegamento tra il comportamento del convenuto e il lamentato danno.
Ha protestato che, costituendo fatto notorio l'evento sismico di ottobre 2016 ed essendo stati i danni lamentati solo dopo tale evento, sussisterebbe la piena prova della causa naturale dell'evento dannoso, che avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento stesso, producendo effetti liberatori per l'impugnante, e che la prova della sussistenza dell'evento sismico che avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento sarebbe costituita dalla relazione di consulenza tecnica in atti, intervenuta nel giudizio di A.T.P., avente R.G. n. 8622/2016, promosso da Parte_1
ed contro la e riguardante le cause generatrici delle lesioni Parte_3 CP_3 occorse all'intero fabbricato, di cui fa parte la proprietà di . Parte_2
Ha, ancora, censurato la sentenza impugnata per l'insussistenza del nesso causale tra il comportamento di ed i danni lamentati, assumendo che dalla relazione di Persona_1 parte a firma dell'ing. emergerebbe la mancanza di un collegamento diretto tra il Pt_3
cespite interessato dai cedimenti accertati e quello di proprietà di , ove Persona_1
erano state realizzate le opere contestate dal essendosi i cedimenti verificati tra CP_1
l'immobile di proprietà di e uno di proprietà di terzi, estraneo e non Parte_1
confinante con la proprietà di . Persona_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, anche il Controparte_1
ha invocato le risultanze della relazione di accertamento tecnico preventivo svolta nel procedimento recante R.G. n. 8622/2016, a forma dell'ing. che aveva Per_3
individuato quale causa presumibile dei dissesti riscontrati negli immobili visionati la scossa sismica, avvertita nel vesuviano, verificatasi il 30 ottobre 2016.
Gli argomenti che precedono, alla luce dei circostanziati ed analitici rilievi esposti nella consulenza tecnica d'ufficio, non possono essere in alcun modo condivisi.
Le censure formulate sia dall'impugnante principale che dall'impugnante incidentale, volte a contestare la ricorrenza del nesso di causalità tra le opere realizzate nella proprietà
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dell'appellante principale e i dissesti manifestatisi nella proprietà di , Parte_2 appaiono, all'esito di una complessiva rivalutazione delle emergenze procedimentali e delle risultanze istruttorie, ed in particolare del contenuto della relazione di consulenza tecnica, evidentemente infondate.
Infatti, se è vero che “il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” ( Cass. sez. 3, Sentenza n.
12703 del 19/06/2015; Cass. sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017) non può non rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il nominato c.t.u. aveva offerto adeguato riscontro ai rilievi critici formulati dal consulente del convenuto nel corso delle operazioni peritali, rilievi essenzialmente riproposti dalla difesa di a corredo del quarto motivo Parte_1
di impugnazione, sia nella relazione di consulenza tecnica depositata in data 27 giugno
2019, che nella relazione di chiarimenti depositata in data 11 marzo 2020 . In particolare, il c.t.u. ing. , nel ribadire in tale seconda relazione quanto già affermato Persona_2
nel fornire riscontro alle contestazioni formulate dal convenuto, ebbe testualmente a precisare: “ il quadro fessurativo rilevato è derivante da due fenomeni distinti. In particolare, il cedimento connesso al moto roto-traslatorio, dovuto ad un cedimento fondale medio del primo corpo di fabbrica, non ha nulla a che vedere con quanto rilevato all'interno dei locali di proprietà di parte attrice. Difatti, le lesioni del suddetto cinematismo, riconoscibili per direzione e giacitura, si estinguono in corrispondenza del passaggio carraio. Nello specifico la parte a destra del varco di accesso (proprietà
01/01/1965), già puntellata per ragioni di sicurezza, è interessata da un Parte_1
importante quadro fessurativo dovuto, quasi certamente, alla rototraslazione del fabbricato adiacente che appare in fase di distacco lungo la verticale di confine”; da ciò l'inutilità di indagini riguardanti anche la stradina laterale di accesso, “sostanzialmente per due motivi, il primo come suddetto è che il quadro fessurativo rilevato è derivante da due fenomeni distinti tra di loro, il secondo motivo è che il fenomeno che ha generato i danni per cui è causa è riconducibile, così come comprovato con le indagini effettuate ad un cedimento fondale medio del primo corpo di fabbrica e le lesioni del suddetto
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cinematismo, riconoscibili per direzione e giacitura, si estinguono in corrispondenza del passaggio carraio, che è posizionato al piano terra e prima della proprietà del convenuto”.
Nel ribadire che il quadro fessurativo rilevato deriva da due fenomeni distinti, l'ausiliario giudiziale ha altresì precisato che “gli eventi sismici del 30.10.2016 possono assumere rilievo causale rispetto alle lesioni e ai cedimenti esclusivamente della parte a destra del varco di accesso (proprietà
01/01/1965), interessata da un importante quadro fessurativo Parte_1
dovuto, quasi certamente, alla rototraslazione del fabbricato adiacente che appare in fase di distacco lungo la verticale di confine, quindi non hanno rilievo rispetto ai cedimenti per cui è causa, così come comprovato dalle risultanze delle indagini effettuate”.
Deve pertanto ritenersi che il Giudice di prime cure, ponendo riferimento al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, richiamata per ampi passi, abbia adeguatamente assolto all'onere motivazionale che gli incombeva, proprio in virtù del principio, peraltro ricavabile a contrario dalle massime che precedono, secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati da consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Peraltro, le risposte offerte dal c.t.u., a riscontro dei rilievi critici formulati dalla difesa tecnica della parte appellante, appaiono ampiamente persuasive e condivisibili e ben legittimano, pertanto, le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, quanto all'accertamento del nesso di causalità.
Infatti, all'esito dei compiuti accertamenti condotti dall'ausiliario giudiziale, anche mediante l'esecuzione di indagini geognostiche svolte dalla Istemi s.a.s. (cfr. pagg. 30 e 31
e allegato n. 10 della relazione di consulenza tecnica), si è riscontrata l'assenza di particolari criticità nel sottosuolo, tali da giustificare il quadro fessurativo riscontrato nella proprietà dell'appellato.
Peraltro, neppure coglie nel segno il reiterato riferimento, compiuto dall'appellante principale e recepito dall'appellante incidentale, alle risultanze della relazione di
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accertamento tecnico preventivo depositata del procedimento recante Rg n. 8622/2016 – promosso da ed contro la e il Parte_1 Parte_3 CP_3 [...]
- che non risulta aver riguardato la proprietà dell'appellato Controparte_1 Parte_2
, che non era parte del relativo procedimento.
[...]
Peraltro, anche le risultanze della consulenza tecnica di parte menzionate dall'impugnante principale nell'atto di gravame, non appaiono idonee a superare l'esito degli accurati accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, con il corredo di specifiche indagini geognostiche, ove solo si consideri trattarsi di un parere “al momento solo dettato dalla analisi visiva dello stato dei luoghi”, non avendo il consulente di parte “avuto la possibilità di accedere agli altri immobili per eventuali ulteriori verifiche, quindi al momento non si ha certezza della situazione globale dell'edificio e della sua situazione strutturale”. ( cfr., testualmente, l'atto di gravame).
Appare pertanto corretto l'iter logico -giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel ritenere, con ogni probabilità, che le lesioni lamentate dalla parte attrice sono compatibili con un fenomeno di schiacciamento dovuto all'aumento non controllato e non correttamente distribuito dei carichi in copertura, per effetto dell'ampliamento del cespite dell'appellante principale, avvenuto trasformando un sottotetto non abitabile in abitazione, con conseguente notevole aggravio dei carichi.
Invero, secondo quanto ripetutamente chiarito dalla Corte di legittimità, (cfr., tra le altre,
Corte di Cassazione – civile – sez. III – ordinanza del 1 marzo 2023 – n. 6122; Cass. sez. 6 -
3, ordinanza n. 13096 del 24/05/2017; Cass. Sez.
3 - ordinanza n. 19033 del 06/07/2021;
Cass. sez. 3, ordinanza n. 18753 del 28/07/2017) in materia di illecito aquiliano,
l'accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all'operare di più concause ed all'individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell'evento dannoso, deve essere condotto alla stregua delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt.
40 e 41 c.p. e 1127, comma 1, c.c., che contengono una sia pur incompleta disciplina della materia.
Il nesso causale, infatti, è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento, secondo quanto dispone l'art.
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41, secondo comma, cod. pen. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Tanto premesso, la Corte di legittimità ha da tempo delineato i principi che debbono presiedere all'accertamento in questione, evidenziando come un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della
"conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno). In tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l'art. 1225 cod. civ., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poiché essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. Nell'ambito di detta nozione di prevedibilità in tema di responsabilità aquiliana sono risarcibili anche gli eventi lesivi indiretti e mediati, purché appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata (cfr.
Corte cass. Sez. 31 Sentenza n. 11609 del 31/05/2005).
La nozione di "normale prevedibilità" intesa quale nesso logico relazionale tra l'accadimento antecedente o concomitante e l'evento susseguente è stata ulteriormente precisata dalla
Corte di Cassazione che ha chiarito come, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009; Sez. L, Sentenza
n. 8885 del 14/04/2010); occorre quindi dar rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa-conseguenza secondo un giudizio di probabilità scientifica, ovvero -in assenza di tali leggi- in base alla valutazione
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dei dati di esperienza e della rilevazione della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7997 del 18/04/2005; nonché, Cass., n. 3893 del
2016 e Cass. civ. sez. III, ordinanza del 1 marzo 2023, n. 6122, che richiamano il criterio della consequenzialità scientifica o della credibilità razionale), dovendo -in quest'ultima ipotesi- considerarsi che non vi è piena coincidenza nel regime probatorio dell'accertamento del nesso eziologico in sede civile ed in sede penale, avuto riguardo ai differenti valori sottesi ai due processi: ed infatti, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", ispirata al criterio della normalità causale, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilità razionale che
è prossimo alla "certezza" (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007; id
.Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
In buona sostanza, in tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento, accertamento, nel caso di specie, esaustivamente eseguito dal consulente tecnico d'ufficio. (Cass. sez. 3, ordinanza n.
19033 del 06/07/2021; Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, (ud. 11/12/2018, dep.
29/08/2019), n.21772).
8. Volgendo, poi, per ragioni di ordine logico, all'esame del terzo motivo dell'appello incidentale proposto dal , lo stesso merita senz'altro Controparte_1
accoglimento.
Coglie infatti nel segno la difesa dell'ente locale nel protestare l'erroneità della statuizione di condanna solidale del al risarcimento dei danni, oltre che al ripristino dello stato CP_1
dei luoghi mediante rimozione della costruzione abusiva. Al riguardo l'appellante incidentale ha dedotto che l'opera abusiva è nel legittimo possesso dei proprietari, per cui nulla può essere addebitato alla P.A. per la mancata custodia, e che la Procura di Nola, in occasione del sequestro delle opere abusive, aveva nominato custodi i proprietari dell'immobile, non la P.A., non essendo, quindi, preposto alla relativa custodia.
Per un verso, allora, deve escludersi la ricorrenza di un contegno illecito ascrivibile alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c.; per altro verso, neppure appare ravvisabile una relazione di custodia fondativa di una responsabilità ex art. 2051 c.c. del
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Comune , essendo pacifico che la costruzione fonte di danni sia CP_1 Controparte_1 di proprietà dell'appellante principale e sia rimasta nella sua esclusiva disponibilità.
Peraltro, neppure può sottacersi che, come documentato in atti, a seguito di impugnazione proposta da , il con sentenza del 5.10.2017, ebbe ad Persona_1 CP_2
annullare per incompetenza - trattandosi di ordinanze che avrebbe dovuto adottare il
Sindaco e non il dirigente dell'ufficio – sia l'ordinanza n. 6 del 2017, con cui era stato ingiunto lo sgombero ad horas dell'immobile sito in via Mattiuli ai nn. 31,33,35 e 37 , sia il provvedimento n. 12809/2017 notificato al ricorrente il 13.3.2017, con cui il Dirigente del di San GI NO aveva ingiunto di rimuovere ad horas l'abuso o CP_1
dimostrare tecnicamente con relazione di parte che i cedimenti non erano ascrivibili all'abuso stesso.
Neppure è pertanto profilabile una responsabilità dell'ente locale per non aver proceduto in via sostitutiva alla rimozione dell'opera, rimozione i cui costi, peraltro, secondo la disciplina di settore (art. 31 del d.P.R. n. 380/2001), non avrebbero potuto che gravare sull'autore dell'abuso, e non certo, come affermato dal Giudice di prime cure, sull'ente locale che alla repressione dell'abuso è preposto.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dovranno rigettarsi le domande proposte da nei confronti del . Parte_2 Controparte_1
9.Merita infine accoglimento, per quanto di ragione, il quinto motivo del gravame principale, con cui – denunciando la violazione e falsa applicazione degli Parte_1
artt. 112, 132, 339 e 342 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051
c.c.; l'omessa valutazione dell'attività istruttoria di parte attrice;
l'errata quantificazione dei danni - ha protestato che il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la domanda, avrebbe quantificato, in maniera errata ed illogica, l'importo dei danni lamentati a titolo di mancato utilizzo dell'immobile.
Ha denunciato che il Giudice di prime cure, affidandosi alla C.T.U. quanto alla determinazione del “canone figurativo”, avrebbe quantificato tale voce di danno, senza verificare se la domanda era stata adeguatamente provata.
Ha evidenziato che l'attore avrebbe lamentato il mancato godimento dell'immobile, senza, però, fornire alcun elemento probatorio al riguardo e ha pertanto protestato la non debenza di tale voce di danno, dell'importo di euro 9.450,00, e ciò anche alla luce di quanto accertato dall'ausiliario giudiziale che, all'atto del sopralluogo, aveva constatato l'occupazione degli immobili.
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I rilievi che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Come infatti si evince dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, il nominato c.t.u. “a seguito degli accessi effettuati”, ebbe a constatare che gli immobili di proprietà dell'attore risultavano abitati e pertanto utilizzati;
del resto, essendo pure Parte_2
intervenuto l'annullamento del provvedimento che aveva disposto lo sgombero dei manufatti, non risulta in alcun modo provato che l'attore, come invece ritenuto dal primo
Giudice, non abbia utilizzato l'immobile di cui è proprietario per ventuno mesi, fino alla data del primo accesso del c.t.u. risalente al 16.10.2018.
Peraltro, come può evincersi dalle conclusioni del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il danno da mancato utilizzo dell'immobile era stato correlato dalla parte attrice a profili non patrimoniali, in termini di danno morale, esistenziale, biologico, non risultando ivi specificamente dedotto un pregiudizio di tipo patrimoniale correlato alla necessità di reperire, sia pure temporaneamente, una diversa abitazione.
In parziale riforma della sentenza impugnata, si impone pertanto il rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento di tale voce danno, in quanto non provata, dovendo per l'effetto dichiararsi non dovuto l'importo di € 9.450,00, oltre interessi e rivalutazione, liquidato a tale titolo dal Giudice di prime cure.
10. Essendo stato parzialmente accolto l'appello principale ed accolto l'appello incidentale, si impone una complessiva rivalutazione delle spese del doppio grado che, mentre nei rapporti tra l'appellante principale e l'appellato possono essere Parte_2
compensate nella misura di 1/5, seguendo per il residuo la prevalente soccombenza dell'appellante principale, nei rapporti tra le altre parti possono essere integralmente compensate, in considerazione della particolare delicatezza della vicenda all'attenzione di questa Corte distrettuale e del contegno processuale assunto dall'ente locale, che ha di fatto aderito, in evidente contrasto con le risultanze della consulenza tecnica, a tutte le difese svolte dall'appellante principale, anche in punto di negazione del nesso eziologico tra l'opera realizzata e le lesioni riscontrate.
Alla liquidazione delle spese si provvederà in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, con attribuzione all'avv. Aniello
Giugliano, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola, n. 1527/2022, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'impugnazione principale, rigetta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da indisponibilità dell'immobile, proposta dall'appellato , e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo di € Parte_2
9.450,00, oltre interessi e rivalutazione, liquidato a tale titolo dal Giudice di prime cure;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione principale;
3) In accoglimento dell'impugnazione incidentale, rigetta le domande proposte da nei confronti del;
Parte_2 Controparte_1
4) Compensa nella misura di un 1/5 le spese del doppio grado nei rapporti tra l'appellante principale e l'appellato e condanna l'appellante Parte_2 principale alla refusione in favore dell'appellato dei residui 4/5 Parte_2 che, in tale percentuale, liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di €
240,00 per esborsi ed € 6.236,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di € 5.556,8 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Aniello Giugliano, dichiaratosi anticipatario;
5) Compensa integralmente le spese del doppio grado tra le altre parti;
6) Pone le spese di consulenza tecnica, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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