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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
Nella causa civile iscritta al n. 4939/2023 R.G., avente ad oggetto: pagamento compensi avvocato
TRA
avv. e avv. , rapp.ti e difesi da se Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3 medesimi, elettivamente domiciliati in Somma Vesuviana alla via A.
Moro n. 104
RICORRENTI
E
, con residenza come in ricorso Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da documentazione depositata in atti e da verbale d'udienza del 29.5.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
1 Venendo da subito ad esaminare il merito del giudizio, i ricorrenti agiscono al fine di ottenere il pagamento dei compensi agli stessi spettanti in ragione dell'attività procuratoria da essi avvocati espletata, in qualità di difensori di fiducia, nell'interesse del resistente nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, rubricato al n. 3895/2021,
e conclusosi con verbale di conciliazione giudiziale del 28.4.2022.
Detta domanda, come anticipato, è fondata e va accolta.
Va anzitutto precisato che il ricorso proposto ha ad oggetto una controversia prevista dall'art. 28 L. 794/1942: nondimeno, è noto che, ai sensi del D. Lgs. 149/2022, nel caso di procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023, trova applicazione l'14 D. Lgs. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, convertito con L. n.
197/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art.35 del D. Lgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art. 380, comma 1, della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza.
Va dichiarata, anzitutto, la contumacia del resistente il quale, nonostante il perfezionarsi della notifica, in data 3.1.2024, dell'atto introduttivo, non si è costituito né è altrimenti comparso.
Nel merito, peraltro, i ricorrenti hanno dato prova inequivoca ed esaustiva del credito vantato.
In primo luogo, vi è prova della attività procuratoria svolta dagli stessi: detta attività, anzitutto, ha avuto inizio con la redazione del ricorso ex art. 414 cpc, e di cui vi è prova documentale in atti;
essa, poi, è proseguita in sede giudiziale ( e ve ne è prova giusta la copia del verbale allegate agli atti)
2 nell'udienza del 28.4.2022, in cui il giudice dava atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti.
Trattasi, in sostanza, di una prova documentale, che attesta l'effettivo espletamento – nemmeno contestato dal resistente - dell'attività procuratoria da parte degli istanti professionisti.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno invocato, a titolo di corrispettivo per l'attività procuratoria espletata ( in applicazione dei valori medi di cui al
DM 55/2014, valevole ratione temporis), il pagamento della somma di euro
6.661,09, il tutto oltre iva e cpa.
Tutto ciò premesso, il ricorso, come anticipato, è fondato e va accolto, nei limiti, tuttavia, di seguito precisati.
Sul punto, invero, al fine di individuare i parametri per il calcolo del compenso dovuto ai ricorrenti, tenuto conto della natura del giudizio ( n.
Rg 3985/2021) in cui detta attività professionale è stata espletata, e cioè che trattavasi di un giudizio per l'ottenimento di differenze retributive, ritiene il Tribunale che debba farsi applicazione, in ragione del principio del disputatum ( v. Cass. n. 28417/2018), anzitutto, dello scaglione da euro
26.000,00 ad euro 52.000,00; devono, inoltre, applicarsi i valori minimi fissati dal DM 55/2014 ( valevole ratione temporis), tenuto conto anche del valore e della qualità dell'opera prestata dagli odierni ricorrenti, oltre che della natura del giudizio, con esclusione della fase istruttoria ( non espletata).
Nondimeno, va fatta applicazione, nel caso di specie, del disposto di cui al comma 6 dell'art. 4 del DM n. 55/2014 ai sensi del quale "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta".
3 Orbene, sul punto, il giudice di legittimità ha precisato che “le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l'aumento di un quarto” (cfr. Cass. n. 24462/2023).
In particolare, in tema di onorari professionali, si è precisato che, “l'art. 4 del d.m. n. 55/2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia,
l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del 'favor' normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto 'secco', dopo l'entrata in vigore del d.m. n.
147/2022, che ha modificato il d.m. n. 55/2014)” (cfr. Cass. n. 17325/2023;
n. 18047/2022).
In ragione di tutto quanto detto, dunque, il compenso professionale dovuto ai ricorrenti - per l'attività procuratoria svolta nell'interesse dell'odierno resistente ( nella fase di studio, in quella introduttiva e nella fase conciliativa del giudizio n. 3985/2021 svoltosi dinanzi al Tribunale di
Torre Annunziata, Sezione lavoro) – va determinato secondo il seguente calcolo: premesso, infatti, che lo scaglione di riferimento è quello per le cause di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, per quanto sopra detto;
ciò premesso, applicando i valori minimi per lo scaglione di riferimento, detto compenso è, per la fase di studio, di euro 1.545,00, per la fase introduttiva di euro 573,00 e, per la fase decisoria, applicato l'aumento del 25 %, di euro 1.743,75; con un risultato finale di euro
3.861,75, oltre iva e cpa, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi.
4 Trattandosi di debito di valuta, su dette somme decorrono gli interessi legali al tasso codicistico a decorrere dalla data di ricezione del primo atto di messa in mora ( 9.9.2023) sino al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo che segue a suo carico.
Ai fini del calcolo delle stesse deve precisarsi, anzitutto, che lo scaglione di riferimento di cui al DM 147/2022 è quello per le controversie di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 e che, nel giudizio de quo, non vi è stata un'attività istruttoria, di tal che, anche tenuto conto della natura dell'attività difensiva espletata, si ritiene opportuno fare applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_4
pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di compensi, della somma, unitariamente, di euro 3.861,75, oltre iva e cpa, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi;
il tutto, oltre interessi legali codicistici dal 9.9.2023 sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore dei Controparte_4
ricorrenti, unitariamente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa.
Torre Annunziata, così deciso il 2.6.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
5