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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1056 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, passata in decisione all'udienza del 19/07/2024, avente per oggetto: interdizione
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. ORESTE CEROTTO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], ivi residente al Corso Aldo Controparte_2
Moro n. 82;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2024, il ricorrente, nipote di primo grado della sig.ra , Controparte_2 ha chiesto pronunciarsi l'interdizione di quest'ultima in quanto affetta da inizio di demenza senile.
Il Presidente nominava l'istruttore che, all'udienza del 19.07.2024, procedeva all'esame. Acquisita la documentazione la causa, sulle precisate conclusioni con le quali parte ricorrente chiedeva di pronunciarsi l'interdizione della sig.ra è stata rimessa al Collegio per la CP_1 decisione.
Presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale, di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale ma anche a tutti gli atti della vita civile, sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile la supplenza del tutore.
Va qui peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004, n.6 il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. A seguito delle innovazioni introdotte risulta infatti definitivamente interrotto il rapporto di automatismo tra infermità mentale e incapacità legale. L'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il soggetto “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (cfr. art. 1 legge 9.1.2004, n. 6). Pertanto, il giudice potrà ricorrere alla pronuncia di interdizione solo nell'eventualità in cui, esaminata la situazione complessiva dell'infermo di mente, vi sia il pericolo che il soggetto compia atti pregiudizievoli per sé e per gli altri, così ove vi sia la presenza di interessi patrimoniali rilevanti, tali da esigere per la loro gestione una molteplicità di operazioni economiche, che se non esattamente eseguite esporrebbero il soggetto a gravi rischi per il proprio patrimonio. Orbene, nel caso di specie le risultanze processuali hanno provato l'esistenza dello stato di infermità mentale in cui versa la sig.ra CP_1
Per vero, nel corso dell'esame diretto (che rappresenta la prima fonte di convincimento del giudice), la stessa si è mostrata non orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto in maniera confusa alle domande che le venivano poste.
Dalla documentazione in atti emerge che la sig.ra la quale è affetta da inizio di demenza CP_1 senile, come da certificato medico del Presidio Ospedaliero di S. Maria C.V. del 23.01.2023.
E tuttavia tale stato di alterazione non comporta come logica conseguenza la misura dell'interdizione; almeno non più, a seguito della novella operata con legge 6/04, per tutto quanto sopra esposto.
Invero, non assume rilievo assorbente il criterio della gravità o della natura dell'infermità ma quello delle concrete esigenze di protezione del soggetto incapace.
La novella del 6/2004 ha dato rilievo, come esposto, alla tutela e alla protezione della persona, per cui l'interdizione non "deve" essere pronunciata nei confronti dell'infermo di mente, ma soltanto in presenza dell'ineludibile presupposto che il Giudice ne ravvisi l'indispensabilità per assicurare all'interessato idonea protezione. La misura dell'amministrazione di sostegno risulta più protettiva rispetto a quella rigorosamente e astrattamente ablativa dell'interdizione.
Nella specie, per quanto supra detto, appare nondimeno sufficiente il ricorso allo strumento dell'amministrazione di sostegno perché non è emerso un patrimonio rilevante e la ricorrente non ha allegato in modo specifico quali siano i complessi atti che l' non potrebbe espletare per cui CP_3 necessita l'interdizione, né che il resistente viva in un ambiente non protetto per cui possa compiere atti pregiudizievoli, sicché la valutazione del caso concreto non consente di ritenere necessario il ricorso all'interdizione per assicurare adeguata protezione. La valutazione complessiva della vicenda induce pertanto il Collegio a ritenere legittimo il ricorso alla misura meno invasiva dell'Amministrazione di sostegno. Va revocata la nomina del tutore provvisorio e per gli incombenti indicati va nominato A.d.S. in via provvisoria il sig.ra . Controparte_1
Il rigetto della domanda comporta di necessità che nulla vada statuito in ordine alle spese processuali, che rimangono pertanto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• revoca il tutore provvisorio e nomina in via provvisoria il sig. , Controparte_1 nato a [...] il [...], amministratore provvisorio;
• dispone la trasmissione al giudice tutelare;
• nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio del 31.07.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1056 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, passata in decisione all'udienza del 19/07/2024, avente per oggetto: interdizione
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. ORESTE CEROTTO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], ivi residente al Corso Aldo Controparte_2
Moro n. 82;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2024, il ricorrente, nipote di primo grado della sig.ra , Controparte_2 ha chiesto pronunciarsi l'interdizione di quest'ultima in quanto affetta da inizio di demenza senile.
Il Presidente nominava l'istruttore che, all'udienza del 19.07.2024, procedeva all'esame. Acquisita la documentazione la causa, sulle precisate conclusioni con le quali parte ricorrente chiedeva di pronunciarsi l'interdizione della sig.ra è stata rimessa al Collegio per la CP_1 decisione.
Presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale, di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale ma anche a tutti gli atti della vita civile, sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile la supplenza del tutore.
Va qui peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2004, n.6 il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. A seguito delle innovazioni introdotte risulta infatti definitivamente interrotto il rapporto di automatismo tra infermità mentale e incapacità legale. L'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il soggetto “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (cfr. art. 1 legge 9.1.2004, n. 6). Pertanto, il giudice potrà ricorrere alla pronuncia di interdizione solo nell'eventualità in cui, esaminata la situazione complessiva dell'infermo di mente, vi sia il pericolo che il soggetto compia atti pregiudizievoli per sé e per gli altri, così ove vi sia la presenza di interessi patrimoniali rilevanti, tali da esigere per la loro gestione una molteplicità di operazioni economiche, che se non esattamente eseguite esporrebbero il soggetto a gravi rischi per il proprio patrimonio. Orbene, nel caso di specie le risultanze processuali hanno provato l'esistenza dello stato di infermità mentale in cui versa la sig.ra CP_1
Per vero, nel corso dell'esame diretto (che rappresenta la prima fonte di convincimento del giudice), la stessa si è mostrata non orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto in maniera confusa alle domande che le venivano poste.
Dalla documentazione in atti emerge che la sig.ra la quale è affetta da inizio di demenza CP_1 senile, come da certificato medico del Presidio Ospedaliero di S. Maria C.V. del 23.01.2023.
E tuttavia tale stato di alterazione non comporta come logica conseguenza la misura dell'interdizione; almeno non più, a seguito della novella operata con legge 6/04, per tutto quanto sopra esposto.
Invero, non assume rilievo assorbente il criterio della gravità o della natura dell'infermità ma quello delle concrete esigenze di protezione del soggetto incapace.
La novella del 6/2004 ha dato rilievo, come esposto, alla tutela e alla protezione della persona, per cui l'interdizione non "deve" essere pronunciata nei confronti dell'infermo di mente, ma soltanto in presenza dell'ineludibile presupposto che il Giudice ne ravvisi l'indispensabilità per assicurare all'interessato idonea protezione. La misura dell'amministrazione di sostegno risulta più protettiva rispetto a quella rigorosamente e astrattamente ablativa dell'interdizione.
Nella specie, per quanto supra detto, appare nondimeno sufficiente il ricorso allo strumento dell'amministrazione di sostegno perché non è emerso un patrimonio rilevante e la ricorrente non ha allegato in modo specifico quali siano i complessi atti che l' non potrebbe espletare per cui CP_3 necessita l'interdizione, né che il resistente viva in un ambiente non protetto per cui possa compiere atti pregiudizievoli, sicché la valutazione del caso concreto non consente di ritenere necessario il ricorso all'interdizione per assicurare adeguata protezione. La valutazione complessiva della vicenda induce pertanto il Collegio a ritenere legittimo il ricorso alla misura meno invasiva dell'Amministrazione di sostegno. Va revocata la nomina del tutore provvisorio e per gli incombenti indicati va nominato A.d.S. in via provvisoria il sig.ra . Controparte_1
Il rigetto della domanda comporta di necessità che nulla vada statuito in ordine alle spese processuali, che rimangono pertanto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• revoca il tutore provvisorio e nomina in via provvisoria il sig. , Controparte_1 nato a [...] il [...], amministratore provvisorio;
• dispone la trasmissione al giudice tutelare;
• nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio del 31.07.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso