Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 842/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1489/2022 pubblicata il
21/10/2022 dal Tribunale di Palmi vertente
TRA
(C.F. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
in proprio e quale mandatario della in forza di procura P.IVA_2 Parte_2
speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, con gli avvocati Angelo Labrini , Angela Fazio, Dario Adornato che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio di Roma il 21 luglio 2015, Repertorio Persona_2
80974 - Rogito 21569
- appellante –
CONTRO
- ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giovanni Taccone - PEC: Email_1
- appellata–
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
appellata contumace
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
Con l'originario ricorso esponeva : Controparte_1 di avere richiesto e ottenuto dall'Agente della riscossione preposto estratto di ruolo esattoriale dettagliato attinente tutta la sua posizione debitoria aggiornata;
che tra le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito a suo carico risultavano alcune portanti debiti di natura contributiva previdenziale, tutte afferenti contributi IVS
Fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni ivi specificati (dal 2009 al
2013) della gestione lavoratore autonomo, in carico presso la sede di Reggio Calabria, Pt_1
così elencate :
1) 094 2009 0040842342 000 notificata il 22.01.2010;
2) 094 2010 0013120944 000 notificata il 03.06.2010;
3) 094 2010 0018788987 000 notificata il 26.07.2010;
4) 094 2010 0022139116 000 notificata il 14.10.2010;
5) 094 2011 0004068888 000 notificata il 17.02.2011;
6) 094 2011 0011555085 000 mai notificata;
7) 394 2012 0002270629 000 notificato il 15.10.2012;
8) 394 2012 0003367019 000 notificato il 20.12.2012;
9) 394 2013 0000279604 000 notificato il 11.05.2013;
10) 394 2013 0003702913 000 notificato il 11.03.2014 ;
11) 394 2014 0001261945 000 notificato il 11.06.2014;
12) 394 2014 0002769858 000 notificato il 29.10.2014; che tali contributi previdenziali erano ormai caducati per intervenuta prescrizione ai sensi della Legge n. 335/95 e che senza esito era rimasta richiesta di sgravio all' sede di Pt_1
Reggio Calabria territorialmente competente in data 11.06.2021 a mezzo di notifica di PEC.
Deduceva l' interesse a ottenere la statuizione giudiziale di non debenza dei periodi contributivi ancora pendenti su ruolo esattoriale ed al fine di ottenere l'annullamento di tali debiti, proponeva azione di accertamento negativo di tale debito previdenziale.
Resistendo e nella contumacia di il primo giudice, Pt_1 Controparte_2
disattese le eccezioni dell' di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità per Pt_1
carenza di interesse ha così statuito:
1) Dichiara prescritto il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito e cartelle opposti;
2) Dichiara che l' e per esso non hanno più il diritto di riscuotere Pt_1 Controparte_2
i crediti in essa indicati;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. Pt_1
3.134,00, per onorari, €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
Contr 4) Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed
Avverso la sentenza propone appello l' deducendo la carenza di interesse ad agire Pt_1
anche alla stregua del sopravvenuto DLGS n. 146/2021 e chiedendo di riformare in toto la gravata sentenza nel senso che gli estratti di ruolo opposti da parte appellata, in conformità del principio di diritto espresso dalle SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2023 , non sono impugnabili.
Stranieri resisteva al gravame costituendosi in prossimità dell' udienza di decisione, mentre
è stata dichiarata contumace Controparte_2
L'udienza dell'11.10.2024 è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
acquisite note di trattazione scritta, la riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Motivi della decisione
E' fondato il gravame , con il quale si insiste nel difetto di interesse ad agire richiamando oltre a giurisprudenza di legittimità il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 che con il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/1973 ha negato l' impugnabilità dell'estratto di ruolo, salva la ricorrenza di talune fattispecie di emersione di un concreto pregiudizio, alla stregua dell' interpretazione che ne
è stata data dalle SS.UU. del 06/09/2022, n.26283.
L'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 , ha inserito il comma 4 bis, che recita:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti, così argomentando:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e
271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).
16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n.
20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
Nel caso in esame nessuna delle fattispecie descritte dall'art. 3 bis è stata allegata e provata nel corso dell' appello. Ciò posto, avuto riguardo ai profili interpretativi che l'appellata ha illustrato nel proprio atto di costituzione in questo grado di giudizio essi non si palesano assistiti da pregio.
La premessa del ricorso originario era che dall'estratto ruolo esattoriale richiesto e rilasciato dall', risultavano i debiti di natura contributiva assicurativa indicati, dei quali affermava l'intervenuta prescrizione, risultando dalla stessa esposizione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda che sono state avversate le risultanze dell'estratto di ruolo.
Come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022 l'estratto di ruolo ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art.
19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
Ciò posto, le argomentazioni rassegnate dall'appellato, secondo cui nella fattispecie in esame si controverteva di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, divengono recessive a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Posto che a fondamento della domanda il ricorrente aveva posto le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. La prospettazione alternativa rassegnata, cioè la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, - la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria, quale sostenuta dell'appellato, non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso.
Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21),
e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere,
e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto
e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove
l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”.
Escluso che la domanda proposta dal possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti dal sono infondati.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e nei confronti di Pt_1 Controparte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1489/2022 pubblicata il 21/10/2022 dal Controparte_4
Tribunale di Palmi : in accoglimento dell' appello, dichiara inammissibile l'originario ricorso;
spese dei due gradi compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024 .
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti)