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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
RG 5979/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5979 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, alla piazza Trento
Trieste n. 70;
- CREDITORE INTERVENUTO OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., e per essa in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Ferdinando Galiani n. 3 presso lo studio dell'avv. Federico Valentini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE PROCEDENTE OPPOSTO -
NONCHÉ
; Controparte_3
- DEBITORE OPPOSTO CONTUMACE -
NONCHÉ
, in qualità di procuratore Controparte_4 Controparte_5 speciale della Controparte_6
- CREDITORI OPPOSTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutte le controparti, Parte_1 premesso di aver già proposto ricorso in opposizione, depositato in data 6.12.2022 nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 261/19, spiegata avverso l'ordinanza di delega della vendita del 29.06.2022 e l'ordinanza del 29.11.2022 con cui il G.E. aveva rigettato le richieste dell'intervenuta , la cui fase camerale si era conclusa con il rigetto della Pt_1 istanza di sospensione, reiterava i motivi di opposizione eccependo la illegittimità del provvedimento con il quale il G.E. aveva disposto la vendita dell'immobile pignorato per omesso avviso ex art. 498 c.p.c.; l'erroneità del provvedimento del G.E. del 29.11.2022 nella parte in cui aveva considerato inopponibile la ipoteca della per errore del numero di Pt_1 codice fiscale attribuito alla terza datrice di ipoteca nella nota di Controparte_3 iscrizione che, invece, sarebbe irrilevante.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità/illegittimità/inefficacia delle ordinanze impugnate, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti emessi nella procedura esecutiva immobiliare;
nonché la dichiarazione di opponibilità alla procedura immobiliare della propria ipoteca.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.10.2024, si costituiva soltanto
[...] eccependo la nullità della citazione poiché contenente gli avvertimenti di cui al CP_1
c.d. vecchio rito;
nel merito poi, rilevava che alcun avviso ex art. 498 c.p.c. alla era Pt_1 stato effettuato perché la stessa non risultava creditrice iscritta per errore nel c.f. della datrice di ipoteca (odierna esecutata); che, in ogni caso, anche se la predetta ipoteca fosse considerata valida, sarebbe comunque di 4° grado e quindi successiva a quella della
[...]
CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Le altre parti, seppur citate, non si costituivano.
Con ordinanza del 2.10.2025, questo giudice fissava nuova prima udienza nel rispetto dei termini a comparire e con gli avvertimenti di cui al c.d. rito Cartabia.
Con provvedimento del 2.10.2025, pronunciato alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va evidenziato che – in seguito alla entrata in vigore della riforma c.d.
Cartabia – si è posto il dubbio, nella giurisprudenza di merito, circa la regolamentazione da 3
applicare ai giudizi contenzioni instaurati dopo il 28.02.2023, ma sulla base di ricorsi in opposizione depositati prima di tale data.
Ebbene, nel breve periodo interessato dai giudizi instaurati a cavallo tra la vecchia e la nuova disciplina, è effettivamente prevalso l'orientamento per il quale – essendo quello di opposizione un giudizio unico a struttura bifasica –, la fase di merito dovesse seguire il rito applicabile al tempo della proposizione del ricorso che segna l'inizio del giudizio. Trattasi, però e come evidenziato, di mere prassi, anche perché nel caso de quo è stato semplicemente disposto un rinvio nel rispetto del nuovo termine a comparire. E di certo, al fine della verifica del controllo del termine perentorio per la instaurazione del giudizio di merito, deve farsi riferimento all'atto introduttivo originario.
Per cui nessuna inammissibilità del giudizio può essere pronunciata per tale ragione.
Passando al merito, va innanzitutto qualificata l'azione spiegata.
Con il primo motivo la eccepisce la nullità della ordinanza di delega della vendita Pt_1 del giugno 2022 poiché emessa in assenza del dovuto avviso ex art. 498 c.p.c.
Ebbene, a tal proposito l'eccezione andava meglio qualificata come istanza al g.e. di sollecito del potere ufficioso volto a controllare che tutti i creditori iscritti fossero stati avvisati.
E – prima di entrare nel merito del se effettivamente la sia da considerare creditore Pt_1 iscritto – va evidenziato che, in ogni caso, gli avvisi ex art. 498 c.p.c. sono tempestivi fino a che il creditore sia messo nelle condizioni di partecipare al riparto delle somme.
Più precisamente, il termine stabilito dalla norma è considerato concordemente da dottrina e giurisprudenza meramente ordinatorio;
per cui la sua violazione non produce conseguenze, nel senso che l'eventuale omissione di un avviso a creditore iscritto non incide neppure sulla validità della vendita che produrrà comunque i suoi effetti, tra i quali quello purgativo, ma comporterà al più una responsabilità risarcitoria del creditore pignorante nei confronti dell'iscritto pretermesso (ex multis, Cass., n. 18336 del 2014; Cass.,
n. 4000 del 2006; Cass., n. 9394 del 2003; Cass., n. 6999 del 1993; Cass., n. 2023 del 1994).
Circostanza non realizzatasi nel caso de quo in cui, in ogni caso e anche se senza avviso, la ha saputo della procedura ed è tempestivamente intervenuta nella stessa. Pt_1
Pertanto, e in ogni caso, l'ordinanza di vendita è stata legittimamente emessa.
Con il secondo motivo, qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. tempestivamente proposto avverso l'ordinanza del g.e. del 29.11.2022, l'opponente si duole del mancato riconoscimento della propria iscrizione ipotecaria a causa dell'errore nel codice fiscale della società datrice di ipoteca. 4
Orbene, va preliminarmente evidenziato che, nei giudizi di opposizioni ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti della procedura, la conclusione della stessa determina il venir meno dell'interesse ad agire (ex multis, Cass., n. 15761 del 2014; Cass., n. 4498 del 2011; Cass., n.
6546 del 2011; Cass., n. 23084 del 2005), non potendo più la decisione influire sull'andamento di alcunché, come pure riconosciuto dallo stesso opponente a verbale del
14.11.2023.
Ma, tra le varie domande proposte dall'opponente, residua l'interesse all'accertamento della validità e opponibilità o meno dell'ipoteca, per poter eventualmente agire per la restituzione dell'indebito percepito dai chirografari.
E ai sensi dell'art. 2841 c.c., “l'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata”.
Ebbene, “in tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare
l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto” (Cass., ord., n. n. 22534 del 2023; Cass., n.
2075 del 2015).
Detto in altri termini, l'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, delle generalità delle persone a favore o contro l'ipoteca è iscritta, comporta l'invalidità della stessa senza che possa rilevare, quale sanatoria con effetti ex tunc, la successiva correzione dell'errore contenuto nella nota (Cass., n. 7680 del 2019).
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, tra le parti costituite, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi, eccetto quella istruttoria per cui va liquidato il valore minimo, dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 5
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 CP_1 del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 3 novembre 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5979 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, alla piazza Trento
Trieste n. 70;
- CREDITORE INTERVENUTO OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., e per essa in Controparte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Ferdinando Galiani n. 3 presso lo studio dell'avv. Federico Valentini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE PROCEDENTE OPPOSTO -
NONCHÉ
; Controparte_3
- DEBITORE OPPOSTO CONTUMACE -
NONCHÉ
, in qualità di procuratore Controparte_4 Controparte_5 speciale della Controparte_6
- CREDITORI OPPOSTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutte le controparti, Parte_1 premesso di aver già proposto ricorso in opposizione, depositato in data 6.12.2022 nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 261/19, spiegata avverso l'ordinanza di delega della vendita del 29.06.2022 e l'ordinanza del 29.11.2022 con cui il G.E. aveva rigettato le richieste dell'intervenuta , la cui fase camerale si era conclusa con il rigetto della Pt_1 istanza di sospensione, reiterava i motivi di opposizione eccependo la illegittimità del provvedimento con il quale il G.E. aveva disposto la vendita dell'immobile pignorato per omesso avviso ex art. 498 c.p.c.; l'erroneità del provvedimento del G.E. del 29.11.2022 nella parte in cui aveva considerato inopponibile la ipoteca della per errore del numero di Pt_1 codice fiscale attribuito alla terza datrice di ipoteca nella nota di Controparte_3 iscrizione che, invece, sarebbe irrilevante.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità/illegittimità/inefficacia delle ordinanze impugnate, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti emessi nella procedura esecutiva immobiliare;
nonché la dichiarazione di opponibilità alla procedura immobiliare della propria ipoteca.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.10.2024, si costituiva soltanto
[...] eccependo la nullità della citazione poiché contenente gli avvertimenti di cui al CP_1
c.d. vecchio rito;
nel merito poi, rilevava che alcun avviso ex art. 498 c.p.c. alla era Pt_1 stato effettuato perché la stessa non risultava creditrice iscritta per errore nel c.f. della datrice di ipoteca (odierna esecutata); che, in ogni caso, anche se la predetta ipoteca fosse considerata valida, sarebbe comunque di 4° grado e quindi successiva a quella della
[...]
CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Le altre parti, seppur citate, non si costituivano.
Con ordinanza del 2.10.2025, questo giudice fissava nuova prima udienza nel rispetto dei termini a comparire e con gli avvertimenti di cui al c.d. rito Cartabia.
Con provvedimento del 2.10.2025, pronunciato alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va evidenziato che – in seguito alla entrata in vigore della riforma c.d.
Cartabia – si è posto il dubbio, nella giurisprudenza di merito, circa la regolamentazione da 3
applicare ai giudizi contenzioni instaurati dopo il 28.02.2023, ma sulla base di ricorsi in opposizione depositati prima di tale data.
Ebbene, nel breve periodo interessato dai giudizi instaurati a cavallo tra la vecchia e la nuova disciplina, è effettivamente prevalso l'orientamento per il quale – essendo quello di opposizione un giudizio unico a struttura bifasica –, la fase di merito dovesse seguire il rito applicabile al tempo della proposizione del ricorso che segna l'inizio del giudizio. Trattasi, però e come evidenziato, di mere prassi, anche perché nel caso de quo è stato semplicemente disposto un rinvio nel rispetto del nuovo termine a comparire. E di certo, al fine della verifica del controllo del termine perentorio per la instaurazione del giudizio di merito, deve farsi riferimento all'atto introduttivo originario.
Per cui nessuna inammissibilità del giudizio può essere pronunciata per tale ragione.
Passando al merito, va innanzitutto qualificata l'azione spiegata.
Con il primo motivo la eccepisce la nullità della ordinanza di delega della vendita Pt_1 del giugno 2022 poiché emessa in assenza del dovuto avviso ex art. 498 c.p.c.
Ebbene, a tal proposito l'eccezione andava meglio qualificata come istanza al g.e. di sollecito del potere ufficioso volto a controllare che tutti i creditori iscritti fossero stati avvisati.
E – prima di entrare nel merito del se effettivamente la sia da considerare creditore Pt_1 iscritto – va evidenziato che, in ogni caso, gli avvisi ex art. 498 c.p.c. sono tempestivi fino a che il creditore sia messo nelle condizioni di partecipare al riparto delle somme.
Più precisamente, il termine stabilito dalla norma è considerato concordemente da dottrina e giurisprudenza meramente ordinatorio;
per cui la sua violazione non produce conseguenze, nel senso che l'eventuale omissione di un avviso a creditore iscritto non incide neppure sulla validità della vendita che produrrà comunque i suoi effetti, tra i quali quello purgativo, ma comporterà al più una responsabilità risarcitoria del creditore pignorante nei confronti dell'iscritto pretermesso (ex multis, Cass., n. 18336 del 2014; Cass.,
n. 4000 del 2006; Cass., n. 9394 del 2003; Cass., n. 6999 del 1993; Cass., n. 2023 del 1994).
Circostanza non realizzatasi nel caso de quo in cui, in ogni caso e anche se senza avviso, la ha saputo della procedura ed è tempestivamente intervenuta nella stessa. Pt_1
Pertanto, e in ogni caso, l'ordinanza di vendita è stata legittimamente emessa.
Con il secondo motivo, qualificabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. tempestivamente proposto avverso l'ordinanza del g.e. del 29.11.2022, l'opponente si duole del mancato riconoscimento della propria iscrizione ipotecaria a causa dell'errore nel codice fiscale della società datrice di ipoteca. 4
Orbene, va preliminarmente evidenziato che, nei giudizi di opposizioni ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti della procedura, la conclusione della stessa determina il venir meno dell'interesse ad agire (ex multis, Cass., n. 15761 del 2014; Cass., n. 4498 del 2011; Cass., n.
6546 del 2011; Cass., n. 23084 del 2005), non potendo più la decisione influire sull'andamento di alcunché, come pure riconosciuto dallo stesso opponente a verbale del
14.11.2023.
Ma, tra le varie domande proposte dall'opponente, residua l'interesse all'accertamento della validità e opponibilità o meno dell'ipoteca, per poter eventualmente agire per la restituzione dell'indebito percepito dai chirografari.
E ai sensi dell'art. 2841 c.c., “l'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata”.
Ebbene, “in tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare
l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto” (Cass., ord., n. n. 22534 del 2023; Cass., n.
2075 del 2015).
Detto in altri termini, l'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, delle generalità delle persone a favore o contro l'ipoteca è iscritta, comporta l'invalidità della stessa senza che possa rilevare, quale sanatoria con effetti ex tunc, la successiva correzione dell'errore contenuto nella nota (Cass., n. 7680 del 2019).
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, tra le parti costituite, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi, eccetto quella istruttoria per cui va liquidato il valore minimo, dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 5
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 CP_1 del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 3 novembre 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione