Art. 1. Articolo unico.
All' art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069 , portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, puo' consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di marsala, destinati alla esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti cosi' confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che cio' venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno".
All' art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069 , portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, puo' consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di marsala, destinati alla esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti cosi' confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che cio' venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno".