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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti ANTIMO TURRI e ANTONIO TURRI, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. SILVESTRO CARBONI, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/02/2024, parte ricorrente chiedeva di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Costituendosi parte resistente concludeva come da relativa memoria.
Sentiti all'udienza camerale del 19/03/2025 i coniugi chiedevano l'applicazione delle condizioni di cui al ricorso. Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione, disponendo la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Sezze (LT) il 21/09/2011, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto numero
20, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2011);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti come da verbale del 19/03/2025;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
ORDINA l'annotazione come per legge.
SPESE al definitivo.
Latina, 26/03/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti