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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2801/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato in [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Tripoli n.2 Palermo, presso lo studio dell'Avv. SAFINA
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata in [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Via Tripoli n.2 Palermo, presso lo studio dell'Avv. SAFINA
GIOVANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 giugno 2025 e sottoscritto il 5 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 3 gennaio 2013).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
1 e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il sig. si è gia' allontanato dall'Italia a far data l'anno 2013 Parte_1 ed è residente in [...].
3) La casa coniugale sita in Palermo nel Corso dei Mille n.566 , in affitto, viene assegnata alla moglie con tutto il suo mobilio e arredamento.
Convengono entrambi i ricorrenti che le spese relative di affitto e utenze sono a carico della sig.ra . CP_1
4) Il figlio minore sarà in affidamento esclusivo della madre con Persona_1 abitazione presso la stessa.
5) Il padre stante le precarie condizioni economiche in cui versa e tenuto conto dell'esistenza di un altro figlio minore a cui deve provvedere, verserà a titolo di concorso nel mantenimento del figlio all'altro genitore, entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese la cifra di euro 150,00 ( centocinquanta) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Stante la lontananza del sig. dall' Italia e le precarie Parte_1 condizioni economiche in cui versa non è possibile prevedere anticipatamente un piano di visite del sig. per potere vedere il figlio Pertanto Pt_1 Per_1 le parti concordano che i periodi previsti per potere vedere il figlio sono le festività di pasqua e pasquetta oltre quelle di natale e capodanno previo avviso almeno 1 mese prima e per un tempo massimo di 72 ore. Nei periodi non scolastici ma ricreativi quali luglio e agosto invece il preavviso sarà sempre di
1 mese e il periodo massimo di 7 giorni.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi corresponsione di assegno di mantenimento essendo autonomi ed indipendenti.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore ” Persona_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 2, P. I, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2801/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato in [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Tripoli n.2 Palermo, presso lo studio dell'Avv. SAFINA
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata in [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in Via Tripoli n.2 Palermo, presso lo studio dell'Avv. SAFINA
GIOVANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 giugno 2025 e sottoscritto il 5 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 3 gennaio 2013).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
1 e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il sig. si è gia' allontanato dall'Italia a far data l'anno 2013 Parte_1 ed è residente in [...].
3) La casa coniugale sita in Palermo nel Corso dei Mille n.566 , in affitto, viene assegnata alla moglie con tutto il suo mobilio e arredamento.
Convengono entrambi i ricorrenti che le spese relative di affitto e utenze sono a carico della sig.ra . CP_1
4) Il figlio minore sarà in affidamento esclusivo della madre con Persona_1 abitazione presso la stessa.
5) Il padre stante le precarie condizioni economiche in cui versa e tenuto conto dell'esistenza di un altro figlio minore a cui deve provvedere, verserà a titolo di concorso nel mantenimento del figlio all'altro genitore, entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese la cifra di euro 150,00 ( centocinquanta) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Stante la lontananza del sig. dall' Italia e le precarie Parte_1 condizioni economiche in cui versa non è possibile prevedere anticipatamente un piano di visite del sig. per potere vedere il figlio Pertanto Pt_1 Per_1 le parti concordano che i periodi previsti per potere vedere il figlio sono le festività di pasqua e pasquetta oltre quelle di natale e capodanno previo avviso almeno 1 mese prima e per un tempo massimo di 72 ore. Nei periodi non scolastici ma ricreativi quali luglio e agosto invece il preavviso sarà sempre di
1 mese e il periodo massimo di 7 giorni.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi corresponsione di assegno di mantenimento essendo autonomi ed indipendenti.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore ” Persona_1
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 2, P. I, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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